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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 325/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 325/2025 VG avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, congiuntamente proposta da nato il [...] e nata il [...] Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Pesce come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti,
trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
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Voglia revocare l' obbligo del sig. di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
Per il P.M.
Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza 642/2015 il Tribunale di Asti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti altresì stabilendo la collocazione dei figli della coppia,
e , nati negli anni 2004 e 2005 ed in allora minorenni, alla madre con obbligo del Per_1 Per_2
padre di contribuire al loro mantenimento con versamento di euro 650,00 mensili oltre al 50% concorso spese straordinarie, che con successivo decreto 2.12.2021 detto contributo ordinario era stato ridotto ad euro 575,00 mensili, che i figli erano nel frattempo divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiedevano concordemente modificarsi i Parte_1 Parte_2
provvedimenti in essere nel senso della revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento dei minori già posto a carico del padre.
Acquisita la documentazione richiamata dalle parti nonchè il parere del Pubblico Ministero il giudice delegato riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
***
Le conclusioni concordate dalle parti appaiono congrue e pienamente recepibili in questa sede.
In particolare, pacifico essendo che i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età e la indipendenza economica (come concordemente dichiarato dalle parti), risulta conforme a diritto la revoca degli oneri di mantenimento a carico dei genitori.
Nulla in punto spese trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Asti, a parziale modifica della sentenza Tribunale di Asti n. 642/2015, come modificata dal decreto Tribunale di Asti del 2.12.2021 (RG 2772/2021), revoca il contributo di mantenimento dei figli e posto a carico del padre. Per_1 Persona_3
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 29 maggio 2025
il Giudice relatore
Elga Bulgarelli
il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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