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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2023
RE A PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Il
Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279 /2023 promossa da:
Pt 1 con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA
RICORRENTE
Contro
Controparte 1 con il patrocinio dell'avv.
PANDOLFO ANGELO
RESISTENTE
In punto a: azione di regresso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nellaPt 1 Con ricorso depositato in data 13.2.2023 1' conveniva in giudizio persona del Presidente pro tempore,
dato atto del pagamento, a causa di patologia oncologica polmonare riconosciute di natura professionale, denunciate il 3 agosto 2017, di prestazioni per complessivi € €
319.882,68 a favore dei superstiti di già Persona 1
dipendente di Ferrovie dello Stato, addetto alle Officine
accertata la Grandi Riparazioni di Bologna, e responsabilità civile della convenuta datrice di lavoro ex art. 10 e 11 dpr n. 1124/65 O anche ex art. 2087 C.C. O
2043, 2049 e 2051 C.C., in ordine all'insorgenza della corrispondere quanto dovutomalattia professionale, a all' CP 2 assicuratore a titolo di rimborso delle prestazioni erogate, nell'importo richiesto ovvero da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Precisava che il suddetto lavoratore, operaio qualificato, stato addetto a varie mansioni "nel 1° Reparto era
-
Riparazione carrelli, motori di trazione e ausiliari,
«addetto alla revisione motori di trazione" e che nel n. 5 documento R.F.I. (v. questionario, doc. Pt 1 le
Per 1 venivano così descritte: mansioni svolte da trazione.Smontaggio e montaggio in opera di motori di "1
Riparazione fuori opera dei motoalternatori, dei gruppi motocompressori e dei ventilatori montati sui motori.
Pulizia di tutto l'involucro con aria compressa e lavaggio di alcune parti con utilizzo di prodotti sgrassanti.
Composizione e prove di rendimento volumetrico dei gruppi motocompressori a tensione nominale"; che, sempre in detto questionario, CP 3 specifica che nell'azienda era presente l'amianto, che "si trovava sia nell'intercapedine fra cassa metallica e rivestimento che all'interno delle carenature (vani ubicati sotto il telaio dove sono
alloggiate le apparecchiature elettriche pneumatiche e
impiantistica in generale)" (punto 11). Nel documento era specificato che "sulle pareti della Pt 2 e all'interno delle carenature e dei cunicoli [l'amianto] era di tipo friabile, mentre quello presente sulle apparecchiature sotto forma di guarnizioni era di tipo compatto" (punto 12)
e che "i prodotti a base di amianto sono stati manipolati negli ambienti comuni fino al 1980" (punto 13).
Radicatosi il contraddittorio con Controparte_1
[...] che ha chiesto il rigetto della domanda, all'udienza '
del 5.12.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa;
dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, riservato il termine di
60 giorni per il deposito della motivazione stante la
particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene premesso che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10529/08, la responsabilità conseguente alla violazione
dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale;
ne deriva che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del
danno da infortunio, О l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro è tenuto a provare che il danno è dipeso da causa a
lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Nella motivazione della citata sentenza si legge: "(...)
costituisce ormai jus receptum che la responsabilità
conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 C. C.) dalla disposizione che impone l'obbligo di
sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445),
che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore,
o dall'Istituto assicuratore in via di regresso, si pone negli stessi nell'art. termini che 1218 C.C.,
sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 c.c.,
che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto,
il danno, la riconducibilità al titolo e sua dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, О che l'inadempimento è dovuto a causa а lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30
è ottobre 2001 n. 13533, cui si conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass.
25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351,
Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743)". In tema di malattia professionale, la Corte di Cassazione
ha, in più occasioni, affermato che, per quanto l'art. 2087
C.C. cit. non configuri una ipotesi di responsabilità
oggettiva, tuttavia, quando il lavoratore abbia provato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, grava sul datore l'onere di dimostrare di di lavoro (e non sul lavoratore) aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. tra le tante Cass.
Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018 Cass. n. 16881 del 2006, n. 7328 del 2004, n. 9909 del 2003) (v. Cass. n. 17017/2007
che richiama anche Cass. n. 5002/90).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che
1' Pt 1 ha assolto al suddetto onere probatorio, mentre il datore di lavoro non ha fornito in giudizio la prova di avere adempiuto all'obbligo di prevenzione e sicurezza
apprestando tutte le misure volte a evitare il danno.
Va evidenziato, in primo luogo, che già dagli anni '70 era emersa, dagli studi della comunità scientifica, quantomeno in termini di probabilità, la pericolosità per la salute delle fibre di amianto e la correlazione causale tra l'inalazione di queste fibre e l'insorgenza di alcune gravi patologie oncologiche. Ne discende che la datrice di lavoro non può che essere ritenuta responsabile dell'insorgenza di tali patologie nei lavoratori, tra cui il defunto Per 1
quotidianamente esposti all'amianto presso l'OGR di Bologna
per aver ritardato la predisposizione delle opportune cautele, quali l'adozione di DPI, l'isolamento e la
bonifica dell'intero ambiente di lavoro, delle locomotrici e dei vagoni. Sotto tale profilo, 1' Pt 1 ha depositato le copie delle prove testimoniali e relazioni dell'Unità
Operativa Complessa Prevenzione Ambienti Lavoro Città
(UOSP) del Servizio Sanitario Regionale di Bologna raccolte nel fascicolo penale n. 6863/17 R.G.N.R. e n. 12484/18 R.
G.I.P..
Inoltre, sul diritto al risarcimento dei danni subiti da lavoratori esposti all'amianto all'interno delle Officine
Grandi Riparazioni di Bologna e del Deposito Locomotive
questo Tribunale si è pronunciato ( v. le decisioni citate dall' Pt 1 nelle note conclusive a favore dei lavoratori di cui, ad oggi, sei riguardanti l' Pt 1 n. 154/2019 (R.G. n.
167/2017), n. 137/2020 (R.G. 787/2019), n. 437/2020 (R. G.
2177/2019), tutte divenute definitive, nonché n. 776/2024
(R.G. 687/2023 - doc. F), n. 548/2024 (R.G. 775/2023 doc.
1272/2024 (R.G. 731/2023 doc. H), n. 1452/2024G), n.
― - doc. I) e dispositivo della sentenza n. (R.G. 322/2023
I doc. J).1538/2024 (R.G. 905/2022
La presenza di amianto nelle locomotrici è stata accertata giudizio R.G. n. 3513/2012,anche nel instaurato dalle eredi di Persona 2
[...] Parte 3 e deciso con sentenza n. 208 ' CP 4 Per 3 contro
( v. all. F).del 2 marzo 2015 , prodotta dall' Pt 1
Dalle testimonianze è emerso che in detti impianti l'amianto si trovava dovunque e questo non solo perché era materiale di lavorazione in fase di coibentazione e successivamente di decoibentazione, ma anche per scarsa pulizia e per la mancanza pressochè totale di strumenti di prevenzione e sicurezza in anni in cui era già chiara la nocività di tale materiale: è infatti emerso che sino al
1980 circa quasi tutti i "mestieri" venivano svolti in capannoni unici, separati da teli di plastica senza che
fosse fornito alcun dispositivo di protezione individuale. E' emerso inoltre che su ogni vagone lavorato salivano
contemporaneamente operai con mansioni di diversa anche natura: falegnami, elettricisti, verniciatori, saldatori ecc.
L'amianto veniva portato dovunque dai lavoratori che ne dai capannoni convenivano ricoperti e veniva rimosso l'utilizzo di scope che sprigionavano ulteriormente le sugli abiti, nei polveri nell'ambiente, restando anche capelli e sotto le scarpe.
L'uso della mascherina, in assenza del controllo da parte del capo squadra, era di fatto facoltativo ed era rimesso a ciascun operaio.
Va poi rammentato che in una perizia dell'1.2.1995 il prof. docente di oncologia all'Università di Persona 4
"la quantità di amianto Bologna, aveva riportato che
impiegato nella coibentazione dei rotabili ferroviari
dato che può notevole, sino a 1000 kg per carrozza", della quantità di amianto presente in fornire un'idea officine dove si costruivano e si coibentavano carrozze nuove о dove si scoibentavano, si ristrutturavano О si ricostruivano vecchie carrozze coibentate in amianto E' dunque emerso che presso le "Officine Grandi
Riparazioni" l'amianto era presente in quantità massiccia e che un gran numero dei soggetti, che al suo interno hanno
prestato l'attività lavorativa, ha contratto malattie amianto-correlate mentre gli altri comunque sono stati esposti all'elevato rischio di contrarre tali malattie.
patologia oncologica da cui era affetto il Per 1 La
mesotelioma pleurico, e' stata riconosciuta dall' Pt 1
quale malattia professionale causata dell'esposizione all'amianto subita nella "Officine Grandi Riparazioni", a seguito di denuncia all' Pt 1 del datore di lavoro, come è
incontestato e documentato.
1' Pt 1 ha fornito nel presente giudizio la Pertanto,
incontestabile della esistenza di circostanze di prova riconosciuta malattiafatto idonee a comprovare che la professionale è riconducibile all'ambiente di lavoro nel quale ha operato il Per 1 e che il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza da decenni della pericolosità delle fibre di amianto, non ha adottato alcuna misura di prevenzione e sicurezza individuale e collettiva volte a
tutelare il lavoratore e gli altri dipendenti addetti alle mansioni di montaggio e smontaggio delle carrozze presso 1'O.G.R. di Bologna, dalle già note dannose conseguenze derivanti dall'inalazione di fibre di amianto.
Dunque, il ricorso in regresso proposto dall' Pt 1 è
fondato è viene accolto: preso atto dell'avvenuta corresponsione di prestazioni economiche dell' Pt 1 per complessivi € € 319.882,71, a favore dei superstiti di
Persona 1 come documentato dall' Pt 1 ed è
per l'effetto, CP 3 è condannata alincontestato;
pagamento in favore dell' Pt 1 della predetta somma, oltre
accessori di legge dalla mora al saldo effettivo. Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Dichiara tenuta e condanna Controparte_1
[...] a versare all' Pt 1 la somma di € 319.882,71 per i titoli di cui è causa, oltre accessori di legge dalla mora al saldo;
2. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Pt 1 che liquida complessivamente in €
15.294,00, per compensi professionali, € 43,00 per C.U.,
oltre spese forfettarie ex lege, IVA e CPA.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 5.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese