Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3145/2017
R.G. n. 3272/2017 R.G. n. 4554/2017
R.G. n. 2052/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Rosina Vennari
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Manuela Varani
E
Email_2
Avv. Stefania Di Cato
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Avv. Roberto Annovazzi
t Email_5
Avv. Marcello Carnovale
t Email_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti , affermando di essere iscritto negli Parte_1
elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo
Costituitosi l' , nei vari scritti difensivi ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del CP_2 ricorso ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda e del gravame in sede amministrativa, l'inammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazione nella L. n.
83/1970, l'inammissibilità dell'intrapresa azione giudiziale per inutile decorso del termine annuale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970, il difetto di legittimazione passiva, la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e la prescrizione annuale del diritto;
ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande per infondatezza.
Le controversie sono state istruite mediante acquisizione di documenti.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della spiegata azione giudiziale per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sulla scorta della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, ultimo comma, ultimo periodo (C. Cost.
20.11.2017, n. 241), proprio nella parte in cui è prevista, a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale, l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio. Sul punto si riporta la seguente massima giurisprudenziale: “Nelle controversie previdenziali, non può essere dichiarata la inammissibilità della domanda per mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, atteso che l'art. 152 disp. att. c.p.c., per la parte che prevedeva a pena di inammissibilità la necessaria specificazione del relativo importo nell'atto introduttivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. del 20 novembre 2017 n. 241” (massima ufficiale Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17964 del 09/07/2018).
La pronuncia della Consulta è stata motivata dalla ritenuta eccessiva gravità della sanzione prevista,
a fronte di un mancato adempimento di rilevanza meramente formale, e, conseguentemente, dalla manifesta irragionevolezza della norma;
la Corte Costituzionale ha in proposito evidenziato la stretta correlazione che lega il periodo della disposizione censurato di incostituzionalità con quello che lo precede, correlazione che rende esplicita la ratio sottesa al complessivo intervento normativo, da ricercare nell'esigenza di evitare l'utilizzo abusivo del processo in materia previdenziale, spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio al solo fine di conseguire le spese di lite.
Il richiamato arresto giurisprudenziale rende, dunque, palesemente infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente.
Quanto alla questione di nullità del ricorso (sollevata nel procedimento iscritto al n. R.G. 3272/2017),
è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass.
5.6.86, n. 3777).
Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi.
Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione ( cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. CP_ Deve essere, altresì, affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questi giudizi, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio
CP_ per i casi in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all' in queste controversie promosse anche per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura.
È da rigettare ancora la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla parte ricorrente per inapplicabilità, ai casi in esame, dell'invocato art. 47 D.P.R. n. 639/1970. In concreto, alla luce delle domande avanzate e della documentazione prodotta dalla parte istante, i giudizi in esame devono essere correttamente inquadrati come diretti all'accertamento negativo degli CP_ indebiti previdenziali e alla restituzione della trattenuta effettuata dall' a titolo di indebito sulla prestazione erogata per il 2015 (domanda, quest'ultima, che non è assimilabile alla riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola, per la quale la decadenza in questione sarebbe al contrario da vagliare).
Ciò chiarito occorre affermare l'inoperatività dell'invocato art. 47 D.P.R. n. 639/1970 nei casi di specie.
È, ancora, da rigettare l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità dei ricorsi per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa.
Ed infatti, per un verso, con riferimento alle domande avanzate, che si traducono in azioni di accertamento negativo degli indebiti, non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa;
per altro verso, la produzione documentale di parte ricorrente attesta l'avvenuto esperimento dei rimedi precontenziosi.
Inconferente si rivela anche il richiamo all'art. 6, ultimo comma, della l. 11 gennaio 1943 n. 138, posto che il termine di prescrizione annuale, ivi previsto, riguarda l'azione volta a conseguire l'indennità di malattia e maternità.
Deve essere, invece, accolta l'eccezione di decadenza ex art. 22 comma 1, d.l. 7/1970.
A fronte dell'allegazione di parte ricorrente e della conseguente richiesta di provare un numero di CP_ giornate lavorative pari a 102 annue per il 2010 e il 2011, l' ha debitamente documentato che il disconoscimento delle giornate vantate per tali annualità (disconoscimento parziale con variazione da
102 a 51 giornate per il 2010 e totale per il 2011) è stato reso pubblico, ai sensi dell'art. 38, comma
7, d.l. n° 98/2011, mediante visualizzazione, sul sito internet dell'istituto, del quarto elenco nominativo trimestrale 2012 di variazione dal 10/3/2013 al 25/3/2013 (cfr. notifica elenco in allegati
CP_
.
Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i ricorsi amministrativi proposti tra il 2016 e il
2017 avverso le comunicazioni degli indebiti maturati a seguito di cancellazione delle giornate. Ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo, risulta tardiva la proposizione della domanda giudiziale perché promossa oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di visualizzazione sul sito dell' dell'elenco. CP_2
Più segnatamente, il corso della decadenza era cominciato sin dal 26/3/2013 con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 4/8/2017. Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nel periodo dedotto né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
165/2023).
Ne deriva che deve essere dichiarata inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate dedotte negli atti introduttivi (102 giornate annue per il 2010 e il 2011).
Tuttavia, la preclusione che consegue alla maturata decadenza non comporta, allo stato degli atti, la perdita dei requisiti costitutivi dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente ha rivendicato la titolarità con riferimento agli anni dal
2008 al 2011.
Ed infatti, va dato atto che parte resistente ha provveduto in data 15/6/2018 (cfr. scheda istruttoria in CP_ allegati nel procedimento n. R.G. 4554/2017) al riaccredito in favore del ricorrente di 51 giornate per l'anno lavorativo 2011.
L'istituto previdenziale ha compiutamente rappresentato che oggetto di cancellazione sono state le sole giornate denunciate dall'azienda agricola di : questo ha comportato un Parte_2 disconoscimento parziale per l'anno 2010 (da 102 a 51) e un erroneo disconoscimento totale per l'anno 2011.
Secondo la ricostruzione offerta dal convenuto (cfr. memoria di costituzione depositata nel procedimento R.G. n. 3145/2017), la richiesta di accredito (pervenuta in data 21/9/2012) di 51 giornate, prestate alle dipendenze della ditta , è stata accolta il 1/10/2012, (quindi le Parte_4
giornate sono passate da 51 giornate -denunciate con la ditta di a 102 totali), ma per Parte_2
mero errore le giornate sono state registrate tutte con la ditta e, dunque, Parte_2
complessivamente disconosciute a seguito di accertamento ispettivo, il cui verbale è agli atti.
CP_ A seguito dell'introduzione dei giudizi in esame, ha proceduto al riaccredito delle 51 giornate denunciate dall'azienda (come doveva essere nel 2012), emendando l'errore Parte_4
compiuto.
In ragione di quanto esposto meritano accoglimento le domande dirette al riconoscimento delle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2009, 2010 e 2011, posto che sussistono gli elementi costitutivi della prestazione da valutare rispettivamente in relazione ai bienni 2008/2009, 2009/2010
e 2010/2011.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949, è così disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.>>.
Ciò posto, emerge dalla documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al
25/6/2018) che il ricorrente, al netto dalla riduzione contributiva avvenuta nel 2010 e nel 2011, è comunque in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la corresponsione della prestazione previdenziale dedotta, risultando:
a) il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni
(compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
b) un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall''anno per il quale è richiesta l'indennità e dall'anno precedente.
In particolare, ricorrono 102 contributi giornalieri per gli anni 2008 e 2009 e 51 contributi per gli anni CP_ 2010 e 2011 né il disconoscimento parziale disposto da ha pregiudicato la continuità del requisito assicurativo.
Pertanto, deve essere riconosciuto l'infondatezza della pretesa creditoria di parte resistente in ordine alle provvidenze erogate a titolo di disoccupazione agricola per le annualità 2009, 2010 e 2011.
Quanto, infine, all'indennità economica della disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, della quale parte ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione integrale e l'illegittimità della trattenuta pari ad € 749,23, si osserva quanto segue.
L resistente ha dedotto a giustificazione della mancata erogazione della somma in contesa CP_1
l'avvenuta compensazione di indebiti scaturiti da prestazioni di anni pregressi, per cancellazione delle giornate lavorate con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011 (cfr. memoria di costituzione del 23 ottobre 2018 nel procedimento n. R.G. 4554/2017).
Ne consegue che non sono in contestazione gli elementi costitutivi della provvidenza che, qui, si rivendica nella misura integrale. Tale circostanza deve, di conseguenza, essere considerata pacifica
(ex art. 115, comma 1, c.p.c.). Piuttosto, l'oggetto della presente controversia si identifica nella legittimità della trattenuta operata CP_ dall' in compensazione sull'indennità di disoccupazione agricola per il 2015 (incontestata) per recuperare gli indebiti pregressi.
Con particolare riguardo alla modalità liquidatoria consistente nella compensazione che, nella specie,
è propria (non impropria) in ragione dell'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1242, 1° comma, prima parte, c.c., la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, purché si tratti di debiti certi
(cfr. Cass., sez. un., 15.11.2016, n. 23225) nonché ugualmente liquidi ed esigibili (art. 1243, 1° comma, c.c.).
CP_ Ebbene, L' non ha chiarito in giudizio la causa giustificatrice della trattenuta operata, limitandosi ad affermare che la stessa sia derivata genericamente da indebiti maturati a seguito del disconoscimento delle giornate, sul quale questo Giudice si è sopra pronunciato.
A fronte della generica allegazione di parte resistente in ordine all'an e al quantum della propria pretesa e sulla scorta dell'accertamento negativo degli indebiti dedotti in questa sede con riferimento alle annualità 2009, 2010 e 2011, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione integrale dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015 con la corresponsione della differenza spettante sull'indennità parzialmente percepita, nella incontestata misura di € 749,23, oltre accessori come per legge
Le spese di lite si compensano in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
- dichiara inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate dedotte negli anni 2010 e 2011;
CP_
- dichiara insussistente il diritto dell' di ripetere le somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- accerta il diritto di parte ricorrente alla percezione nella misura intera dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, con condanna di al pagamento di € CP_2
749,23, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021