Articolo 49 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 49.

A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999