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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Cristina Flesca, in funzione di giudice di appello, all'udienza del 15 ottobre 2025, invitava le parti alla discussione e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della motivazione nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), titolare della ditta Agraria Gioiese, nato a Parte_1 C.F._1
GI UR (RC), il 30.07.1978 ed ivi residente in c.da Falco snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabiano Pezzani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in Palmi (RC) alla Via Mazzini n. 20;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Controparte_1 alla Via Ombrone n. 2; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Chirico;
APPELLATO E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Controparte_2
Viale Regina Margherita n. 125; in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125; APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi (n. 332/23), in materia di azione di risarcimento danni derivanti dall'interruzione del Servizio Elettrico.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza di discussione del 15/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità di titolare della ditta Parte_1
Agraria Gioiese, conveniva in giudizio la e la , Controparte_2 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti alle proprie apparecchiature elettroniche a seguito di sbalzi ed interruzioni della fornitura di energia elettrica.
Si costituiva volontariamente in giudizio, ex art. 105 c.p.c., la la quale, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere riconosciuta nel giudizio quale unico soggetto legittimato passivo e, per l'effetto, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alle società innanzi indicate, sì come inizialmente citate in giudizio. Nel merito, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via gradata, l'eventuale riduzione delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore a quanto ritenuto di giustizia.
Nessuno si costituiva per ed Controparte_4 Controparte_2
Instaurato correttamente il contraddittorio, il giudizio veniva istruito con l'escussione dei testi richiesti dalle parti e previo rigetto della chiesta CTU, il Giudice di Pace di Palmi, nella persona del dott. , emetteva la sentenza n. 332/23, depositata in data 21/03/2023, con la Persona_1 quale, nel merito, rigettava la domanda attorea per mancanza di prova circa il nesso causale tra i presunti sbalzi di tensione e i danni lamentati e, in via preliminare, riteneva che la Enel-Distribuzione S.P.A., volontariamente intervenuta in giudizio, fosse l'unica società titolare della legittimazione passiva. Conseguentemente, dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle due società inizialmente evocate in giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello, deducendo i seguenti motivi: mancanza di legittimazione passiva in capo alla
[...]
con la quale, ad avviso del danneggiato, non ricorreva alcun rapporto Controparte_5 contrattuale, di guisa che, in capo alla stessa, non ravvisava alcun interesse ad agire in giudizio, né tanto meno la riteneva titolare di taluni diritti da far valere nella causa de qua. Ribadiva, quindi, la legittimazione passiva in capo alle due società inizialmente citate, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito;
in subordine, la condanna dei predetti al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 17 ottobre 2024, la ribadita la Controparte_1 propria legittimazione passiva, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'atto d'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, e la conseguente conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. In via preliminare, sulla carenza di legittimazione passiva, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che spettasse esclusivamente in capo ad in quanto unica società Controparte_1 responsabile della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, quindi, società su cui grava l'esclusiva gestione dei relativi impianti, tenuta a garantire che l'erogazione del servizio avvenga senza soluzione di continuità ed in assenza di qualsivoglia interruzione e sbalzo di tensione. La e la svolgendo mera attività di vendita Controparte_2 Controparte_3 all'utente finale, non possono essere chiamate a rispondere dei danni derivanti da eventuali anomalie e/o mancate erogazioni di energia elettrica. A detto riguardo, giova precisare come la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa del malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è, pertanto, da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa (cfr. C. 1581/2018). Nel caso di specie, invero, è pacifico che i presunti danni invocati siano connessi ad un calo di tensione, ovvero a sbalzi ed interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, per come richiamato dallo stesso appellante nell'atto di citazione. Il distributore di energia elettrica, nella specie Enel-Distribuzione S.P.A., che opera su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico in regime di monopolio geografico, ha il compito di effettuare la misurazione dei consumi, la gestione e la verifica circa il regolare funzionamento dei gruppi di misurazione (c.d. contatori), nonché la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione in ipotesi di guasti e manomissioni. Una volta effettuata la lettura o la ricostruzione dei consumi, Enel-Distribuzione S.P.A. comunica i rilievi effettuati alle società che si occupano della vendita dell'energia elettrica, le quali emettono le relative fatture, incassano gli importi dovuti dall'utente e provvedono a richiedere il pagamento delle somme non versate a causa della non corretta registrazione dei consumi. Inoltre, ai sensi del contratto di servizio di trasporto stipulato tra il distributore e la società di vendita, è previsto che, in caso di accertamento di prelievi irregolari e/o fraudolenti, il distributore sia tenuto alla relativa comunicazione al venditore e al cliente unitamente al verbale di accertamento ed alla ricostruzione dei consumi effettuata.
La costituzione volontaria in giudizio di pertanto, ha avuto l'effetto di sanare Controparte_1 la non corretta individuazione dei convenuti operata ab inizio dall'attore nel giudizio di primo grado. In effetti, la società, costituendosi ai sensi dell'art. 105 c.p.c. e riconoscendo di essere il soggetto effettivamente legittimato in ordine alla gestione e distribuzione dell'energia elettrica, ha consentito di superare le irregolarità formali relative alla citazione originaria e di ottenere una pronuncia nel merito della domanda, sì come avanzata, essendo presente in giudizio il soggetto effettivamente dotato di legittimazione passiva.
3.2. Anche nel merito l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'appello non appare fondato, risultando condivisibile l'iter logico-motivazione sotteso alla pronuncia oggetto di gravame.
Il Giudice di prime cure ha puntualmente specificato le ragioni per cui ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni dei due testi escussi al fine di ritenere assolto l'onere della prova gravante su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il Giudice di prime cure ha, in effetti, correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
Orbene, la fattispecie in esame va ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c. che regolamenta la responsabilità da esercizio di attività pericolose.
Infatti, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore ha riferito il danno all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica (in particolare, interruzione dell'elettricità a sbalzi di corrente) e ne ha dedotto la responsabilità della società erogatrice, sicché la domanda dallo stesso proposta può essere a ragione qualificata come "richiesta di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio di attività pericolosa".
Per giurisprudenza consolidata, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, quali proprio la produzione e fornitura di energia elettrica(cfr. Cass. civ. n. 3935/1995).
Giova rammentare che, nell'interpretazione e nell'applicazione della norma in oggetto, per "attività pericolose" la giurisprudenza ormai unanime, intende, non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (ex multis, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1984; Cass. 16 gennaio 2013, n. 919).
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare il danno. Pertanto, per andare esente da responsabilità, non basta fornire la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessario dare la prova positiva e cioè quella di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa presuppone, pur sempre, il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo, il soggetto agente, essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi, questi, che consentono di ricondurre il danno occorso all'elemento esterno, anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007).
Va sottolineato, inoltre, che, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita Enel Distribuzione S.P.A., concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o -all'opposto -sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c.. Ciò posto, in punto di responsabilità, il Tribunale condivide pienamente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, che ha escluso la sussistenza del nesso causale tra gli eventi di interruzione e/o sbalzi di tensione e i danni lamentati dall'appellante.
Nel caso di specie, tale prova non è stata offerta.
Invero, nonostante i testi citati dall'attore abbiano riferito in ordine a cali di tensione da cui sarebbe derivata la mancata accensione di taluni pc, tali asserzioni non consentono di superare la lacuna probatoria innanzi indicata. A ben vedere, l'attore non ha fornito alcun documento di natura tecnica attestante la riconducibilità agli asseriti cali di tensione ed interruzioni dell'energia elettrica ai guasti riportati dai dispositivi elettronici, né tanto meno risulta accertata la coincidenza temporale. Del pari irrilevanti appaiono le fatture prodotte, atteso che non è vi è prova alcuna né di quale fosse la situazione dei dispositivi elettronici in data antecedente agli asseriti problemi nell'erogazione di energia elettrica, né tanto meno, per come anticipato, che i problemi riscontrati siano addebitali ai cali di tensione per cui è causa. Privo di ogni valore probatorio il preventivo di riparazione, redatto da soggetto estraneo alla controversia, neppure confermato dal suo autore dinanzi al Giudice di Pace e carente di ogni utile riferimento di valutazione, quale, ad esempio, un listino prezzi dei ricambi. Esso perciò nulla può indicare né riguardo ai danni effettivamente riportati dai dispositivi elettronici, né sul nesso di causalità fra gli stessi ed i cali di tensione;
ciò che, correttamente, ha rilevato il giudice di prime cure.
Tra l'altro, nega l'esistenza stessa del disservizio, come si evince dalla Controparte_6 relazione tecnica allegata nel proprio fascicolo. Dalle verifiche effettuate sui sistemi della società, difatti, non risultavano inefficienze inerenti alla qualità dell'erogazione di energia elettrica nell'area di ubicazione delle forniture dell'appellante.
Sul punto, diversamente da quanto asserito dall'appellante, il teste di controparte, non ha Tes_1 smentito la relazione tecnica versata in atti, ma ha semplicemente riferito di non essere stato egli stesso il soggetto deputato all'accertamento ivi riportato che è seguito ad appositi rilievi tecnici all'uopo esperiti.
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha escluso la configurabilità di una responsabilità del gestore del servizio che, nel caso di specie, non ha neppure ricevuto alcuna segnalazione da parte del sig. Pt_1
3.2.1. Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ritiene corretta la decisione adottata sul punto dal Giudice di Pace. La CTU richiesta dall'attore sarebbe stata, infatti, meramente esplorativa, in quanto volta non a verificare circostanze già provate, ma a supplire alla mancanza di prova circa l'esistenza del nesso causale tra gli asseriti sbalzi e/o interruzioni di energia elettrica e i danni lamentati. Ne consegue che, ove sia mancata la prova dei danni e del nesso causale, questa non può essere affidata ad un accertamento peritale, non costituendo, la consulenza di ufficio, un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza istruttoria in assenza di elementi idonei a fondare il nesso eziologico dedotto.
Non ricorrendo motivi di riforma, pertanto, la sentenza di primo grado merita conferma integrale.
4. La condanna alle spese del presente giudizio segue la soccombenza. deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, da liquidarsi – in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022 – nel valore Controparte_5 minimo di € 282,00 (trattandosi di controversia di valore fino € 1.100,00 in cui non si è svolta alcuna attività istruttoria). Alle spese, come sopra liquidate, va aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge. Si dà atto, altresì, che ricorrono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) affinché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto;
b) condanna , alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 282,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali,
[...] I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge. c) Condanna parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) pari a quello dovuto per l'impugnazione principale a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in Palmi, lì 25.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Cristina Flesca, in funzione di giudice di appello, all'udienza del 15 ottobre 2025, invitava le parti alla discussione e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della motivazione nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), titolare della ditta Agraria Gioiese, nato a Parte_1 C.F._1
GI UR (RC), il 30.07.1978 ed ivi residente in c.da Falco snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabiano Pezzani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in Palmi (RC) alla Via Mazzini n. 20;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Controparte_1 alla Via Ombrone n. 2; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Chirico;
APPELLATO E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Controparte_2
Viale Regina Margherita n. 125; in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125; APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi (n. 332/23), in materia di azione di risarcimento danni derivanti dall'interruzione del Servizio Elettrico.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza di discussione del 15/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità di titolare della ditta Parte_1
Agraria Gioiese, conveniva in giudizio la e la , Controparte_2 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti alle proprie apparecchiature elettroniche a seguito di sbalzi ed interruzioni della fornitura di energia elettrica.
Si costituiva volontariamente in giudizio, ex art. 105 c.p.c., la la quale, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere riconosciuta nel giudizio quale unico soggetto legittimato passivo e, per l'effetto, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alle società innanzi indicate, sì come inizialmente citate in giudizio. Nel merito, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via gradata, l'eventuale riduzione delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore a quanto ritenuto di giustizia.
Nessuno si costituiva per ed Controparte_4 Controparte_2
Instaurato correttamente il contraddittorio, il giudizio veniva istruito con l'escussione dei testi richiesti dalle parti e previo rigetto della chiesta CTU, il Giudice di Pace di Palmi, nella persona del dott. , emetteva la sentenza n. 332/23, depositata in data 21/03/2023, con la Persona_1 quale, nel merito, rigettava la domanda attorea per mancanza di prova circa il nesso causale tra i presunti sbalzi di tensione e i danni lamentati e, in via preliminare, riteneva che la Enel-Distribuzione S.P.A., volontariamente intervenuta in giudizio, fosse l'unica società titolare della legittimazione passiva. Conseguentemente, dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle due società inizialmente evocate in giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello, deducendo i seguenti motivi: mancanza di legittimazione passiva in capo alla
[...]
con la quale, ad avviso del danneggiato, non ricorreva alcun rapporto Controparte_5 contrattuale, di guisa che, in capo alla stessa, non ravvisava alcun interesse ad agire in giudizio, né tanto meno la riteneva titolare di taluni diritti da far valere nella causa de qua. Ribadiva, quindi, la legittimazione passiva in capo alle due società inizialmente citate, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito;
in subordine, la condanna dei predetti al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 17 ottobre 2024, la ribadita la Controparte_1 propria legittimazione passiva, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'atto d'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, e la conseguente conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. In via preliminare, sulla carenza di legittimazione passiva, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che spettasse esclusivamente in capo ad in quanto unica società Controparte_1 responsabile della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, quindi, società su cui grava l'esclusiva gestione dei relativi impianti, tenuta a garantire che l'erogazione del servizio avvenga senza soluzione di continuità ed in assenza di qualsivoglia interruzione e sbalzo di tensione. La e la svolgendo mera attività di vendita Controparte_2 Controparte_3 all'utente finale, non possono essere chiamate a rispondere dei danni derivanti da eventuali anomalie e/o mancate erogazioni di energia elettrica. A detto riguardo, giova precisare come la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa del malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è, pertanto, da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa (cfr. C. 1581/2018). Nel caso di specie, invero, è pacifico che i presunti danni invocati siano connessi ad un calo di tensione, ovvero a sbalzi ed interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, per come richiamato dallo stesso appellante nell'atto di citazione. Il distributore di energia elettrica, nella specie Enel-Distribuzione S.P.A., che opera su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico in regime di monopolio geografico, ha il compito di effettuare la misurazione dei consumi, la gestione e la verifica circa il regolare funzionamento dei gruppi di misurazione (c.d. contatori), nonché la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione in ipotesi di guasti e manomissioni. Una volta effettuata la lettura o la ricostruzione dei consumi, Enel-Distribuzione S.P.A. comunica i rilievi effettuati alle società che si occupano della vendita dell'energia elettrica, le quali emettono le relative fatture, incassano gli importi dovuti dall'utente e provvedono a richiedere il pagamento delle somme non versate a causa della non corretta registrazione dei consumi. Inoltre, ai sensi del contratto di servizio di trasporto stipulato tra il distributore e la società di vendita, è previsto che, in caso di accertamento di prelievi irregolari e/o fraudolenti, il distributore sia tenuto alla relativa comunicazione al venditore e al cliente unitamente al verbale di accertamento ed alla ricostruzione dei consumi effettuata.
La costituzione volontaria in giudizio di pertanto, ha avuto l'effetto di sanare Controparte_1 la non corretta individuazione dei convenuti operata ab inizio dall'attore nel giudizio di primo grado. In effetti, la società, costituendosi ai sensi dell'art. 105 c.p.c. e riconoscendo di essere il soggetto effettivamente legittimato in ordine alla gestione e distribuzione dell'energia elettrica, ha consentito di superare le irregolarità formali relative alla citazione originaria e di ottenere una pronuncia nel merito della domanda, sì come avanzata, essendo presente in giudizio il soggetto effettivamente dotato di legittimazione passiva.
3.2. Anche nel merito l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'appello non appare fondato, risultando condivisibile l'iter logico-motivazione sotteso alla pronuncia oggetto di gravame.
Il Giudice di prime cure ha puntualmente specificato le ragioni per cui ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni dei due testi escussi al fine di ritenere assolto l'onere della prova gravante su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il Giudice di prime cure ha, in effetti, correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
Orbene, la fattispecie in esame va ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c. che regolamenta la responsabilità da esercizio di attività pericolose.
Infatti, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore ha riferito il danno all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica (in particolare, interruzione dell'elettricità a sbalzi di corrente) e ne ha dedotto la responsabilità della società erogatrice, sicché la domanda dallo stesso proposta può essere a ragione qualificata come "richiesta di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio di attività pericolosa".
Per giurisprudenza consolidata, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, quali proprio la produzione e fornitura di energia elettrica(cfr. Cass. civ. n. 3935/1995).
Giova rammentare che, nell'interpretazione e nell'applicazione della norma in oggetto, per "attività pericolose" la giurisprudenza ormai unanime, intende, non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (ex multis, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1984; Cass. 16 gennaio 2013, n. 919).
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare il danno. Pertanto, per andare esente da responsabilità, non basta fornire la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessario dare la prova positiva e cioè quella di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa presuppone, pur sempre, il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo, il soggetto agente, essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi, questi, che consentono di ricondurre il danno occorso all'elemento esterno, anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007).
Va sottolineato, inoltre, che, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita Enel Distribuzione S.P.A., concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o -all'opposto -sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c.. Ciò posto, in punto di responsabilità, il Tribunale condivide pienamente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, che ha escluso la sussistenza del nesso causale tra gli eventi di interruzione e/o sbalzi di tensione e i danni lamentati dall'appellante.
Nel caso di specie, tale prova non è stata offerta.
Invero, nonostante i testi citati dall'attore abbiano riferito in ordine a cali di tensione da cui sarebbe derivata la mancata accensione di taluni pc, tali asserzioni non consentono di superare la lacuna probatoria innanzi indicata. A ben vedere, l'attore non ha fornito alcun documento di natura tecnica attestante la riconducibilità agli asseriti cali di tensione ed interruzioni dell'energia elettrica ai guasti riportati dai dispositivi elettronici, né tanto meno risulta accertata la coincidenza temporale. Del pari irrilevanti appaiono le fatture prodotte, atteso che non è vi è prova alcuna né di quale fosse la situazione dei dispositivi elettronici in data antecedente agli asseriti problemi nell'erogazione di energia elettrica, né tanto meno, per come anticipato, che i problemi riscontrati siano addebitali ai cali di tensione per cui è causa. Privo di ogni valore probatorio il preventivo di riparazione, redatto da soggetto estraneo alla controversia, neppure confermato dal suo autore dinanzi al Giudice di Pace e carente di ogni utile riferimento di valutazione, quale, ad esempio, un listino prezzi dei ricambi. Esso perciò nulla può indicare né riguardo ai danni effettivamente riportati dai dispositivi elettronici, né sul nesso di causalità fra gli stessi ed i cali di tensione;
ciò che, correttamente, ha rilevato il giudice di prime cure.
Tra l'altro, nega l'esistenza stessa del disservizio, come si evince dalla Controparte_6 relazione tecnica allegata nel proprio fascicolo. Dalle verifiche effettuate sui sistemi della società, difatti, non risultavano inefficienze inerenti alla qualità dell'erogazione di energia elettrica nell'area di ubicazione delle forniture dell'appellante.
Sul punto, diversamente da quanto asserito dall'appellante, il teste di controparte, non ha Tes_1 smentito la relazione tecnica versata in atti, ma ha semplicemente riferito di non essere stato egli stesso il soggetto deputato all'accertamento ivi riportato che è seguito ad appositi rilievi tecnici all'uopo esperiti.
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha escluso la configurabilità di una responsabilità del gestore del servizio che, nel caso di specie, non ha neppure ricevuto alcuna segnalazione da parte del sig. Pt_1
3.2.1. Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ritiene corretta la decisione adottata sul punto dal Giudice di Pace. La CTU richiesta dall'attore sarebbe stata, infatti, meramente esplorativa, in quanto volta non a verificare circostanze già provate, ma a supplire alla mancanza di prova circa l'esistenza del nesso causale tra gli asseriti sbalzi e/o interruzioni di energia elettrica e i danni lamentati. Ne consegue che, ove sia mancata la prova dei danni e del nesso causale, questa non può essere affidata ad un accertamento peritale, non costituendo, la consulenza di ufficio, un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza istruttoria in assenza di elementi idonei a fondare il nesso eziologico dedotto.
Non ricorrendo motivi di riforma, pertanto, la sentenza di primo grado merita conferma integrale.
4. La condanna alle spese del presente giudizio segue la soccombenza. deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, da liquidarsi – in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022 – nel valore Controparte_5 minimo di € 282,00 (trattandosi di controversia di valore fino € 1.100,00 in cui non si è svolta alcuna attività istruttoria). Alle spese, come sopra liquidate, va aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge. Si dà atto, altresì, che ricorrono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) affinché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto;
b) condanna , alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 282,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali,
[...] I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge. c) Condanna parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) pari a quello dovuto per l'impugnazione principale a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in Palmi, lì 25.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca