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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 399 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Mangia, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mangia, CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 12 maggio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 19.3.2025, ha espresso parere favorevole.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.1.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 1°.
5.2010 in Gallipoli (LE); che dalla loro unione erano nati i figli il 26.12.2014, il 3.1.2016 e il 19.1.2022; di essersi separati Per_1 Per_2 Per_3 consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce in data 12.1.2023; di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che non erano neppure mutate, dall'epoca della separazione, le condizioni economiche delle parti. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle stesse condizioni della separazione e, quindi, alle seguenti condizioni: “a) L'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra resterà assegnata in via esclusiva alla stessa, CP_1 con tutti gli arredi, i mobili e le suppellettili che la corredano, poiché anch'essi di sua proprietà esclusiva.
b) I coniugi sono titolari dell'Agenzia Viaggi denominata “Oregon Clan Viaggi s.n.c. di GG OR e DE
RR, corrente in Gallipoli (LE) al Corso Roma n. 13/C. Gli stessi convengono che l'attività commerciale (che comprende l'attività di incoming e outgoing nonché i servizi di biglietteria e di navetta per noleggio con conducente) verrà da essi esercitata congiuntamente, con divisione al 50% dei relativi profitti e perdite. CP_ Si precisa che l'immobile in cui la predetta attività viene esercitata è di proprietà dei IGg. e e Parte_2 che ne è usufruttaria la IG.ra . A tal proposito, se l'immobile, che a tutt'oggi è stato condotto in comodato Controparte_2 gratuito, dovesse formare oggetto di contratto di locazione, i relativi canoni -per qualunque importo essi verranno a essere determinati- resteranno a carico esclusivo della IG.ra CP_1
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio sostentamento e, pertanto, nessuno dei due avanza nei confronti dell'altro pretese economiche a titolo di alimenti e/o di mantenimento.
c) I minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 Per_2 Per_3 sull'affido condiviso, con residenza anagrafica e collocazione abitativa presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidererà, concordandolo con la madre -e, comunque, in tendenziale pari misura a questa- compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi nonché degli impegni lavorativi del padre, il quale si precisa svolge la propria attività lavorativa prettamente nel periodo estivo;
in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario
- i lunedi, mercoledi e venerdi, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in inverno e dalle 17:00 alle ore 21:00 in estate;
a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica in inverno e alle ore 21:00 in estate;
con riferimento al periodo estivo, si ribadisce che il IG. svolge la propria attività lavorativa prettamente in estate;
Parte_1
- nei giorni del 24 e del 31 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari, mentre nei giorni del 25 dicembre e dell'1 gennaio negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
il 26 dicembre, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, tenuto conto del fatto che in tale giorno cade il compleanno di Per_1
Pasqua, il 25 Aprile e il 2 Giugno, con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
Lunedì dell'Angelo e l'1 Maggio, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
il padre, nei giorni di propria spettanza, terrà i minori dalle ore 11:00 alle ore 19:00;
- nel periodo estivo, due settimane consecutive con il padre, concordate di anno in anno con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
considerata, tuttavia, la natura dell'attività lavorativa esercitata dal padre -che si svolge, lo si ripete, prettamente durante la stagione estiva- le due settimane potranno essere differite alla fine di tale stagione, sempre concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la festa del papà e la festa della mamma nonché i compleanni del papà e della mamma, con i rispettivi festeggiati;
i compleanni dei minori verranno festeggiati in posti neutri, da concordare congiuntamente,
e alla presenza di entrambi i genitori. Sono, comunque, fatte salve eventuali modifiche alla predetta disciplina, concordate dai genitori stessi, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli dei minori e/o diversi impegni e/o impedimenti che dovessero sopraggiungere, sempre nel precipuo interesse dei minori.
I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità a prelevare i piccoli da scuola -o da qualunque altro luogo in cui gli stessi si trovano- potranno provvedervi i nonni materni e/o paterni, obbligandosi a sottoscrivere il relativo modulo di delega, ove richiesto.
d) I ricorrenti si danno, sin da ora, reciproco consenso a portare i figli in vacanza anche fuori dall'Italia.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire sempre la reperibilità dei bambini e la possibilità per questi di comunicare con l'altro genitore durante i periodi di permanenza presso l'altro.
Entrambi i genitori si concedono, inoltre, reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle medesime autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Entrambi i genitori s'impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambio di residenza o domicilio, di recapito anche telefonico, i luoghi di villeggiatura e gli indirizzi, in caso di spostamenti prolungati, ai fini di un'immediata reperibilità.
I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni attinenti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla loro salute nonché alla loro istruzione ed educazione, dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto per le seconde delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori stessi.
Entrambi i genitori si impegnano a crescere e a educare i minori con equilibrio, affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi;
s'impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
e) Il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari €600,00 (euro Parte_1 CP_1 seicento/00) mensili (€200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al loro mantenimento con accredito sul c.c.
[...], in titolarità della stessa, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Inoltre, con cadenza trimestrale, i ricorrenti preventiveranno, di comune accordo, eventuali ulteriori somme aggiuntive, integrative del mantenimento dei minori, da ripartire in pari misura tra essi stessi ricorrenti.
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche non mutuabili) che si renderanno necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, a condizione che siano state previamente e reciprocamente comunicate e accettate, con rinvio al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecce.
f) L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla IG.ra CP_1
g) Le parti danno atto di aver acclarato ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente, più nulla a pretendere.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni indicate in ricorso non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il 1°.
5.2010 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 Parte_1 CP_1
Parte II serie A anno 2010, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore