Articolo 324 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 306Articolo 325
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31 dicembre 2019
Art. 324. Esenzioni dai reati di bancarotta 1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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