Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
28.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2751/2024 avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento;
TRA
AVV. (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Portici (NA) alla via Libertà n. 80, presso lo studio dell'Avv. Daniele Rossi che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Consalvo Carelli n. 14 presso lo studio legale dell'Avv. Stefano De Rosa che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via E. P.IVA_1
Q. Visconti n. 8;
RESISTENTE - CONTUMACE
1
PER : previa sospensiva della cartella di pagamento n. Parte_1
07120230127525765000, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'infondatezza della stessa;
con vittoria delle spese legali, con attribuzione.
PER L : preliminarmente, dichiarare la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensare le spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.02.2024, l'Avv. deduceva di Parte_1 aver ricevuto, in data 24.01.2024, la notifica della cartella di pagamento n.
07120230127525765000, con la quale si intimava il pagamento della somma pari ad € 916,00,
a titolo di contributi integrativi relativi agli anni 2011 e 2012 e sanzioni, in favore della
[...]
. Controparte_2
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento, stante l'assenza di qualsivoglia comunicazione di diffida al pagamento precedente alla sua notifica, con violazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981.
Lamentava, altresì, la decadenza della pretesa creditoria azionata, in virtù della tardiva iscrizione a ruolo delle somme, nonché la maturata prescrizione dell'avversa pretesa creditoria azionata.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la e l' RO RO
, per far accertare e dichiarare, previa sospensiva, la nullità e/o annullabilità e/o
[...] comunque l'infondatezza della cartella di pagamento n. 07120230127525765000 per i suddetti motivi. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo alle resistenti a mezzo pec del 15.04.2024,
l' si costituiva tardivamente in giudizio eccependo, RO preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al merito della pretesa della . CP_2
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, tardivo ed improponibile;
con vittoria di spese del giudizio;
in subordine, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La non si costituiva in giudizio, RO per cui veniva dichiarata contumace.
Rigettata la richiesta di sospensiva, acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . RO
2 Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha richiesto l'annullamento della cartella di pagamento emessa, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo CP_5 cui: “[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
Analogamente, si veda Cass. SS.UU. n. 7514/2022.
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam; del CP_5 resto, come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' anche a CP_5 fronte della data di notificazione della cartella di pagamento depositata in atti.
3. Ciò detto, a parere del giudicante, è assorbente l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per la mancanza di una preventiva contestazione dell'addebito o comunicazione di diffida al pagamento precedente alla sua notifica.
Sul punto è condivisibile l'orientamento di legittimità in base al quale “anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
deve essere preceduta dalla contestazione Controparte_2 dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, I. n. 689/1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997 (conv. con I. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n.
689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del
2020)” (cfr. Cass. n. 9310/2022).
Nel caso di specie, è documentato che quelli oggetto della cartella opposta sono contributivi integrativi a seguito dell'invio alla da parte dell'avvocato del cd CP_2 modello 5 attestante il reddito ed il volume d'affari prodotti per l'anno di imposta 2011 (in data
20.06.2012) e 2012 (in data 12.07.2013) e delle relative sanzioni (cfr. cartella di pagamento).
In applicazione dei principi sopra espressi, pertanto, è fondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento, non essendo stato documentato dall'ente impositore, che nel giudizio ha preferito rimanere contumace, l'invio di alcun atto di contestazione dell'addebito precedentemente alla cartella opposta.
3 Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va annullata la cartella di pagamento n. 07120230127525765000.
Il che costituisce la c.d. ragione più liquida ed assorbe ogni ulteriore considerazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura media come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Rossi antistatario.
Al pagamento delle stesse, tenuto conto dell'atteggiamento processuale e della documentazione in atti, va condannata in via esclusiva la Controparte_2
, non essendo ascrivibile all'ente della riscossione alcuna responsabilità
[...] circa l'attività svolta;
pertanto, nei suoi confronti sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento n.
07120230127525765000;
condanna la , in persona del RO
l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 678,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione;
compensa le spese nei confronti della . RO
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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