TAR Roma, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1905
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dei termini di conclusione del procedimento

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, ritenendo violati i termini perentori previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, anche alla luce della normativa sovranazionale e dei principi costituzionali di buon andamento e legalità.

  • Accolto
    Inadempimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, in quanto l'inerzia della Commissione Tecnica è parte integrante del silenzio-inadempimento complessivo del Ministero.

  • Accolto
    Inadempimento del Ministero della Cultura

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, in quanto l'inerzia del Ministero della Cultura contribuisce al ritardo complessivo del procedimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di VIA

    Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'Ambiente di provvedere sull'istanza entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

  • Accolto
    Obbligo di concerto del Ministero della Cultura

    Il Tribunale ha implicitamente accolto tale richiesta ordinando al Ministero dell'Ambiente di provvedere previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura.

  • Accolto
    Violazione dei termini e diritto al rimborso

    Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a € 3.578,21, come conseguenza diretta della violazione dei termini procedimentali da parte del MASE.

  • Accolto
    Condanna all'adozione del provvedimento di VIA

    Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'Ambiente di provvedere sull'istanza entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, rinviando alla prosecuzione del procedimento secondo la scansione temporale prevista.

  • Accolto
    Condanna ad esprimere il concerto

    Il Tribunale ha implicitamente accolto tale richiesta ordinando al Ministero dell'Ambiente di provvedere previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e fissando un termine complessivo per la conclusione del procedimento.

  • Accolto
    Condanna al rimborso dei diritti di istruttoria

    Il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Ambiente al pagamento della somma di € 3.578,21 a favore della società ricorrente a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1905
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1905
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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