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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2193/2022 promossa da:
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione di in CP_3 Controparte_1
) (P. Iva: ) con il patrocinio dell'Avv. SIMONE PISTELLI CP_4 P.IVA_1
(CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_5 C.F._2 dell'Avv. ALESSANDRO MASSAI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 361/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 In data 14.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n.361/2022 del Tribunale di Siena, letta in udienza in data 29 aprile 2022, non notificata, in tesi respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata in primo grado dall'appellata, e in ipotesi di accoglierla solo nella misura risultante dall'istruttoria di primo grado e quindi in misura, comunque, non superiore ad €. €.856,65 (al lordo degli interessi dovuti per il rimborso); riformando comunque la sentenza di primo grado per quanto riguarda la condanna alle spese, disponendo cioè la compensazione di queste ultime per il giudizio di primo grado”.
Per la parte appellata:
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, voglia,
− Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello dichiarandolo infondato in fatto e in diritto per tutte le specifiche motivazioni inerenti entrambi i due motivi di appello come ampiamente esposto, e per l'effetto, previa integrale e completa conferma della sentenza del Tribunale di Siena n. 361/2022 pubblicata in data 29/04/2022, perché giusta corretta e correttamente motivata, rigettare integralmente l'interposto appello essendo lo stesso infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le motivazioni esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi parte integrante del presente atto di costituzione, così come riportate e trascritte, sia di quelle in via principale che nel merito.
− Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 361/2022 pubblicata il 29/04/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“Accoglie la domanda. Condanna parte convenuta Controparte_1
pagina 2 di 15 in persona del Controparte_6
l.r.p.t.
- Al risarcimento del danno in favore dell'attrice , Controparte_5 che liquida in euro 3.854,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
- a rifondere le spese processuali di parte attrice, che liquida in euro 2.430,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione sul decisum, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta”.
Tale sentenza è stata emessa a seguito delle domande proposte da
[...]
nei confronti della CP_5 Controparte_7
volte a sentir accertare e dichiarare la
[...] responsabilità di quart'ultima per non aver tempestivamente cancellato dalla centrale rischi il proprio nominativo, a seguito della corretta esecuzione della transazione intercorsa fra le parti nonché a sentir condannare la predetta convenuta al risarcimento danni in proprio favore, in quanto tale condotta omissiva le aveva impedito di accedere all'Ape volontaria.
Si era costituita in giudizio la convenuta dichiarandosi remissiva all'accoglimento della domanda di accertamento della propria responsabilità per la ritardata cancellazione del nominativo dell'attrice dalla centrale dei rischi, ma contestando l'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
Parte (di seguito o Controparte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di CP_1
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_5 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: per non aver il Giudice di primo grado individuato in modo pagina 3 di 15 corretto, in violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c., il danno riconducibile al comportamento illegittimo dedotto in causa, a causa della insufficiente allegazione e dimostrazione del danno lamentato dall'attrice.
2) Errata motivazione e violazione di legge, in particolare dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al pagamento delle spese CP_1 legali.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_5 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE, denuncia l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui - pur essendo pacifico che la conseguenza immediata e diretta del comportamento antigiuridico attribuito alla (allora) Controparte_1 fosse consistito unicamente nella ritardata acquisizione (per tre mesi) da parte della di un prestito mensile - ha identificato il danno patrimoniale in CP_5 misura esattamente pari alle tre mensilità del prestito, senza considerare che l'ottenimento di un prestito non comporta di per sé un accrescimento patrimoniale, ma è un'operazione che comporta, al tempo stesso, da un lato l'acquisizione di una pagina 4 di 15 semplice disponibilità finanziaria e, dall'altro, di un debito di restituzione e che l'attrice non avesse allegato di avere patito altre conseguenze pregiudizievoli dalla ritardata concessione del prestito.
Precisa BTE che il CTU ha chiarito che, se la domanda originaria fosse stata accolta, la avrebbe ricevuto l'APE volontaria dal mese di ottobre CP_5
2018 al mese di agosto 2021, cioè per 38 mesi, ricevendo, in quel caso, un totale di €. 48.822,40, mentre, con l'accoglimento della seconda domanda, la stessa avrebbe ricevuto l'APE volontaria dal mese di gennaio 2019 al mese CP_5 di agosto 2021, cioè per 35 mesi, ricevendo di fatto una somma totale di €.
47.965,75. La differenza complessiva fra quello che Controparte_5 avrebbe potuto ricevere e quello che ha poi effettivamente ricevuto sarebbe, stata, dunque, pari ad € 856,65.
L'APPELLATA replica sostenendo che la sentenza sarebbe, sul punto, ben motivata, riportando le conclusioni a cui è pervenuta la CTU versata in atti, la quale, tra l'altro, non sarebbe stata in alcun modo contestata dalla Deduce altresì, CP_1 che la stessa CTU avrebbe accertato, in modo incontrovertibile, l'effettiva diminuzione patrimoniale da ella sofferta, a causa e quale conseguenza dell'inerzia dell'istituto di credito, rispetto ad un obbligo contrattualmente dallo stesso assunto, avente ad oggetto la cancellazione del proprio nominativo dalla Parte_2
[...]
Ciò posto, ritiene il Collegio che, essendo pacifico che la abbia omesso di CP_1 richiedere la cancellazione del nominativo della ed avendone dato CP_5 atto anche il giudice di prime cure, sul punto vi sia giudicato interno e che, quindi, Parte la stessa avendo violato il principio del neminem laedere sancito dall'art.2043
c.c., sia responsabile al riguardo.
pagina 5 di 15 Inoltre, tale comportamento omissivo risulta anche essere stato l'unica causa del danno ingiusto subito dall'APPELLATA, in quanto il motivo di diniego dell' alla CP_8 concessione dell'APE volontaria è stato motivato proprio con riguardo alla indebita segnalazione della alla Centrale rischi. CP_5
Pertanto, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime, cure senza che sul punto vi stata impugnazione, quanto, piuttosto, espressa acquiescenza, va ravvisata l'esistenza del nesso causale tra l'omissione della ed il danno CP_1 subito dalla , sulla base del principio di causalità adeguata. CP_5
Infatti, risultano evidenti le difficoltà riscontrate dall'APPELLATA nell'accedere all'APE volontaria (anticipo finanziario a titolo volontario) proprio per l'esistenza a suo carico della illegittima segnalazione, essendo emerso dagli atti di causa, come sopra detto, che la ragione del rifiuto dell' della prima domanda della CP_8
fosse dovuta unicamente alla “segnalazione sofferenza in CRIF” CP_5 della stessa.
A ciò si aggiunga che la ritardata cancellazione dalla Centrale rischi, come giustamente sostenuto dal Tribunale, ha provocato un danno ingiusto alla consistente, sicuramente “nella mancata disponibilità della somma” CP_5 richiesta. L'APPELLATA, infatti, a causa del comportamento omissivo della CP_1
l'APPELLATA “si è vista illegittimamente preclusa la possibilità di usare in quel momento gli importi alla stessa dovuti a titolo di APE volontaria, al fine di soddisfare le proprie esigenze e bisogni di vita e/o di investimento”.
Quanto alla entità del danno, oggetto dello specifico motivo di appello in commento, il Tribunale lo ha ritenuto sussistente in re ipsa e ne ha accertato il quantum in misura pari ad € 3.854,40, affermando, sul punto, che ai fini della sua quantificazione, “è irrilevante la quantificazione degli interessi, dilazionati in 20
pagina 6 di 15 anni (240 rate mensili) che l'attrice avrebbe dovuto sostenere per la restituzione del finanziamento”.
Il Tribunale ha aggiunto che la “avrebbe potuto restituire la somma CP_5 in un breve lasso di tempo, pur di ottenere in quel momento un prestito anticipato, cosi sostenendo solo in minima parte il peso degli interessi. Pertanto, la quantificazione degli interessi è un costo variabile, non determinante, quindi irrilevante nel caso di specie. Il danno sofferto consiste nella mancata disponibilità della somma di euro 3.854,00, conseguita alla omessa cancellazione dalla centrale rischi del nominativo dell'attrice, che si è vista illegittimamente preclusa la possibilità di usare in quel momento gli importi alla stessa dovuti a titolo di APE volontaria, al fine di soddisfare le proprie esigenze e bisogni di vita e/o di investimento”.
Osserva in generale, il Collegio che la Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare al riguardo che “il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire ‹‹un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per
l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza›› (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
Fermo restando, quindi, che il danno patito a causa della illegittima segnalazione a sofferenza e della tardiva istanza di cancellazione della segnalazione ben possa essere provato anche a mezzo di presunzioni, per quanto riguarda l'ammontare del danno sofferto dalla , il Giudice di prime cure ha fatto proprio CP_5
l'accertamento svolto dal CTU - che ha risposto allo specifico questo con cui gli era stato chiesto di accertare “l'importo che sarebbe effettivamente spettato a
pagina 7 di 15 , all'esito della domanda presentata il 13/07/2018 di Controparte_5 ammissione all'APE volontaria (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)” - e, come sopra evidenziato, ha stabilito che il quantum dello stesso dovesse essere pari all'importo di € 3.854,40, somma corrispondente ai periodi di mancata erogazione del finanziamento sopra detto, quantificabili in tre mensilità (dal
1.10.2018 al 31.12.2018) per un totale appunto di € 3.854,40 (1.248,80 x 3).
Occorre osservare in primo luogo, che la prima domanda di APE volontaria era stata presentata, dalla , in data 13/07/2018 con decorrenza dal CP_5
1/10/2018 ed aveva avuto ad oggetto l'erogazione di un importo mensile, a titolo di APE, pari ad € 1.284,80 da corrispondere con cadenza mensile per 38 mesi dal
1/10/2018 al 01/09/2021 (finanziamento ordinario).
La suddetta domanda, come è noto, non era stata accolta con la motivazione
“segnalazione sofferenza in CRIF” e, proprio in forza di tale diniego, la ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno, il mancato pagamento CP_5 della prestazione fino alla presentazione della nuova domanda di APE volontaria, avvenuta in data 15/10/2018 e con decorrenza della prestazione dal 01.01.2019, avente ad oggetto l'erogazione di un importo mensile, sempre a titolo di APE, pari ad € 1.370,45 da restituire con cadenza mensile, in 35 mesi dal 01/01/2019 al
01/09/2021 (finanziamento ordinario).
Ne deriva come sostiene la che, qualora fosse stata accolta la prima CP_1 domanda, la avrebbe percepito l'APE volontaria ed avrebbe dovuto CP_5 restituirla in 38 mesi, dal mese di ottobre 2018 al mese di agosto 2021 per un complessivo importo di € 48.822,40 (1.284,80 x 38), mentre, in forza dell'accoglimento della seconda domanda, l'APPELLATA ha ricevuto l'APE volontaria
– da restituire in 35 mesi, dal mese di gennaio 2019 al mese di agosto 2021 – ricevendo, quindi, di fatto un totale di € 47.965,75 (1.370,45 x 35).
pagina 8 di 15 In sostanza, per il fatto di non aver percepito l'APE volontaria a causa della condotta colposa della per tre mesi e cioè dall'ottobre 2018 al dicembre CP_1
2018, la ha dovuto rinunciare, a tale titolo, all'importo di € 865,65 CP_5
(48.822,40 - 47.965,75).
Va altresì considerato che la avesse chiesto: CP_5
a) con la prima domanda del 13.07.2018:
b) con la seconda domanda del 15.10.2018:
Anche i costi fissi previsti per l'erogazione dell'intero capitale e cioè i finanziamenti dei premi assicurativi e le commissioni - da corrispondere rispettivamente all'impresa assicuratrice prescelta ed al Fondo di garanzia previsti nelle due domande in esame - sono differenti nei rispettivi importi e per la precisione sono pari a complessivi € 36.452,21 per la prima domanda (ammortizzabili con una rata di € 959,26 x n. 38 rate) ed a complessivi € 36.995,24, (ammortizzabili con una pagina 9 di 15 rata di € 1.057,00 x n. 35 rate) con una differenza totale di € 543,03 che corrisponde all'importo che la ha dovuto pagare in più. CP_5
Rileva la Corte che tutti calcoli sopra riportati non sono però validi poiché confrontano grandezze relative a tempi diversi. Inoltre, essendo stato previsto un piano di ammortamento in relazione a ciascuna delle domande di APE volontaria, neppure le considerazioni svolte dal Tribunale sono condivisibili, in quanto costituenti mere petizioni di principio, poiché non aderenti alla fattispecie concreta che contempla, invece, un piano di ammortamento sia nella prima che nella seconda domanda di APE volontaria.
Secondo il primo giudice, infatti, ai fini della quantificazione del danno, sarebbe irrilevante la quantificazione degli interessi, che la avrebbe dovuto CP_5 sostenere per la restituzione del finanziamento, in quanto la stessa, a sua discrezione, avrebbe potuto restituire la somma in un breve lasso di tempo, pur di ottenere in quel momento un prestito anticipato, sostenendo così solo in minima parte il peso degli interessi.
Occorre, dunque, considerare che l'APPELLATA non abbia goduto per tre mesi dell'importo di € 3.854,40 (1.284,80 x 3) e che anche tale importo avrebbe dovuto essere restituito in rate mensili per un certo periodo di tempo.
Il CTU sul punto, ha, in primo luogo, accertato - simulando un piano di ammortamento relativo alla prima domanda di APE oggetto di diniego, riguardante il periodo dal 1.10.2018 al 01.09.2021 - che la pensione della in CP_5 pagamento dal 1.10.2021 avrebbe subito una decurtazione mensile, data da una trattenuta complessiva di € 379,08 (di cui € 203,43 per quota capitale ed € 175,65 di costi, a titolo di assicurazione per premorienza, Fondo di Garanzia ed interessi sulla rata). L'Ausiliario ha poi opportunamente evidenziato che - per considerare l'importo di € 3.854,40, relativo ai primi tre mesi di APE non goduta, come completamente restituito all'ente finanziatore - sarebbero state necessarie n. 19 rate di ammortamento, determinate dal rapporto tra l'intero ammontare e la quota pagina 10 di 15 capitale delle singole rate, con la quantificazione dei soli costi di restituzione in misura pari ad € 3.337,35 (175,65 x n. 19 rate).
Dal momento che tale importo è riferito alla data del 1.10.2021, lo stesso deve essere attualizzato alla data del 1.12.2018 in modo tale da ottenere la somma di €
526,95 (175,65 x 3) che va detratta dall'importo di € 3.854,40 corrispondente al mancato finanziamento dell'APE volontaria per tre mesi (dal 1.10.2018 al
1.12.2018).
Pertanto, la somma spettante alla a titolo di risarcimento del danno CP_5 per mancata fruizione dell'APE volontaria per tre mesi al netto dei costi è pari ad €
3.327,45 (3.854,40 - 526,95)
Correttamente dunque il giudice di prime cure non ha sottratto dall'importo di €
3.854,40 corrispondente al mancato finanziamento dell'APE volontaria per tre mesi, l'intero importo di € 3.337,50 corrispondente ai costi di restituzione del finanziamento quantificati a valle (con una differenza di € 516,90) né ha tenuto Parte conto della prospettazione di secondo cui il danno avrebbe dovuto essere comparato al minor finanziamento complessivo fra la prima domanda non accolta e la seconda domanda accolta per l'importo di € 856,65.
Erroneamente però non ha detratto dal predetto importo di € 3.854,40 quella di €
526,95.
In conclusione, il motivo è in parte fondato e la sentenza va, sul punto, in parte riformata in corretta applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c., con conseguente Parte condanna di a pagare alla la somma di € 3.327,45, oltre CP_5 rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla sorte capotale progressivamente rivalutata anno per anno dal 1.10.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali fino al saldo effettivo.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 11 di 15 Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice l'ha condannata alla integrale refusione delle spese processuali, facendo in questo modo mal governo del disposto dell'art. 92 c.p.c.
L'APPELLATA ha replicato sostenendo l'infondatezza di tale motivo, a fronte dell'integrale accoglimento della propria domanda, in quanto la quantificazione del danno formulata in primo grado aveva ad oggetto l'importo di € 6.851,65, nonché la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Ciò posto, è utile premettere che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo.
Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede appunto che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Quanto alla invocata compensazione delle spese di lite, la Corte regolatrice a S.U. con sentenza n. 32061/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
pagina 12 di 15 o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha, quindi correttamente condannato la al pagamento delle spese di lite, in quanto è risultata l'unica CP_1 soccombente nel giudizio ed inoltre perché nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., avrebbe potuto essere ritenuta sussistente.
Non rileva neppure il fatto che l'APPELLANTE non abbia mai negato la sussistenza del proprio “ritardo” nella cancellazione del nominativo della come CP_5 debitrice nella banca dati CRIF, posto che, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, il criterio rivelatore della soccombenza va riscontrato nell'aver dato causa al giudizio, così da rendere necessario l'accertamento giudiziale, seppure in punto di quantum debeatur.
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata, in punto di condanna alle spese come ivi liquidate, anche perché la liquidazione delle spese di primo che si imporrebbe, in questa sede, in forza della riforma parziale della stessa sentenza in relazione all'esito complessivo della lite, condurrebbe alla quantificazione di un maggior importo, in violazione del divieto di reformatio in peius, in relazione allo specifico motivo di appello in esame.
In altri termini, le spese del primo grado del giudizio si confermano comunque, posto che la parziale riforma con riduzione del quantum non ha incidenza rilevante sullo “scaglione sul decisum” considerato dal Tribunale ai fini della liquidazione.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede, seppure in parte, sostanzialmente vittoriosa la
) le spese del presente grado del giudizio devono essere poste a CP_5
Contr carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in pagina 13 di 15 relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Anche le spese di CTU come liquidate nel primo grado del giudizio vanno poste, in via definitiva, a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla Controparte_1 nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_5 sentenza n. 361/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
- CONDANNA l'APPELLANTE a pagare alla la somma di € CP_5
3.327,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla sorte capotale progressivamente rivalutata anno per anno dal 1.10.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali fino al saldo effettivo;
- conferma per il resto la sentenza, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
2. CONDANNA l'APPELLANTE a rifondere a le Controparte_5 spese del presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 10.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore pagina 14 di 15 dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2193/2022 promossa da:
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione di in CP_3 Controparte_1
) (P. Iva: ) con il patrocinio dell'Avv. SIMONE PISTELLI CP_4 P.IVA_1
(CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_5 C.F._2 dell'Avv. ALESSANDRO MASSAI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 361/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 In data 14.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n.361/2022 del Tribunale di Siena, letta in udienza in data 29 aprile 2022, non notificata, in tesi respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata in primo grado dall'appellata, e in ipotesi di accoglierla solo nella misura risultante dall'istruttoria di primo grado e quindi in misura, comunque, non superiore ad €. €.856,65 (al lordo degli interessi dovuti per il rimborso); riformando comunque la sentenza di primo grado per quanto riguarda la condanna alle spese, disponendo cioè la compensazione di queste ultime per il giudizio di primo grado”.
Per la parte appellata:
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, voglia,
− Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello dichiarandolo infondato in fatto e in diritto per tutte le specifiche motivazioni inerenti entrambi i due motivi di appello come ampiamente esposto, e per l'effetto, previa integrale e completa conferma della sentenza del Tribunale di Siena n. 361/2022 pubblicata in data 29/04/2022, perché giusta corretta e correttamente motivata, rigettare integralmente l'interposto appello essendo lo stesso infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le motivazioni esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi parte integrante del presente atto di costituzione, così come riportate e trascritte, sia di quelle in via principale che nel merito.
− Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 361/2022 pubblicata il 29/04/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“Accoglie la domanda. Condanna parte convenuta Controparte_1
pagina 2 di 15 in persona del Controparte_6
l.r.p.t.
- Al risarcimento del danno in favore dell'attrice , Controparte_5 che liquida in euro 3.854,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
- a rifondere le spese processuali di parte attrice, che liquida in euro 2.430,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione sul decisum, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta”.
Tale sentenza è stata emessa a seguito delle domande proposte da
[...]
nei confronti della CP_5 Controparte_7
volte a sentir accertare e dichiarare la
[...] responsabilità di quart'ultima per non aver tempestivamente cancellato dalla centrale rischi il proprio nominativo, a seguito della corretta esecuzione della transazione intercorsa fra le parti nonché a sentir condannare la predetta convenuta al risarcimento danni in proprio favore, in quanto tale condotta omissiva le aveva impedito di accedere all'Ape volontaria.
Si era costituita in giudizio la convenuta dichiarandosi remissiva all'accoglimento della domanda di accertamento della propria responsabilità per la ritardata cancellazione del nominativo dell'attrice dalla centrale dei rischi, ma contestando l'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
Parte (di seguito o Controparte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di CP_1
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_5 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: per non aver il Giudice di primo grado individuato in modo pagina 3 di 15 corretto, in violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c., il danno riconducibile al comportamento illegittimo dedotto in causa, a causa della insufficiente allegazione e dimostrazione del danno lamentato dall'attrice.
2) Errata motivazione e violazione di legge, in particolare dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al pagamento delle spese CP_1 legali.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_5 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE, denuncia l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui - pur essendo pacifico che la conseguenza immediata e diretta del comportamento antigiuridico attribuito alla (allora) Controparte_1 fosse consistito unicamente nella ritardata acquisizione (per tre mesi) da parte della di un prestito mensile - ha identificato il danno patrimoniale in CP_5 misura esattamente pari alle tre mensilità del prestito, senza considerare che l'ottenimento di un prestito non comporta di per sé un accrescimento patrimoniale, ma è un'operazione che comporta, al tempo stesso, da un lato l'acquisizione di una pagina 4 di 15 semplice disponibilità finanziaria e, dall'altro, di un debito di restituzione e che l'attrice non avesse allegato di avere patito altre conseguenze pregiudizievoli dalla ritardata concessione del prestito.
Precisa BTE che il CTU ha chiarito che, se la domanda originaria fosse stata accolta, la avrebbe ricevuto l'APE volontaria dal mese di ottobre CP_5
2018 al mese di agosto 2021, cioè per 38 mesi, ricevendo, in quel caso, un totale di €. 48.822,40, mentre, con l'accoglimento della seconda domanda, la stessa avrebbe ricevuto l'APE volontaria dal mese di gennaio 2019 al mese CP_5 di agosto 2021, cioè per 35 mesi, ricevendo di fatto una somma totale di €.
47.965,75. La differenza complessiva fra quello che Controparte_5 avrebbe potuto ricevere e quello che ha poi effettivamente ricevuto sarebbe, stata, dunque, pari ad € 856,65.
L'APPELLATA replica sostenendo che la sentenza sarebbe, sul punto, ben motivata, riportando le conclusioni a cui è pervenuta la CTU versata in atti, la quale, tra l'altro, non sarebbe stata in alcun modo contestata dalla Deduce altresì, CP_1 che la stessa CTU avrebbe accertato, in modo incontrovertibile, l'effettiva diminuzione patrimoniale da ella sofferta, a causa e quale conseguenza dell'inerzia dell'istituto di credito, rispetto ad un obbligo contrattualmente dallo stesso assunto, avente ad oggetto la cancellazione del proprio nominativo dalla Parte_2
[...]
Ciò posto, ritiene il Collegio che, essendo pacifico che la abbia omesso di CP_1 richiedere la cancellazione del nominativo della ed avendone dato CP_5 atto anche il giudice di prime cure, sul punto vi sia giudicato interno e che, quindi, Parte la stessa avendo violato il principio del neminem laedere sancito dall'art.2043
c.c., sia responsabile al riguardo.
pagina 5 di 15 Inoltre, tale comportamento omissivo risulta anche essere stato l'unica causa del danno ingiusto subito dall'APPELLATA, in quanto il motivo di diniego dell' alla CP_8 concessione dell'APE volontaria è stato motivato proprio con riguardo alla indebita segnalazione della alla Centrale rischi. CP_5
Pertanto, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime, cure senza che sul punto vi stata impugnazione, quanto, piuttosto, espressa acquiescenza, va ravvisata l'esistenza del nesso causale tra l'omissione della ed il danno CP_1 subito dalla , sulla base del principio di causalità adeguata. CP_5
Infatti, risultano evidenti le difficoltà riscontrate dall'APPELLATA nell'accedere all'APE volontaria (anticipo finanziario a titolo volontario) proprio per l'esistenza a suo carico della illegittima segnalazione, essendo emerso dagli atti di causa, come sopra detto, che la ragione del rifiuto dell' della prima domanda della CP_8
fosse dovuta unicamente alla “segnalazione sofferenza in CRIF” CP_5 della stessa.
A ciò si aggiunga che la ritardata cancellazione dalla Centrale rischi, come giustamente sostenuto dal Tribunale, ha provocato un danno ingiusto alla consistente, sicuramente “nella mancata disponibilità della somma” CP_5 richiesta. L'APPELLATA, infatti, a causa del comportamento omissivo della CP_1
l'APPELLATA “si è vista illegittimamente preclusa la possibilità di usare in quel momento gli importi alla stessa dovuti a titolo di APE volontaria, al fine di soddisfare le proprie esigenze e bisogni di vita e/o di investimento”.
Quanto alla entità del danno, oggetto dello specifico motivo di appello in commento, il Tribunale lo ha ritenuto sussistente in re ipsa e ne ha accertato il quantum in misura pari ad € 3.854,40, affermando, sul punto, che ai fini della sua quantificazione, “è irrilevante la quantificazione degli interessi, dilazionati in 20
pagina 6 di 15 anni (240 rate mensili) che l'attrice avrebbe dovuto sostenere per la restituzione del finanziamento”.
Il Tribunale ha aggiunto che la “avrebbe potuto restituire la somma CP_5 in un breve lasso di tempo, pur di ottenere in quel momento un prestito anticipato, cosi sostenendo solo in minima parte il peso degli interessi. Pertanto, la quantificazione degli interessi è un costo variabile, non determinante, quindi irrilevante nel caso di specie. Il danno sofferto consiste nella mancata disponibilità della somma di euro 3.854,00, conseguita alla omessa cancellazione dalla centrale rischi del nominativo dell'attrice, che si è vista illegittimamente preclusa la possibilità di usare in quel momento gli importi alla stessa dovuti a titolo di APE volontaria, al fine di soddisfare le proprie esigenze e bisogni di vita e/o di investimento”.
Osserva in generale, il Collegio che la Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare al riguardo che “il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire ‹‹un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per
l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza›› (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
Fermo restando, quindi, che il danno patito a causa della illegittima segnalazione a sofferenza e della tardiva istanza di cancellazione della segnalazione ben possa essere provato anche a mezzo di presunzioni, per quanto riguarda l'ammontare del danno sofferto dalla , il Giudice di prime cure ha fatto proprio CP_5
l'accertamento svolto dal CTU - che ha risposto allo specifico questo con cui gli era stato chiesto di accertare “l'importo che sarebbe effettivamente spettato a
pagina 7 di 15 , all'esito della domanda presentata il 13/07/2018 di Controparte_5 ammissione all'APE volontaria (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)” - e, come sopra evidenziato, ha stabilito che il quantum dello stesso dovesse essere pari all'importo di € 3.854,40, somma corrispondente ai periodi di mancata erogazione del finanziamento sopra detto, quantificabili in tre mensilità (dal
1.10.2018 al 31.12.2018) per un totale appunto di € 3.854,40 (1.248,80 x 3).
Occorre osservare in primo luogo, che la prima domanda di APE volontaria era stata presentata, dalla , in data 13/07/2018 con decorrenza dal CP_5
1/10/2018 ed aveva avuto ad oggetto l'erogazione di un importo mensile, a titolo di APE, pari ad € 1.284,80 da corrispondere con cadenza mensile per 38 mesi dal
1/10/2018 al 01/09/2021 (finanziamento ordinario).
La suddetta domanda, come è noto, non era stata accolta con la motivazione
“segnalazione sofferenza in CRIF” e, proprio in forza di tale diniego, la ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno, il mancato pagamento CP_5 della prestazione fino alla presentazione della nuova domanda di APE volontaria, avvenuta in data 15/10/2018 e con decorrenza della prestazione dal 01.01.2019, avente ad oggetto l'erogazione di un importo mensile, sempre a titolo di APE, pari ad € 1.370,45 da restituire con cadenza mensile, in 35 mesi dal 01/01/2019 al
01/09/2021 (finanziamento ordinario).
Ne deriva come sostiene la che, qualora fosse stata accolta la prima CP_1 domanda, la avrebbe percepito l'APE volontaria ed avrebbe dovuto CP_5 restituirla in 38 mesi, dal mese di ottobre 2018 al mese di agosto 2021 per un complessivo importo di € 48.822,40 (1.284,80 x 38), mentre, in forza dell'accoglimento della seconda domanda, l'APPELLATA ha ricevuto l'APE volontaria
– da restituire in 35 mesi, dal mese di gennaio 2019 al mese di agosto 2021 – ricevendo, quindi, di fatto un totale di € 47.965,75 (1.370,45 x 35).
pagina 8 di 15 In sostanza, per il fatto di non aver percepito l'APE volontaria a causa della condotta colposa della per tre mesi e cioè dall'ottobre 2018 al dicembre CP_1
2018, la ha dovuto rinunciare, a tale titolo, all'importo di € 865,65 CP_5
(48.822,40 - 47.965,75).
Va altresì considerato che la avesse chiesto: CP_5
a) con la prima domanda del 13.07.2018:
b) con la seconda domanda del 15.10.2018:
Anche i costi fissi previsti per l'erogazione dell'intero capitale e cioè i finanziamenti dei premi assicurativi e le commissioni - da corrispondere rispettivamente all'impresa assicuratrice prescelta ed al Fondo di garanzia previsti nelle due domande in esame - sono differenti nei rispettivi importi e per la precisione sono pari a complessivi € 36.452,21 per la prima domanda (ammortizzabili con una rata di € 959,26 x n. 38 rate) ed a complessivi € 36.995,24, (ammortizzabili con una pagina 9 di 15 rata di € 1.057,00 x n. 35 rate) con una differenza totale di € 543,03 che corrisponde all'importo che la ha dovuto pagare in più. CP_5
Rileva la Corte che tutti calcoli sopra riportati non sono però validi poiché confrontano grandezze relative a tempi diversi. Inoltre, essendo stato previsto un piano di ammortamento in relazione a ciascuna delle domande di APE volontaria, neppure le considerazioni svolte dal Tribunale sono condivisibili, in quanto costituenti mere petizioni di principio, poiché non aderenti alla fattispecie concreta che contempla, invece, un piano di ammortamento sia nella prima che nella seconda domanda di APE volontaria.
Secondo il primo giudice, infatti, ai fini della quantificazione del danno, sarebbe irrilevante la quantificazione degli interessi, che la avrebbe dovuto CP_5 sostenere per la restituzione del finanziamento, in quanto la stessa, a sua discrezione, avrebbe potuto restituire la somma in un breve lasso di tempo, pur di ottenere in quel momento un prestito anticipato, sostenendo così solo in minima parte il peso degli interessi.
Occorre, dunque, considerare che l'APPELLATA non abbia goduto per tre mesi dell'importo di € 3.854,40 (1.284,80 x 3) e che anche tale importo avrebbe dovuto essere restituito in rate mensili per un certo periodo di tempo.
Il CTU sul punto, ha, in primo luogo, accertato - simulando un piano di ammortamento relativo alla prima domanda di APE oggetto di diniego, riguardante il periodo dal 1.10.2018 al 01.09.2021 - che la pensione della in CP_5 pagamento dal 1.10.2021 avrebbe subito una decurtazione mensile, data da una trattenuta complessiva di € 379,08 (di cui € 203,43 per quota capitale ed € 175,65 di costi, a titolo di assicurazione per premorienza, Fondo di Garanzia ed interessi sulla rata). L'Ausiliario ha poi opportunamente evidenziato che - per considerare l'importo di € 3.854,40, relativo ai primi tre mesi di APE non goduta, come completamente restituito all'ente finanziatore - sarebbero state necessarie n. 19 rate di ammortamento, determinate dal rapporto tra l'intero ammontare e la quota pagina 10 di 15 capitale delle singole rate, con la quantificazione dei soli costi di restituzione in misura pari ad € 3.337,35 (175,65 x n. 19 rate).
Dal momento che tale importo è riferito alla data del 1.10.2021, lo stesso deve essere attualizzato alla data del 1.12.2018 in modo tale da ottenere la somma di €
526,95 (175,65 x 3) che va detratta dall'importo di € 3.854,40 corrispondente al mancato finanziamento dell'APE volontaria per tre mesi (dal 1.10.2018 al
1.12.2018).
Pertanto, la somma spettante alla a titolo di risarcimento del danno CP_5 per mancata fruizione dell'APE volontaria per tre mesi al netto dei costi è pari ad €
3.327,45 (3.854,40 - 526,95)
Correttamente dunque il giudice di prime cure non ha sottratto dall'importo di €
3.854,40 corrispondente al mancato finanziamento dell'APE volontaria per tre mesi, l'intero importo di € 3.337,50 corrispondente ai costi di restituzione del finanziamento quantificati a valle (con una differenza di € 516,90) né ha tenuto Parte conto della prospettazione di secondo cui il danno avrebbe dovuto essere comparato al minor finanziamento complessivo fra la prima domanda non accolta e la seconda domanda accolta per l'importo di € 856,65.
Erroneamente però non ha detratto dal predetto importo di € 3.854,40 quella di €
526,95.
In conclusione, il motivo è in parte fondato e la sentenza va, sul punto, in parte riformata in corretta applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c., con conseguente Parte condanna di a pagare alla la somma di € 3.327,45, oltre CP_5 rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla sorte capotale progressivamente rivalutata anno per anno dal 1.10.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali fino al saldo effettivo.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 11 di 15 Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice l'ha condannata alla integrale refusione delle spese processuali, facendo in questo modo mal governo del disposto dell'art. 92 c.p.c.
L'APPELLATA ha replicato sostenendo l'infondatezza di tale motivo, a fronte dell'integrale accoglimento della propria domanda, in quanto la quantificazione del danno formulata in primo grado aveva ad oggetto l'importo di € 6.851,65, nonché la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Ciò posto, è utile premettere che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo.
Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede appunto che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Quanto alla invocata compensazione delle spese di lite, la Corte regolatrice a S.U. con sentenza n. 32061/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
pagina 12 di 15 o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha, quindi correttamente condannato la al pagamento delle spese di lite, in quanto è risultata l'unica CP_1 soccombente nel giudizio ed inoltre perché nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., avrebbe potuto essere ritenuta sussistente.
Non rileva neppure il fatto che l'APPELLANTE non abbia mai negato la sussistenza del proprio “ritardo” nella cancellazione del nominativo della come CP_5 debitrice nella banca dati CRIF, posto che, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, il criterio rivelatore della soccombenza va riscontrato nell'aver dato causa al giudizio, così da rendere necessario l'accertamento giudiziale, seppure in punto di quantum debeatur.
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata, in punto di condanna alle spese come ivi liquidate, anche perché la liquidazione delle spese di primo che si imporrebbe, in questa sede, in forza della riforma parziale della stessa sentenza in relazione all'esito complessivo della lite, condurrebbe alla quantificazione di un maggior importo, in violazione del divieto di reformatio in peius, in relazione allo specifico motivo di appello in esame.
In altri termini, le spese del primo grado del giudizio si confermano comunque, posto che la parziale riforma con riduzione del quantum non ha incidenza rilevante sullo “scaglione sul decisum” considerato dal Tribunale ai fini della liquidazione.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede, seppure in parte, sostanzialmente vittoriosa la
) le spese del presente grado del giudizio devono essere poste a CP_5
Contr carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in pagina 13 di 15 relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Anche le spese di CTU come liquidate nel primo grado del giudizio vanno poste, in via definitiva, a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla Controparte_1 nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_5 sentenza n. 361/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
- CONDANNA l'APPELLANTE a pagare alla la somma di € CP_5
3.327,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla sorte capotale progressivamente rivalutata anno per anno dal 1.10.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali fino al saldo effettivo;
- conferma per il resto la sentenza, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
2. CONDANNA l'APPELLANTE a rifondere a le Controparte_5 spese del presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 10.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore pagina 14 di 15 dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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