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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 22.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Giannicola Scarciolla e Sara Vocale
contro
:
Controparte_1 CP_2 CP_3
Avv. Enrico Pisanu
Fatti di causa
Con atto di citazione in riassunzione notificato nel 2021, la dott.ssa convenne avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna lo di e (d'ora in poi, Controparte_1 Controparte_4 CP_3
) per sentirlo, previo accertamento, condannare al pagamento di € 8.424 per onorari a CP_1 titolo di compenso in forza del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 11.2.2019, avente ad oggetto servizi di progettazione, gestione e rendicontazione nel settore della finanza agevolata.
L'attrice rappresentò di aver ottenuto dal Tribunale di Teramo, per tale somma, il decreto ingiuntivo n.
333/2020, tempestivamente opposto da e successivamente revocato con sentenza n. CP_1
434/2021 dal medesimo Tribunale, il quale, accogliendo l'eccezione di parte opponente, si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Bologna.
pagina 1 di 10 Nel merito, affermò che il contratto aveva durata di mesi 16 a decorrere dal 18.2.2019. Tuttavia, in data
2.5.2019, aveva comunicato via mail allo la propria momentanea impossibilità di CP_1 proseguire l'attività professionale per motivi di salute, necessitando di un intervento chirurgico e di terapie da svolgersi in Abruzzo, sua regione di origine, ed aveva dichiarato di volersi avvalere del diritto di recesso disciplinato dall'art. 6 del contratto, dando il preavviso previsto di 90 giorni.
Riscontrando detta comunicazione con mail del 6.5.2019, lo aveva dichiarato di ritenere CP_1 concluso l'incarico di consulenza alla data del 2.5.2019, aveva fatto il rendiconto sulle pratiche aperte e le aveva chiesto la riconsegna delle chiavi dello . CP_1
Successivamente ella aveva emesso le fatture n. 12, 15 e 17, ciascuna dell'importo d € 2.808, per i compensi relativi al periodo di preavviso (mesi di maggio, giugno e luglio 2019), che però lo CP_1 aveva contestato affermando come tali compensi non fossero dovuti.
[...]
In diritto, l'attrice lamentò il mancato rispetto da parte di del regolamento contrattuale, sia CP_1 sotto il profilo del termine di preavviso per il recesso sia sotto quello del requisito di forma per la risoluzione, e precisò di non aver posto in essere alcun inadempimento colpevole e dunque imputabile tale da giustificare una risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., non avendo ella potuto proseguire nell'attività di consulenza per ragioni imputabili allo Studio, il quale, nonostante la disponibilità manifestata, non le aveva più trasmesso alcuna documentazione relativa alle pratiche di sua competenza.
Si costituì in giudizio lo chiedendo il rigetto delle domande proposta dall'attrice e la CP_1 condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa.
Precisò di essersi avvalso della facoltà di risoluzione del contratto di collaborazione con l'attrice ai sensi dell'art. 6 lett. b) del contratto stesso che disciplinava il caso in cui il collaboratore abbandoni l'esecuzione dei servizi e che pertanto esso doveva ritenersi concluso, senza che residuasse nessun diritto al compenso per il periodo di preavviso, venuto meno in ragione della decisione dello Studio di avvalersi della risoluzione.
Lo Studio rappresentò altresì che la comunicazione del 6.5.2019 non era stata riscontrata dall'attrice che, anzi, successivamente con mail del 3.6.2019 aveva dichiarato che avrebbe provveduto a riconsegnare le chiavi dello Studio. Con la medesima, l'attrice aveva anche trasmesso la fattura n.
12/2019 relativa ai compensi per il mese di maggio 2019, immediatamente contestata da CP_1 come non dovuta anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto nessuna attività di collaborazione era più stata prestata.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi, con sentenza n. 1729/2023, il
Tribunale rigettò la domanda di parte attrice e la condannò alla rifusione delle spese processuali a pagina 2 di 10 favore dello . Riportata testualmente la clausola n. 8 del contratto che regolamentava il CP_1 diritto di recesso spettante sia allo sia alla consulente (“È facoltà di STUDIO CP_1 [...] recedere dal presente incarico in qualsiasi momento, a mezzo di raccomandata a/r con CP_1 preavviso di almeno 90 gg. Entro il suddetto termine saranno corrisposti al consulente i compensi maturati sino alla data di efficacia del recesso.
È facoltà del Consulente di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, comunicando a mezzo raccomandata a/r tale intenzione con preavviso di almeno 90 gg.”) ed esaminata la corrispondenza fra le parti – in particolare, la missiva del 2.5.2019 e la risposta dello del 6.5.2019 – il Pt_1 CP_1
Tribunale osservò, in primo luogo, che dalla volontà negoziale risultava che la professionista fosse autorizzata a recedere dal rapporto di consulenza dando alla controparte il preavviso di 90 giorni e ritenne che tale termine di preavviso fosse posto a favore dello . CP_1
La dott.ssa invece, aveva inteso avvalersi della disciplina prevista dall'art. 2119 c.c. per il Pt_1 rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel quale al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità di cui all'art. 2118 co. 2 c.c. equivalente alla retribuzione che le sarebbe spettava per il periodo di preavviso. Era evidente il differente inquadramento giuridico della fattispecie invocata dall'attrice rispetto alla qualifica del rapporto risultante dal contratto fra le parti, denominato “Incarico di consulenza”, nel quale la stessa operava come libera professionista e si impegnava a prestare la propria attività per la durata determinata di 16 mesi.
Ipotizzando, in alternativa, che la dott.ssa rispettando le previsioni pattizie, avesse comunicato Pt_1 il proprio recesso dichiarando di rispettare il periodo di preavviso, il compenso non era comunque dovuto, essendo pacifico che la stessa non aveva prestato alcuna opera, neppure dal domicilio, a favore del cliente, mentre nel contratto era stabilito che il professionista dovesse recarsi presso la sede dello oppure in altri luoghi da quest'ultimo indicati. CP_1
Osservava il giudice che il recesso, oltre che dagli specifici patti, dalla disciplina codicistica dell'art. 2337 c.c., strutturata in maniera tale per cui il periodo di preavviso dovuto dal prestatore d'opera sia stabilito a favore del cliente e tale criterio era stato seguito dalle parti nel regolare il diritto di recesso, sia da parte dello sia da parte del consulente. CP_1
A prescindere, quindi, da ogni considerazione sulla risoluzione per inadempimento dedotta da parte convenuta, il rapporto di consulenza si era interrotto pacificamente a far data dal momento in cui la professionista aveva comunicato a mezzo mail di essere impossibilitata a proseguire il rapporto, a nulla rilevando le deposizioni dei testi sull'asserita disponibilità della stessa a svolgere attività, manifestata successivamente a tale missiva.
pagina 3 di 10 L'attrice, una volta esercitato il diritto di recesso a far data dalla comunicazione, senza dunque rispettare il termine trimestrale di preavviso e senza svolgere qualsivoglia ulteriore attività, non aveva diritto ad alcun compenso, dal momento che l'opera già svolta era stata già compensata e non risultava alcuna spesa tale da legittimare il rimborso ai sensi dell'art. 2237 co. 2 c.c.
La dott.ssa ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi cui ha resistito lo Pt_1 CP_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e contestandone il fondamento.
[...]
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza emessa per l'udienza cartolare in 1.4.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) “Carente, apparente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Travisamento dei fatti – Travisamento e/o errata interpretazione della volontà negoziale – Travisamento e/o errata interpretazione del contratto ripassato fra le parti – Recesso convenzionale ex art. 6 del contratto”.
Il giudice ha erroneamente interpretato le norme di riferimento e le prove in atti, documentali e testimoniali, essendo del tutto evidente che con la comunicazione del 2.5.2019 la invocò il Pt_1 recesso previsto dall'art. 6 del contratto, e non già quello previsto dalla clausola codicistica indicata dal giudice, e che la stessa sarebbe rimasta a disposizione dello per il successivo periodo di CP_1 preavviso di 90 giorni, con conseguente diritto al compenso convenuto.
Il giudice, dunque, avrebbe dovuto attenersi al tenore letterale del contratto, accertando l'avvenuto e corretto esercizio da parte della del diritto di recesso convenzionalmente previsto, con Pt_1 conseguente riconoscimento dei compensi maturati durante il periodo di preavviso.
Evidenzia, poi, che nella email del 2.5.2019 la aveva comunicato la propria impossibilità Pt_1
“momentanea” di proseguire l'attività professionale.
Dalla data del recesso, per i successivi 90 giorni, la rimase a diposizione dello Pt_1 CP_1 continuando, pertanto, a maturare il diritto al compenso mensile e, pur potendo beneficiare della sua pagina 4 di 10 attività professionale, lo , per tutto il periodo di preavviso, non le affidò alcun incarico. CP_1
Dunque, è erroneo ed inconferente il rilievo del Tribunale laddove afferma che nel periodo di preavviso la non aveva svolto alcuna attività professionale. Pt_1
2) “Carente, apparente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Travisamento dei fatti – Travisamento e/o errata interpretazione della volontà negoziale – Travisamento e/o errata interpretazione del contratto ripassato fra le parti – Risoluzione convenzionale ex art. 6 del contratto – Insussistenza dei presupposti – Ineseguibilità della prestazione per fatto del creditore – Responsabilità dello
[...]
CP_1
Dal contenuto della email del 6.5.2019 dello non si evince la volontà di avvalersi della CP_1 clausola di risoluzione ex art. 6 c. 2 del contratto (“ avrà la facoltà di risolvere Controparte_1 immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi tramite raccomandata a/r, il presente incarico, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento da parte della consulente delle obbligazioni relative e: a) al divieto di subappalto dei servizi oggetto del presente incarico;
b) nel caso in cui il consulente dovesse abbandonare i servizi;
c) in caso di violazione del divieto di concorrenza;
d) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza”) ed il giudice avrebbe comunque dovuto accertare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della potestà negoziale da parte dello di interrompere, rinunciando al periodo di preavviso, il CP_1 rapporto in essere tra le parti, nonché la non sussistenza dei presupposti di legge per accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., posto che l'indisponibilità per motivi di salute non costituisce inadempimento grave ed imputabile.
Dunque, come confermato anche dalle prove testimoniali assunte, l'omesso svolgimento in concreto dell'attività professionale da parte della dott.ssa durante il precitato periodo di preavviso, Pt_1 ovvero dopo la comunicazione della volontà di esercitare il diritto di recesso contrattuale, è addebitabile in via esclusiva allo che omise di affidare ulteriori incarichi alla CP_1 Pt_1 dichiarando l'interruzione immediata del rapporto.
3) “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà
e carenza della motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c).
La sentenza merita di essere integralmente riformata anche sotto il profilo delle spese di lite del primo giudizio, in virtù dell'accoglimento del gravame proposto.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento giacché infondato.
pagina 5 di 10 I motivi consentono la trattazione congiunta, per l'estrema ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
Con il contratto denominato “incarico di consulenza”, lo incaricò la consulente Controparte_1 di “eseguire i servizi di Progettazione, Gestione e Rendicontazione nel settore della finanza Pt_1 agevolata per i Clienti di durante la validità del presente contratto”. Il Controparte_1 contratto, sottoscritto in data 11.2.2019, aveva durata di 16 mesi a partire dal 18.2.2019.
Per chiarezza, conviene riportare la comunicazione della in data 2.5.2019: Pt_1
“Spett. , CP_1 vista la mia protratta indisponibilità per i motivi di salute già di Vs conoscenza e l'imminente ricovero di stamane, comunico la mia momentanea impossibilità a proseguire le attività professionali di cui all'incarico di consulenza del 11 febbraio 2019 stipulato con il Vs studio.
Comunico inoltre - sempre per i suddetti motivi che mi portano a rimanere presso la mia regione di residenza per le cure necessarie, il recesso di cui all'art.6 del predetto incarico e la decorrenza dei 90 gg di preavviso.
In ordine alle pratiche relative al Bando EXPORT RER 2017 riporto quanto segue:
- NERI SPA, ADDICTION, GOBBI —> pratiche chiuse/ da caricare su SFINGE
- AURUM, GT SILENZIATORI, ALBA —> mancano ultime integrazioni così come sollecitate al cliente/da caricare su SFINGE
Rimetto inoltre fattura per i compensi relativi alle attività svolte nel mese di Aprile 2019.
Distinti Saluti
Naomi Cretoni”. (cfr. doc. 6, Pt_1
E la risposta dello CP_1
“Buon pomeriggio Pt_1
Innanzitutto ci auguriamo che il tuo stato di salute vada migliorando fino alla completa guarigione.
Prendiamo atto della tua decisione di interrompere il rapporto di collaborazione professionale e di ritenere quindi concluso l'incarico di consulenza siglato in data 11/02/2019 a far data dal 02/05/2019, giorno della tua comunicazione in calce.
Abbiamo atteso ora a darti un riscontro poiché siamo stati tutti impegnati nella chiusura delle sei pratiche di rendiconto di cui ti dovevi occupare in vista della scadenza del 6 maggio. A tale riguardo preciso la situazione che abbiamo rilevato non appena ci hai comunicato la tua assenza:
- NERI: documentazione tutta presente, da ordinare e caricare in piattaforma
pagina 6 di 10 - ADDICTION: La relazione non era stata condivisa con il cliente;
inoltre mancava il dato finale dell'incremento occupazionale;
piattaforma non avviata (nessun inserimento di documenti e informazioni)
- GOBBI: Relazione finale solo abbozzata nella tabella dei costi e non compilata nelle parti restanti;
Mod 1 compilato erroneamente e Modelli 2 privi di documenti di identità; autocertificazioni per mancanza CUP non compilate;
piattaforma non avviata
- ALBA: Relazione finale assente, documenti contabili raccolti solo in parte, Mod. 1 e Mod 2 non compilati, autocertificazioni per mancanza CUP non compilate, piattaforma in blocco (con necessario intervento di assistenza tecnica)
- GT SILENZIATORI: mancavano molti documenti amministrativi e non era stato fatto alcun tipo di lavoro su relazione finale, autocertificazioni e modelli di progetto;
piattaforma da avviare
- AURUM: piattaforma non avviata (nessun inserimento di documenti e informazioni); piano dei costi da rivedere/ultimare e documenti contabili non ordinati;
mancanza delle dichiarazioni (Mod.1 e Mod.
2) da inviare all'azienda per la firma;
mancanza della descrizione per la relazione finale;
presenza di numeri errati nella distinta della relazione finale
Ti preghiamo di inoltrarci le chiavi dello studio con posta raccomandata quanto prima.
Ancora auguri di pronta guarigione”.
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza esamina la domanda sia ai sensi dell'art. 2119 c.c. sia “In alternativa …” in relazione alla disciplina contrattuale, ossia all'esercizio della clausola n. 6 e, in entrambe le ipotesi, la ritiene infondata.
È dunque assorbente rilevare che l'appello non censura specificamente il rigetto della domanda ex art. 2119 c.c., ossia non censura una delle due ragioni, alternative e del tutto indipendenti fra loro, in base alle quali il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda, talché la statuizione ex art. 2119 c.c. è passata in giudicato, posto che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno se le stesse siano configurabili come capi autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente (Cass. Civ. 27246/2024 e 20951/2022).
Per completezza, con riferimento al dedotto esercizio del diritto contrattuale di recesso da parte della professionista, su cui si concentra l'appello, è, ancora una volta, assorbente rilevare che la sentenza non
è oggetto di specifica censura laddove afferma che il periodo di preavviso è posto a favore della controparte – che subisce l'altrui recesso – poiché che è da tale presupposto che deriva l'infondatezza della pretesa.
pagina 7 di 10 Infatti, il preavviso, correttamente valutato dal primo giudice ai sensi dell'art. 2237 c.c., è istituto a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto e pertanto quest'ultima può legittimamente rinunciarvi.
Ne discende che la parte non recedente che abbia rinunziato al preavviso nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto.
Nella fattispecie, a fronte del recesso esercitato dalla professionista, lo , nella qualità di CP_1 non recedente, implicitamente esercitò la facoltà potestativa di rinunciare al termine di preavviso.
Deve, quindi, confermarsi la decisione, sebbene con motivazione parzialmente diversa, che esaminando l'ipotesi che la professionista – come la stessa sostiene – nel rispetto delle previsioni pattizie si sia avvalsa della clausola di cui all'art. 6 comma 1 del contratto, ritiene infondata la domanda per due ragioni: 1) perché il termine di preavviso è posto a favore della controparte – che nella fattispecie è lo cui il recesso fu comunicato – come suggeriscono sia il testo contrattuale sia l'art. 2337 CP_1
c.c.; 2) perché è pacifico il fatto che durante il periodo di preavviso la professionista non svolse alcuna opera, neppure dal proprio domicilio.
In effetti, risulta dalla mail del 2.5.2019 che la espressamente si avvalse della clausola Pt_1 contrattuale comunicando “il recesso di cui all'art. n. 6 del predetto incarico e la decorrenza dei 90 gg di preavviso”.
È altrettanto chiaro che lo , ricevuta la comunicazione di recesso ai sensi della clausola n. CP_1
6, immediatamente, avendone facoltà, semplicemente rinunciò ad avvalersi della prestazione della professionista nel periodo di preavviso, posto a proprio favore dal primo comma della stessa clausola.
Infatti, la volontà dello di rinunciare al beneficio, pur se non esplicitamente enunciata, CP_1 risulta in modo evidente dall'immediata e definitiva conclusione di ogni rapporto con la professionista, comprovata sia dal testo della risposta del 6.5.2019 sia dal comportamento dalla stessa successivamente tenuto. Nella risposta, infatti, lo , preso atto della decisione della di recedere dal CP_1 Pt_1 contratto, non solo non le chiese di svolgere alcuna prestazione nei successivi 90 giorni, nemmeno per portare a definizione le pratiche che la stessa aveva trattato in costanza di rapporto e non aveva concluso (le stesse descritte dalla nella lettera di recesso), pur evidenziando puntualmente Pt_1 mancanze ed errori di ciascuna, ma contestualmente la invitò a restituire le chiavi della “con CP_1 posta raccomandata quanto prima”.
Coerentemente alla rinuncia al periodo di preavviso, nemmeno successivamente alla mail del 6.5.2019 lo ebbe a richiedere alcuna prestazione professionale alla nemmeno per chiederle CP_1 Pt_1 informazioni relativamente alle pratiche dalla stessa trattate durante il rapporto. Risulta, infatti, una sola comunicazione inviata alla professionista via email il 6.6.2019 nella quale lo ribadì che il CP_1
pagina 8 di 10 rapporto era cessato il 2.5.2019, contestò il diritto al compenso richiesto dalla con la fattura n. Pt_1
12/2019 e di nuovo la invitò a provvedere alla restituzione, con raccomandata, delle chiavi dello Studio
(doc. 9 fascicolo . Pt_1
Peraltro, la nella mail del 3.6.2019 senza prendere posizione rispetto alle pratiche rimaste Pt_1 inevase né manifestare alcuna disponibilità, si limitò a trasmettere in allegato la fattura n. 12/2019 e nulla oppose circa la richiesta della controparte di restituire le chiavi dell'ufficio e, anzi, assicurò che vi avrebbe provveduto “con raccomandata entro la giornata di domani al massimo”, comportamento rivelatore delle reali intenzioni della anche in considerazione della previsione contrattuale Pt_1 secondo la quale gli incarichi professionali oggetto del contratto dovevano svolgersi “presso la sede di
e, ove concordato, presso la sede dei clienti, su tutto il territorio italiano Controparte_1
a seconda delle necessità contingenti”.
E d'altronde, anche in considerazione dei motivi alla base del recesso, consistenti nella dichiarata impossibilità per motivi di salute – che avevano reso necessario anche il ricovero in ospedale e avrebbero tenuto la professionista lontana, anche fisicamente, dallo per sottoporsi a cure CP_1 mediche – lambisce la temerarietà la pretesa dell'odierna appellante di addebitare allo la CP_1 responsabilità di non averle affidato più alcun incarico a seguito della sua comunicazione. Lo CP_1
infatti, non aveva nessun interesse a beneficiare del periodo di preavviso posto a proprio favore
[...] dall'invocata clausola contrattuale e sul punto opportunamente l'impugnata sentenza evidenzia che il contratto prevedeva, come detto, lo svolgimento dell'opera professionale presso la sede, sita a Bologna,
e, solo se concordato per necessità contingenti, presso la sede dei clienti.
Da tanto discende l'assoluta irrilevanza del fatto che la abbia o meno offerto la propria Pt_1 disponibilità a prestare la propria opera durante il periodo di preavviso, essendo il preavviso previsto a favore della parte che riceve l'altrui comunicazione recesso e ne subisce le immediate conseguenze.
In ogni caso, è opportuno sottolineare che la prospettata disponibilità della a lavorare nel Pt_1 periodo di preavviso, oltre ad essere circostanza non verosimile, perché la stessa era ricoverata in ospedale ed abbisognava di terapie, è circostanza contestata dallo e non è supportata da CP_1 prove documentali, nonostante l'abitudine delle parti a interloquire con comunicazioni scritte inviate via mail;
inoltre, i testi indotti dallo hanno dichiarato di non avere avuto notizia di tale CP_1 disponibilità e la circostanza è stata confermata unicamente – e inutilmente, trattandosi di dichiarazioni de relato ex parte – dai testi indotti dalla la di lei madre, e il di lei Pt_1 Testimone_1 compagno, per averla, entrambi, appresa dalla stessa appellante. Tes_2
Da ultimo, sono del tutto non confacenti le difese espresse dall'appellante in ordine alla clausola n. 6 comma 2 del contratto che riconosceva allo di risolvere il contratto in presenza di CP_1
pagina 9 di 10 specifici inadempimenti della professionista, posto che nella sentenza espressamente è esclusa tale ipotesi di risoluzione (“A prescindere, quindi, da ogni considerazione sulla risoluzione per inadempimento…”); infatti, lo non esercitò tale clausola e non contestò alcun CP_5 inadempimento alla Pt_1
In definitiva, il rapporto di consulenza si è interrotto a far data dalla comunicazione di recesso della impossibilitata a proseguire il rapporto, non avendo quest'ultima alcun diritto al compenso per Pt_1 il periodo corrispondente al periodo di preavviso, previsione posta a favore dello che, CP_1 quale parte non recedente, legittimamente vi rinunciò e durante il quale, per stessa ammissione di parte appellante, la professionista non svolse nessuna ulteriore attività in favore della controparte.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata istruzione probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1729/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna e la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dello
[...]
e che liquida in € 5.000 oltre spese forfettarie e Controparte_6 CP_3 accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 22.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Giannicola Scarciolla e Sara Vocale
contro
:
Controparte_1 CP_2 CP_3
Avv. Enrico Pisanu
Fatti di causa
Con atto di citazione in riassunzione notificato nel 2021, la dott.ssa convenne avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna lo di e (d'ora in poi, Controparte_1 Controparte_4 CP_3
) per sentirlo, previo accertamento, condannare al pagamento di € 8.424 per onorari a CP_1 titolo di compenso in forza del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 11.2.2019, avente ad oggetto servizi di progettazione, gestione e rendicontazione nel settore della finanza agevolata.
L'attrice rappresentò di aver ottenuto dal Tribunale di Teramo, per tale somma, il decreto ingiuntivo n.
333/2020, tempestivamente opposto da e successivamente revocato con sentenza n. CP_1
434/2021 dal medesimo Tribunale, il quale, accogliendo l'eccezione di parte opponente, si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Bologna.
pagina 1 di 10 Nel merito, affermò che il contratto aveva durata di mesi 16 a decorrere dal 18.2.2019. Tuttavia, in data
2.5.2019, aveva comunicato via mail allo la propria momentanea impossibilità di CP_1 proseguire l'attività professionale per motivi di salute, necessitando di un intervento chirurgico e di terapie da svolgersi in Abruzzo, sua regione di origine, ed aveva dichiarato di volersi avvalere del diritto di recesso disciplinato dall'art. 6 del contratto, dando il preavviso previsto di 90 giorni.
Riscontrando detta comunicazione con mail del 6.5.2019, lo aveva dichiarato di ritenere CP_1 concluso l'incarico di consulenza alla data del 2.5.2019, aveva fatto il rendiconto sulle pratiche aperte e le aveva chiesto la riconsegna delle chiavi dello . CP_1
Successivamente ella aveva emesso le fatture n. 12, 15 e 17, ciascuna dell'importo d € 2.808, per i compensi relativi al periodo di preavviso (mesi di maggio, giugno e luglio 2019), che però lo CP_1 aveva contestato affermando come tali compensi non fossero dovuti.
[...]
In diritto, l'attrice lamentò il mancato rispetto da parte di del regolamento contrattuale, sia CP_1 sotto il profilo del termine di preavviso per il recesso sia sotto quello del requisito di forma per la risoluzione, e precisò di non aver posto in essere alcun inadempimento colpevole e dunque imputabile tale da giustificare una risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., non avendo ella potuto proseguire nell'attività di consulenza per ragioni imputabili allo Studio, il quale, nonostante la disponibilità manifestata, non le aveva più trasmesso alcuna documentazione relativa alle pratiche di sua competenza.
Si costituì in giudizio lo chiedendo il rigetto delle domande proposta dall'attrice e la CP_1 condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa.
Precisò di essersi avvalso della facoltà di risoluzione del contratto di collaborazione con l'attrice ai sensi dell'art. 6 lett. b) del contratto stesso che disciplinava il caso in cui il collaboratore abbandoni l'esecuzione dei servizi e che pertanto esso doveva ritenersi concluso, senza che residuasse nessun diritto al compenso per il periodo di preavviso, venuto meno in ragione della decisione dello Studio di avvalersi della risoluzione.
Lo Studio rappresentò altresì che la comunicazione del 6.5.2019 non era stata riscontrata dall'attrice che, anzi, successivamente con mail del 3.6.2019 aveva dichiarato che avrebbe provveduto a riconsegnare le chiavi dello Studio. Con la medesima, l'attrice aveva anche trasmesso la fattura n.
12/2019 relativa ai compensi per il mese di maggio 2019, immediatamente contestata da CP_1 come non dovuta anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto nessuna attività di collaborazione era più stata prestata.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi, con sentenza n. 1729/2023, il
Tribunale rigettò la domanda di parte attrice e la condannò alla rifusione delle spese processuali a pagina 2 di 10 favore dello . Riportata testualmente la clausola n. 8 del contratto che regolamentava il CP_1 diritto di recesso spettante sia allo sia alla consulente (“È facoltà di STUDIO CP_1 [...] recedere dal presente incarico in qualsiasi momento, a mezzo di raccomandata a/r con CP_1 preavviso di almeno 90 gg. Entro il suddetto termine saranno corrisposti al consulente i compensi maturati sino alla data di efficacia del recesso.
È facoltà del Consulente di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, comunicando a mezzo raccomandata a/r tale intenzione con preavviso di almeno 90 gg.”) ed esaminata la corrispondenza fra le parti – in particolare, la missiva del 2.5.2019 e la risposta dello del 6.5.2019 – il Pt_1 CP_1
Tribunale osservò, in primo luogo, che dalla volontà negoziale risultava che la professionista fosse autorizzata a recedere dal rapporto di consulenza dando alla controparte il preavviso di 90 giorni e ritenne che tale termine di preavviso fosse posto a favore dello . CP_1
La dott.ssa invece, aveva inteso avvalersi della disciplina prevista dall'art. 2119 c.c. per il Pt_1 rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel quale al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità di cui all'art. 2118 co. 2 c.c. equivalente alla retribuzione che le sarebbe spettava per il periodo di preavviso. Era evidente il differente inquadramento giuridico della fattispecie invocata dall'attrice rispetto alla qualifica del rapporto risultante dal contratto fra le parti, denominato “Incarico di consulenza”, nel quale la stessa operava come libera professionista e si impegnava a prestare la propria attività per la durata determinata di 16 mesi.
Ipotizzando, in alternativa, che la dott.ssa rispettando le previsioni pattizie, avesse comunicato Pt_1 il proprio recesso dichiarando di rispettare il periodo di preavviso, il compenso non era comunque dovuto, essendo pacifico che la stessa non aveva prestato alcuna opera, neppure dal domicilio, a favore del cliente, mentre nel contratto era stabilito che il professionista dovesse recarsi presso la sede dello oppure in altri luoghi da quest'ultimo indicati. CP_1
Osservava il giudice che il recesso, oltre che dagli specifici patti, dalla disciplina codicistica dell'art. 2337 c.c., strutturata in maniera tale per cui il periodo di preavviso dovuto dal prestatore d'opera sia stabilito a favore del cliente e tale criterio era stato seguito dalle parti nel regolare il diritto di recesso, sia da parte dello sia da parte del consulente. CP_1
A prescindere, quindi, da ogni considerazione sulla risoluzione per inadempimento dedotta da parte convenuta, il rapporto di consulenza si era interrotto pacificamente a far data dal momento in cui la professionista aveva comunicato a mezzo mail di essere impossibilitata a proseguire il rapporto, a nulla rilevando le deposizioni dei testi sull'asserita disponibilità della stessa a svolgere attività, manifestata successivamente a tale missiva.
pagina 3 di 10 L'attrice, una volta esercitato il diritto di recesso a far data dalla comunicazione, senza dunque rispettare il termine trimestrale di preavviso e senza svolgere qualsivoglia ulteriore attività, non aveva diritto ad alcun compenso, dal momento che l'opera già svolta era stata già compensata e non risultava alcuna spesa tale da legittimare il rimborso ai sensi dell'art. 2237 co. 2 c.c.
La dott.ssa ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi cui ha resistito lo Pt_1 CP_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e contestandone il fondamento.
[...]
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza emessa per l'udienza cartolare in 1.4.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) “Carente, apparente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Travisamento dei fatti – Travisamento e/o errata interpretazione della volontà negoziale – Travisamento e/o errata interpretazione del contratto ripassato fra le parti – Recesso convenzionale ex art. 6 del contratto”.
Il giudice ha erroneamente interpretato le norme di riferimento e le prove in atti, documentali e testimoniali, essendo del tutto evidente che con la comunicazione del 2.5.2019 la invocò il Pt_1 recesso previsto dall'art. 6 del contratto, e non già quello previsto dalla clausola codicistica indicata dal giudice, e che la stessa sarebbe rimasta a disposizione dello per il successivo periodo di CP_1 preavviso di 90 giorni, con conseguente diritto al compenso convenuto.
Il giudice, dunque, avrebbe dovuto attenersi al tenore letterale del contratto, accertando l'avvenuto e corretto esercizio da parte della del diritto di recesso convenzionalmente previsto, con Pt_1 conseguente riconoscimento dei compensi maturati durante il periodo di preavviso.
Evidenzia, poi, che nella email del 2.5.2019 la aveva comunicato la propria impossibilità Pt_1
“momentanea” di proseguire l'attività professionale.
Dalla data del recesso, per i successivi 90 giorni, la rimase a diposizione dello Pt_1 CP_1 continuando, pertanto, a maturare il diritto al compenso mensile e, pur potendo beneficiare della sua pagina 4 di 10 attività professionale, lo , per tutto il periodo di preavviso, non le affidò alcun incarico. CP_1
Dunque, è erroneo ed inconferente il rilievo del Tribunale laddove afferma che nel periodo di preavviso la non aveva svolto alcuna attività professionale. Pt_1
2) “Carente, apparente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Travisamento dei fatti – Travisamento e/o errata interpretazione della volontà negoziale – Travisamento e/o errata interpretazione del contratto ripassato fra le parti – Risoluzione convenzionale ex art. 6 del contratto – Insussistenza dei presupposti – Ineseguibilità della prestazione per fatto del creditore – Responsabilità dello
[...]
CP_1
Dal contenuto della email del 6.5.2019 dello non si evince la volontà di avvalersi della CP_1 clausola di risoluzione ex art. 6 c. 2 del contratto (“ avrà la facoltà di risolvere Controparte_1 immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi tramite raccomandata a/r, il presente incarico, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento da parte della consulente delle obbligazioni relative e: a) al divieto di subappalto dei servizi oggetto del presente incarico;
b) nel caso in cui il consulente dovesse abbandonare i servizi;
c) in caso di violazione del divieto di concorrenza;
d) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza”) ed il giudice avrebbe comunque dovuto accertare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della potestà negoziale da parte dello di interrompere, rinunciando al periodo di preavviso, il CP_1 rapporto in essere tra le parti, nonché la non sussistenza dei presupposti di legge per accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., posto che l'indisponibilità per motivi di salute non costituisce inadempimento grave ed imputabile.
Dunque, come confermato anche dalle prove testimoniali assunte, l'omesso svolgimento in concreto dell'attività professionale da parte della dott.ssa durante il precitato periodo di preavviso, Pt_1 ovvero dopo la comunicazione della volontà di esercitare il diritto di recesso contrattuale, è addebitabile in via esclusiva allo che omise di affidare ulteriori incarichi alla CP_1 Pt_1 dichiarando l'interruzione immediata del rapporto.
3) “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà
e carenza della motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c).
La sentenza merita di essere integralmente riformata anche sotto il profilo delle spese di lite del primo giudizio, in virtù dell'accoglimento del gravame proposto.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento giacché infondato.
pagina 5 di 10 I motivi consentono la trattazione congiunta, per l'estrema ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
Con il contratto denominato “incarico di consulenza”, lo incaricò la consulente Controparte_1 di “eseguire i servizi di Progettazione, Gestione e Rendicontazione nel settore della finanza Pt_1 agevolata per i Clienti di durante la validità del presente contratto”. Il Controparte_1 contratto, sottoscritto in data 11.2.2019, aveva durata di 16 mesi a partire dal 18.2.2019.
Per chiarezza, conviene riportare la comunicazione della in data 2.5.2019: Pt_1
“Spett. , CP_1 vista la mia protratta indisponibilità per i motivi di salute già di Vs conoscenza e l'imminente ricovero di stamane, comunico la mia momentanea impossibilità a proseguire le attività professionali di cui all'incarico di consulenza del 11 febbraio 2019 stipulato con il Vs studio.
Comunico inoltre - sempre per i suddetti motivi che mi portano a rimanere presso la mia regione di residenza per le cure necessarie, il recesso di cui all'art.6 del predetto incarico e la decorrenza dei 90 gg di preavviso.
In ordine alle pratiche relative al Bando EXPORT RER 2017 riporto quanto segue:
- NERI SPA, ADDICTION, GOBBI —> pratiche chiuse/ da caricare su SFINGE
- AURUM, GT SILENZIATORI, ALBA —> mancano ultime integrazioni così come sollecitate al cliente/da caricare su SFINGE
Rimetto inoltre fattura per i compensi relativi alle attività svolte nel mese di Aprile 2019.
Distinti Saluti
Naomi Cretoni”. (cfr. doc. 6, Pt_1
E la risposta dello CP_1
“Buon pomeriggio Pt_1
Innanzitutto ci auguriamo che il tuo stato di salute vada migliorando fino alla completa guarigione.
Prendiamo atto della tua decisione di interrompere il rapporto di collaborazione professionale e di ritenere quindi concluso l'incarico di consulenza siglato in data 11/02/2019 a far data dal 02/05/2019, giorno della tua comunicazione in calce.
Abbiamo atteso ora a darti un riscontro poiché siamo stati tutti impegnati nella chiusura delle sei pratiche di rendiconto di cui ti dovevi occupare in vista della scadenza del 6 maggio. A tale riguardo preciso la situazione che abbiamo rilevato non appena ci hai comunicato la tua assenza:
- NERI: documentazione tutta presente, da ordinare e caricare in piattaforma
pagina 6 di 10 - ADDICTION: La relazione non era stata condivisa con il cliente;
inoltre mancava il dato finale dell'incremento occupazionale;
piattaforma non avviata (nessun inserimento di documenti e informazioni)
- GOBBI: Relazione finale solo abbozzata nella tabella dei costi e non compilata nelle parti restanti;
Mod 1 compilato erroneamente e Modelli 2 privi di documenti di identità; autocertificazioni per mancanza CUP non compilate;
piattaforma non avviata
- ALBA: Relazione finale assente, documenti contabili raccolti solo in parte, Mod. 1 e Mod 2 non compilati, autocertificazioni per mancanza CUP non compilate, piattaforma in blocco (con necessario intervento di assistenza tecnica)
- GT SILENZIATORI: mancavano molti documenti amministrativi e non era stato fatto alcun tipo di lavoro su relazione finale, autocertificazioni e modelli di progetto;
piattaforma da avviare
- AURUM: piattaforma non avviata (nessun inserimento di documenti e informazioni); piano dei costi da rivedere/ultimare e documenti contabili non ordinati;
mancanza delle dichiarazioni (Mod.1 e Mod.
2) da inviare all'azienda per la firma;
mancanza della descrizione per la relazione finale;
presenza di numeri errati nella distinta della relazione finale
Ti preghiamo di inoltrarci le chiavi dello studio con posta raccomandata quanto prima.
Ancora auguri di pronta guarigione”.
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza esamina la domanda sia ai sensi dell'art. 2119 c.c. sia “In alternativa …” in relazione alla disciplina contrattuale, ossia all'esercizio della clausola n. 6 e, in entrambe le ipotesi, la ritiene infondata.
È dunque assorbente rilevare che l'appello non censura specificamente il rigetto della domanda ex art. 2119 c.c., ossia non censura una delle due ragioni, alternative e del tutto indipendenti fra loro, in base alle quali il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda, talché la statuizione ex art. 2119 c.c. è passata in giudicato, posto che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno se le stesse siano configurabili come capi autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente (Cass. Civ. 27246/2024 e 20951/2022).
Per completezza, con riferimento al dedotto esercizio del diritto contrattuale di recesso da parte della professionista, su cui si concentra l'appello, è, ancora una volta, assorbente rilevare che la sentenza non
è oggetto di specifica censura laddove afferma che il periodo di preavviso è posto a favore della controparte – che subisce l'altrui recesso – poiché che è da tale presupposto che deriva l'infondatezza della pretesa.
pagina 7 di 10 Infatti, il preavviso, correttamente valutato dal primo giudice ai sensi dell'art. 2237 c.c., è istituto a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto e pertanto quest'ultima può legittimamente rinunciarvi.
Ne discende che la parte non recedente che abbia rinunziato al preavviso nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto.
Nella fattispecie, a fronte del recesso esercitato dalla professionista, lo , nella qualità di CP_1 non recedente, implicitamente esercitò la facoltà potestativa di rinunciare al termine di preavviso.
Deve, quindi, confermarsi la decisione, sebbene con motivazione parzialmente diversa, che esaminando l'ipotesi che la professionista – come la stessa sostiene – nel rispetto delle previsioni pattizie si sia avvalsa della clausola di cui all'art. 6 comma 1 del contratto, ritiene infondata la domanda per due ragioni: 1) perché il termine di preavviso è posto a favore della controparte – che nella fattispecie è lo cui il recesso fu comunicato – come suggeriscono sia il testo contrattuale sia l'art. 2337 CP_1
c.c.; 2) perché è pacifico il fatto che durante il periodo di preavviso la professionista non svolse alcuna opera, neppure dal proprio domicilio.
In effetti, risulta dalla mail del 2.5.2019 che la espressamente si avvalse della clausola Pt_1 contrattuale comunicando “il recesso di cui all'art. n. 6 del predetto incarico e la decorrenza dei 90 gg di preavviso”.
È altrettanto chiaro che lo , ricevuta la comunicazione di recesso ai sensi della clausola n. CP_1
6, immediatamente, avendone facoltà, semplicemente rinunciò ad avvalersi della prestazione della professionista nel periodo di preavviso, posto a proprio favore dal primo comma della stessa clausola.
Infatti, la volontà dello di rinunciare al beneficio, pur se non esplicitamente enunciata, CP_1 risulta in modo evidente dall'immediata e definitiva conclusione di ogni rapporto con la professionista, comprovata sia dal testo della risposta del 6.5.2019 sia dal comportamento dalla stessa successivamente tenuto. Nella risposta, infatti, lo , preso atto della decisione della di recedere dal CP_1 Pt_1 contratto, non solo non le chiese di svolgere alcuna prestazione nei successivi 90 giorni, nemmeno per portare a definizione le pratiche che la stessa aveva trattato in costanza di rapporto e non aveva concluso (le stesse descritte dalla nella lettera di recesso), pur evidenziando puntualmente Pt_1 mancanze ed errori di ciascuna, ma contestualmente la invitò a restituire le chiavi della “con CP_1 posta raccomandata quanto prima”.
Coerentemente alla rinuncia al periodo di preavviso, nemmeno successivamente alla mail del 6.5.2019 lo ebbe a richiedere alcuna prestazione professionale alla nemmeno per chiederle CP_1 Pt_1 informazioni relativamente alle pratiche dalla stessa trattate durante il rapporto. Risulta, infatti, una sola comunicazione inviata alla professionista via email il 6.6.2019 nella quale lo ribadì che il CP_1
pagina 8 di 10 rapporto era cessato il 2.5.2019, contestò il diritto al compenso richiesto dalla con la fattura n. Pt_1
12/2019 e di nuovo la invitò a provvedere alla restituzione, con raccomandata, delle chiavi dello Studio
(doc. 9 fascicolo . Pt_1
Peraltro, la nella mail del 3.6.2019 senza prendere posizione rispetto alle pratiche rimaste Pt_1 inevase né manifestare alcuna disponibilità, si limitò a trasmettere in allegato la fattura n. 12/2019 e nulla oppose circa la richiesta della controparte di restituire le chiavi dell'ufficio e, anzi, assicurò che vi avrebbe provveduto “con raccomandata entro la giornata di domani al massimo”, comportamento rivelatore delle reali intenzioni della anche in considerazione della previsione contrattuale Pt_1 secondo la quale gli incarichi professionali oggetto del contratto dovevano svolgersi “presso la sede di
e, ove concordato, presso la sede dei clienti, su tutto il territorio italiano Controparte_1
a seconda delle necessità contingenti”.
E d'altronde, anche in considerazione dei motivi alla base del recesso, consistenti nella dichiarata impossibilità per motivi di salute – che avevano reso necessario anche il ricovero in ospedale e avrebbero tenuto la professionista lontana, anche fisicamente, dallo per sottoporsi a cure CP_1 mediche – lambisce la temerarietà la pretesa dell'odierna appellante di addebitare allo la CP_1 responsabilità di non averle affidato più alcun incarico a seguito della sua comunicazione. Lo CP_1
infatti, non aveva nessun interesse a beneficiare del periodo di preavviso posto a proprio favore
[...] dall'invocata clausola contrattuale e sul punto opportunamente l'impugnata sentenza evidenzia che il contratto prevedeva, come detto, lo svolgimento dell'opera professionale presso la sede, sita a Bologna,
e, solo se concordato per necessità contingenti, presso la sede dei clienti.
Da tanto discende l'assoluta irrilevanza del fatto che la abbia o meno offerto la propria Pt_1 disponibilità a prestare la propria opera durante il periodo di preavviso, essendo il preavviso previsto a favore della parte che riceve l'altrui comunicazione recesso e ne subisce le immediate conseguenze.
In ogni caso, è opportuno sottolineare che la prospettata disponibilità della a lavorare nel Pt_1 periodo di preavviso, oltre ad essere circostanza non verosimile, perché la stessa era ricoverata in ospedale ed abbisognava di terapie, è circostanza contestata dallo e non è supportata da CP_1 prove documentali, nonostante l'abitudine delle parti a interloquire con comunicazioni scritte inviate via mail;
inoltre, i testi indotti dallo hanno dichiarato di non avere avuto notizia di tale CP_1 disponibilità e la circostanza è stata confermata unicamente – e inutilmente, trattandosi di dichiarazioni de relato ex parte – dai testi indotti dalla la di lei madre, e il di lei Pt_1 Testimone_1 compagno, per averla, entrambi, appresa dalla stessa appellante. Tes_2
Da ultimo, sono del tutto non confacenti le difese espresse dall'appellante in ordine alla clausola n. 6 comma 2 del contratto che riconosceva allo di risolvere il contratto in presenza di CP_1
pagina 9 di 10 specifici inadempimenti della professionista, posto che nella sentenza espressamente è esclusa tale ipotesi di risoluzione (“A prescindere, quindi, da ogni considerazione sulla risoluzione per inadempimento…”); infatti, lo non esercitò tale clausola e non contestò alcun CP_5 inadempimento alla Pt_1
In definitiva, il rapporto di consulenza si è interrotto a far data dalla comunicazione di recesso della impossibilitata a proseguire il rapporto, non avendo quest'ultima alcun diritto al compenso per Pt_1 il periodo corrispondente al periodo di preavviso, previsione posta a favore dello che, CP_1 quale parte non recedente, legittimamente vi rinunciò e durante il quale, per stessa ammissione di parte appellante, la professionista non svolse nessuna ulteriore attività in favore della controparte.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata istruzione probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1729/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna e la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dello
[...]
e che liquida in € 5.000 oltre spese forfettarie e Controparte_6 CP_3 accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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