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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2494/2021 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dibitonto, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti
ricorrente
E
- sede di Foggia - in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Gianna Fiore e Domenico Longo come da procura generale alle liti richiamata in atti
resistente
OGGETTO: indennità Covid di cui agli artt. 30 D.L. 18/2020 e 84 D.L. 34/2020
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.04.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - premessa la propria qualifica di operaia agricola a tempo determinato, iscritta nell'elenco anagrafico del Comune di Orta Nova per n. 54
pagina 1 di 4 giornate nell'anno 2019 pubblicato in data 15.09.2020, secondo elenco nominativo trimestrale di variazione
- adiva l'intestato Tribunale del Lavoro lamentando di aver presentato domanda amministrativa all' in CP_1 data 2.04.2020 ai fini di ottenere l'indennità prevista dall'art.30 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 e che tale domanda era stata respinta per carenza dei presupposti richiesti dalla Legge.
Rappresentava che l'Ente aveva motivato il rigetto della domanda in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di giornate agricole (50) di cui all'articolo 30 D.L. 18/2020 e che, nonostante la richiesta di riesame, la domanda amministrativa non veniva accolta.
L' resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza sostanziale ex art. 22 D.L. 7/1970 CP_2 convertito con modifiche nella L. 83/70 ed ha dedotto che l'istanza era stata rigettata poiché, alla data della sua presentazione, la ricorrente aveva lavorato esclusivamente 42 giornate: solo a seguito della variazione CP_ dell'elenco pubblicato il 15.09.2020, le venivano riconosciute 54 giornate di lavoro in agricoltura.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.9.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza. CP_
2. L'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata, poiché attiene al termine per il deposito del CP_ ricorso amministrativo che, in tal caso, non poteva essere proposto (cfr. messaggio 2263/2020, punto
2, per cui a seguito del rigetto della domanda, l'eventuale contestazione può essere mossa attraverso un ricorso giudiziario).
Va ribadito, inoltre, che la ricorrente ha presentato istanza di riesame mediante pec del 3.6.2020 sulla base del DMAG 4° trimestre 2019 e buste paga (cfr. doc. n. 3 nel fascicolo della ricorrente).
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova premettere che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”) ha introdotto misure di sostegno in relazione alla epidemia in atto, prevedendo - all'art. 30, comma 1 - che “1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tale indennità, nella minor somma di euro 500,00, è stata riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 dall'art. 84, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, a mente del quale “7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro”.
3.2 L' ha resistito in giudizio lamentando, da un lato, che la domanda presentata in via amministrativa CP_1 dalla ricorrente in data 2.4.2020 è stata respinta “in quanto dai dati in possesso dell'Istituto, risultava che parte pagina 2 di 4 avversa non poteva vantare 50 giornate di effettivo lavoro agricolo svolto nell'anno 2019, come provato dall'allegato estratto telematico storico (all.3, R-OTD_50; per leggenda vedasi all.a), pertanto la ricorrente risulta prova del presupposto Pt_2 costitutivo del diritto” e, dall'altro, che nel termine di venti giorni previsto dal messaggio 2263/2020 Per_1 del 1.6.2020 non era stata prodotta alcuna documentazione per il riesame, sostenendo che tale omissione precluderebbe il riconoscimento del beneficio.
Le considerazioni dell' non possono essere condivise. CP_2
In primis vero è che in un primo momento nell'elenco nominativo degli O.T.D. recante la data del 14.4.2020 erano state riportate un numero di giornate pari a n.42, sennonché il 27.7.2020, dopo un accertamento dell'ufficio venivano accreditate in favore della ricorrente n.54 giornate, come si riscontra CP_1 agevolmente dalla copia della posizione assicurativa depositata dall' (così doc.3 in uno alla memoria CP_2 di costituzione e risposta dell' . CP_1
Nelle more, il 3.6.2020, la parte ricorrente, a mezzo del patronato, aveva rivolto istanza di riesame, allegando un documento dal quale si evinceva che “sulla base del dmag 4 trim. 2019 e busta paga , sussistendone i requisiti delle 50gg, se nulla osta, si chiede, gentilmente, il riesame della prestazione oggettivata, al fine della liquidazione” , che evidentemente dava luogo alla rettifica sopra menzionata, risalente al 27.7.2020 (doc.n.
3- in uno al ricorso del 6.4.2021).
Ne discende che il requisito in questione, ancorché non presente alla data di presentazione della prima domanda amministrativa (2.4.2020), sussisteva senz'altro ab origine avendo provveduto successivamente il medesimo , in via amministrativa, a rettificare il numero di giornate negli elenchi anagrafici CP_2 mediante l'elenco di variazione del 27.7.2020, nel quale vengono riconosciute n.54 giornate nell'anno 2019
(cfr. altresì doc. n. 6 – estratto assicurativo – in uno al ricorso depositato il 6.4.2021 dal ricorrente). CP_1
Il successivo riconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' con l'iscrizione negli elenchi di CP_1 variazione dimostra inequivocabilmente che il requisito sostanziale era effettivamente sussistente fin dall'origine.
In secundis, occorre altresì chiarire la natura giuridica del messaggio (circolare amministrativa n.2263 Per_1 del 1.6.2020) del tutto priva di valore normativo, avendo quest'ultima come è noto unicamente la funzione di fornire chiarimenti interpretativi e istruzioni operative agli uffici dell'amministrazione, e non quella di introdurre obblighi o limitazioni non previsti dalla normativa sopra citata.
Dunque, il messaggio Hermes, introducendo un termine di venti giorni per la produzione di documentazione integrativa, ha di fatto creato un requisito procedurale aggiuntivo non previsto dalla legge.
La normativa in questione - costituita dagli artt. 30 del D.L. 18/2020 e 84 del D.L. 34/2020 - non prevede alcun termine perentorio per la produzione di documentazione integrativa successiva alla presentazione della domanda: il legislatore ha stabilito il requisito sostanziale delle 50 giornate di lavoro agricolo, effettivamente svolte nell'anno 2019, senza subordinare il riconoscimento del beneficio a particolari pagina 3 di 4 modalità procedimentali di integrazione documentale.
Sarebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento consentire che errori o ritardi nell'apparato amministrativo-contributivo si riverberino negativamente sul lavoratore, privandolo di un beneficio previsto dalla legge, per il solo fatto di non aver prodotto documentazione integrativa in un termine fissato da una circolare interna dell' CP_1
Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
4. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” 1.100,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – CP_ seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2494/2021, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbita Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità economica
COVID-19 per i lavoratori del settore agricolo, per i mesi di marzo e aprile 2020, per la somma di € 1.100, di cui € 600,00 per il mese di marzo 2020 ed € 500,00 per il mese di aprile 2020; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in €
341,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2494/2021 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dibitonto, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti
ricorrente
E
- sede di Foggia - in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Gianna Fiore e Domenico Longo come da procura generale alle liti richiamata in atti
resistente
OGGETTO: indennità Covid di cui agli artt. 30 D.L. 18/2020 e 84 D.L. 34/2020
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.04.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - premessa la propria qualifica di operaia agricola a tempo determinato, iscritta nell'elenco anagrafico del Comune di Orta Nova per n. 54
pagina 1 di 4 giornate nell'anno 2019 pubblicato in data 15.09.2020, secondo elenco nominativo trimestrale di variazione
- adiva l'intestato Tribunale del Lavoro lamentando di aver presentato domanda amministrativa all' in CP_1 data 2.04.2020 ai fini di ottenere l'indennità prevista dall'art.30 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 e che tale domanda era stata respinta per carenza dei presupposti richiesti dalla Legge.
Rappresentava che l'Ente aveva motivato il rigetto della domanda in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di giornate agricole (50) di cui all'articolo 30 D.L. 18/2020 e che, nonostante la richiesta di riesame, la domanda amministrativa non veniva accolta.
L' resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza sostanziale ex art. 22 D.L. 7/1970 CP_2 convertito con modifiche nella L. 83/70 ed ha dedotto che l'istanza era stata rigettata poiché, alla data della sua presentazione, la ricorrente aveva lavorato esclusivamente 42 giornate: solo a seguito della variazione CP_ dell'elenco pubblicato il 15.09.2020, le venivano riconosciute 54 giornate di lavoro in agricoltura.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.9.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza. CP_
2. L'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata, poiché attiene al termine per il deposito del CP_ ricorso amministrativo che, in tal caso, non poteva essere proposto (cfr. messaggio 2263/2020, punto
2, per cui a seguito del rigetto della domanda, l'eventuale contestazione può essere mossa attraverso un ricorso giudiziario).
Va ribadito, inoltre, che la ricorrente ha presentato istanza di riesame mediante pec del 3.6.2020 sulla base del DMAG 4° trimestre 2019 e buste paga (cfr. doc. n. 3 nel fascicolo della ricorrente).
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova premettere che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”) ha introdotto misure di sostegno in relazione alla epidemia in atto, prevedendo - all'art. 30, comma 1 - che “1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tale indennità, nella minor somma di euro 500,00, è stata riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 dall'art. 84, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, a mente del quale “7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro”.
3.2 L' ha resistito in giudizio lamentando, da un lato, che la domanda presentata in via amministrativa CP_1 dalla ricorrente in data 2.4.2020 è stata respinta “in quanto dai dati in possesso dell'Istituto, risultava che parte pagina 2 di 4 avversa non poteva vantare 50 giornate di effettivo lavoro agricolo svolto nell'anno 2019, come provato dall'allegato estratto telematico storico (all.3, R-OTD_50; per leggenda vedasi all.a), pertanto la ricorrente risulta prova del presupposto Pt_2 costitutivo del diritto” e, dall'altro, che nel termine di venti giorni previsto dal messaggio 2263/2020 Per_1 del 1.6.2020 non era stata prodotta alcuna documentazione per il riesame, sostenendo che tale omissione precluderebbe il riconoscimento del beneficio.
Le considerazioni dell' non possono essere condivise. CP_2
In primis vero è che in un primo momento nell'elenco nominativo degli O.T.D. recante la data del 14.4.2020 erano state riportate un numero di giornate pari a n.42, sennonché il 27.7.2020, dopo un accertamento dell'ufficio venivano accreditate in favore della ricorrente n.54 giornate, come si riscontra CP_1 agevolmente dalla copia della posizione assicurativa depositata dall' (così doc.3 in uno alla memoria CP_2 di costituzione e risposta dell' . CP_1
Nelle more, il 3.6.2020, la parte ricorrente, a mezzo del patronato, aveva rivolto istanza di riesame, allegando un documento dal quale si evinceva che “sulla base del dmag 4 trim. 2019 e busta paga , sussistendone i requisiti delle 50gg, se nulla osta, si chiede, gentilmente, il riesame della prestazione oggettivata, al fine della liquidazione” , che evidentemente dava luogo alla rettifica sopra menzionata, risalente al 27.7.2020 (doc.n.
3- in uno al ricorso del 6.4.2021).
Ne discende che il requisito in questione, ancorché non presente alla data di presentazione della prima domanda amministrativa (2.4.2020), sussisteva senz'altro ab origine avendo provveduto successivamente il medesimo , in via amministrativa, a rettificare il numero di giornate negli elenchi anagrafici CP_2 mediante l'elenco di variazione del 27.7.2020, nel quale vengono riconosciute n.54 giornate nell'anno 2019
(cfr. altresì doc. n. 6 – estratto assicurativo – in uno al ricorso depositato il 6.4.2021 dal ricorrente). CP_1
Il successivo riconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' con l'iscrizione negli elenchi di CP_1 variazione dimostra inequivocabilmente che il requisito sostanziale era effettivamente sussistente fin dall'origine.
In secundis, occorre altresì chiarire la natura giuridica del messaggio (circolare amministrativa n.2263 Per_1 del 1.6.2020) del tutto priva di valore normativo, avendo quest'ultima come è noto unicamente la funzione di fornire chiarimenti interpretativi e istruzioni operative agli uffici dell'amministrazione, e non quella di introdurre obblighi o limitazioni non previsti dalla normativa sopra citata.
Dunque, il messaggio Hermes, introducendo un termine di venti giorni per la produzione di documentazione integrativa, ha di fatto creato un requisito procedurale aggiuntivo non previsto dalla legge.
La normativa in questione - costituita dagli artt. 30 del D.L. 18/2020 e 84 del D.L. 34/2020 - non prevede alcun termine perentorio per la produzione di documentazione integrativa successiva alla presentazione della domanda: il legislatore ha stabilito il requisito sostanziale delle 50 giornate di lavoro agricolo, effettivamente svolte nell'anno 2019, senza subordinare il riconoscimento del beneficio a particolari pagina 3 di 4 modalità procedimentali di integrazione documentale.
Sarebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento consentire che errori o ritardi nell'apparato amministrativo-contributivo si riverberino negativamente sul lavoratore, privandolo di un beneficio previsto dalla legge, per il solo fatto di non aver prodotto documentazione integrativa in un termine fissato da una circolare interna dell' CP_1
Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
4. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” 1.100,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – CP_ seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2494/2021, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbita Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità economica
COVID-19 per i lavoratori del settore agricolo, per i mesi di marzo e aprile 2020, per la somma di € 1.100, di cui € 600,00 per il mese di marzo 2020 ed € 500,00 per il mese di aprile 2020; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in €
341,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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