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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._1
TIMPANARO SALVATORE
- parte attrice-
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FASCETTO Controparte_1 C.F._2
LUCIA
-parte convenuta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio RT per sentirla condannare al risarcimento, ex artt. 2043 e 2059 c.c., dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta illecita posta in essere da quest'ultima.
In particolare, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: RT
- di avere sporto denuncia in data 25 luglio 2014 nei confronti di per i reati previsti Controparte_1 agli artt. 81, 612 e 594, comma secondo, c.p., per avere quest'ultima, in data 3 luglio 2014, inviato a un messaggio mediante il social network facebook con il quale ha RT minacciato un danno ingiusto ed offeso l'onore ed il decoro di parte attrice;
- che, con decreto di citazione del 7 luglio 2015, è stata rinviata a giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Nicosia per rispondere dei reati di cui agli artt. 594, 612 e 81 c.p., “per avere offeso
l'onore ed il decoro di , contemporaneamente minacciandola di un male RT
ingiusto, inviando un messaggio diretto in chat privata al suo indirizzo facebook dal seguente contenuto “attenta xchè vi state mettendo con il fuoco e non faccio denunce ma vi rovino con le mie mani vi levo di mezzo… pedofili di merda…inutile”;
- che il procedimento penale iscritto al n. 16/15 R.G. celebratosi davanti al Giudice di Pace di Nicosia
è stato definito con la sentenza n. 11 del 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile in data 1.10.2016, che ha dichiarato colpevole del delitto di minaccia, condannandola alla pena della multa e Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre al pagamento delle RT
relative spese di costituzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , la quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1
sostenuto, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondato, per i seguenti motivi:
(i) l'unicità dell'episodio di minacce (il messaggio inviato il 3.7.2014);
(ii) la quantificazione eccessiva della richiesta risarcitoria (€ 10.000,00) a fronte della tenuità del danno lamentato.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha disposto con ordinanza del
10.7.2023 la rimessione della causa sul ruolo e, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 29.7.2020 nella parte in cui ha rigettato la prova per testi dedotta da parte attrice, ha ammesso i capitoli lett. F) e
G) dell'atto di citazione con il teste Tes_1
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'escussione del teste sui capitoli ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ridotti ex art. 190, comma 2, c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1. Sull'an debeatur.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta che il Giudice di Pace di Nicosia, con sentenza n.
11/2016, depositata in data 14 luglio 2016, ha ritenuto colpevole del rato di cui Controparte_1 all'art. 612 c.p. e ha condannato la medesima alla pena di € 50,00 di multa e al pagamento delle spese
2 processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita RT
, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno.
[...]
Tale sentenza, passata in giudicato l'1.10.2016, ha efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputata lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, dalla sentenza del Giudice di pace di Nicosia e dai documenti prodotti dall'attrice risulta provato:
- che in data 3.07.2014, alle ore 10.28, ha inviato a in una Controparte_1 RT
chat privata della piattaforma facebook un messaggio con frasi volgari e minacciose, dal seguente contenuto: “attenta xchè vi state mettendo con il fuoco e non faccio denunce ma vi rovino con le mie mani vi levo di mezzo… pedofili di merda…inutile”;
- che non ha risposto, nonostante la minaccia contenuta nel predetto RT
messaggio l'avesse notevolmente allarmata, turbandone la tranquillità individuale e familiare.
I predetti fatti, oltre ad avere trovato riscontro documentale nella riproduzione cartacea del testo del messaggio facebook del 3.07.2014, sono stati anche ammessi dalla stessa imputata.
Il Giudice di Pace di Nicosia ha altresì esplicitamente riconosciuto, ai fini civilistici, la responsabilità della convenuta relativamente alle condotte penalmente rilevanti poste in essere (cfr. pag. 5 della sentenza n. 11/2016 del Giudice di Pace di Nicosia – doc. n. 3, fascicolo di parte attrice).
Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene questo giudice che la convenuta debba essere condannata al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto del reato dalla stessa commesso a suo danno e come del resto già statuito nella menzionata sentenza penale già passata in giudicato.
2. Sul quantum debeatur.
Con riguardo al quantum debeatur, questo Giudice ritiene che possa e debba ricorrersi, nella fattispecie concreta, alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. I danni derivanti da fattispecie di reato infatti, non risultano classificati e quantificati in base a parametri unitari, a differenza del danno biologico.
D'altra parte, la documentazione in atti (con particolare riguardo alla sentenza di condanna del Giudice di Pace di Nicosia) e le risultanze istruttorie (dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Tes_1
18.01.2024) offrono sufficiente prova non solo del fatto di reato, ma anche dei pregiudizi patiti dalla persona offesa, in relazione allo stato di ansia e paura conseguente alla ricezione del predetto messaggio. In particolare, il teste ha confermato che in seguito alla ricezione del messaggio Tes_1
minaccioso, l'attrice è stata per mesi in ansia per sé e per l'incolumità dei propri figli, vietando ai figli
3 di uscire per paura che la convenuta li aggredisse o facesse loro del male. La dichiarazione del teste è certamente attendibile, in quanto quest'ultimo, senza esitazione, ha dapprima confermato il contenuto dei capitoli di prova, fornendo poi dettagli ulteriori coerenti con quanto confermato.
Pertanto, la liquidazione equitativa nel caso di specie non è arbitraria, essendo fondata su elementi fattuali ben determinati.
Pertanto, il credito dell'attrice viene liquidato equitativamente, tenendo conto della gravità, dell'entità e della durata delle conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito posto in essere dalla convenuta.
Tanto premesso, tenuto conto delle modalità dei fatti accertati in sede penale e delle altre circostanze emerse nel presente giudizio, stimasi equo liquidare all'attrice la somma, già rivalutata ad oggi, di €
1.500,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno (nel caso di specie, il delitto di cui all'art. 572 c.p. si è perfezionato il 4 febbraio 2005) sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.500,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 0,2%, sulla somma di € 1.500,00 dalla commissione del fatto di reato ascritto alla convenuta ossia dalla data del 3.07.2014 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 1.500,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_2
[...
[...] [
, della somma di € 1.500,00, oltre interessi come specificato in motivazione;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_3
, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali al 15%, IVA (se e in quanto dovuta) e CPA come per legge.
Enna, 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angela Patella, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._1
TIMPANARO SALVATORE
- parte attrice-
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FASCETTO Controparte_1 C.F._2
LUCIA
-parte convenuta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio RT per sentirla condannare al risarcimento, ex artt. 2043 e 2059 c.c., dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta illecita posta in essere da quest'ultima.
In particolare, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: RT
- di avere sporto denuncia in data 25 luglio 2014 nei confronti di per i reati previsti Controparte_1 agli artt. 81, 612 e 594, comma secondo, c.p., per avere quest'ultima, in data 3 luglio 2014, inviato a un messaggio mediante il social network facebook con il quale ha RT minacciato un danno ingiusto ed offeso l'onore ed il decoro di parte attrice;
- che, con decreto di citazione del 7 luglio 2015, è stata rinviata a giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Nicosia per rispondere dei reati di cui agli artt. 594, 612 e 81 c.p., “per avere offeso
l'onore ed il decoro di , contemporaneamente minacciandola di un male RT
ingiusto, inviando un messaggio diretto in chat privata al suo indirizzo facebook dal seguente contenuto “attenta xchè vi state mettendo con il fuoco e non faccio denunce ma vi rovino con le mie mani vi levo di mezzo… pedofili di merda…inutile”;
- che il procedimento penale iscritto al n. 16/15 R.G. celebratosi davanti al Giudice di Pace di Nicosia
è stato definito con la sentenza n. 11 del 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile in data 1.10.2016, che ha dichiarato colpevole del delitto di minaccia, condannandola alla pena della multa e Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre al pagamento delle RT
relative spese di costituzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , la quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1
sostenuto, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondato, per i seguenti motivi:
(i) l'unicità dell'episodio di minacce (il messaggio inviato il 3.7.2014);
(ii) la quantificazione eccessiva della richiesta risarcitoria (€ 10.000,00) a fronte della tenuità del danno lamentato.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha disposto con ordinanza del
10.7.2023 la rimessione della causa sul ruolo e, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 29.7.2020 nella parte in cui ha rigettato la prova per testi dedotta da parte attrice, ha ammesso i capitoli lett. F) e
G) dell'atto di citazione con il teste Tes_1
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'escussione del teste sui capitoli ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ridotti ex art. 190, comma 2, c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1. Sull'an debeatur.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta che il Giudice di Pace di Nicosia, con sentenza n.
11/2016, depositata in data 14 luglio 2016, ha ritenuto colpevole del rato di cui Controparte_1 all'art. 612 c.p. e ha condannato la medesima alla pena di € 50,00 di multa e al pagamento delle spese
2 processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita RT
, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno.
[...]
Tale sentenza, passata in giudicato l'1.10.2016, ha efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputata lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, dalla sentenza del Giudice di pace di Nicosia e dai documenti prodotti dall'attrice risulta provato:
- che in data 3.07.2014, alle ore 10.28, ha inviato a in una Controparte_1 RT
chat privata della piattaforma facebook un messaggio con frasi volgari e minacciose, dal seguente contenuto: “attenta xchè vi state mettendo con il fuoco e non faccio denunce ma vi rovino con le mie mani vi levo di mezzo… pedofili di merda…inutile”;
- che non ha risposto, nonostante la minaccia contenuta nel predetto RT
messaggio l'avesse notevolmente allarmata, turbandone la tranquillità individuale e familiare.
I predetti fatti, oltre ad avere trovato riscontro documentale nella riproduzione cartacea del testo del messaggio facebook del 3.07.2014, sono stati anche ammessi dalla stessa imputata.
Il Giudice di Pace di Nicosia ha altresì esplicitamente riconosciuto, ai fini civilistici, la responsabilità della convenuta relativamente alle condotte penalmente rilevanti poste in essere (cfr. pag. 5 della sentenza n. 11/2016 del Giudice di Pace di Nicosia – doc. n. 3, fascicolo di parte attrice).
Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene questo giudice che la convenuta debba essere condannata al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto del reato dalla stessa commesso a suo danno e come del resto già statuito nella menzionata sentenza penale già passata in giudicato.
2. Sul quantum debeatur.
Con riguardo al quantum debeatur, questo Giudice ritiene che possa e debba ricorrersi, nella fattispecie concreta, alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. I danni derivanti da fattispecie di reato infatti, non risultano classificati e quantificati in base a parametri unitari, a differenza del danno biologico.
D'altra parte, la documentazione in atti (con particolare riguardo alla sentenza di condanna del Giudice di Pace di Nicosia) e le risultanze istruttorie (dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Tes_1
18.01.2024) offrono sufficiente prova non solo del fatto di reato, ma anche dei pregiudizi patiti dalla persona offesa, in relazione allo stato di ansia e paura conseguente alla ricezione del predetto messaggio. In particolare, il teste ha confermato che in seguito alla ricezione del messaggio Tes_1
minaccioso, l'attrice è stata per mesi in ansia per sé e per l'incolumità dei propri figli, vietando ai figli
3 di uscire per paura che la convenuta li aggredisse o facesse loro del male. La dichiarazione del teste è certamente attendibile, in quanto quest'ultimo, senza esitazione, ha dapprima confermato il contenuto dei capitoli di prova, fornendo poi dettagli ulteriori coerenti con quanto confermato.
Pertanto, la liquidazione equitativa nel caso di specie non è arbitraria, essendo fondata su elementi fattuali ben determinati.
Pertanto, il credito dell'attrice viene liquidato equitativamente, tenendo conto della gravità, dell'entità e della durata delle conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito posto in essere dalla convenuta.
Tanto premesso, tenuto conto delle modalità dei fatti accertati in sede penale e delle altre circostanze emerse nel presente giudizio, stimasi equo liquidare all'attrice la somma, già rivalutata ad oggi, di €
1.500,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno (nel caso di specie, il delitto di cui all'art. 572 c.p. si è perfezionato il 4 febbraio 2005) sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.500,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 0,2%, sulla somma di € 1.500,00 dalla commissione del fatto di reato ascritto alla convenuta ossia dalla data del 3.07.2014 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 1.500,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_2
[...
[...] [
, della somma di € 1.500,00, oltre interessi come specificato in motivazione;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_3
, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali al 15%, IVA (se e in quanto dovuta) e CPA come per legge.
Enna, 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angela Patella, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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