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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 1139/2025, promossa da
(cf. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 1/12/1996 con l'avv. SILVIA MAZZOCCO RICORRENTE contro
(cf. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Senegal), il 31/12/1988 RESISTENTE non costituito
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 14 ottobre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
SONKO: “In via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) Stabilire che il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 a titolo di concorso al suo mantenimento, l'importo mensile di euro
[...]
, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 02186/000015412336 intestato alla ricorrente (IBAN: [...]), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 3) Stabilire che i minori saranno affidati congiuntamente ai genitori e la madre potrà assumere, in via autonoma, le decisioni di maggior interesse inerenti alla loro istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei minori, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
3) stabilire che i figli saranno collocati presso la madre che vivrà con loro nell'abitazione familiare sita in Pieve di Soligo, via Conegliano, n. 34/A.
4) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere e stare con i figli secondo le modalità che saranno ritenute di giustizia.
5) Stabilire che il sig. , per il mantenimento ordinario Controparte_1 di ciascun figlio corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 200,00 quindi complessivamente € 400,00 o la diversa somma che risulterà di giustizia, in esito altresì alla produzione avversaria della documentazione attestante i redditi percepiti e alle risultanze istruttorie, somme da versare anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 02186/000015412336 intestato alla ricorrente (IBAN: [...]), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
7) Stabilire che la casa coniugale sita in Pieve di Soligo, via Conegliano, n. 34/a di proprietà del sig. , sia assegnata alla sig.ra Controparte_1 presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e Parte_1 corredo.
8) Stabilire a carico del sig. il pagamento delle Controparte_2 residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione.
9) Stabilire che l'assegno unico universale sarà fruito nella misura integrale dalla sig.ra . Parte_1 In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria in esito alle difese avversarie. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda di separazione.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è deteriorato, fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Questo trova conferma sia nelle allegazioni in ricorso e nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in prima udienza, sia nella condotta delle parti, in special modo quella del che, pur regolarmente citato, non si è CP_1 costituito, dimostrando tendenziale disinteresse alle sorti del giudizio e l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 28.04.2017, con atto trascritto Controparte_1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve di Soligo (TV) dell'anno 2017 al n. 2, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
2. Dall'unione coniugale sono nati due figli, ancora entrambi minorenni: (il 13.02.2016) e (il 29.07.2020). Persona_1 Per_2
2.1. La madre ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, insistendo al contempo per poter assumere, in via unilaterale, le decisioni di maggiore interesse inerenti alla salute e all'istruzione, sul motivo del disinteresse manifestato dal padre ai bisogni dei minori e delle assenze prolungate dello stesso (che fa spesso ritorno al Paese d'origine, dove avrebbe formato una nuova famiglia).
2.2. Quest'ultima richiesta si pone tuttavia in evidente contraddizione con la domanda principale – di affidamento condiviso –, potendo attribuirsi ad uno dei genitori la facoltà di assumere, in via unilaterale, le decisioni di maggiore interesse per i figli solo nell'ambito di un affidamento esclusivo, che acquista per l'effetto natura cd. rinforzata.
Quindi, delle due l'una: o l'affidamento condiviso, nell'ambito del quale, al più, il giudice può stabilire che uno dei genitori eserciti separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione (art. 337ter/3cc.); o l'affidamento esclusivo che, nella forma cd. rafforzata, consente di stabilire che le decisioni di maggiore interesse, o alcune di esse, vengano adottate in via unilaterale dal genitore affidatario, ex art. 337quater/3 cc.
3 2.3. Ciò posto, nel caso di specie, ritenuto che le allegazioni in ricorso, in uno con il contegno processuale del resistente, denotino l'inadeguatezza dello stesso a rivestire consapevolmente il ruolo di genitore e comprovino la preoccupazione della di non poter tempestivamente assumere le Pt_1 decisioni inerenti alla gestione dei figli, ad avviso del Collegio sussistono i presupposti per disporre, in via ufficiosa, l'affidamento dei figli solo alla madre – che, con grande sacrificio, si fa totalmente carico della prole, sul piano morale e materiale –, attribuendole il potere di assumere, in via unilaterale, le decisioni di maggiore interesse che riguardino l'istruzione e la salute.
3. A va quindi assegnata la casa familiare – in proprietà Parte_1 esclusiva del marito, ancorché gravata da mutuo –, confermando quanto già statuito, in via temporanea ed urgente, dal giudice relatore, anche per quanto concerne il rilascio dell'immobile da parte del che dovrà CP_1 avvenire entro e non oltre il 15.11.2025.
4. Si conferma, inoltre, il calendario delle visite già stabilito dal giudice relatore – riportato in dispositivo – tenendo conto delle incertezze, allo stato, sulla condizione abitativa del padre una volta rilasciata la casa coniugale.
5. Quanto, infine, alle domande di natura economica, la ha Pt_1 chiesto, oltre al mantenimento per il figli (€ 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie), anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stessa, di € 300,00.
5.1. In via temporanea ed urgente, il giudice relatore ha integralmente accolto le richieste per i figli minori, stabilendo invece un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente nella minor somma di € 200,00.
5.2. Ora, dalle risultanze in atti risulta che:
- – lavoratore dipendente – percepisce redditi Controparte_1 netti mensili compresi tra 1.300,00/1.400,00, come risulta dalla media dei dati ricavati dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, cui la ricorrente ha avuto accesso a seguito di dedicata istanza all'AdE; dovrà verosimilmente sostenere nuovi costi abitativi, a seguito del rilascio della casa coniugale, assegnata alla moglie;
- – lavoratrice dipendente, con contratto part time da 20 Parte_2 ore settimanali – percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.000,00; per effetto del disposto regime di affidamento esclusivo dei minori, percepisce, per l'intero, l'Assegno Unico Universale.
5.3. Appare pertanto equo e sostenibile il contributo paterno per il mantenimento dei figli minori, nella misura stabilita dal giudice relatore, peri ad € 200,00 ciascuno, rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4 6. Non può invece trovare accoglimento, in via definitiva, la domanda di mantenimento proposta dalla non esseno emersa, all'esito del Pt_1 giudizio, una significativa sperequazione economica tra i coniugi: dovendo aggiungersi ai redditi da lavoro della ricorrente le entrate mensili per il mantenimento dei figli e a titolo di Assegno Unico Universale, e detrarre dalle disponibilità del resistente i costi abitativi che – come detto – dovrà verosimilmente sostenere dopo il rilascio della casa coniugale.
7. Infine, la specialità del rito che caratterizza il giudizio di separazione rende inammissibile l'ulteriore domanda proposta dalla ricorrente di condanna nei confronti del resistente al pagamento delle residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le fasi effettive del giudizio (studio e introduttiva).
8.1. Essendo parte ricorrente ammessa al Patrocino a Spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite dovrà avvenire in favore dell'Erario.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1 e
, nato il [...] a [...] Controparte_1 uniti in matrimonio il 28/04/2017, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve Di Soligo (TV) dell'anno 2017 al n. 2, Parte I;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori –
[...]
(13/02/2016) e (29/07/2020) – alla Persona_3 Persona_4 madre, con facoltà per la stessa di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale a , Parte_1 perché vi abiti con i figli;
5. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo l'accordo che raggiungerà con la madre, ed in ogni caso: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e nel fine settimana, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
5 6. con decorrenza dalla domanda, CONFERMA l'obbligo a carico di di corrispondere, in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. con decorrenza dalla domanda, RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
8. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
9. CONDANNA a pagare, in favore dell'Erario, Controparte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 17 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
6
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 1139/2025, promossa da
(cf. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 1/12/1996 con l'avv. SILVIA MAZZOCCO RICORRENTE contro
(cf. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Senegal), il 31/12/1988 RESISTENTE non costituito
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 14 ottobre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
SONKO: “In via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) Stabilire che il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 a titolo di concorso al suo mantenimento, l'importo mensile di euro
[...]
, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 02186/000015412336 intestato alla ricorrente (IBAN: [...]), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 3) Stabilire che i minori saranno affidati congiuntamente ai genitori e la madre potrà assumere, in via autonoma, le decisioni di maggior interesse inerenti alla loro istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei minori, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
3) stabilire che i figli saranno collocati presso la madre che vivrà con loro nell'abitazione familiare sita in Pieve di Soligo, via Conegliano, n. 34/A.
4) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere e stare con i figli secondo le modalità che saranno ritenute di giustizia.
5) Stabilire che il sig. , per il mantenimento ordinario Controparte_1 di ciascun figlio corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 200,00 quindi complessivamente € 400,00 o la diversa somma che risulterà di giustizia, in esito altresì alla produzione avversaria della documentazione attestante i redditi percepiti e alle risultanze istruttorie, somme da versare anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 02186/000015412336 intestato alla ricorrente (IBAN: [...]), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
7) Stabilire che la casa coniugale sita in Pieve di Soligo, via Conegliano, n. 34/a di proprietà del sig. , sia assegnata alla sig.ra Controparte_1 presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e Parte_1 corredo.
8) Stabilire a carico del sig. il pagamento delle Controparte_2 residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione.
9) Stabilire che l'assegno unico universale sarà fruito nella misura integrale dalla sig.ra . Parte_1 In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria in esito alle difese avversarie. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda di separazione.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è deteriorato, fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Questo trova conferma sia nelle allegazioni in ricorso e nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in prima udienza, sia nella condotta delle parti, in special modo quella del che, pur regolarmente citato, non si è CP_1 costituito, dimostrando tendenziale disinteresse alle sorti del giudizio e l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 28.04.2017, con atto trascritto Controparte_1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve di Soligo (TV) dell'anno 2017 al n. 2, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
2. Dall'unione coniugale sono nati due figli, ancora entrambi minorenni: (il 13.02.2016) e (il 29.07.2020). Persona_1 Per_2
2.1. La madre ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, insistendo al contempo per poter assumere, in via unilaterale, le decisioni di maggiore interesse inerenti alla salute e all'istruzione, sul motivo del disinteresse manifestato dal padre ai bisogni dei minori e delle assenze prolungate dello stesso (che fa spesso ritorno al Paese d'origine, dove avrebbe formato una nuova famiglia).
2.2. Quest'ultima richiesta si pone tuttavia in evidente contraddizione con la domanda principale – di affidamento condiviso –, potendo attribuirsi ad uno dei genitori la facoltà di assumere, in via unilaterale, le decisioni di maggiore interesse per i figli solo nell'ambito di un affidamento esclusivo, che acquista per l'effetto natura cd. rinforzata.
Quindi, delle due l'una: o l'affidamento condiviso, nell'ambito del quale, al più, il giudice può stabilire che uno dei genitori eserciti separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione (art. 337ter/3cc.); o l'affidamento esclusivo che, nella forma cd. rafforzata, consente di stabilire che le decisioni di maggiore interesse, o alcune di esse, vengano adottate in via unilaterale dal genitore affidatario, ex art. 337quater/3 cc.
3 2.3. Ciò posto, nel caso di specie, ritenuto che le allegazioni in ricorso, in uno con il contegno processuale del resistente, denotino l'inadeguatezza dello stesso a rivestire consapevolmente il ruolo di genitore e comprovino la preoccupazione della di non poter tempestivamente assumere le Pt_1 decisioni inerenti alla gestione dei figli, ad avviso del Collegio sussistono i presupposti per disporre, in via ufficiosa, l'affidamento dei figli solo alla madre – che, con grande sacrificio, si fa totalmente carico della prole, sul piano morale e materiale –, attribuendole il potere di assumere, in via unilaterale, le decisioni di maggiore interesse che riguardino l'istruzione e la salute.
3. A va quindi assegnata la casa familiare – in proprietà Parte_1 esclusiva del marito, ancorché gravata da mutuo –, confermando quanto già statuito, in via temporanea ed urgente, dal giudice relatore, anche per quanto concerne il rilascio dell'immobile da parte del che dovrà CP_1 avvenire entro e non oltre il 15.11.2025.
4. Si conferma, inoltre, il calendario delle visite già stabilito dal giudice relatore – riportato in dispositivo – tenendo conto delle incertezze, allo stato, sulla condizione abitativa del padre una volta rilasciata la casa coniugale.
5. Quanto, infine, alle domande di natura economica, la ha Pt_1 chiesto, oltre al mantenimento per il figli (€ 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie), anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stessa, di € 300,00.
5.1. In via temporanea ed urgente, il giudice relatore ha integralmente accolto le richieste per i figli minori, stabilendo invece un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente nella minor somma di € 200,00.
5.2. Ora, dalle risultanze in atti risulta che:
- – lavoratore dipendente – percepisce redditi Controparte_1 netti mensili compresi tra 1.300,00/1.400,00, come risulta dalla media dei dati ricavati dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, cui la ricorrente ha avuto accesso a seguito di dedicata istanza all'AdE; dovrà verosimilmente sostenere nuovi costi abitativi, a seguito del rilascio della casa coniugale, assegnata alla moglie;
- – lavoratrice dipendente, con contratto part time da 20 Parte_2 ore settimanali – percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.000,00; per effetto del disposto regime di affidamento esclusivo dei minori, percepisce, per l'intero, l'Assegno Unico Universale.
5.3. Appare pertanto equo e sostenibile il contributo paterno per il mantenimento dei figli minori, nella misura stabilita dal giudice relatore, peri ad € 200,00 ciascuno, rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4 6. Non può invece trovare accoglimento, in via definitiva, la domanda di mantenimento proposta dalla non esseno emersa, all'esito del Pt_1 giudizio, una significativa sperequazione economica tra i coniugi: dovendo aggiungersi ai redditi da lavoro della ricorrente le entrate mensili per il mantenimento dei figli e a titolo di Assegno Unico Universale, e detrarre dalle disponibilità del resistente i costi abitativi che – come detto – dovrà verosimilmente sostenere dopo il rilascio della casa coniugale.
7. Infine, la specialità del rito che caratterizza il giudizio di separazione rende inammissibile l'ulteriore domanda proposta dalla ricorrente di condanna nei confronti del resistente al pagamento delle residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le fasi effettive del giudizio (studio e introduttiva).
8.1. Essendo parte ricorrente ammessa al Patrocino a Spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite dovrà avvenire in favore dell'Erario.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1 e
, nato il [...] a [...] Controparte_1 uniti in matrimonio il 28/04/2017, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve Di Soligo (TV) dell'anno 2017 al n. 2, Parte I;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori –
[...]
(13/02/2016) e (29/07/2020) – alla Persona_3 Persona_4 madre, con facoltà per la stessa di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale a , Parte_1 perché vi abiti con i figli;
5. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo l'accordo che raggiungerà con la madre, ed in ogni caso: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e nel fine settimana, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
5 6. con decorrenza dalla domanda, CONFERMA l'obbligo a carico di di corrispondere, in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. con decorrenza dalla domanda, RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
8. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
9. CONDANNA a pagare, in favore dell'Erario, Controparte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 17 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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