Versione
3 maggio 1926
3 maggio 1926
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:
Ministero dell'economia nazionale.
Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:
All'art. 1 , seconda riga, dopo la parola «contratto» aggiungere: «ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso» cosi' che l'articolo risulta il seguente:
«Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o per la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso i locatori di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, numero 2023 , avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto».
Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735 :
Alla 5ª riga dell'articolo unico, dopo la parola: «alle», aggiungere «votazioni nelle», cosi' che l'articolo risulta il seguente:
«I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del lancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle».
Sono altresi' convalidati i decreti Reali, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea - Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
- Belluzzo - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:
Ministero dell'economia nazionale.
Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:
All'art. 1 , seconda riga, dopo la parola «contratto» aggiungere: «ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso» cosi' che l'articolo risulta il seguente:
«Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o per la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso i locatori di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, numero 2023 , avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto».
Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735 :
Alla 5ª riga dell'articolo unico, dopo la parola: «alle», aggiungere «votazioni nelle», cosi' che l'articolo risulta il seguente:
«I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del lancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle».
Sono altresi' convalidati i decreti Reali, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea - Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
- Belluzzo - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Commentario • 1
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