Art. 4. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, puo' essere autorizzato a trasferire in uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee, o attraverso uno o piu' di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorita' nazionale dei predetti Stati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e' valida per la durata del viaggio.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e' valida per la durata del viaggio.