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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 12978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12978 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Guido di Girolamo ed
Manuel Fabozzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito Napoli (NA), al Corso Secondigliano 166
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rodolfo Spanò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in S.Arpino (CE) al Vico Pace n.5
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- Stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori ed il collocamento prevalente di tutti presso la madre, e diritto di visita libero dei genitori da concordarsi settimanalmente secondo gli impegni scolastici e le attività ludiche dei minori. - stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per i tre figli collocati presso la madre nella misura complessiva Controparte_1 di Euro 870,00 corrispondente alla proposta conciliativa effettuata dalla ricorrente nella memoria ex art 183 cpc e rifiutata da controparte, tenuto conto della circostanza che la madre paga interamente l'affitto della casa dove vivono i tre figli minori dei coniugi, o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia il tutto con decorrenza dalla domanda, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura, il tutto conformemente ai protocolli d'intesa del
Tribunale competente. Condannare il sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ai difensori anticipatari;
- Condannare il sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e delle competenze del giudizio di reclamo ex art 708 comma IV cpc proposto dal resistente avverso l'ordinanza presidenziale del 07/04/2023 e rigettato dall'ordinanza di rigetto RGV 991/2023 della Corte di Appello che ha rimandato la regolamentazione delle spese legali al Tribunale di Napoli Nord nella decisione finale, il tutto con distrazione ai difensori antistatari;
- Condannare la parte resistente ex art 96 cpc per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.”
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni “A. pronunziare la separazione personale di coniugi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
B. ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio anagrafe competente;
C. ordinare che i coniugi si impegnino a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i parenti ed affini di entrambi;
D. stabilire che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
E. stabilire che il marito versi alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli che vivono con lei, la somma di €.200,00 mensili, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi
2 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
F. disporre che il pagamento delle spese straordinarie per i figli vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %; G. stabilire/confermare un calendario per le visite e gli incontri dei genitori coi figli;
H. stabilire l'obbligo a carico delle parti di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli.”
Il Pubblico Ministero, in data 19.11.2024, ha apposto il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 25.10.2004 con il resistente e che dalla loro unione erano Per_ nati tre figli – (nato a [...] il [...]) oggi maggiorenne;
(nato a Per_1
Napoli il 18.03.2006) oggi maggiorenne;
(nato a [...] il [...]) Per_3 attualmente minorenne -, deduceva che il matrimonio, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, si era mantenuto per tale fino all'anno 2019, allorquando tra i coniugi si erano manifestati insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis e l'armonia familiare;
che tutti i tentativi, fatti da entrambi, per salvaguardare l'unione della famiglia, erano stati vani;
che la stessa si era trasferita unitamente ai figli e a Giugliano in via Aniello Palumbo Per_1 Per_3
119 pagando un canone mensile di Euro 430,00 in virtù di regolare contratto di locazione registrato;
che il sig. si era trasferito in Giugliano alla Controparte_1 via Rosa Agazzi 9, mentre la casa coniugale era stata venduta ed il ricavato utilizzato per estinguere il mutuo stipulato. Per quanta riguarda la situazione reddituale, la ricorrente evidenziava di essere infermiera, con guadagno di 1500,00 euro mensili, e che il resistente svolgeva la professione di operatore ecologico, percependo lo stipendio di 1800,00 euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva all'adito tribunale di : “ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) l'affidamento
[...] condiviso dei figli minori ed il collocamento prevalente di e presso la Per_1 Per_3 madre, mentre del figlio presso il padre, e diritto di visita libero dei CP_1 genitori da concordarsi settimanalmente secondo gli impegni scolastici e le attività ludiche dei minori. Disporre che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni ed
3 alternativamente con la madre, il giorno di Natale e della vigilia, il Capodanno e
l'Epifania ed analogamente la Pasqua ed il giorno di Pasquetta. Relativamente alle ricorrenze dei minori (compleanno ed onomastico) saranno celebrate ad anni alterni con ciascun genitore;
compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo dei genitori con obbligo per entrambi di comunicarsi vicendevolmente, con congruo preavviso all'altro, gli spostamenti del week end che interessano i minori.
Resta in ogni caso inteso che pur in presenza di obiettive indisponibilità, i genitori reciprocamente prestano la loro più ampia e partecipata collaborazione affinché, dovendosi derogare alla calendarizzazione sin qui riportata, la serenità dei figli non abbia a patire alcun turbamento;
3) stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per i figli e , che consenta agli stessi Controparte_1 Per_1 Per_3 di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 500,00 mensili, o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con decorrenza dalla domanda. Tale somma dovrà essere versata alla ricorrente tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
4) Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro); 5) Condannare il sig. al pagamento delle spese Controparte_1 competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ai difensori anticipatari”.
Con memoria difensiva depositata il 05.04.2023, il resistente contestava in fatto e in diritto tutto quanto narrato dalla resistente. Precisamente, il resistente rappresentava che la ricorrente percepiva uno stipendio annuo di 22.000,00 annui, pari ad euro
1800,00, oltre straordinari e che percepiva altresì l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico dell'importo di 600,00 euro mensili;
di converso che lo stesso percepiva uno stipendio pari ad euro 1600,00 al mese, con il quale doveva sostenere il canone di locazione pari, ad euro 350,00, oltre agli oneri condominiali, le utenze domestiche e la rata mensile di euro 235,00 per l'acquisto dell'auto necessaria per recarsi sul luogo di lavoro, sito a Torre del Greco. Relativamente al rapporto con i figli, il resistente sosteneva di provvedere con regolarità alle loro esigenze, mentre la ricorrente nulla versava per il figlio con lui convivente.
4 Alla luce di quanto esposto, il resistente chiedeva all'autorità giudiziaria di: “ a) ordini che i coniugi si impegnino a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i parenti ed affini di entrambi;
b) stabilisca che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) stabilisca che il marito versi alla moglie, a titolo di mantenimento dei due figli che vivono con lei, la somma di € 200,00 mensili, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
d) stabilisca che la moglie versi al marito, a titolo di mantenimento del figlio che vive con lui, la somma di € 150,00 CP_1 mensili, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
e) disponga che il pagamento delle spese straordinarie vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; f) stabilisca un calendario per le visite e gli incontri dei genitori coi figli;
g) stabilisca l'obbligo a carico delle parti di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli;
h) designi l'Istruttore per il prosieguo della causa al fine di sentire:
1) confermare i provvedimenti emessi ex art. 708 cpc;
2) pronunziare la separazione personale di coniugi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
3) ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio anagrafe competente;
4) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.”
All'esito dell'udienza del 07.04.2023 il Presidente f.f., ascoltati i coniugi e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - la coppia ha tre figli minori e ha, di comune accordo, stabilito che due (il primo ed il terzo anagraficamente) hanno dimora privilegiata presso la madre, mentre il terzo ha scelto di dimorare presso il padre;
i coniugi chiedono di stabilizzare questo stato di fatto e dalla loro audizione non sono emerse controindicazioni;
quindi, i tre figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e, per quanto concerne tempi e modalità della loro presenza
5 presso ciascun genitore (art. 337 ter, comma 2, c.c.), avranno quale loro dimora stabile l'abitazione della madre e del padre secondo l'attuale stato di fatto;
essi saranno con il padre (per coloro che dimorano con la madre) e con la madre (per quello che dimora con il padre) ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali, il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- quanto al mantenimento dei figli, occorre premettere che la contribuzione diretta prestata da entrambi i coniugi fa sì che i rispettivi debiti e crediti si compensino per due figli su tre;
permane l'obbligo al mantenimento nei confronti del padre per uno dei due figli conviventi con la madre, e per questa ragione pare equo, tenuto conto dei redditi dei coniugi e della circostanza che l'assegno unico per i tre figli è
(almeno allo stato) interamente percepito dalla madre, che il contribuisca CP_1 al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio minore più piccolo corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 350,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice
ISTAT – FOI, e versi per esso la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
a tal punto il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza del 25.09.2023.
6 Contro l'ordinanza presidenziale il resistente presentava reclamo, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello (cfr. doc in atti).
Con memoria integrativa depositata 05.05.2023 la ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale.
Con memoria di costituzione del 14.09.2023 il resistente precisava le proprie domande chiedendo di: “a) stabilire che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) disporre
l'affido condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso i genitori con le modalità sancite in sede provvisoria con ordinanza del 7.4.2023; c) stabilire che il marito nulla versi alla moglie per il mantenimento dei figli, alla luce dei redditi prodotti dalle parti e della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico da parte dell'INPS di €.700.00 mensili;
d) ovvero ed in subordine stabilire che il resistente versi alla ricorrente per il mantenimento dei figli una somma inferiore a quella sancita in sede provvisoria e comunque non superiore ad € 100,00 mensili, ovvero quella diversa somma ed inferiore ad € 350.00 mensili, che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
e) stabilire che la moglie versi al marito, a titolo di mantenimento del figlio che vive con lui, la somma di €.150,00 mensili, CP_1 ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
f) disporre che il pagamento delle spese straordinarie per i figli venga posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; g) confermare il calendario per le visite e gli incontri dei genitori coi figli sancito in sede provvisoria;
h) stabilire
l'obbligo a carico delle parti di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli;
i) pronunziare la separazione personale di coniugi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
l) ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio anagrafe competente”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del
7 Per_ 24.03.2024 il Giudice istruttore, preso atto del mutato domicilio del figlio e che pertanto tutti i figli della coppia convivevano oramai con la madre, a parziale modifica delle condizioni previste con l'ordinanza presidenziale, disponeva l'obbligo a carico di di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli con lei conviventi, oltre al 50 % delle spese straordinarie inerenti i figli, regolamentate in conformità al Protocollo siglato dal COA locale presso l'intestato Tribunale in data
25.10.2019; denegate dunque le prove richieste dalle parti, per i motivi specificamente indicati, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note scritte.
Pertanto, con ordinanza del 17.11.2024 la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e con trasmissione degli atti al Pm per le conclusioni.
Questioni preliminari.
In via preliminare il Collegio rileva che (nato a [...] il Persona_4
09.05.2005) e (nato a [...] il [...]) sono divenuti Persona_5 maggiorenni nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al loro affido ed alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, rimessi alla loro autodeterminazione.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che va pronunciata la separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affidamento e sul collocamento prevalente del figlio minore (nato a Per_3
8 Napoli il 23/10/2012).
Relativamente all'affidamento del figlio minore deve rilevarsi che, secondo la Per_3 costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori. Per_3
9 Va pertanto disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza privilegiata dello stesso presso quella della madre in forza della situazione ad oggi consolidatasi.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, il Collegio ritiene di dover confermare quanto stabilito in sede presidenziale con ordinanza del
07.04.2023 e che pertanto veda e tenga con sé il figlio Controparte_1 Per_3 ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per quanto concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, trascorrerà con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, il figlio minore trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e, in mancanza di accordo, ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli Per_ (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), Per_1 Per_3
(nato a [...] il [...]).
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge non solo per il figlio minorenne, ma anche per i due figli maggiorenni.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore
10 tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Per_ Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che i figli e sono Per_1 attualmente conviventi con la madre e non sono economicamente autosufficienti, sussiste in capo a la legittimazione ad agire iure proprio per la Parte_1 determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre non solo per il figlio ma altresì per gli altri due figli. Per_3
Inoltre, tenuto conto del rapporto di convivenza dei tre figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della prole.
Relativamente all'obbligo di mantenimento gravante a carico di Controparte_1 il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenendo conto dell'età dei figli ( di anni
20, di anni 19 e di anni 13) e della capacità economica delle parti per come emersa dalla documentazione in atti ( la ricorrente lavora presso l'Ospedale A.O. Cardarelli di Napoli come infermiera con contratto a tempo indeterminato con paga mensile di circa 1800,00 euro alla quale vanno aggiunti gli emolumenti per straordinari e l'assegno unico mensile di circa 700,00 euro mensili;
il resistente lavora come operatore ecologico in Torre Del Greco presso la Velia Ambiente S.r.l. con
11 retribuzione media mensile di 1500,00-1600,00 euro), si ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei tre figli, la complessiva somma mensile di euro 700,00 ( di cui euro 233, 33 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite, incluse quelle della fase del reclamo esperito avverso l'ordinanza presidenziale, sono compensate tra le parti.
Sulla domanda della ricorrente di condanna del resistente per lite temeraria
In merito alla domanda proposta dalla ricorrente di condanna del resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si osserva che l'art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: un elemento oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr.
Cass. Civ. sez. VI, 09.12.2019 n. 32090). Nel caso di specie, non si rinviene la sussistenza dei presupposti così come illustrati, quindi la domanda della ricorrente non merita di essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 29.12.1972)
12 b) dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il Persona_6
23.10.2012) ad entrambi i genitori in forma condivisa con residenza privilegiata del minore presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione di CP_1 con il figlio minore nei termini di cui in parte motiva da intendersi in
[...] questa sede interamente trascritti;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 ( settecento /00), per Per_ il mantenimento dei 3 figli - (nato a [...] il [...]), (nato a Per_1
Napoli il 18.03.2006) e (nato a [...] il [...]) -, oltre il 50%, delle Per_3 spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-
2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
e) rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 150 Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
h) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12978 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Guido di Girolamo ed
Manuel Fabozzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito Napoli (NA), al Corso Secondigliano 166
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rodolfo Spanò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in S.Arpino (CE) al Vico Pace n.5
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- Stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori ed il collocamento prevalente di tutti presso la madre, e diritto di visita libero dei genitori da concordarsi settimanalmente secondo gli impegni scolastici e le attività ludiche dei minori. - stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per i tre figli collocati presso la madre nella misura complessiva Controparte_1 di Euro 870,00 corrispondente alla proposta conciliativa effettuata dalla ricorrente nella memoria ex art 183 cpc e rifiutata da controparte, tenuto conto della circostanza che la madre paga interamente l'affitto della casa dove vivono i tre figli minori dei coniugi, o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia il tutto con decorrenza dalla domanda, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura, il tutto conformemente ai protocolli d'intesa del
Tribunale competente. Condannare il sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ai difensori anticipatari;
- Condannare il sig. al pagamento delle Controparte_1 spese e delle competenze del giudizio di reclamo ex art 708 comma IV cpc proposto dal resistente avverso l'ordinanza presidenziale del 07/04/2023 e rigettato dall'ordinanza di rigetto RGV 991/2023 della Corte di Appello che ha rimandato la regolamentazione delle spese legali al Tribunale di Napoli Nord nella decisione finale, il tutto con distrazione ai difensori antistatari;
- Condannare la parte resistente ex art 96 cpc per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.”
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni “A. pronunziare la separazione personale di coniugi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
B. ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio anagrafe competente;
C. ordinare che i coniugi si impegnino a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i parenti ed affini di entrambi;
D. stabilire che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
E. stabilire che il marito versi alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli che vivono con lei, la somma di €.200,00 mensili, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi
2 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
F. disporre che il pagamento delle spese straordinarie per i figli vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %; G. stabilire/confermare un calendario per le visite e gli incontri dei genitori coi figli;
H. stabilire l'obbligo a carico delle parti di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli.”
Il Pubblico Ministero, in data 19.11.2024, ha apposto il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 25.10.2004 con il resistente e che dalla loro unione erano Per_ nati tre figli – (nato a [...] il [...]) oggi maggiorenne;
(nato a Per_1
Napoli il 18.03.2006) oggi maggiorenne;
(nato a [...] il [...]) Per_3 attualmente minorenne -, deduceva che il matrimonio, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, si era mantenuto per tale fino all'anno 2019, allorquando tra i coniugi si erano manifestati insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis e l'armonia familiare;
che tutti i tentativi, fatti da entrambi, per salvaguardare l'unione della famiglia, erano stati vani;
che la stessa si era trasferita unitamente ai figli e a Giugliano in via Aniello Palumbo Per_1 Per_3
119 pagando un canone mensile di Euro 430,00 in virtù di regolare contratto di locazione registrato;
che il sig. si era trasferito in Giugliano alla Controparte_1 via Rosa Agazzi 9, mentre la casa coniugale era stata venduta ed il ricavato utilizzato per estinguere il mutuo stipulato. Per quanta riguarda la situazione reddituale, la ricorrente evidenziava di essere infermiera, con guadagno di 1500,00 euro mensili, e che il resistente svolgeva la professione di operatore ecologico, percependo lo stipendio di 1800,00 euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva all'adito tribunale di : “ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) l'affidamento
[...] condiviso dei figli minori ed il collocamento prevalente di e presso la Per_1 Per_3 madre, mentre del figlio presso il padre, e diritto di visita libero dei CP_1 genitori da concordarsi settimanalmente secondo gli impegni scolastici e le attività ludiche dei minori. Disporre che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni ed
3 alternativamente con la madre, il giorno di Natale e della vigilia, il Capodanno e
l'Epifania ed analogamente la Pasqua ed il giorno di Pasquetta. Relativamente alle ricorrenze dei minori (compleanno ed onomastico) saranno celebrate ad anni alterni con ciascun genitore;
compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo dei genitori con obbligo per entrambi di comunicarsi vicendevolmente, con congruo preavviso all'altro, gli spostamenti del week end che interessano i minori.
Resta in ogni caso inteso che pur in presenza di obiettive indisponibilità, i genitori reciprocamente prestano la loro più ampia e partecipata collaborazione affinché, dovendosi derogare alla calendarizzazione sin qui riportata, la serenità dei figli non abbia a patire alcun turbamento;
3) stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per i figli e , che consenta agli stessi Controparte_1 Per_1 Per_3 di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 500,00 mensili, o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con decorrenza dalla domanda. Tale somma dovrà essere versata alla ricorrente tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
4) Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro); 5) Condannare il sig. al pagamento delle spese Controparte_1 competenze ed onorari del presente procedimento con distrazione ai difensori anticipatari”.
Con memoria difensiva depositata il 05.04.2023, il resistente contestava in fatto e in diritto tutto quanto narrato dalla resistente. Precisamente, il resistente rappresentava che la ricorrente percepiva uno stipendio annuo di 22.000,00 annui, pari ad euro
1800,00, oltre straordinari e che percepiva altresì l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico dell'importo di 600,00 euro mensili;
di converso che lo stesso percepiva uno stipendio pari ad euro 1600,00 al mese, con il quale doveva sostenere il canone di locazione pari, ad euro 350,00, oltre agli oneri condominiali, le utenze domestiche e la rata mensile di euro 235,00 per l'acquisto dell'auto necessaria per recarsi sul luogo di lavoro, sito a Torre del Greco. Relativamente al rapporto con i figli, il resistente sosteneva di provvedere con regolarità alle loro esigenze, mentre la ricorrente nulla versava per il figlio con lui convivente.
4 Alla luce di quanto esposto, il resistente chiedeva all'autorità giudiziaria di: “ a) ordini che i coniugi si impegnino a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i parenti ed affini di entrambi;
b) stabilisca che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) stabilisca che il marito versi alla moglie, a titolo di mantenimento dei due figli che vivono con lei, la somma di € 200,00 mensili, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
d) stabilisca che la moglie versi al marito, a titolo di mantenimento del figlio che vive con lui, la somma di € 150,00 CP_1 mensili, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
e) disponga che il pagamento delle spese straordinarie vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; f) stabilisca un calendario per le visite e gli incontri dei genitori coi figli;
g) stabilisca l'obbligo a carico delle parti di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli;
h) designi l'Istruttore per il prosieguo della causa al fine di sentire:
1) confermare i provvedimenti emessi ex art. 708 cpc;
2) pronunziare la separazione personale di coniugi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
3) ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio anagrafe competente;
4) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.”
All'esito dell'udienza del 07.04.2023 il Presidente f.f., ascoltati i coniugi e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - la coppia ha tre figli minori e ha, di comune accordo, stabilito che due (il primo ed il terzo anagraficamente) hanno dimora privilegiata presso la madre, mentre il terzo ha scelto di dimorare presso il padre;
i coniugi chiedono di stabilizzare questo stato di fatto e dalla loro audizione non sono emerse controindicazioni;
quindi, i tre figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e, per quanto concerne tempi e modalità della loro presenza
5 presso ciascun genitore (art. 337 ter, comma 2, c.c.), avranno quale loro dimora stabile l'abitazione della madre e del padre secondo l'attuale stato di fatto;
essi saranno con il padre (per coloro che dimorano con la madre) e con la madre (per quello che dimora con il padre) ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali, il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- quanto al mantenimento dei figli, occorre premettere che la contribuzione diretta prestata da entrambi i coniugi fa sì che i rispettivi debiti e crediti si compensino per due figli su tre;
permane l'obbligo al mantenimento nei confronti del padre per uno dei due figli conviventi con la madre, e per questa ragione pare equo, tenuto conto dei redditi dei coniugi e della circostanza che l'assegno unico per i tre figli è
(almeno allo stato) interamente percepito dalla madre, che il contribuisca CP_1 al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio minore più piccolo corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 350,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice
ISTAT – FOI, e versi per esso la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
a tal punto il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza del 25.09.2023.
6 Contro l'ordinanza presidenziale il resistente presentava reclamo, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello (cfr. doc in atti).
Con memoria integrativa depositata 05.05.2023 la ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale.
Con memoria di costituzione del 14.09.2023 il resistente precisava le proprie domande chiedendo di: “a) stabilire che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) disporre
l'affido condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso i genitori con le modalità sancite in sede provvisoria con ordinanza del 7.4.2023; c) stabilire che il marito nulla versi alla moglie per il mantenimento dei figli, alla luce dei redditi prodotti dalle parti e della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico da parte dell'INPS di €.700.00 mensili;
d) ovvero ed in subordine stabilire che il resistente versi alla ricorrente per il mantenimento dei figli una somma inferiore a quella sancita in sede provvisoria e comunque non superiore ad € 100,00 mensili, ovvero quella diversa somma ed inferiore ad € 350.00 mensili, che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
e) stabilire che la moglie versi al marito, a titolo di mantenimento del figlio che vive con lui, la somma di €.150,00 mensili, CP_1 ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
f) disporre che il pagamento delle spese straordinarie per i figli venga posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; g) confermare il calendario per le visite e gli incontri dei genitori coi figli sancito in sede provvisoria;
h) stabilire
l'obbligo a carico delle parti di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli;
i) pronunziare la separazione personale di coniugi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
l) ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio anagrafe competente”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del
7 Per_ 24.03.2024 il Giudice istruttore, preso atto del mutato domicilio del figlio e che pertanto tutti i figli della coppia convivevano oramai con la madre, a parziale modifica delle condizioni previste con l'ordinanza presidenziale, disponeva l'obbligo a carico di di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli con lei conviventi, oltre al 50 % delle spese straordinarie inerenti i figli, regolamentate in conformità al Protocollo siglato dal COA locale presso l'intestato Tribunale in data
25.10.2019; denegate dunque le prove richieste dalle parti, per i motivi specificamente indicati, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note scritte.
Pertanto, con ordinanza del 17.11.2024 la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e con trasmissione degli atti al Pm per le conclusioni.
Questioni preliminari.
In via preliminare il Collegio rileva che (nato a [...] il Persona_4
09.05.2005) e (nato a [...] il [...]) sono divenuti Persona_5 maggiorenni nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al loro affido ed alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, rimessi alla loro autodeterminazione.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che va pronunciata la separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affidamento e sul collocamento prevalente del figlio minore (nato a Per_3
8 Napoli il 23/10/2012).
Relativamente all'affidamento del figlio minore deve rilevarsi che, secondo la Per_3 costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori. Per_3
9 Va pertanto disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza privilegiata dello stesso presso quella della madre in forza della situazione ad oggi consolidatasi.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, il Collegio ritiene di dover confermare quanto stabilito in sede presidenziale con ordinanza del
07.04.2023 e che pertanto veda e tenga con sé il figlio Controparte_1 Per_3 ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per quanto concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, trascorrerà con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, il figlio minore trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e, in mancanza di accordo, ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli Per_ (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), Per_1 Per_3
(nato a [...] il [...]).
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge non solo per il figlio minorenne, ma anche per i due figli maggiorenni.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore
10 tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Per_ Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che i figli e sono Per_1 attualmente conviventi con la madre e non sono economicamente autosufficienti, sussiste in capo a la legittimazione ad agire iure proprio per la Parte_1 determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre non solo per il figlio ma altresì per gli altri due figli. Per_3
Inoltre, tenuto conto del rapporto di convivenza dei tre figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della prole.
Relativamente all'obbligo di mantenimento gravante a carico di Controparte_1 il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenendo conto dell'età dei figli ( di anni
20, di anni 19 e di anni 13) e della capacità economica delle parti per come emersa dalla documentazione in atti ( la ricorrente lavora presso l'Ospedale A.O. Cardarelli di Napoli come infermiera con contratto a tempo indeterminato con paga mensile di circa 1800,00 euro alla quale vanno aggiunti gli emolumenti per straordinari e l'assegno unico mensile di circa 700,00 euro mensili;
il resistente lavora come operatore ecologico in Torre Del Greco presso la Velia Ambiente S.r.l. con
11 retribuzione media mensile di 1500,00-1600,00 euro), si ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei tre figli, la complessiva somma mensile di euro 700,00 ( di cui euro 233, 33 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite, incluse quelle della fase del reclamo esperito avverso l'ordinanza presidenziale, sono compensate tra le parti.
Sulla domanda della ricorrente di condanna del resistente per lite temeraria
In merito alla domanda proposta dalla ricorrente di condanna del resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si osserva che l'art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: un elemento oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr.
Cass. Civ. sez. VI, 09.12.2019 n. 32090). Nel caso di specie, non si rinviene la sussistenza dei presupposti così come illustrati, quindi la domanda della ricorrente non merita di essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 29.12.1972)
12 b) dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il Persona_6
23.10.2012) ad entrambi i genitori in forma condivisa con residenza privilegiata del minore presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione di CP_1 con il figlio minore nei termini di cui in parte motiva da intendersi in
[...] questa sede interamente trascritti;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 ( settecento /00), per Per_ il mantenimento dei 3 figli - (nato a [...] il [...]), (nato a Per_1
Napoli il 18.03.2006) e (nato a [...] il [...]) -, oltre il 50%, delle Per_3 spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-
2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
e) rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 150 Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
h) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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