Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00927/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03525/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Azienda Agricola Sala Rinaldo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, alla via Freguglia, 1;
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2022 90339518 917/000 emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato alla ricorrente in data 18 ottobre 2022, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda l’atto di motivi aggiunti, per l'annullamento:
dell'atto intimazione di pagamento 068 2024 90111021 61/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 25/03/2024 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “ aggiornamento ” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “ multe quote latte ” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la cartella di pagamento 06820207280150350000 -asseritamente- notificata in data 13/05/2009 a titolo di prelievo supplementare e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso).
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui incidenti nella sfera giuridica dello stesso e comunque di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata AGEA;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ER FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediante l’epigrafato ricorso introduttivo la società Sala Rinaldo srl ha impugnato in via principale l’intimazione di pagamento n. prot. 068 2022 90339518 917/000 emessa dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Milano, notificato alla ricorrente in data 18 ottobre 2022 e gli atti ad esso presupposti.
Tanto sostenendo che mediante detta intimazione l’AGEA avesse illegittimamente chiesto il pagamento della rideterminazione delle cd quote latte Anno 2006 (annate 2004/05).
2. In particolare i motivi di censura formulati con il ricorso sono stati i seguenti: “ I. Illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo supplementare per incompatibilità dell’art. 9 c. 3 del DL 49/2003 con l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’art. 9 par. 1 del Reg. CE n. 1392/2001 (per l’annata 2003-2004), nonché dell’art. 9 del d.l. n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, e della disposizione dell’art. 2 del d.l. n. 157 del 2004, convertito nella legge n. 204 del 2004, che richiama il detto articolo 9, con l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 (per l’annata 2004-2005) ; II. Violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario - Violazione dell’art. 11 e dell’art.117 Cost.- Violazione del principio di effettività, enunciato nell’art. 10 del Trattato CE - Violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE; III. Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione di legge: art. 2 Reg. n. 3950/92, 6° considerando Reg. n. 536/93, art. 4 Reg. n.1788/2003 - art. 17 Reg. n. 595/2004 Commissione. Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo – Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, della certezza del diritto e di non discriminazione; IV. Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi – Violazione di legge – Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. - Carenza di motivazione; V. Eccezione di decadenza per violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 - Eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95 -Eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. In subordine eccezione di prescrizione ordinaria.VI. Illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione - Violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), nonché dell’art. 3, L. 241/90; VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter, L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50, D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60, D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo”.
3. Successivamente, a seguito della notifica dell’atto di intimazione n. di pagamento 068 2024 90111021 61/000 della stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via pec in data 25/03/2024, riguardante un aggiornamento della precedente intimazione, la ricorrente ha proposto atto di motivi aggiunti replicando le medesime censure del ricorso principale.
4. Si è costituita in giudizio l’AGEA mediante l’Avvocatura dello Stato, la quale, da ultimo, nella memoria di merito depositata il 13.1.2026 ha evocato l’inammissibilità del ricorso per ne bis in idem processuale, sul presupposto che le cartelle a monte delle intimazioni impugnate contestazione sarebbero state già gravate, per ben due volte, in un primo caso (a fronte della notifica avvenuta nel 2009), innanzi al TAR Lombardia, sede di Brescia, che con la sentenza n.2473/2010 aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Nel contempo, dopo la trasmissione della cartella di pagamento correlata ai medesimi crediti erariali, prima il TAR Lazio con la sentenza n. 1319/2020 e poi il CDS con la sentenza 4996/2023 avevano respinto gli ulteriori gravami proposti. Il punto specifico non risulta controverso nemmeno a seguito della memoria di replica della ricorrente.
4.1 Piuttosto quest’ultima ha eccepito la tardività della memoria di AGEA, lamentando altresì il mancato deposito della documentazione indicata in atti e censurando, comunque, la tardività con riguardo ai riferimenti ed all’indicazione di sentenze contenute nella stessa memoria, ai sensi dell’art. 104 cod.proc.amm.
4.2 All’odierna udienza di smaltimento, sentite le parti come da verbale in atti la causa è stata posta in decisione previo avviso ai sensi dell’art. 73 cod.proc.amm. della sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità per carenza d’interesse di entrambi i gravami proposti.
5. Prima di scrutinare i motivi di ricorso il Collegio deve premettere che la memoria dell’AGEA è stata depositata tempestivamente in data 13.1.2026, entro il termine a ritroso di trenta giorni liberi prima dell’udienza. Quanto al richiamo al mancato deposito dei documenti, lo stesso, per quanto fondato, non assume rilievo tenuto conto che l’Amministrazione ha fatto riferimento a talune specifiche sentenze: atti che non soffrono il termine di deposito previsto per i documenti e che possono essere reperiti dalle banche dati ufficiali, trattandosi di atti processuali pubblici. Dette considerazioni trovano riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella quale è stato precisato che “ le sentenze, agli effetti dell'art. 104, comma 2, d.lg. n. 104/2010, non costituiscono "documenti" e possono quindi essere prodotte per la prima volta anche in grado di appello, anche oltre i termini previsti dall'art. 73, comma 1, d.lg. n. 104/2010 ” (Consiglio di Stato sez. IV, 17/02/2023, n. 1681).
Non di meno il Collegio osserva che meglio sarebbe stato se AGEA avesse depositato le sentenze che ha indicato.
6.Venendo alla disamina, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta che gli atti a monte erano stati impugnati con gravami dichiarati inammissibili o respinti definitivamente.
Da quanto sopra discende a cascata l’inammissibilità di tutte le censure veicolate:
- quanto al primo motivo, con il quale parte ricorrente ha sostenuto di poter in questo giudizio e per la prima volta “recuperare” le originarie censure che avrebbe inteso frapporre agli atti all’origine del credito e quindi concentrare le proprie rimostranze sulla vicenda a monte per impugnare gli atti di prelievo, il Collegio reputa che già a fronte della individuata notifica della cartella e dunque della intangibilità delle questioni a monte, la tesi della ricorrente non possa essere accolta.
- quanto a tutte le altre censure, le stesse si sono fondate sull’erroneo assunto, per le ragioni appena indicate, dell’attuale impugnabilità recuperatoria degli atti a monte. Una volta, però, esclusa la fondatezza della mentovata censura non resta al Collegio che dichiarare le predette doglianze tutte inammissibili essendo rivolte a criticare il fondamento del credito facente però capo a provvedimenti ormai inoppugnabili.
- parimenti, pur a volerle separatamente scrutinare, va eccepita per le medesime e suesposte ragioni la inammissibilità delle censure riguardanti l’eccezione di prescrizione relativa alla sorta capitale e agli interessi, di cui al sesto e settimo motivo dell’atto introduttivo, identicamente replicato nei motivi aggiunti. Difatti, come ben sottolineato dalla difesa erariale, una volta affermata l’inammissibilità della censura di merito, l’eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento. Tanto vale anche per la parte riguardante l’asserita prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione in precedenti pronunce, secondo il quale: “l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3 del D.lgs. 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’imposizione predetta” (cfr. Cass. Civ., 7.2.2020, n. 3005, nonché Tar Piemonte n. 335/2023). Del resto “il presente giudizio ha ad oggetto la sola impugnazione dell’atto di intimazione successivo alle cartelle di pagamento emesse nei confronti della società ricorrente per la riscossione dei crediti inerenti il prelievo supplementare delle c.d. quote latte. Ne consegue che, in linea di principio, tutte le contestazioni che concernono o avrebbero, comunque, dovuto essere fatte valere nei confronti delle presupposte cartelle non possono essere fatte valere per la prima volta nei confronti dell’atto di intimazione de quo ” (Tar Veneto sez. II n. 1808/2022).
7. Tanto basta al Collegio per dichiarare complessivamente inammissibile il ricorso.
8. Le spese di giudizio possono essere, tuttavia, compensate tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto d’interesse.
Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
ER FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FE | TO Di IO |
IL SEGRETARIO