Decreto cautelare 24 marzo 2022
Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Fichera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza Dante 9/20a;
contro
Aeronautica Militare 46 Brigata Aerea - Servizio Amministrativo di Pisa, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento non classificato del 27.12.2021 emanato dal comandante del G.S.S.f.f. Tenente Colonnello -OMISSIS-di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, occorrendo, la Determina del Comandante del G.S.S.f.f. Tenente Colonnello -OMISSIS-di cui al provvedimento prot. -OMISSIS- del 21.12.2021 di richiesta di documentazione inerente l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4 – ter, comma 3, del D.L. 44/2021, introdotto all'articolo 2 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aeronautica Militare 46 Brigata Aerea - Servizio Amministrativo di Pisa e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. RI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- egli è -OMISSIS- alle dipendenze dell’Aeronautica Militare Italiana, in servizio presso la 46° Brigata Aerea, reparto volo – sala operativa Atoc / GSS, ubicata nella città di Pisa;
- non si è sottoposto alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n.172/2021 – che ha introdotto l'art. 4 ter nel decreto-legge n. 44/2021 – è stato destinatario di comunicazione che gli richiedeva di produrre la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione e, non avendo prodotto la documentazione richiesta, il 27 dicembre 2021è stato sospeso dal servizio;
- egli ha quindi impugnato il provvedimento di sospensione, ritenendolo illegittimo.
2 – Nei confronti dell’atto gravato il ricorrente formula le seguenti censure:
- “ Violazione dell’art. 905, commi 1, 2 e 3, lett. l del DPR n. 90/2010 recante Testo Unico dell’Ordinamento Militare. Incompetenza. Eccesso di potere ”. Il ricorrente evidenzia che non vi è alcuna fattispecie all'interno del D.P.R. 90/2010 che contempli o preveda l'allontanamento e la sospensione dal servizio d'autorità nei confronti del militare per pericolo epidemiologico e/o sanitario da contagio e che l’atto è stato adottato dal comandante del G.S.S. f.f. anziché con provvedimento a firma del Comandante della 46°Brigata Aerea, Generale Alessandro De Lorenzo e senza che il primo avesse delega del secondo;
- “ Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell'articolo 41 del TU 81/2008 - Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta ”. Manca una adeguata motivazione e l’amministrazione avrebbe dovuto adibire il ricorrente ad una mansione compatibile.
3 – Il Ministero della Difesa e l’Aeronautica Militare si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Le istanze cautelari avanzate dal ricorrente sono state respinte prima con il decreto monocratico n. 256/2022 e poi con l’ordinanza collegiale n. 217/22.
5 – Chiamata la causa all’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1 - In ordine logico viene in primo luogo in considerazione la censura di incompetenza, articolata in seno al primo motivo di impugnazione, con la quale il ricorrente contesta che l’adozione del provvedimento sia avvenuta da parte del responsabile del servizio presso il quale egli operava e non da parte del superiore Comandante della Brigata Aerea.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ”. Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge, da un lato, che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza, come conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento; dall’altro, che la relativa competenza è in capo al responsabile della struttura in cui presta servizio il militare. La giurisprudenza ha chiarito (TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469, richiamato da TAR Lazio – Roma, sez. 1^-bis, sentenza 9.12.2025, n. 22092) che “ la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione ”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
6.2 – Con un secondo profilo di censura in seno al primo motivo, parte ricorrente evidenzia come nessuna disposizione del TU dell’ordinamento militare contempli o preveda l'allontanamento e la sospensione dal servizio d'autorità nei confronti del militare per pericolo epidemiologico e/o sanitario da contagio, così che l’atto gravato sarebbe privo di presupposti normativi.
La censura è infondata.
La disciplina propria dell’ordinamento militare, così come racchiusa nel DPR n. 90 del 2010, non costituisce l’unica fonte normativa di regolazione del rapporto di servizio dei militari, dovendosi coordinare con le altre disposizioni dell’ordinamento. Com’è pacifico, nella specie l’amministrazione ha fatto applicazione del disposto dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, come modificato dal successivo decreto-legge n. 171/2021, che ha previsto a carico, tra gli altri, dei militari, l’obbligo vaccinale per far fronte all’emergenza pandemica da Covid, statuendo altresì, in caso di mancata produzione di documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione del militare dal servizio. Non può quindi sostenersi che l’atto gravato sia privo di fondamento legale.
6.3 – Con il secondo motivo il ricorrente censura il difetto di motivazione del gravato provvedimento.
La censura è infondata.
Come già evidenziato, l’ art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2, che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza, come conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Il provvedimento gravato dà corretto conto della normativa applicata (art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021), evidenzia che al ricorrente è stato richiesto di produrre la documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo di vaccinazione, che lo stesso non vi ha provveduto e ne trae la conseguenza, di diretta applicazione normativa, della sospensione del militare dal servizio. In presenza di una previsione normativa di natura rigorosamente vincolata, non vi erano altri profili motivazionali da spendere, né vi era spazio per la valutazione di interessi antagonisti rispetto a quello tutelato dalla legge, come la perdita dall’alloggio di servizio, né a sperimentare modalità alternative alla sospensione di soddisfacimento dell’interesse pubblico primario, come l’adibizione ad altro servizio. Quelli evocati dal ricorrente sono infatti profili estranei alla previsione normativa, la quale è stata ritenuta un punto di equilibrio corretto tra gli interessi coinvolti nella fattispecie (Corte cost. 9 febbraio 2023, n. 14, 9 febbraio 2023, n. 15, 5 ottobre 2023, n. 185).
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.