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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Veronica Milone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1991/2023 avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c.
promossa da:
(C.F. nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Tunisia, Rue De La Med Mediterranee, Hammamet Nord 8050, elettivamente domiciliato in Siracusa,
Via del Teatro n.1, presso lo studio dell'avv. Barbara Zappalà, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- opponente
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
LO RG (SR) nella via Annunziata n. 45;
- opposta contumace
All'udienza cartolare dell'8/10/2024 sulle note scritte depositate telematicamente dall'opponente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione, ritualmente notificata, ha proposto opposizione avverso il pignoramento Parte_1 presso terzi iscritto al n. 1089/2022 R.G.E. di questo Tribunale, promosso dalla ex moglie, CP_1
- in forza della sentenza di divorzio n.1490/2013, pubblicata in data 8/10/2013, con la quale
[...] veniva posto a carico del Sig. un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di Euro Pt_1
350,00 - per l'importo di Euro 34.328,56, asseritamente dovuto in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa in data 6/02/2022 e del successivo atto di precetto.
Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, di dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione proposta in suo danno da contestando sia il diritto della stessa a CP_1 procedere al credito azionato che la pignorabilità di quanto aggredito in executivis.
In particolare sotto il profilo dell'insussistenza del diritto di credito della a dedotto di nulla CP_1 dovere alla ex moglie perché al momento del divorzio dalla stessa aveva già regolarizzato i rapporti patrimoniali come si evince dalla comunicazione INPDAP del 23/03/2010 che ha respinto la richiesta della di versamento della quota del TFR. CP_1
Ha poi contestato la pignorabilità delle somme in quanto giacenti su conti correnti bancari intestati ad altre persone ( la propria madre e la propria compagna) non legate da alcun rapporto di debito verso la . CP_1
Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e nel merito dichiararsi l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione.
non si è costituita. CP_1
All'udienza del 5/12/2023, il Giudice - rilevato che il G.E. si era già pronunciato sulla chiesta sospensione – ha rinviato all'udienza dell'8/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
xxx
In premessa, va dichiarata la contumacia della parte opposta la quale, attinta dalla notifica dell'opposizione, non si è costituita.
Sempre in limine va rilevato che sebbene l'opponente non abbia prodotto l'atto di pignoramento opposto, lo stesso si ricava pacificamente dal provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. emesso dal G.E. in data 3/01/2023.
Tanto precisato, l'opposizione de quo non può essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo va rilevato che il nel proporre l'opposizione all'esecuzione avanti al G.E. ha Pt_1 preliminarmente rilevato il difetto di notifica dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici all'esecuzione ossia il decreto ingiuntivo emesso il 6.2.2022 e il successivo atto precetto. Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3.1.2023 in esito all'udienza di comparizione per la trattazione dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dal in seno alla proposta Pt_1 opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ha denegato la sospensione così motivando: “ritenuto che
l'opposizione proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nella misura in cui l'opponente deduce un vizio di nullità della notifica del titolo, del precetto o dell'atto di pignoramento, da proporre nel termine di venti giorni decorrenti dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 15036/2001; Cass. N.
11646/2002) e che, nel caso di specie, appare tardiva considerata la notifica del titolo e del precetto, né lo stesso opponente, sebbene riferisca di avere avuto conoscenza tramite gli istituti bancari, non ne indica la data al fine di verificarne la tempestività; ritenuto in ogni caso che la costituzione del debitore opponente abbia sanato ogni eventuale vizio di notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; rilevato che le somme dichiarate dai suddetti terzi non appaiono essere cointestate con altri soggetti non esecutati…”.
Posto ciò, l'opponente nel radicare il presene giudizio nulla ha dedotto in ordine alla diversa qualificazione fornita dal giudice dell'esecuzione dell'opposizione quale “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c.. Né tanto meno, a fronte della notifica del titolo e del precetto, l'opponente ha fornito elementi per documentare la data in cui ha acquisito conoscenza della proposta esecuzione al fine di poterne verificare la tempestività, come già rilevato dal G.E. nelle citata ordinanza.
Resta quindi fermo il rilievo del G.E. in merito alla tardività della proposta opposizione oltre il termine di venti giorni decorrenti dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 15036/2001; Cass. N. 11646/2002).
Sotto altro profilo va inoltre osservato che l'opponente eccepisce l'insussistenza del diritto di credito azionato dalla in forza del decreto ingiuntivo emesso il 6.2.2022 senza tuttavia considerare CP_1 che non può rilevare in questa sede la contestazione in merito al credito consacrato in detto provvedimento giudiziale stante la mancata opposizione al d.i..
Invero, con l'opposizione all'esecuzione è consentito contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo al fine di un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato, ma ciò vale “soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n.
9912 del 2007).”
La giurisprudenza di merito e di legittimità ormai da tempo affermano che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo
e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione" (cfr. ex multis:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del
09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv. 457180 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 6605 del 05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992,
Rv. 476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv.
607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del
18/10/2012, Rv. 624321 - 01).
Alla stregua dei suesposti principi l'eccezione di illegittimità dell'esecuzione sollevata da parte opponente è inammissibile perché si riferisce a circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che tuttavia non è stato opposto.
Infine, non v'è riscontro in ordine alla dedotta intestazione a terzi delle somme pignorate (come peraltro già rilevato dal G.E.).
L'opposizione va quindi rigettata.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte opposta
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione in epigrafe.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 13/03/2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Veronica Milone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1991/2023 avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c.
promossa da:
(C.F. nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Tunisia, Rue De La Med Mediterranee, Hammamet Nord 8050, elettivamente domiciliato in Siracusa,
Via del Teatro n.1, presso lo studio dell'avv. Barbara Zappalà, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- opponente
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
LO RG (SR) nella via Annunziata n. 45;
- opposta contumace
All'udienza cartolare dell'8/10/2024 sulle note scritte depositate telematicamente dall'opponente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione, ritualmente notificata, ha proposto opposizione avverso il pignoramento Parte_1 presso terzi iscritto al n. 1089/2022 R.G.E. di questo Tribunale, promosso dalla ex moglie, CP_1
- in forza della sentenza di divorzio n.1490/2013, pubblicata in data 8/10/2013, con la quale
[...] veniva posto a carico del Sig. un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di Euro Pt_1
350,00 - per l'importo di Euro 34.328,56, asseritamente dovuto in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa in data 6/02/2022 e del successivo atto di precetto.
Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, di dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione proposta in suo danno da contestando sia il diritto della stessa a CP_1 procedere al credito azionato che la pignorabilità di quanto aggredito in executivis.
In particolare sotto il profilo dell'insussistenza del diritto di credito della a dedotto di nulla CP_1 dovere alla ex moglie perché al momento del divorzio dalla stessa aveva già regolarizzato i rapporti patrimoniali come si evince dalla comunicazione INPDAP del 23/03/2010 che ha respinto la richiesta della di versamento della quota del TFR. CP_1
Ha poi contestato la pignorabilità delle somme in quanto giacenti su conti correnti bancari intestati ad altre persone ( la propria madre e la propria compagna) non legate da alcun rapporto di debito verso la . CP_1
Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e nel merito dichiararsi l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione.
non si è costituita. CP_1
All'udienza del 5/12/2023, il Giudice - rilevato che il G.E. si era già pronunciato sulla chiesta sospensione – ha rinviato all'udienza dell'8/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
xxx
In premessa, va dichiarata la contumacia della parte opposta la quale, attinta dalla notifica dell'opposizione, non si è costituita.
Sempre in limine va rilevato che sebbene l'opponente non abbia prodotto l'atto di pignoramento opposto, lo stesso si ricava pacificamente dal provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. emesso dal G.E. in data 3/01/2023.
Tanto precisato, l'opposizione de quo non può essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo va rilevato che il nel proporre l'opposizione all'esecuzione avanti al G.E. ha Pt_1 preliminarmente rilevato il difetto di notifica dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici all'esecuzione ossia il decreto ingiuntivo emesso il 6.2.2022 e il successivo atto precetto. Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3.1.2023 in esito all'udienza di comparizione per la trattazione dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dal in seno alla proposta Pt_1 opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ha denegato la sospensione così motivando: “ritenuto che
l'opposizione proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nella misura in cui l'opponente deduce un vizio di nullità della notifica del titolo, del precetto o dell'atto di pignoramento, da proporre nel termine di venti giorni decorrenti dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 15036/2001; Cass. N.
11646/2002) e che, nel caso di specie, appare tardiva considerata la notifica del titolo e del precetto, né lo stesso opponente, sebbene riferisca di avere avuto conoscenza tramite gli istituti bancari, non ne indica la data al fine di verificarne la tempestività; ritenuto in ogni caso che la costituzione del debitore opponente abbia sanato ogni eventuale vizio di notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; rilevato che le somme dichiarate dai suddetti terzi non appaiono essere cointestate con altri soggetti non esecutati…”.
Posto ciò, l'opponente nel radicare il presene giudizio nulla ha dedotto in ordine alla diversa qualificazione fornita dal giudice dell'esecuzione dell'opposizione quale “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c.. Né tanto meno, a fronte della notifica del titolo e del precetto, l'opponente ha fornito elementi per documentare la data in cui ha acquisito conoscenza della proposta esecuzione al fine di poterne verificare la tempestività, come già rilevato dal G.E. nelle citata ordinanza.
Resta quindi fermo il rilievo del G.E. in merito alla tardività della proposta opposizione oltre il termine di venti giorni decorrenti dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 15036/2001; Cass. N. 11646/2002).
Sotto altro profilo va inoltre osservato che l'opponente eccepisce l'insussistenza del diritto di credito azionato dalla in forza del decreto ingiuntivo emesso il 6.2.2022 senza tuttavia considerare CP_1 che non può rilevare in questa sede la contestazione in merito al credito consacrato in detto provvedimento giudiziale stante la mancata opposizione al d.i..
Invero, con l'opposizione all'esecuzione è consentito contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo al fine di un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato, ma ciò vale “soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n.
9912 del 2007).”
La giurisprudenza di merito e di legittimità ormai da tempo affermano che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo
e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione" (cfr. ex multis:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del
09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv. 457180 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 6605 del 05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992,
Rv. 476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv.
607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del
18/10/2012, Rv. 624321 - 01).
Alla stregua dei suesposti principi l'eccezione di illegittimità dell'esecuzione sollevata da parte opponente è inammissibile perché si riferisce a circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che tuttavia non è stato opposto.
Infine, non v'è riscontro in ordine alla dedotta intestazione a terzi delle somme pignorate (come peraltro già rilevato dal G.E.).
L'opposizione va quindi rigettata.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte opposta
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione in epigrafe.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 13/03/2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Veronica Milone