Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/05/2025, n. 10113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10113 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2851 del 2025, proposto da
ER GL, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Preziuso e Giovanni Maria Preziuso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AN IP, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza nr. 9011 del 07/05/2024 del TAR LAZIO Sede di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 22 gennaio 2025 veniva richiesta l’ottemperanza della sentenza n. 9011/2024 con cui questo Tribunale, accogliendo il gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha annullato gli atti impugnati.
Con atto depositato in data 15 maggio 2025 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, il Ministero della Giustizia.
All’udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
A mezzo degli articolati motivi di ricorso viene censurata la mancata ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, la quale, secondo la tesi difensiva di parte ricorrente, richiederebbe da parte dell’Amministrazione, previa determinazione dei criteri di valutazione della prova orale, la ripetizione della stessa da parte del ricorrente nonché di tutti gli altri candidati al concorso.
La censura è immeritevole di positiva valutazione posto che la sentenza per la cui ottemperanza è causa, in accoglimento del ricorso, ha espressamente affermato che “ gli atti impugnati vanno annullati per quanto di ragione e nei limiti di interesse del ricorrente, che dovrà essere nuovamente ammesso a sostenere le prove orali, con obbligo della Commissione di conformarsi alla decisione predeterminando i criteri di valutazione cui si atterrà nell’attribuzione del voto al ricorrente medesimo ”.
Ebbene, impregiudicate le prove già sostenute dagli altri candidati, la sentenza in esame si è limitata ad annullare gli atti impugnati nei limiti dell’interesse di parte ricorrente e a prevedere, quanto all’effetto conformativo, che l’Amministrazione, una volta determinati i criteri di valutazione della prova orale, avrebbe dovuto convocare il ricorrente per il rinnovato espletamento della stessa.
Al riguardo, dai documenti depositati in atti dalla difesa erariale, emerge che l’Amministrazione, in completa ottemperanza al dictum giurisdizionale, in data 8 luglio 2024 ha provveduto a prefissare i criteri di valutazione della prova orale per il cui espletamento è stato convocato il giorno successivo il ricorrente.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge, da corrispondere a favore dell’Amministrazione resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO