Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
24 agosto 1999
Art. 49.
A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".