Articolo 104 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 103Articolo 81
Versione
18 dicembre 1942
Art. 104.

Possono, altresi', essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente