TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 597
TAR
Decreto cautelare 24 marzo 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza

    La normativa speciale (art. 4-ter D.L. 44/2021, conv. L. 76/2021, come modificato dal D.L. 172/2021) attribuisce la competenza all'adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento e della conseguente sospensione al responsabile della struttura in cui presta servizio il militare. La sospensione è una conseguenza automatica e ineluttabile dell'accertamento.

  • Rigettato
    Assenza di presupposti normativi per la sospensione del militare per pericolo epidemiologico

    La disciplina dell'ordinamento militare deve coordinarsi con le altre disposizioni. L'amministrazione ha applicato correttamente l'art. 4-ter del D.L. 44/2021, che prevede l'obbligo vaccinale per i militari e la conseguente sospensione in caso di mancata produzione della documentazione. L'atto è quindi fondato legalmente.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    La sospensione consegue ex lege all'accertamento dell'inadempimento vaccinale, senza discrezionalità amministrativa. Il provvedimento ha indicato la normativa applicata, la richiesta di documentazione non adempiuta e la conseguente sospensione. Non vi erano ulteriori profili motivazionali da esporre né spazio per valutazioni alternative, data la natura vincolata del provvedimento e l'equilibrio tra gli interessi coinvolti ritenuto corretto dalla Corte Costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 597
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 597
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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