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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2083 del 2022, promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
gli avv.ti Carlo Amato e Barbara Basso
attrice
contro
(c.f. ) con l'avv. Paolo Soardo Controparte_1 P.IVA_2 convenuta
* * *
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss cc (ivi compresa l'azione ex art 1669 cc);
Conclusioni di parte attrice:
“Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta.
NEL MERITO:
1. Previo accertamento dell'altrui inadempimento contrattuale grave in ragione dell'ingiustificato
rifiuto a ricevere il manufatto ordinato ed a pagarne il prezzo alla società Parte_1 pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita inter partes per fatto e colpa grave della
; Controparte_1
2. Condannarsi la stessa convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Parte_1 nella somma complessiva, già al netto dell'acconto ricevuto, di €. 23.180,00.= a titolo di danno emergente e lucro cessante per mancato guadagno, con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Condannarsi la stessa convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per solo formale
adesione alla procedura di negoziazione assistita e comunque per aver resistito in giudizio con
malafede o colpa grave;
4. Spese anticipate e compenso professionale di procedura di negoziazione e di lite rifusi, oltre rimborso forfettario 15% delle spese generali di Studio, IVA e CPA ai sensi di legge”.
5. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi la prova per testi compiutamente ed estesamente capitolata in memoria ex art. 183/6/2 c.p.c. ed eventualmente, nella denegata ipotesi di ammissione della prova
testimoniale avversaria, la prova contraria come richiesta in memoria ex art. 183/6/3 c.p.c. coi
medesimi testi indicati a prova diretta”.
1 Conclusioni di parte convenuta:
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale e nel merito:
respingersi e rigettarsi in toto le domande spiegate dalla nei confronti della Parte_1
, in quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i Controparte_1
motivi sopra esposti.
In via riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della e, Parte_1 comunque, la responsabilità della predetta attrice per la mancata consegna e montaggio del telo di
copertura ordinato dalla , per i motivi sopra esposti;
Controparte_1
- conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto concluso tra le parti in data
30.6.2021 e, per l'effetto, condannarsi e dichiararsi tenuta la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire ed a pagare, a favore della impresa individuale AS , l'acconto ricevuto pari alla somma di € 6.100,00, ovvero pari a quella CP_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o che verrà determinata dal Giudicante
anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi sopra esposti.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento della prova per testimoni e della CTU richieste nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 31.1.2023, a cui si rimanda e che devono intendersi qui
integralmente ritrascritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2022, ha evocato in Parte_1 giudizio l'impresa individuale deducendo: Controparte_1
- di aver stipulato con la convenuta un contratto per la realizzazione e vendita di una copertura in telo per vasca circolare/ovale modello “RING COVER”, al prezzo di € 24.000,00 + IVA, pari ad €.
29.280,00 complessivi;
- di aver ricevuto l'acconto di €. 5.000,00 + IVA (€. 6.100,00) e di aver emesso la relativa fattura n. 89
del 2 luglio 2021;
- di aver realizzato il manufatto e sollecitato più volte la convenuta ad indicare una data utile per la consegna;
- che da ultimo, a mezzo p.e.c. del 6 ottobre 2021 ha diffidato la convenuta all'adempimento nel termine di giorni 15, con dichiarazione che, in difetto, avrebbe ritenuto risolto il contratto;
- di non aver ricevuto alcun riscontro, per mesi, alla diffida ad adempiere;
- di aver ricevuto solamente in data 28 febbraio 2022, mediante p.e.c., una lettera di contestazione di inadempimento contrattuale, con la quale la convenuta l'ha diffidata a restituire l'importo ricevuto in acconto, oltre alle spese per l'intervento di un legale;
2 - che è quindi emersa l'inequivoca intenzione della convenuta di non adempiere alle obbligazioni di pagamento, risultando tuttavia infondate le contestazioni ex adverso formulate;
- di essere infatti pronta da tempo a consegnare la copertura, realizzata secondo le indicazioni e le misure fornite dalla convenuta.
L'attrice ha quindi insistito al fine di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita, per inadempimento grave da parte della convenuta, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, quantificato in misura pari al prezzo pattuito per la realizzazione e la vendita del manufatto per cui è causa. L'attrice ha infine richiamato un precedente a sé favorevole, emesso da questo stesso Tribunale a definizione di controversia avente le medesime peculiarità e proposta nei confronti di altro acquirente.
Si è costituita in giudizio l'impresa individuale , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
con domanda riconvenzionale di data 22 giugno 2022, eccependo, in via pregiudiziale di rito,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, la convenuta rappresentato: 1) di aver effettivamente sottoscritto il contratto del 30 giugno 2021, avente ad oggetto la realizzazione su misura e la successiva installazione e vendita di una copertura in tela per vasca circolare/ovale modello “Ring Cover”, da effettuarsi entro il mese di settembre 2021; 2) che detta copertura era parte della più ampia struttura zootecnica che la convenuta doveva realizzare,
entro settembre 2021, presso il cliente finale con sede in Medole (MN); 3) Parte_2
che il prezzo concordato tra le parti per la fornitura della copertura era effettivamente di complessivi €
29.280,00 (iva compresa;
4) che parte attrice ha tuttavia omesso di riferire che il prezzo era frutto di uno sconto di € 1.000, oltre IVA, concesso in quanto la convenuta aveva chiesto di realizzare in proprio il palo di sostegno del telo di copertura, in base a disegni tecnici da trasmettersi a cura dell'attrice; 5) che l'attrice aveva altresì l'obbligazione di consegnarle il disegno tecnico e le misure precise della c.d. flangia, ossia del manufatto ove innestare il palo di sostegno;
6) che, senza il disegno tecnico e le misure della flangia, era impossibile costruire il palo di sostegno;
7) di aver versava l'acconto pattuito a luglio
2021; 8) che, alla scadenza contrattuale del settembre 2021, l'attrice non aveva ancora confermato la realizzazione del telo di copertura della vasca, né aveva inviato il disegno tecnico e le misure di cui sopra;
9) che vani erano risultati i tentativi telefonici di mettersi in contatto con l'attrice; 10) che doveva rispettare il termine di consegna della struttura zootecnica pattuita con il cliente finale Parte_2
(settembre 2021); 11) di aver quindi inviato mail di sollecito del 8 settembre 2021; 12) di aver
[...]
appreso che il telo di copertura era pronto per la consegna;
13) di aver lamentato in detta occasione che,
senza il palo di sostegno, era impossibile ed inesigibile la consegna ed il montaggio del telo di copertura;
14) di aver replicato alla PEC contenente diffida ad adempiere del 7 ottobre 2021, a mezzo di
PEC del 27 febbraio 2022 con la quale ha contestato l'inadempimento contrattuale dell'attrice, diffidandola a restituire l'acconto ricevuto.
3 Nel merito, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, argomentando che la mancata consegna e montaggio del telo di copertura non sono stati determinati dal proprio inadempimento, bensì dal sopra descritto grave inadempimento dell'attrice, che è venuta meno all'obbligazione contrattuale di trasmettere il disegno tecnico e le misure necessarie alla costruzione del palo di sostegno del telo di copertura della vasca. La convenuta ha inoltre eccepito la mancata prova da parte dell'attrice dell'effettiva realizzazione del telo di copertura e della quantificazione delle spese e dei costi sostenuti per la sua realizzazione, nonché del fatto che il bene sia rimasto invenduto, lamentando che va evitata ogni possibile ingiusta locupletazione a suo favore oltre all'inapplicabilità degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 (per espressa esclusione normativa, in caso di risarcimento del danno).
La convenuta, in via riconvenzionale, ha infine chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attrice, con condanna di quest'ultima alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad € 6.100,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo.
La causa è stata istruita mediante concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
Sono state ritenute irrilevanti le prove richieste.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.
È stata successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note scritte versate in atti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto rilevato che, nelle more è stata ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, non avendo insistito la convenuta nell'eccezione pregiudiziale di rito inizialmente formulata.
E' infatti pacifico che tra le parti il fatto che è stato stipulato un contratto per la realizzazione e la vendita alla convenuta di un telo di copertura di una vasca circolare, modello “RING COVER”, per il prezzo pattuito di € 24.000,00 + IVA (pari ad €. 29.280,00 complessivi).
È anche pacifica la circostanza che, dopo la stipula del contratto, parte convenuta ha corrisposto all'attrice l'acconto di €. 5.000,00 + IVA (€. 6.100,00), con conseguente emissione della fattura n. 89 del 02 luglio 2021.
4 Il contratto stipulato tra le parti prevede inoltre espressamente – quale obbligazione a carico della convenuta - la realizzazione del palo di sostegno, da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche da fornirsi a cura dall'attrice (cfr. doc. 6 attoreo).
Tanto evidenziato, risulta dirimente verificare se l'attrice abbia adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico, ovvero la realizzazione del bene e la trasmissione delle specifiche tecniche.
A tal riguardo, si osserva l'attrice ha prodotto documentazione idonea a provare la trasmissione di disegni e specifiche tecniche, non essendo peraltro contestata la ricezione di quanto inviato (cfr. da ultimo contenuto delle memorie di replica della convenuta) oltre al fatto che in più momenti (tra il 3 agosto 2021 ed il 6 ottobre 2021) si è rivolta a parte convenuta per sollecitare la realizzazione del palo di sostegno e per ribadire che, in caso di mancato realizzazione del medesimo, questo sarebbe stato realizzato dalla medesima attrice per un determinato prezzo precedentemente concordato (cfr. doc. 17,
18, 19, 20 e da ultimo anche la diffida prodotta quale documento 9).
Parte convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova di aver contestato in precedenza l'utilizzabilità
dei disegni e delle misurazioni ivi allegati e (pacificamente) ricevuti.
Al ricevimento di disegni e misurazioni ritenute non idonee, non ha fatto seguito alcuna richiesta di invio di ulteriori e/o diversi disegni e misurazioni.
Nella mail del 8 settembre 2021, inviata dalla convenuta per avere notizie del manufatto (cfr. doc. 9
parte convenuta), non vi è nessuna doglianza in ordine all'inadeguatezza dei disegni tecnici che erano stati già trasmessi con precedente mail del 3 agosto 2021 (cfr. doc. 18 parte attrice).
Inoltre, alla suddetta mail del 8 settembre l'attrice ha a sua volta risposto dopo soli due giorni (doc. 19 parte attrice) per ribadire che il palo, come da accordi, era a carico della convenuta, la quale avrebbe dovuto costruirlo secondo i disegni e le misure già forniti il mese prima via mail e mai contestati.
Nessun rilievo sulla questione poteva avere l'istruttoria orale richiesta dalla convenuta, risultando i capitoli 8, 9 e 10 valutativi, il numero 11 negativamente formulato e contrastante con le risultanze documentali, il 13 generico ed infine i capitoli 16 e 17 generici e valutativi.
L'inadempimento contrattuale è quindi imputabile al comportamento della convenuta, che ha ingiustificatamente rifiutato di ricevere il manufatto ordinato all'attrice e di pagarne il prezzo, nonostante la ricezione tempestiva delle specifiche tecniche e l'inequivoca e reiterata comunicazione che il bene era stato prodotto ed era pronto ad essere consegnato ed installato (cfr. documenti 20 e 9
attorei).
L'inadempimento da parte della convenuta deve considerarsi grave e pertanto idoneo alla risoluzione del contratto, ex artt. 1454 e 1455 c.c., a fronte della diffida ad adempiere del 6 ottobre 2021 (cfr. doc. 9
attoreo) rimasta priva di tempestivo riscontro.
Quanto alla contestazione, sollevata dalla convenuta in sede giudiziale, secondo cui l'attore non avrebbe realizzato la copertura, se ne rileva la genericità, atteso che vi sono plurime e concordanti evidenze documentali (cfr. documenti 17, 18, 19, 20 e da ultimo anche la diffida prodotta quale documento 9) da
5 cui si desume che il bene era pronto per la consegna, in assenza di alcuna tempestiva contestazione o doglianza ad opera della convenuta, nonché della reiterata e perdurante disponibilità attorea a consegnare il manufatto alla convenuta.
Non sussisteva, inoltre, alcun termine essenziale per la produzione e la consegna del bene, a differenza di quanto infondatamente eccepito dalla convenuta, atteso che nel contratto si legge che il mese di settembre è espressamente definito come data indicativa (cfr. doc. 6 di parte attrice), nonché risultando inammissibile ex art. 2722 c.c. la prova orale richiesta dalla convenuta ai capitoli da 2 a 4 della II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (come eccepito dall'attrice).
Trattasi, peraltro, di data rispettata (cfr. doc. 20), oltre a risultare la mancata consegna addebitabile all'ingiustificata inerzia della sola convenuta.
In ragione di quanto in qui esposto, viene accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti in data 30 giugno 2021, per grave inadempimento dell'impresa individuale
, la quale ha ingiustificatamente rifiutato di ricevere il manufatto ordinato all'attrice e di Controparte_1
pagarne il prezzo alla medesima, a seguito di rituale diffida ad adempiere del 6 ottobre 2021 (cfr. doc. 9 attoreo).
La richiesta attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno è conseguentemente fondata nell'an e va accolta.
La convenuta viene quindi condannata a tenere indenne l'attrice di quanto da essa sostenuto in termini di spesa per la costruzione della copertura, oltre che del mancato guadagno.
A tal riguardo e per quanto concerne la quantificazione del predetto danno risarcibile, risulta congruo il riferimento al prezzo convenuto dalle parti come corrispettivo per la vendita del bene, atteso che nel prezzo pattuito deve ritenersi compreso sia il quantum necessario alla realizzazione del manufatto, sia il margine di guadagno che l'attrice avrebbe realizzato in caso di regolare esecuzione del rapporto.
Il danno viene quindi accertato in misura pari ad € 29.280,00, di cui € 6.100,00 già versati.
La convenuta viene quindi condannata al pagamento della somma residua di € 23.180,00 a favore dell'attrice, oltre ad interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Per completezza di disamina, si osserva che tale pronuncia non determina alcuna illegittima locupletazione a favore dell'attrice, previo rilievo incidentale che detta parte si è sempre dichiarata disponibile all'immediata consegna del bene a favore della convenuta (in assenza di specifiche domande di parte convenuta sulla questione, oltre che in assenza di prove adeguatamente valorizzabili che il bene oggetto del contratto possa essere altrimenti utilizzato dall'attrice).
2. Alla luce di quanto sopra esposto, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, atteso che è quest'ultima la parte inadempiente.
3. Va infine rigettata la domanda attorea avanzata ex art 96 c.p.c., non riscontrandosi malafede o colpa grave in capo alla convenuta nell'aver resistito in giudizio, posto che la ritenuta infondatezza delle
6 difese si pone su di un piano distinto rispetto ai superiori requisiti informati la responsabilità processuale aggravata (cfr., ex multiis, Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 secondo cui “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una
pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del
processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta, in misura di €
4.237,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. n 147/2022, secondo valori medi delle varie fasi, ad eccezione di quella istruttoria liquidata nei minimi in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio
(istruito documentalmente e trattato in larga parte con modalità cartolari).
Va di converso esclusa la rifusione di spese per la negoziazione assistita, in quanto non documentate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti in data 30 giugno 2021, per grave inadempimento dell'impresa individuale;
accerta la Controparte_1 sussistenza di un danno risarcibile pari ad € 29.280,00, di cui € 6.100,00 già versati;
per
l'effetto condanna la convenuta al pagamento della somma residua di € 23.180,00 a favore dell'attrice, oltre ad interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, in quanto infondata;
3) rigetta la domanda attorea ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, liquidate in €
4.327,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 8 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Marco Saran
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2083 del 2022, promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
gli avv.ti Carlo Amato e Barbara Basso
attrice
contro
(c.f. ) con l'avv. Paolo Soardo Controparte_1 P.IVA_2 convenuta
* * *
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss cc (ivi compresa l'azione ex art 1669 cc);
Conclusioni di parte attrice:
“Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta.
NEL MERITO:
1. Previo accertamento dell'altrui inadempimento contrattuale grave in ragione dell'ingiustificato
rifiuto a ricevere il manufatto ordinato ed a pagarne il prezzo alla società Parte_1 pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita inter partes per fatto e colpa grave della
; Controparte_1
2. Condannarsi la stessa convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Parte_1 nella somma complessiva, già al netto dell'acconto ricevuto, di €. 23.180,00.= a titolo di danno emergente e lucro cessante per mancato guadagno, con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Condannarsi la stessa convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per solo formale
adesione alla procedura di negoziazione assistita e comunque per aver resistito in giudizio con
malafede o colpa grave;
4. Spese anticipate e compenso professionale di procedura di negoziazione e di lite rifusi, oltre rimborso forfettario 15% delle spese generali di Studio, IVA e CPA ai sensi di legge”.
5. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi la prova per testi compiutamente ed estesamente capitolata in memoria ex art. 183/6/2 c.p.c. ed eventualmente, nella denegata ipotesi di ammissione della prova
testimoniale avversaria, la prova contraria come richiesta in memoria ex art. 183/6/3 c.p.c. coi
medesimi testi indicati a prova diretta”.
1 Conclusioni di parte convenuta:
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale e nel merito:
respingersi e rigettarsi in toto le domande spiegate dalla nei confronti della Parte_1
, in quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i Controparte_1
motivi sopra esposti.
In via riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della e, Parte_1 comunque, la responsabilità della predetta attrice per la mancata consegna e montaggio del telo di
copertura ordinato dalla , per i motivi sopra esposti;
Controparte_1
- conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto concluso tra le parti in data
30.6.2021 e, per l'effetto, condannarsi e dichiararsi tenuta la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire ed a pagare, a favore della impresa individuale AS , l'acconto ricevuto pari alla somma di € 6.100,00, ovvero pari a quella CP_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o che verrà determinata dal Giudicante
anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi sopra esposti.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento della prova per testimoni e della CTU richieste nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 31.1.2023, a cui si rimanda e che devono intendersi qui
integralmente ritrascritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2022, ha evocato in Parte_1 giudizio l'impresa individuale deducendo: Controparte_1
- di aver stipulato con la convenuta un contratto per la realizzazione e vendita di una copertura in telo per vasca circolare/ovale modello “RING COVER”, al prezzo di € 24.000,00 + IVA, pari ad €.
29.280,00 complessivi;
- di aver ricevuto l'acconto di €. 5.000,00 + IVA (€. 6.100,00) e di aver emesso la relativa fattura n. 89
del 2 luglio 2021;
- di aver realizzato il manufatto e sollecitato più volte la convenuta ad indicare una data utile per la consegna;
- che da ultimo, a mezzo p.e.c. del 6 ottobre 2021 ha diffidato la convenuta all'adempimento nel termine di giorni 15, con dichiarazione che, in difetto, avrebbe ritenuto risolto il contratto;
- di non aver ricevuto alcun riscontro, per mesi, alla diffida ad adempiere;
- di aver ricevuto solamente in data 28 febbraio 2022, mediante p.e.c., una lettera di contestazione di inadempimento contrattuale, con la quale la convenuta l'ha diffidata a restituire l'importo ricevuto in acconto, oltre alle spese per l'intervento di un legale;
2 - che è quindi emersa l'inequivoca intenzione della convenuta di non adempiere alle obbligazioni di pagamento, risultando tuttavia infondate le contestazioni ex adverso formulate;
- di essere infatti pronta da tempo a consegnare la copertura, realizzata secondo le indicazioni e le misure fornite dalla convenuta.
L'attrice ha quindi insistito al fine di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita, per inadempimento grave da parte della convenuta, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, quantificato in misura pari al prezzo pattuito per la realizzazione e la vendita del manufatto per cui è causa. L'attrice ha infine richiamato un precedente a sé favorevole, emesso da questo stesso Tribunale a definizione di controversia avente le medesime peculiarità e proposta nei confronti di altro acquirente.
Si è costituita in giudizio l'impresa individuale , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
con domanda riconvenzionale di data 22 giugno 2022, eccependo, in via pregiudiziale di rito,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, la convenuta rappresentato: 1) di aver effettivamente sottoscritto il contratto del 30 giugno 2021, avente ad oggetto la realizzazione su misura e la successiva installazione e vendita di una copertura in tela per vasca circolare/ovale modello “Ring Cover”, da effettuarsi entro il mese di settembre 2021; 2) che detta copertura era parte della più ampia struttura zootecnica che la convenuta doveva realizzare,
entro settembre 2021, presso il cliente finale con sede in Medole (MN); 3) Parte_2
che il prezzo concordato tra le parti per la fornitura della copertura era effettivamente di complessivi €
29.280,00 (iva compresa;
4) che parte attrice ha tuttavia omesso di riferire che il prezzo era frutto di uno sconto di € 1.000, oltre IVA, concesso in quanto la convenuta aveva chiesto di realizzare in proprio il palo di sostegno del telo di copertura, in base a disegni tecnici da trasmettersi a cura dell'attrice; 5) che l'attrice aveva altresì l'obbligazione di consegnarle il disegno tecnico e le misure precise della c.d. flangia, ossia del manufatto ove innestare il palo di sostegno;
6) che, senza il disegno tecnico e le misure della flangia, era impossibile costruire il palo di sostegno;
7) di aver versava l'acconto pattuito a luglio
2021; 8) che, alla scadenza contrattuale del settembre 2021, l'attrice non aveva ancora confermato la realizzazione del telo di copertura della vasca, né aveva inviato il disegno tecnico e le misure di cui sopra;
9) che vani erano risultati i tentativi telefonici di mettersi in contatto con l'attrice; 10) che doveva rispettare il termine di consegna della struttura zootecnica pattuita con il cliente finale Parte_2
(settembre 2021); 11) di aver quindi inviato mail di sollecito del 8 settembre 2021; 12) di aver
[...]
appreso che il telo di copertura era pronto per la consegna;
13) di aver lamentato in detta occasione che,
senza il palo di sostegno, era impossibile ed inesigibile la consegna ed il montaggio del telo di copertura;
14) di aver replicato alla PEC contenente diffida ad adempiere del 7 ottobre 2021, a mezzo di
PEC del 27 febbraio 2022 con la quale ha contestato l'inadempimento contrattuale dell'attrice, diffidandola a restituire l'acconto ricevuto.
3 Nel merito, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, argomentando che la mancata consegna e montaggio del telo di copertura non sono stati determinati dal proprio inadempimento, bensì dal sopra descritto grave inadempimento dell'attrice, che è venuta meno all'obbligazione contrattuale di trasmettere il disegno tecnico e le misure necessarie alla costruzione del palo di sostegno del telo di copertura della vasca. La convenuta ha inoltre eccepito la mancata prova da parte dell'attrice dell'effettiva realizzazione del telo di copertura e della quantificazione delle spese e dei costi sostenuti per la sua realizzazione, nonché del fatto che il bene sia rimasto invenduto, lamentando che va evitata ogni possibile ingiusta locupletazione a suo favore oltre all'inapplicabilità degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 (per espressa esclusione normativa, in caso di risarcimento del danno).
La convenuta, in via riconvenzionale, ha infine chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attrice, con condanna di quest'ultima alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad € 6.100,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo.
La causa è stata istruita mediante concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
Sono state ritenute irrilevanti le prove richieste.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.
È stata successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note scritte versate in atti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto rilevato che, nelle more è stata ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, non avendo insistito la convenuta nell'eccezione pregiudiziale di rito inizialmente formulata.
E' infatti pacifico che tra le parti il fatto che è stato stipulato un contratto per la realizzazione e la vendita alla convenuta di un telo di copertura di una vasca circolare, modello “RING COVER”, per il prezzo pattuito di € 24.000,00 + IVA (pari ad €. 29.280,00 complessivi).
È anche pacifica la circostanza che, dopo la stipula del contratto, parte convenuta ha corrisposto all'attrice l'acconto di €. 5.000,00 + IVA (€. 6.100,00), con conseguente emissione della fattura n. 89 del 02 luglio 2021.
4 Il contratto stipulato tra le parti prevede inoltre espressamente – quale obbligazione a carico della convenuta - la realizzazione del palo di sostegno, da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche da fornirsi a cura dall'attrice (cfr. doc. 6 attoreo).
Tanto evidenziato, risulta dirimente verificare se l'attrice abbia adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico, ovvero la realizzazione del bene e la trasmissione delle specifiche tecniche.
A tal riguardo, si osserva l'attrice ha prodotto documentazione idonea a provare la trasmissione di disegni e specifiche tecniche, non essendo peraltro contestata la ricezione di quanto inviato (cfr. da ultimo contenuto delle memorie di replica della convenuta) oltre al fatto che in più momenti (tra il 3 agosto 2021 ed il 6 ottobre 2021) si è rivolta a parte convenuta per sollecitare la realizzazione del palo di sostegno e per ribadire che, in caso di mancato realizzazione del medesimo, questo sarebbe stato realizzato dalla medesima attrice per un determinato prezzo precedentemente concordato (cfr. doc. 17,
18, 19, 20 e da ultimo anche la diffida prodotta quale documento 9).
Parte convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova di aver contestato in precedenza l'utilizzabilità
dei disegni e delle misurazioni ivi allegati e (pacificamente) ricevuti.
Al ricevimento di disegni e misurazioni ritenute non idonee, non ha fatto seguito alcuna richiesta di invio di ulteriori e/o diversi disegni e misurazioni.
Nella mail del 8 settembre 2021, inviata dalla convenuta per avere notizie del manufatto (cfr. doc. 9
parte convenuta), non vi è nessuna doglianza in ordine all'inadeguatezza dei disegni tecnici che erano stati già trasmessi con precedente mail del 3 agosto 2021 (cfr. doc. 18 parte attrice).
Inoltre, alla suddetta mail del 8 settembre l'attrice ha a sua volta risposto dopo soli due giorni (doc. 19 parte attrice) per ribadire che il palo, come da accordi, era a carico della convenuta, la quale avrebbe dovuto costruirlo secondo i disegni e le misure già forniti il mese prima via mail e mai contestati.
Nessun rilievo sulla questione poteva avere l'istruttoria orale richiesta dalla convenuta, risultando i capitoli 8, 9 e 10 valutativi, il numero 11 negativamente formulato e contrastante con le risultanze documentali, il 13 generico ed infine i capitoli 16 e 17 generici e valutativi.
L'inadempimento contrattuale è quindi imputabile al comportamento della convenuta, che ha ingiustificatamente rifiutato di ricevere il manufatto ordinato all'attrice e di pagarne il prezzo, nonostante la ricezione tempestiva delle specifiche tecniche e l'inequivoca e reiterata comunicazione che il bene era stato prodotto ed era pronto ad essere consegnato ed installato (cfr. documenti 20 e 9
attorei).
L'inadempimento da parte della convenuta deve considerarsi grave e pertanto idoneo alla risoluzione del contratto, ex artt. 1454 e 1455 c.c., a fronte della diffida ad adempiere del 6 ottobre 2021 (cfr. doc. 9
attoreo) rimasta priva di tempestivo riscontro.
Quanto alla contestazione, sollevata dalla convenuta in sede giudiziale, secondo cui l'attore non avrebbe realizzato la copertura, se ne rileva la genericità, atteso che vi sono plurime e concordanti evidenze documentali (cfr. documenti 17, 18, 19, 20 e da ultimo anche la diffida prodotta quale documento 9) da
5 cui si desume che il bene era pronto per la consegna, in assenza di alcuna tempestiva contestazione o doglianza ad opera della convenuta, nonché della reiterata e perdurante disponibilità attorea a consegnare il manufatto alla convenuta.
Non sussisteva, inoltre, alcun termine essenziale per la produzione e la consegna del bene, a differenza di quanto infondatamente eccepito dalla convenuta, atteso che nel contratto si legge che il mese di settembre è espressamente definito come data indicativa (cfr. doc. 6 di parte attrice), nonché risultando inammissibile ex art. 2722 c.c. la prova orale richiesta dalla convenuta ai capitoli da 2 a 4 della II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (come eccepito dall'attrice).
Trattasi, peraltro, di data rispettata (cfr. doc. 20), oltre a risultare la mancata consegna addebitabile all'ingiustificata inerzia della sola convenuta.
In ragione di quanto in qui esposto, viene accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti in data 30 giugno 2021, per grave inadempimento dell'impresa individuale
, la quale ha ingiustificatamente rifiutato di ricevere il manufatto ordinato all'attrice e di Controparte_1
pagarne il prezzo alla medesima, a seguito di rituale diffida ad adempiere del 6 ottobre 2021 (cfr. doc. 9 attoreo).
La richiesta attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno è conseguentemente fondata nell'an e va accolta.
La convenuta viene quindi condannata a tenere indenne l'attrice di quanto da essa sostenuto in termini di spesa per la costruzione della copertura, oltre che del mancato guadagno.
A tal riguardo e per quanto concerne la quantificazione del predetto danno risarcibile, risulta congruo il riferimento al prezzo convenuto dalle parti come corrispettivo per la vendita del bene, atteso che nel prezzo pattuito deve ritenersi compreso sia il quantum necessario alla realizzazione del manufatto, sia il margine di guadagno che l'attrice avrebbe realizzato in caso di regolare esecuzione del rapporto.
Il danno viene quindi accertato in misura pari ad € 29.280,00, di cui € 6.100,00 già versati.
La convenuta viene quindi condannata al pagamento della somma residua di € 23.180,00 a favore dell'attrice, oltre ad interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Per completezza di disamina, si osserva che tale pronuncia non determina alcuna illegittima locupletazione a favore dell'attrice, previo rilievo incidentale che detta parte si è sempre dichiarata disponibile all'immediata consegna del bene a favore della convenuta (in assenza di specifiche domande di parte convenuta sulla questione, oltre che in assenza di prove adeguatamente valorizzabili che il bene oggetto del contratto possa essere altrimenti utilizzato dall'attrice).
2. Alla luce di quanto sopra esposto, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, atteso che è quest'ultima la parte inadempiente.
3. Va infine rigettata la domanda attorea avanzata ex art 96 c.p.c., non riscontrandosi malafede o colpa grave in capo alla convenuta nell'aver resistito in giudizio, posto che la ritenuta infondatezza delle
6 difese si pone su di un piano distinto rispetto ai superiori requisiti informati la responsabilità processuale aggravata (cfr., ex multiis, Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 secondo cui “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una
pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del
processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta, in misura di €
4.237,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. n 147/2022, secondo valori medi delle varie fasi, ad eccezione di quella istruttoria liquidata nei minimi in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio
(istruito documentalmente e trattato in larga parte con modalità cartolari).
Va di converso esclusa la rifusione di spese per la negoziazione assistita, in quanto non documentate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto sottoscritto tra le parti in data 30 giugno 2021, per grave inadempimento dell'impresa individuale;
accerta la Controparte_1 sussistenza di un danno risarcibile pari ad € 29.280,00, di cui € 6.100,00 già versati;
per
l'effetto condanna la convenuta al pagamento della somma residua di € 23.180,00 a favore dell'attrice, oltre ad interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, in quanto infondata;
3) rigetta la domanda attorea ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, liquidate in €
4.327,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 8 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Marco Saran
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