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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572/2025 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.g. 1572/2025 v.g. promosso congiuntamente da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Sala
E
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Teresa Finocchiaro
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero (Sede); avente ad oggetto: Affido ex l. n. 184/1983 (ricorso congiunto). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto del 26.5.25 le odierne parti chiedevano a questo
Tribunale di disporre l'affido esclusivo di Persona_1 nato il [...] da e in favore di Controparte_1 Controparte_2
. Parte_1
Deducevano le parti che il minore ha sempre vissuto con il padre e sua moglie e che in data 17.2.25, il padre ( ) è Parte_1 Controparte_2 venuto a mancare. In ragione di quanto sopra, le parti intendono ottenere un provvedimento di affido esclusivo del minore in favore della che di fatto si è sempre occupata del minore in luogo della Pt_1 madre biologica . Controparte_1
Con visto del 3.7.25 il Giudice istruttore invitava le parti a conferire onde valutare se fosse stato correttamente individuato il Giudice
1 competente a decidere sul ricorso e sempre che sulle domande rivolte a questo Tribunale sussista effettivamente una riserva di giurisdizione.
Le parti non rinunciavano alla prosecuzione del giudizio e pertanto con decreto dell'11.9.25, previo rilievo della astratta inammissibilità del ricorso stante il disposto di cui all'art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n.
184, veniva fissata l'udienza del 2.12.25 ove le stesse comparivano insistendo in atti e riferendo che avevano interesse ad un provvedimento di questo Tribunale. La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione nel merito.
Orbene, il Collegio condivide le riserve manifestate dal Giudice relatore nel suo decreto di fissazione udienza in ordine alla inammissibilità del ricorso.
Invero, l'art. 4, primo comma, della legge del 4 maggio 1983 n. 184 dispone che l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Appare pertanto evidente che la competenza ad assumere il provvedimento di affidamento familiare, sussistendone i relativi presupposti, è in primo luogo dei Servizi Sociali salvo successivo decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore.
Per altro verso, pure a volere ritenere che il provvedimento in commento sia riservato all'Autorità giurisdizionale andando oltre il chiaro testo della norma sarebbe comunque competente il Tribunale per i minorenni peraltro ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore (cfr. comma 2 della norma in commento).
Nel caso di specie, c'è il consenso del genitore superstite esercente la responsabilità e pertanto l'affido familiare deve essere disposto, come stabilito dalla norma, dai Servizi Sociali con l'ulteriore conseguenza che la domanda quivi proposta deve ritenersi inammissibile.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – così statuisce:
DICHIARA inammissibile la domanda congiunta proposta da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
IRRIPETIBILI le spese.
Siracusa, 11/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.g. 1572/2025 v.g. promosso congiuntamente da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Sala
E
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Teresa Finocchiaro
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero (Sede); avente ad oggetto: Affido ex l. n. 184/1983 (ricorso congiunto). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto del 26.5.25 le odierne parti chiedevano a questo
Tribunale di disporre l'affido esclusivo di Persona_1 nato il [...] da e in favore di Controparte_1 Controparte_2
. Parte_1
Deducevano le parti che il minore ha sempre vissuto con il padre e sua moglie e che in data 17.2.25, il padre ( ) è Parte_1 Controparte_2 venuto a mancare. In ragione di quanto sopra, le parti intendono ottenere un provvedimento di affido esclusivo del minore in favore della che di fatto si è sempre occupata del minore in luogo della Pt_1 madre biologica . Controparte_1
Con visto del 3.7.25 il Giudice istruttore invitava le parti a conferire onde valutare se fosse stato correttamente individuato il Giudice
1 competente a decidere sul ricorso e sempre che sulle domande rivolte a questo Tribunale sussista effettivamente una riserva di giurisdizione.
Le parti non rinunciavano alla prosecuzione del giudizio e pertanto con decreto dell'11.9.25, previo rilievo della astratta inammissibilità del ricorso stante il disposto di cui all'art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n.
184, veniva fissata l'udienza del 2.12.25 ove le stesse comparivano insistendo in atti e riferendo che avevano interesse ad un provvedimento di questo Tribunale. La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione nel merito.
Orbene, il Collegio condivide le riserve manifestate dal Giudice relatore nel suo decreto di fissazione udienza in ordine alla inammissibilità del ricorso.
Invero, l'art. 4, primo comma, della legge del 4 maggio 1983 n. 184 dispone che l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Appare pertanto evidente che la competenza ad assumere il provvedimento di affidamento familiare, sussistendone i relativi presupposti, è in primo luogo dei Servizi Sociali salvo successivo decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore.
Per altro verso, pure a volere ritenere che il provvedimento in commento sia riservato all'Autorità giurisdizionale andando oltre il chiaro testo della norma sarebbe comunque competente il Tribunale per i minorenni peraltro ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore (cfr. comma 2 della norma in commento).
Nel caso di specie, c'è il consenso del genitore superstite esercente la responsabilità e pertanto l'affido familiare deve essere disposto, come stabilito dalla norma, dai Servizi Sociali con l'ulteriore conseguenza che la domanda quivi proposta deve ritenersi inammissibile.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – così statuisce:
DICHIARA inammissibile la domanda congiunta proposta da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
IRRIPETIBILI le spese.
Siracusa, 11/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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