TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. OR LA Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice
Dott. UN GO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 96-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Iglesias, via A. Gramsci n. 3 presso lo studio dell'Avv. Simone Saiu, giusta procura in atti proposta da
(c.f. , sito in Iglesias - fraz. Parte_2 P.IVA_1
Nebida, nella via S'Argiola al n. 37, in persona dell'amministratore pro tempore,
in persona del legale rappresentate pro tempore, Rag. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz,
[...] presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.4.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto assenti i necessari requisiti dimensionali, ha chiesto che venisse aperta la liquidazione controllata.
Parte ricorrente, a tal fine, ha allegato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, pubblicato in data 27 dicembre 2024, avente ad oggetto la somma di € 69.885,91 (oltre interessi e spese) ed ha evidenziato di aver tentato, inutilmente (stante l'esito negativo del pignoramento), di porre in esecuzione il suddetto titolo.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. si è costituita in giudizio, contestando: - l'entità del credito vantato Parte_1 dal ricorrente (a tal fine la resistente ha allegato di aver spiegato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio); - l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII;
- il presupposto dell'insolvenza. Ed ha pertanto richiesto il rigetto delle domande.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha effettuato alcuno sforzo istruttorio in tal senso: dapprima, nella memoria, ha lamentato la circostanza che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS non avessero tempestivamente depositato la documentazione richiesta dalla Cancelleria;
successivamente (all'esito del rinvio disposto per consentire un contraddittorio sulla suddetta documentazione, acquisita a ridosso della prima udienza), si è rimessa alle risultanze di tali documenti, affermando che dagli stessi era evidente che i requisiti dimensionali non erano stati superati.
In proposito occorre osservare che la documentazione acquisita d'ufficio dal
Tribunale (contenente il solo estratto dei ruoli comunicato dalla Agenzia delle Entrate
e le dichiarazioni fiscali della resistente) appare del tutto insufficiente ad evidenziare il dato relativo all'attivo dell'impresa e quello riguardante l'individuazione della sua esposizione debitoria.
Orbene, secondo un consolidato orientamento interpretativo, di merito e di legittimità, incombe sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza
2 in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato da liquidazione giudiziale;
a contare in proposito non è
l'effettiva sussistenza di un dato particolare documento ma, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità per l'imprenditore di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili, come pure di qualunque altra documentazione formata da terzi o dalla parte stessa che possa nel concreto risultare utile.
Nel caso di specie, non avendo la resistente fornito alcuna rappresentazione dei dati economici e contabili relativi all'impresa, l'onere probatorio inerente l'assenza dei requisiti dimensionali, non è stato ottemperato;
l'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4.1 Le contestazioni formulate dalla resistente in relazione al credito rivendicato dal al fine di decidere nella presente sede, devono essere superate. Parte_2
In proposito, deve considerarsi che, sulla base della documentazione in atti [cfr., in particolare, il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto immediatamente esecutivo (doc. 2 e 3 di parte ricorrente), l'ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecuzione (doc. 8 di parte ricorrente), la citazione in opposizione (doc.
4 di parte resistente)], per quanto sia controversa la sua esatta quantificazione, il
Condominio vanta un diritto di credito nei confronti della resistente, ciò che di per sé lo legittima al ricorso che ha incardinato il presente procedimento.
A conferma della circostanza che il reale thema decidendum del giudizio di opposizione è solo la quantificazione del credito dell'istante (per la quale la Pt_1 sostiene essere stata utilizzata dal una modalità di calcolo errata), si Parte_2 legga quanto dedotto dalla resistente (nell'ambito del suddetto giudizio) in sede di memorie ex art. 171 n.3 c.p.c.: “...il Condominio sostiene che la avrebbe Pt_1 parzialmente riconosciuto il debito. In realtà, la a proposto – in via meramente Pt_1 conciliativa – di versare euro 29.000,00 in maniera rateizzata. Non si tratta, dunque, di un riconoscimento ma soltanto – appunto – di una proposta rivolta a consentire, nelle more dell'espletamento di una consulenza tecnica, di accertare l'importo reale degli oneri dovuti con una corretta applicazione dei calcoli in ottantaduesimi
(piuttosto che in millesimi)”.
Orbene, alla luce di quanto si osserverà in relazione alla esposizione debitoria della convenuta con l'Agenzia delle Entrate, non è rilevante procedere qui ad esaminare il merito delle contestazioni formulate dalla nel predetto giudizio di opposizione Pt_1
3 e a determinare l'esatto ammontare del credito del ricorrente;
ciò che infatti qui rileva
è che il in quanto creditore, è certamente legittimato a formulare le Parte_2 domande spiegate in ricorso.
4.2 Posto quanto sopra, deve rilevarsi che il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione: (1) dell'esito negativo del pignoramento presso terzi intentato dal ricorrente, che evidenzia una assenza di liquidità della resistente, (2) della circostanza che l'impresa individuale della resistente è stata cancellata nel giugno del 2025 (ciò che di per sé dimostra il venir meno dei suoi redditi d'impresa); (3) della rilevante esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, che risulta pari ad Euro
318.466,79.
Su quest'ultimo punto deve peraltro evidenziarsi che le rateizzazioni che l'Agenzia delle Entrate avrebbe concesso e che sono state allegate dalla resistente nella propria memoria, risultano nella presente sede del tutto indimostrate;
non avendo la resistente prodotto alcunché al riguardo.
Ad ogni modo, anche volendo ammettere che tali rateizzazioni vi siano effettivamente state, la stessa resistente assume che esse hanno riguardato, solo, i 2/3 delle somme iscritte a ruolo, con la conseguenza che (anche ritenendo comprovate tali dilazioni), residuerebbe comunque una esposizione debitoria con l'Agenzia delle
Entrate, per crediti già iscritti a ruolo, per una somma superiore ad Euro 100.000,00.
6. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.
7. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , nata ad Parte_1
Iglesias il 21.02.1965 (c.f. ), residente in [...]CodiceFiscale_1
(SU) nella Via Reno n°3;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
4 quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 13.4.2026 ore 9.50 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta
5 elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 15.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
UN GO
IL PRESIDENTE
OR LA
6