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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3312/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3312/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Sartea Pietro;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
- (convenuta) ass. avv. Marina Vajana; Controparte_2 premesso
• che parte ricorrente riceveva il 27 Marzo 2025 l'intimazione di pagamento oggi opposta, la quale conseguiva all'avviso di addebito 410 2023 000 6840737000, emesso nel 2017.
Proponeva la presente opposizione contestando la sussistenza di tale debito contributivo, in quanto non avrebbe i requisiti previsti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
• che si costituivano le convenute: l' depositava la prova della notifica dell'avviso di CP_1 addebito, avvenuta via pecil 16/12/2023), avvenuta via pec;
Entrambe le convenute eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ed anche la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva;
considera
1. È pacifico che la ricorrente abbia ricevuto l'avviso di addebito, il cui credito è portato dell'intimazione di pagamento oggi opposta, in data 16 dicembre 2023 tramite notifica via posta elettronica certificata, come dimostrato dall' parte ricorrente non ha contestato di aver CP_1 ricevuto tale notifica alla prima difesa utile e, d'altronde, nemmeno nel ricorso introduttivo si afferma di non aver ricevuto il precedente avviso di addebito.
2. Il ricorso è stato depositato, palesemente, dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 24 d.lgs. 46/1999; tale termine, pacificamente perentorio, è diretto a rendere incontrovertibile il diritto contenuto nell'avviso di addebito.
3. Di conseguenza, ogni rilievo in merito ai crediti portati da tali atti doveva essere sollevato nell'azione di impugnazione del titolo, da svolgersi entro 40 giorni dalla notifica del medesimo;
solo laddove l'avviso di addebito non sia stato notificato (o non vi sia prova dell'avvenuta notifica), è possibile un'opposizione con funzione recuperatoria avverso la successiva intimazione di pagamento.
1 R.G.L. 3312/2025
4. Non è questo il caso di specie. L' ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli CP_1 avvisi di addebito e parte ricorrente nulla ha rilevato alla prima difesa utile in merito a eventuali vizi nel procedimento notificatorio di tali atti. Di conseguenza, gli unici fatti che il ricorrente poteva far valere erano quelli successivi alla formazione di tali titoli.
5. Il tipo di vizio lamentato non esclude l'operatività della decadenza prevista dalla norma;
non esistono situazioni che permettano al contribuente, al quale sia stato notificato tempestivamente l'atto, di eludere il termine di decadenza e anche le argomentazioni spese in discussione non convincono il giudice. L'esigenza di difesa della parte è sufficientemente garantita dalla possibilità di impugnare tali atti;
il ricorrente per anni ha trascurato di farlo, salvo poi decidere di reagire quando ha ricevuto l'odierno atto impositivo.
6. Ogni eccezione sul merito della pretesa è, quindi, inammissibile.
7. L'inammissibilità del ricorso assorbe l'eccezione svolta da Controparte_2
di carenza di legittimazione passiva.
[...]
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida in € 1.000 per ognuna, oltre accessori di legge
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3312/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Sartea Pietro;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
- (convenuta) ass. avv. Marina Vajana; Controparte_2 premesso
• che parte ricorrente riceveva il 27 Marzo 2025 l'intimazione di pagamento oggi opposta, la quale conseguiva all'avviso di addebito 410 2023 000 6840737000, emesso nel 2017.
Proponeva la presente opposizione contestando la sussistenza di tale debito contributivo, in quanto non avrebbe i requisiti previsti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
• che si costituivano le convenute: l' depositava la prova della notifica dell'avviso di CP_1 addebito, avvenuta via pecil 16/12/2023), avvenuta via pec;
Entrambe le convenute eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ed anche la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva;
considera
1. È pacifico che la ricorrente abbia ricevuto l'avviso di addebito, il cui credito è portato dell'intimazione di pagamento oggi opposta, in data 16 dicembre 2023 tramite notifica via posta elettronica certificata, come dimostrato dall' parte ricorrente non ha contestato di aver CP_1 ricevuto tale notifica alla prima difesa utile e, d'altronde, nemmeno nel ricorso introduttivo si afferma di non aver ricevuto il precedente avviso di addebito.
2. Il ricorso è stato depositato, palesemente, dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 24 d.lgs. 46/1999; tale termine, pacificamente perentorio, è diretto a rendere incontrovertibile il diritto contenuto nell'avviso di addebito.
3. Di conseguenza, ogni rilievo in merito ai crediti portati da tali atti doveva essere sollevato nell'azione di impugnazione del titolo, da svolgersi entro 40 giorni dalla notifica del medesimo;
solo laddove l'avviso di addebito non sia stato notificato (o non vi sia prova dell'avvenuta notifica), è possibile un'opposizione con funzione recuperatoria avverso la successiva intimazione di pagamento.
1 R.G.L. 3312/2025
4. Non è questo il caso di specie. L' ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli CP_1 avvisi di addebito e parte ricorrente nulla ha rilevato alla prima difesa utile in merito a eventuali vizi nel procedimento notificatorio di tali atti. Di conseguenza, gli unici fatti che il ricorrente poteva far valere erano quelli successivi alla formazione di tali titoli.
5. Il tipo di vizio lamentato non esclude l'operatività della decadenza prevista dalla norma;
non esistono situazioni che permettano al contribuente, al quale sia stato notificato tempestivamente l'atto, di eludere il termine di decadenza e anche le argomentazioni spese in discussione non convincono il giudice. L'esigenza di difesa della parte è sufficientemente garantita dalla possibilità di impugnare tali atti;
il ricorrente per anni ha trascurato di farlo, salvo poi decidere di reagire quando ha ricevuto l'odierno atto impositivo.
6. Ogni eccezione sul merito della pretesa è, quindi, inammissibile.
7. L'inammissibilità del ricorso assorbe l'eccezione svolta da Controparte_2
di carenza di legittimazione passiva.
[...]
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida in € 1.000 per ognuna, oltre accessori di legge
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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