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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 29790, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
C.F. ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1
C.F. ; C.F._2 [...]
obbligata in solido, con sede in Milano Parte_2
(MI), alla Via Merlo n. 03, P.IVA: , in persona dei Curatori P.IVA_1
fallimentaripro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Fisicaro
C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del CodiceFiscale_3
medesimo sito a Milano, Viale Piave, n. 6, PEC Email_1
Ricorrente contro
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio C.F. , dirigente, e C.F._4
dall'avv. Sara Mocavini C.F. funzionaria dell' C.F._5 [...]
, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Controparte_3
Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono entrambe domiciliate – indirizzo pec.
t Email_2
Resistente
Oggetto: ricorso avverso provvedimento sanzionatorio ex d.lgs. n.231\2007.
FATTO
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Il giorno 5/07/2024 presentavano ricorso dinanzi a questo Tribunale le parti ricorrenti per opporsi al Decreto sanzionatorio n. 403254/A emesso dal
[...]
ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 689/1981 Controparte_2
e dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 e formulavano l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto. Il provvedimento sanzionatorio veniva emesso in seguito all'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Parte_3
“soggetto obbligato” ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 231/2007.
Le attività di verifica erano finalizzate al riscontro della corretta osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al d.lgs. n. 231/2007, relativamente al periodo dal
01.01.2018 al 31.05.2021 (data di inizio dell'ispezione).
Nel corso dell'ispezione, la Guarda di Finanza attenzionava 25 mandati fiduciari e riteneva che la società fiduciaria avesse sistematicamente omesso di procedere alla valutazione del rischio di riciclaggio (risultando assente la “Scheda di
Valutazione sul Cliente”); ed avesse solo sporadicamente assolto all'obbligo di adeguata verifica della clientela rispetto a 10 mandati;
inoltre, riteneva che la società non avesse ottemperato all'obbligo di conservazione su 18 mandati e agli obblighi di segnalazione relativamente a n. 7 mandati, risultati connotati da gravi elementi di sospetto.
In data 13.12.2021 la Gdf trasmetteva le proprie valutazioni al , il quale CP_2 il 4.06.2024 adottava il decreto sanzionatorio n. 403254/A, e lo notificava ai ricorrenti in data 6.06.2024.
Il resistente sanzionava in qualità di Presidente del CP_2 Parte_1
Collegio Sindacale e Amministratore Unico facente funzioni della società ricorrente dal 23.06.2020 al 31.05.2021 per la violazione degli obblighi imposti dalla normativa anti-riciclaggio, in concorso con , il quale aveva Controparte_1
ricoperto precedentemente la carica di legale rappresentante/amministratore unico nel periodo dal 01.01.2018 al 22.06.2020, in solido con la società
[...]
Parte_2
L'Amministrazione resistente ingiungeva agli incolpati principali il pagamento di:
-la sanzione di € 10.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. n.
231/2007, per la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
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- la sanzione di € 10.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n.
231/2007, per la violazione degli obblighi di conservazione;
- la sanzione di € 80.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.
231/2007, per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Le parti ricorrenti sostenevano l'illegittimità del decreto sanzionatorio eccependo una serie di questioni.
In diritto lamentavano:
a) l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art.69, comma 2, del D.lgs. 231 del 2007 (vigente);
b) l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione;
c) il difetto di motivazione del decreto sanzionatorio;
d) il difetto di legittimazione passiva;
e) il difetto dell'elemento soggettivo in capo agli opponenti;
f) l'insussistenza della violazione degli obblighi contestati;
g) l'illegittimità del decreto per violazione o falsa applicazione del D.lgs. n.
231 del 2007 (art.17, artt.31 e seguenti, art. 2, comma, art. 35 (art. 41 previgente) 56 57 e 58) e dell'art.11 della L.689/1981;
h) l'insussistenza del carattere grave della violazione;
i) l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione nella misura minima.
Le parti ricorrenti presentavano le presenti conclusioni: “1) in via preliminare ed urgente, sospendere l'efficacia del Decreto sanzionatorio relativo alla Posizione
n. 403254/A, emesso in Roma in data 04.06.2024 dal Controparte_2
e notificato il 06.06.2024; 2) annullare e comunque dichiarare
[...]
inefficace il Decreto impugnato per tutti i motivi sopra illustrati e per l'effetto,
3) condannare l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
4) nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, applicare la sanzione nel minimo edittale in conformità al principio del favor rei ai sensi dell'art. 67, comma 2, ovvero degli artt. 56, comma 1, 57, comma 1, 58, comma 1, del D.lgs. n. 231 del 2007 vigente, determinato in concreto in euro
3.000,00, con compensazione di spese e competenze del presente giudizio;
5) in ulteriore subordine, ridurre la sanzione in conformità al principio del favor rei con compensazione di spese e competenze del presente giudizio.”
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In data 8/08/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio, escludendo che vi fossero profili di illegittimità del decreto, oltre ad evidenziare la insussistenza della prova del periculum in capo ai ricorrenti. Fissava l'udienza per la trattazione del merito della controversia e assegnava il termine per la notifica alla controparte dello scritto introduttivo ed il presente decreto.
Si costituiva il in data 31.12.2024 e sosteneva la legittimità del decreto, CP_2
opponendosi alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente e, presentando i propri documenti, così concludeva: “in via preliminare, respingere l'istanza cautelare proposta;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 26.11.24, sulla scorta di quanto indicato nel verbale, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il decreto sanzionatorio risulti legittimo, e pertanto vada confermato, alla luce delle seguenti valutazioni.
1. Sull'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 69, comma 2, del
D.lgs. n. 231 del 2007
Sostiene la parte ricorrente che il procedimento si sarebbe estinto atteso che la
Guardia di Finanza aveva contestato la violazione degli obblighi antiriciclaggio in data 29.11.2021, mentre il decreto sanzionatorio oggetto di odierna impugnazione veniva adottato dal il 04.06.2024 e notificato agli incolpati in data CP_2
06.06.2024, dunque oltre il termine di 2 anni e 6 mesi applicabile al caso di specie ex art.69 c.2 del D.lgs. 231 del 2007.
Il si opponeva individuando il più corretto dies a quo nel giorno in cui CP_2
avveniva la ricezione della contestazione della Gdf da parte dell'Amministrazione.
Il giudice non ritiene fondata l'eccezione dei ricorrenti, accogliendo l'interpretazione del dettato normativo effettuata dal . CP_2
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Preliminarmente si osserva il termine per la conclusione del procedimento è stato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti in 2 anni e 6 mesi, attesa la richiesta di interrogatorio da parte del Sig. (art. 69, comma 2, del D.lgs. n. Pt_1
231 del 2007).
Dalla lettura del dettato normativo emerge che “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.”
Pertanto, ritiene questo giudice che il decreto sanzionatorio risulti tempestivo in quanto, in applicazione dell'art. 69 c.2 del d.lgs. 231/2007 è trascorso un termine inferiore a 2 anni e 6 mesi tra la ricezione della pec contenente la notifica della contestazione (13 dicembre 2021) e l'emissione del decreto sanzionatorio (4 giugno 2024).
2. Sull'eccezione di prescrizione
I ricorrenti sostengono l'illegittimità del decreto sanzionatorio perché tra la commissione della violazione e l'emissione del decreto sarebbe intercorso un termine maggiore di 5 anni, in violazione dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Infatti, evidenziano che rispetto al mandato n.043 la violazione riguarderebbe una società posta in liquidazione nel 2012 e, dunque, considerato che il decreto sanzionatorio era stato adottato nel 2024, erano trascorsi ben più di 5 anni, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
Ritiene questo giudice che il decreto sia tempestivo alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, il osserva correttamente che l'eccezione sollevata non è CP_2
idonea ad incidere sull'intero decreto sanzionatorio in quanto afferente ad una singola condotta.
In secondo luogo, l'art 28 della legge 689/1981 stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
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Dal decreto Ministeriale sanzionatorio emerge che le violazioni riscontrate rispetto al mandato n.043 erano state molteplici: in primo luogo veniva riscontrata l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, inoltre non era stato adempiuto l'obbligo di conservazione ed infine tale mandato risultava aperto nonostante la società risultasse cancellata dall'anno 2012 e tale ultima circostanza destava ampio sospetto per l'Amministrazione.
Lo stesso confermava ai verbalizzanti questa ricostruzione, affermando di Pt_1
essere venuto a conoscenza della liquidazione della società con e-mail del
09.09.2020 e di aver provveduto alla chiusura del suddetto mandato in data
20.07.2021, tuttavia dopo l'accesso ispettivo della Guardia di Finanza.
Pertanto, nel caso di specie sussiste una violazione di durata, configurabile nell'aver mantenuto aperto un mandato che avrebbe dovuto essere chiuso dal 2012
e quindi la prescrizione non deve essere calcolata dal 2012 ma dal giorno in cui il provvedeva alla chiusura (ossia il 19.07.2021), compiendo la condotta Pt_1
doverosa in precedenza omessa. Dunque, il diritto a riscuotere la sanzione non si è prescritto in quanto tra la commissione di questa specifica violazione e l'emissione del decreto sanzionatorio, dotato di esecutorietà, non è intercorso un termine maggiore di 5 anni.
3. Sul difetto di motivazione
I ricorrenti lamentano l'illegittimità del decreto sanzionatorio per essere privo della motivazione richiesta dall'art.3 della legge 241/1990 e dall'art. 18 della legge 689/1981, essendosi limitato il a riprendere gli esiti valutativi CP_2
espressi dalla Guardia di Finanza. Il si opponeva, deducendo la piena CP_2
motivazione del decreto.
Ritiene questo giudice che il decreto sanzionatorio risulti sufficientemente motivato.
In primo luogo, si evidenzia che lo stesso art. 3 comma 3 della legge 241/1990, invocato dalle parti ricorrenti, ammette la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo, di cui il decreto sanzionatorio ne costituisce un predicato. Pertanto, lamentare l'illegittimità del provvedimento per essere motivato per relationem non incide sulla legittimità dello stesso, anzi la conferma.
Infatti, costituisce un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “il provvedimento di irrogazione di sanzione
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amministrativa può essere motivato “per relationem”, mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo (tra le tante v. Cass. 24-4-2008 n. 10757;
Cass. 11-1-2006 n. 389; Cass. 28-10-2003 n. 16203; Cass. 30-12-1998 n. 12881), quali, in particolare, il parere della Commissione Consultiva” (Corte di
Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio – 21 marzo 2014, n. 6792).
Inoltre, ritiene questo giudice che nel caso di specie il abbia anche CP_2
effettuato un'autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione della sanzione, disattendendo in parte le valutazioni della Gdf e ritenendo la violazione dell'obbligo di consegna unicamente rispetto a 8 mandati sui 18 indicati, in applicazione dell'assorbimento. Tale sforzo motivazionale dimostra la presenza di un percorso logico-giuridico autonomo rispetto alle risultanze dell'accertamento e porta a suffragare la tesi del rispetto dell'art.3 della legge sul procedimento amministrativo.
4. Sulla legittimazione passiva
I ricorrenti sostengono che il Sig. e il Sig. non avrebbero Pt_1 CP_1
dovuto essere i destinatari del provvedimento sanzionatorio, con conseguente violazione degli artt.3 e 6, L. n. 689 del 1981.
Ritiene questo giudice che i ricorrenti siano stati individuati correttamente dal quali soggetti, persone fisiche, tenuti all'adempimento degli obblighi CP_2
della normativa antiriciclaggio, con conseguente legittimità del decreto sanzionatorio.
In primo luogo, la legge 689/1981 stabilisce i principi di personalità e della solidarietà. Dal generale impianto normativo relativo agli illeciti amministrativi la giurisprudenza ha distinto la posizione dell'autore della violazione, che può essere soltanto una persona fisica “cd. Personalità della pena” (art. 3 l.689/1981) da quella del responsabile solidale per il pagamento della sanzione, ossia la società
(art. 6 l. 689/1981), che assolve ad un ruolo di garanzia.
La legge antiriciclaggio si inserisce in questo contesto, pertanto non è condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui il avrebbe dovuto CP_2
sanzionare unicamente la società, in quanto quest'ultima non può commettere materialmente illeciti e, quindi, gli autori materiali sono stati correttamente individuati negli amministratori unici pro tempore.
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Inoltre, si evidenzia che il ammetteva l'addebito dinanzi agli operanti in Pt_1
data 09.11.2021: “[...] in merito alla vostra attività ispettiva, riconosciamo tutte le criticità da voi riscontrate in ordine a tutti i suddetti mandati fiduciari”, pertanto il suo difetto di legittimazione passiva non appare condivisibile.
Rispetto al difetto dell'elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, si osserva che in materia di sanzioni amministrative la colpa è presunta e la prova liberatoria è posta in capo al destinatario della sanzione ma la difesa non ha assolto all'onere della prova circa la sua insussistenza della colpevolezza (Corte di Cassazione, sez.
III Civile, ordinanza n. 26306/17; depositata il 7 novembre secondo cui costituisce un “principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, per cui in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”).
5. Insussistenza della violazione degli obblighi per violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 231 del 2007
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza della violazione degli obblighi da parte degli incolpati principali, i ricorrenti sostenevano la violazione e/o falsa applicazione di molteplici articoli del Dlgs n. 231 del 2007. Le doglianze ripropongono i profili di illegittimità del decreto sanzionatorio già evidenziati tramite altre eccezioni, pertanto, il giudice ritiene assorbite le relative eccezioni.
5.a Insussistenza della violazione degli obblighi di adeguata verifica
In primo luogo, i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 17 e seguenti del
D.lgs. n. 231 del 2007 per aver adempiuto agli obblighi di verifica richiesti ad una società di piccole dimensioni, per non essere tenuti a redigere la scheda di valutazione, oltre a sottolineare l'insussistenza dell'obbligo di segnalazione.
Si ritiene sussistente legittimità del decreto sanzionatorio alla luce delle osservazioni che seguono.
Preliminarmente si osserva che i mandati attenzionati, sebbene aperti in data antecedente la riforma, non erano rimasti inattivi ma erano state compiute delle operazioni rispetto alle quali il Ministero riteneva mutato il livello di rischio di
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riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente, con conseguente violazione degli obblighi imposti dall'art. 17 comma 4 del d.lgs. 231/2007.
Per quanto concerne, invece, il tipo di obbligo disatteso, ritiene questo giudice che esso sia stato correttamente individuato dal . Infatti, veniva contestato CP_2
che in alcuni casi vi era stata unicamente la consegna ai clienti della modulistica predisposta da per la relativa compilazione e conseguente Parte_4
sottoscrizione; mentre in altri casi era emerso che numerosi questionari risultavano compilati unicamente nella parte anagrafica.
Rispetto ai mandati n. 1114 e 3044 i clienti dichiaravano di essere persone politicamente esposte ma non era stata effettuata l'adeguata verifica rafforzata
(circostanza ammessa dai ricorrenti). Ulteriormente rispetto ai mandati nn.3048 e n.1114 vi era la sola presenza del questionario compilato in merito ai dati anagrafici ma non venivano svolte le verifiche sulle operazioni, secondo quanto richiesto, invece dall'art.18 comma 1 lettera d).
Emerge dunque la violazione degli obblighi imposti dagli artt.18 e 19 del d.lgs.
231/2007 ai ricorrenti odierni in qualità di legali rappresentati della società fiduciaria, circostanza per altro sostanzialmente ammessa dallo stesso ricorrente
Pt_1
Ulteriormente i ricorrenti avrebbero dovuto disporre la scheda di valutazione in quanto previsto dall'art.15 comma 2 e comma 4 del D.lgs. 231/2007 applicabile alla società ricorrente e ai suoi rappresentanti legali pro tempore.
Pertanto, è emerso che le violazioni ascritte dal dipendono dal mancato CP_2
adempimento degli obblighi imposti dalla legge in qualità di amministratori di società con attività professionale svolta da soggetto obbligato ai sensi dell'art.3 comma 3 lettera a) del D.lgs. 231/2007.
5.b Insussistenza della violazione dell'obbligo di conservazione
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono di aver correttamente adempiuto agli obblighi di conservazione della documentazione richiesta dalla normativa, avendo acquisito i documenti di riconoscimento dei propri clienti ovvero le visure camerali e che, dunque il aveva violato o mal interpretato gli articoli 31 CP_2
e seguenti del D.lgs. 231/2007.
Anche qui si ritiene sussistente la violazione degli obblighi di conservazione e dunque la legittimità del decreto sanzionatorio. Il Ministero circoscriveva la
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violazione a 10 mandati sui 18 attenzionati dalla Gdf e contestava che “non era stata conservata all'interno dei fascicoli la modulistica adottata ai fini antiriciclaggio e non si era – sistematicamente – provveduto ad aggiornare, conservare e registrare i documenti di identità dei fiducianti in corso di validità, secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n.231/2007; inoltre, in alcuni mandati fiduciari non era stata rinvenuta alcuna traccia del relativo contratto di apertura”.
La violazione veniva delineata e individuata anche nel fatto che la documentazione prodotta, per altro fornita solo in seguito all'ispezione, non consentiva di accertare la tempestività della relativa acquisizione, in quanto non vi era alcuna indicazione sulla data certa e sulla persona fisica che aveva materialmente provveduto all'identificazione/acquisizione, come confermato dalla dipendente in sede di escussione la quale espressamente dichiarava di aver fatto apporre una data anteriore agli intestatari.
Considerato che
la parte ricorrente non ha smentito o chiarito le ragioni della mancata adozione della modulistica a fini antiriciclaggio, ritenuto che le modalità di conservazione dei dati devono assicurare la tempestività dell'acquisizione secondo quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. n.231/2007 comma 2 lettera b) e che nel caso di specie emergeva che la conservazione non era avvenuta secondo le modalità prescritte dall'art. 32, ritiene questo giudice che il abbia correttamente irrogato la sanzione ai CP_2
ricorrenti secondo quanto prescritto dall'art. 57 del D.lgs. n.231/2007.
5.c Insussistenza dell'obbligo di segnalazione
Inoltre, i ricorrenti evidenziavano la violazione dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 35
(art. 41 previgente) D.lgs. n. 231 del 2007 per insussistenza degli obblighi di segnalazione e per difetto di motivazione del provvedimento per non aver il chiarito la correlazione tra l'operazione, di cui sarebbe stata omessa la CP_2
segnalazione e il sospetto circa la finalizzazione della stessa al riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2007.
Avendo già chiarito la presenza della motivazione del decreto sanzionatorio, il giudice conferma la sussistenza dell'obbligo di segnalazione in capo ai ricorrenti alla luce delle seguenti considerazioni.
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I ricorrenti sostengono che alla luce del patrimonio informativo a disposizione degli incolpati non era ravvisabile “alcun tipo di anomalia o rappresentarsi il sospetto che le operazioni disposte dai clienti-fiducianti fossero collegate a fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o, con riferimento ai fatti commessi dopo il 04.07.2017, che i fondi avessero origine criminosa”.
Tuttavia, è emerso che l'amministratore unico svolgeva la professione CP_1
di commercialista e che la società amministrata da lui e dal secondo Pt_1
quanto detto espressamente dai ricorrenti, si avvaleva della professionalità dello per l'esercizio della propria attività, i cui Parte_5
professionisti provvedevano a curare il fascicolo antiriciclaggio e la sua conservazione (p.18 e 19 del ricorso). Pertanto, il mero “indice di sospetto” ben poteva essere colto considerato che il patrimonio informativo a disposizione dei ricorrenti era interpretato da professionisti della materia.
La norma contestata prevede un obbligo di istruttoria del fascicolo, volto alla esatta identificazione dei soggetti interessati;
i ricorrenti non hanno acquisito quelle informazioni necessarie, non avendo assolto in ultima analisi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e non essendo stati in grado di monitorare le operazioni alla luce delle attività svolte dai clienti.
In particolare, nel mandato n.043 veniva rinvenuto un indice di sospetto nel fatto che dalla documentazione rinvenuta all'interno del fascicolo, il fiduciante risultava creditore di 2.080.800,00 per plurimi finanziamenti soci ma la società risultava cancellata dal 2012; questo fatto, pur di oggettiva gravità, non veniva segnalato dagli amministratori risultando esso evidentemente meritevole di segnalazione.
Rispetto ai mandati fiduciari: nn. 17036; 3051; 10055, 147 (già 3019 e 3019/B) veniva riscontrata l'esistenza della sentenza dichiarativa del fallimento dei fiducianti e anche rispetto a questi mandati veniva omessa la segnalazione.
Ancora, in ordine al mandato n. 17036 (intestato a erano Controparte_1
state effettuate numerose operazioni di versamento e rimborsi, prive della relativa documentazione giustificativa e anche in tal caso veniva omessa la segnalazione;
inoltre l'importo di € 337.439,32, girato alla procedura fallimentare, costituente la liquidità giacente al momento del fallimento, non trovava corrispondenza con il saldo derivante dalla differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite del
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prospetto fiduciario rinvenuto all'interno del fascicolo e recante le movimentazioni finanziarie intervenute.
Infine, con riferimento al mandato n. 17038 (intestato al ), Persona_1
originariamente acceso per l'amministrazione di una quota pari al 90% del capitale sociale di SAIGA S.r.l., veniva effettuato l'accredito di una somma di denaro pari ad € 380.000,00 proveniente dal Notaio di Persona_2
Milano, in assenza di istruzioni da parte del Trustee, , Persona_3
il quale, debitamente interpellato dalla Sig.ra riferiva che Persona_4
l'operazione era stata disposta dal Notaio e che non ne conosceva le ragioni sottostanti.
In tema di obblighi di segnalazione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito di recente il proprio orientamento secondo il quale “costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui in tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (Cass., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11440; Cass., Sez. II, 8 agosto 2018, n. 20647; Cass., Sez. II, 10 aprile 2007, n. 8699)” Cassazione civile sez. II, 25/07/2024, (ud. 14/05/2024, dep.
25/07/2024), n.20848.
Orbene nel caso di specie è emersa l'oggettiva necessità di effettuare le (plurime) segnalazioni che furono omesse. Proprio alla luce del patrimonio informativo a disposizione dei ricorrenti, sussisteva l'obbligo di segnalare operazioni di cui poco o nulla si conosceva e che avevano degli oggettivi profili di criticità.
6. Illegittimità del decreto sanzionatorio per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 56,57,58 del D.lgs. 231/2007 e dell'art. 11 della
L. n. 689/1981
Infine, i ricorrenti invocano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56, 57,
58 e 67 del D.lgs. n. 231 del 2007 (vigente) e 11 della L. n. 689 del 1981. I
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ricorrenti contestano la configurabilità nel caso di specie di violazioni
“qualificate” e chiedono, in via subordinata la rideterminazione della sanzione nella misura prevista per le violazioni di minore gravità.
La documentazione prodotta conferma della gravità delle violazioni, in quanto considerato il lungo periodo di tempo in cui esse si sono verificate e la molteplicità delle stesse, non appare confutabile la natura sistematica delle omissioni.
Inoltre, si ritiene che il decreto sanzionatorio sia immune da censure rispetto alla parte relativa alla quantificazione della sanzione.
In primo luogo, nel decreto opposto, l'Amministrazione mostrava un percorso motivazionale adeguato a giustificare la comminazione della sanzione e a chiarire la cornice edittale applicabile alle violazioni riscontrante.
In secondo luogo, individuava, sulla base dei criteri di cui all'art. 67 del d.lgs.
231/2007, dell'art.11 della legge n. 689/1981 e della circolare MEF del
17.06.2022, il quantum di sanzione applicabile al caso di specie e chiariva di aver tenuto conto del fatto che l'illecito era stato realizzato in concorso.
Conclusivamente adottava una sanzione più vicina al minimo edittale che, comunque, tiene conto della vicenda in cui sono contestati più episodi di omessa segnalazione in relazione a vari mandati professionali.
L'ammontare della sanzione irrogata ai ricorrenti appare in conclusione legittima, congrua e proporzionata alle circostanze indicate nel verbale di constatazione.
7. Spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quantificate come segue ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) € 2.115,60 per un compenso maggiorato comprensivo degli aumenti pari ad euro 9.167,60.
13 14
Tale importo deve essere ridotto del 20% per la presenza dei funzionari del per complessivi euro 7334,00. Le spese andranno ripartire in parti CP_2
uguali tra tutti i ricorrenti e in solido tra loro.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione;
b) pone le spese a carico dei soccombenti in solido, quantificate in euro
7334,00. Le spese andranno ripartire in parti uguali tra tutti i ricorrenti e in solido tra loro.
Roma, 10.02.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Provvedimento redatto con la collaborazione del Controparte_4
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 29790, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
C.F. ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1
C.F. ; C.F._2 [...]
obbligata in solido, con sede in Milano Parte_2
(MI), alla Via Merlo n. 03, P.IVA: , in persona dei Curatori P.IVA_1
fallimentaripro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Fisicaro
C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del CodiceFiscale_3
medesimo sito a Milano, Viale Piave, n. 6, PEC Email_1
Ricorrente contro
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio C.F. , dirigente, e C.F._4
dall'avv. Sara Mocavini C.F. funzionaria dell' C.F._5 [...]
, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Controparte_3
Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono entrambe domiciliate – indirizzo pec.
t Email_2
Resistente
Oggetto: ricorso avverso provvedimento sanzionatorio ex d.lgs. n.231\2007.
FATTO
1 2
Il giorno 5/07/2024 presentavano ricorso dinanzi a questo Tribunale le parti ricorrenti per opporsi al Decreto sanzionatorio n. 403254/A emesso dal
[...]
ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 689/1981 Controparte_2
e dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 e formulavano l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto. Il provvedimento sanzionatorio veniva emesso in seguito all'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Parte_3
“soggetto obbligato” ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 231/2007.
Le attività di verifica erano finalizzate al riscontro della corretta osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al d.lgs. n. 231/2007, relativamente al periodo dal
01.01.2018 al 31.05.2021 (data di inizio dell'ispezione).
Nel corso dell'ispezione, la Guarda di Finanza attenzionava 25 mandati fiduciari e riteneva che la società fiduciaria avesse sistematicamente omesso di procedere alla valutazione del rischio di riciclaggio (risultando assente la “Scheda di
Valutazione sul Cliente”); ed avesse solo sporadicamente assolto all'obbligo di adeguata verifica della clientela rispetto a 10 mandati;
inoltre, riteneva che la società non avesse ottemperato all'obbligo di conservazione su 18 mandati e agli obblighi di segnalazione relativamente a n. 7 mandati, risultati connotati da gravi elementi di sospetto.
In data 13.12.2021 la Gdf trasmetteva le proprie valutazioni al , il quale CP_2 il 4.06.2024 adottava il decreto sanzionatorio n. 403254/A, e lo notificava ai ricorrenti in data 6.06.2024.
Il resistente sanzionava in qualità di Presidente del CP_2 Parte_1
Collegio Sindacale e Amministratore Unico facente funzioni della società ricorrente dal 23.06.2020 al 31.05.2021 per la violazione degli obblighi imposti dalla normativa anti-riciclaggio, in concorso con , il quale aveva Controparte_1
ricoperto precedentemente la carica di legale rappresentante/amministratore unico nel periodo dal 01.01.2018 al 22.06.2020, in solido con la società
[...]
Parte_2
L'Amministrazione resistente ingiungeva agli incolpati principali il pagamento di:
-la sanzione di € 10.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. n.
231/2007, per la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
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- la sanzione di € 10.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n.
231/2007, per la violazione degli obblighi di conservazione;
- la sanzione di € 80.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.
231/2007, per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Le parti ricorrenti sostenevano l'illegittimità del decreto sanzionatorio eccependo una serie di questioni.
In diritto lamentavano:
a) l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art.69, comma 2, del D.lgs. 231 del 2007 (vigente);
b) l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione;
c) il difetto di motivazione del decreto sanzionatorio;
d) il difetto di legittimazione passiva;
e) il difetto dell'elemento soggettivo in capo agli opponenti;
f) l'insussistenza della violazione degli obblighi contestati;
g) l'illegittimità del decreto per violazione o falsa applicazione del D.lgs. n.
231 del 2007 (art.17, artt.31 e seguenti, art. 2, comma, art. 35 (art. 41 previgente) 56 57 e 58) e dell'art.11 della L.689/1981;
h) l'insussistenza del carattere grave della violazione;
i) l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione nella misura minima.
Le parti ricorrenti presentavano le presenti conclusioni: “1) in via preliminare ed urgente, sospendere l'efficacia del Decreto sanzionatorio relativo alla Posizione
n. 403254/A, emesso in Roma in data 04.06.2024 dal Controparte_2
e notificato il 06.06.2024; 2) annullare e comunque dichiarare
[...]
inefficace il Decreto impugnato per tutti i motivi sopra illustrati e per l'effetto,
3) condannare l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
4) nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, applicare la sanzione nel minimo edittale in conformità al principio del favor rei ai sensi dell'art. 67, comma 2, ovvero degli artt. 56, comma 1, 57, comma 1, 58, comma 1, del D.lgs. n. 231 del 2007 vigente, determinato in concreto in euro
3.000,00, con compensazione di spese e competenze del presente giudizio;
5) in ulteriore subordine, ridurre la sanzione in conformità al principio del favor rei con compensazione di spese e competenze del presente giudizio.”
3 4
In data 8/08/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio, escludendo che vi fossero profili di illegittimità del decreto, oltre ad evidenziare la insussistenza della prova del periculum in capo ai ricorrenti. Fissava l'udienza per la trattazione del merito della controversia e assegnava il termine per la notifica alla controparte dello scritto introduttivo ed il presente decreto.
Si costituiva il in data 31.12.2024 e sosteneva la legittimità del decreto, CP_2
opponendosi alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente e, presentando i propri documenti, così concludeva: “in via preliminare, respingere l'istanza cautelare proposta;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 26.11.24, sulla scorta di quanto indicato nel verbale, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il decreto sanzionatorio risulti legittimo, e pertanto vada confermato, alla luce delle seguenti valutazioni.
1. Sull'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 69, comma 2, del
D.lgs. n. 231 del 2007
Sostiene la parte ricorrente che il procedimento si sarebbe estinto atteso che la
Guardia di Finanza aveva contestato la violazione degli obblighi antiriciclaggio in data 29.11.2021, mentre il decreto sanzionatorio oggetto di odierna impugnazione veniva adottato dal il 04.06.2024 e notificato agli incolpati in data CP_2
06.06.2024, dunque oltre il termine di 2 anni e 6 mesi applicabile al caso di specie ex art.69 c.2 del D.lgs. 231 del 2007.
Il si opponeva individuando il più corretto dies a quo nel giorno in cui CP_2
avveniva la ricezione della contestazione della Gdf da parte dell'Amministrazione.
Il giudice non ritiene fondata l'eccezione dei ricorrenti, accogliendo l'interpretazione del dettato normativo effettuata dal . CP_2
4 5
Preliminarmente si osserva il termine per la conclusione del procedimento è stato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti in 2 anni e 6 mesi, attesa la richiesta di interrogatorio da parte del Sig. (art. 69, comma 2, del D.lgs. n. Pt_1
231 del 2007).
Dalla lettura del dettato normativo emerge che “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.”
Pertanto, ritiene questo giudice che il decreto sanzionatorio risulti tempestivo in quanto, in applicazione dell'art. 69 c.2 del d.lgs. 231/2007 è trascorso un termine inferiore a 2 anni e 6 mesi tra la ricezione della pec contenente la notifica della contestazione (13 dicembre 2021) e l'emissione del decreto sanzionatorio (4 giugno 2024).
2. Sull'eccezione di prescrizione
I ricorrenti sostengono l'illegittimità del decreto sanzionatorio perché tra la commissione della violazione e l'emissione del decreto sarebbe intercorso un termine maggiore di 5 anni, in violazione dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Infatti, evidenziano che rispetto al mandato n.043 la violazione riguarderebbe una società posta in liquidazione nel 2012 e, dunque, considerato che il decreto sanzionatorio era stato adottato nel 2024, erano trascorsi ben più di 5 anni, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
Ritiene questo giudice che il decreto sia tempestivo alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, il osserva correttamente che l'eccezione sollevata non è CP_2
idonea ad incidere sull'intero decreto sanzionatorio in quanto afferente ad una singola condotta.
In secondo luogo, l'art 28 della legge 689/1981 stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
5 6
Dal decreto Ministeriale sanzionatorio emerge che le violazioni riscontrate rispetto al mandato n.043 erano state molteplici: in primo luogo veniva riscontrata l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, inoltre non era stato adempiuto l'obbligo di conservazione ed infine tale mandato risultava aperto nonostante la società risultasse cancellata dall'anno 2012 e tale ultima circostanza destava ampio sospetto per l'Amministrazione.
Lo stesso confermava ai verbalizzanti questa ricostruzione, affermando di Pt_1
essere venuto a conoscenza della liquidazione della società con e-mail del
09.09.2020 e di aver provveduto alla chiusura del suddetto mandato in data
20.07.2021, tuttavia dopo l'accesso ispettivo della Guardia di Finanza.
Pertanto, nel caso di specie sussiste una violazione di durata, configurabile nell'aver mantenuto aperto un mandato che avrebbe dovuto essere chiuso dal 2012
e quindi la prescrizione non deve essere calcolata dal 2012 ma dal giorno in cui il provvedeva alla chiusura (ossia il 19.07.2021), compiendo la condotta Pt_1
doverosa in precedenza omessa. Dunque, il diritto a riscuotere la sanzione non si è prescritto in quanto tra la commissione di questa specifica violazione e l'emissione del decreto sanzionatorio, dotato di esecutorietà, non è intercorso un termine maggiore di 5 anni.
3. Sul difetto di motivazione
I ricorrenti lamentano l'illegittimità del decreto sanzionatorio per essere privo della motivazione richiesta dall'art.3 della legge 241/1990 e dall'art. 18 della legge 689/1981, essendosi limitato il a riprendere gli esiti valutativi CP_2
espressi dalla Guardia di Finanza. Il si opponeva, deducendo la piena CP_2
motivazione del decreto.
Ritiene questo giudice che il decreto sanzionatorio risulti sufficientemente motivato.
In primo luogo, si evidenzia che lo stesso art. 3 comma 3 della legge 241/1990, invocato dalle parti ricorrenti, ammette la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo, di cui il decreto sanzionatorio ne costituisce un predicato. Pertanto, lamentare l'illegittimità del provvedimento per essere motivato per relationem non incide sulla legittimità dello stesso, anzi la conferma.
Infatti, costituisce un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “il provvedimento di irrogazione di sanzione
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amministrativa può essere motivato “per relationem”, mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo (tra le tante v. Cass. 24-4-2008 n. 10757;
Cass. 11-1-2006 n. 389; Cass. 28-10-2003 n. 16203; Cass. 30-12-1998 n. 12881), quali, in particolare, il parere della Commissione Consultiva” (Corte di
Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio – 21 marzo 2014, n. 6792).
Inoltre, ritiene questo giudice che nel caso di specie il abbia anche CP_2
effettuato un'autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione della sanzione, disattendendo in parte le valutazioni della Gdf e ritenendo la violazione dell'obbligo di consegna unicamente rispetto a 8 mandati sui 18 indicati, in applicazione dell'assorbimento. Tale sforzo motivazionale dimostra la presenza di un percorso logico-giuridico autonomo rispetto alle risultanze dell'accertamento e porta a suffragare la tesi del rispetto dell'art.3 della legge sul procedimento amministrativo.
4. Sulla legittimazione passiva
I ricorrenti sostengono che il Sig. e il Sig. non avrebbero Pt_1 CP_1
dovuto essere i destinatari del provvedimento sanzionatorio, con conseguente violazione degli artt.3 e 6, L. n. 689 del 1981.
Ritiene questo giudice che i ricorrenti siano stati individuati correttamente dal quali soggetti, persone fisiche, tenuti all'adempimento degli obblighi CP_2
della normativa antiriciclaggio, con conseguente legittimità del decreto sanzionatorio.
In primo luogo, la legge 689/1981 stabilisce i principi di personalità e della solidarietà. Dal generale impianto normativo relativo agli illeciti amministrativi la giurisprudenza ha distinto la posizione dell'autore della violazione, che può essere soltanto una persona fisica “cd. Personalità della pena” (art. 3 l.689/1981) da quella del responsabile solidale per il pagamento della sanzione, ossia la società
(art. 6 l. 689/1981), che assolve ad un ruolo di garanzia.
La legge antiriciclaggio si inserisce in questo contesto, pertanto non è condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui il avrebbe dovuto CP_2
sanzionare unicamente la società, in quanto quest'ultima non può commettere materialmente illeciti e, quindi, gli autori materiali sono stati correttamente individuati negli amministratori unici pro tempore.
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Inoltre, si evidenzia che il ammetteva l'addebito dinanzi agli operanti in Pt_1
data 09.11.2021: “[...] in merito alla vostra attività ispettiva, riconosciamo tutte le criticità da voi riscontrate in ordine a tutti i suddetti mandati fiduciari”, pertanto il suo difetto di legittimazione passiva non appare condivisibile.
Rispetto al difetto dell'elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, si osserva che in materia di sanzioni amministrative la colpa è presunta e la prova liberatoria è posta in capo al destinatario della sanzione ma la difesa non ha assolto all'onere della prova circa la sua insussistenza della colpevolezza (Corte di Cassazione, sez.
III Civile, ordinanza n. 26306/17; depositata il 7 novembre secondo cui costituisce un “principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, per cui in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”).
5. Insussistenza della violazione degli obblighi per violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 231 del 2007
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza della violazione degli obblighi da parte degli incolpati principali, i ricorrenti sostenevano la violazione e/o falsa applicazione di molteplici articoli del Dlgs n. 231 del 2007. Le doglianze ripropongono i profili di illegittimità del decreto sanzionatorio già evidenziati tramite altre eccezioni, pertanto, il giudice ritiene assorbite le relative eccezioni.
5.a Insussistenza della violazione degli obblighi di adeguata verifica
In primo luogo, i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 17 e seguenti del
D.lgs. n. 231 del 2007 per aver adempiuto agli obblighi di verifica richiesti ad una società di piccole dimensioni, per non essere tenuti a redigere la scheda di valutazione, oltre a sottolineare l'insussistenza dell'obbligo di segnalazione.
Si ritiene sussistente legittimità del decreto sanzionatorio alla luce delle osservazioni che seguono.
Preliminarmente si osserva che i mandati attenzionati, sebbene aperti in data antecedente la riforma, non erano rimasti inattivi ma erano state compiute delle operazioni rispetto alle quali il Ministero riteneva mutato il livello di rischio di
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riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente, con conseguente violazione degli obblighi imposti dall'art. 17 comma 4 del d.lgs. 231/2007.
Per quanto concerne, invece, il tipo di obbligo disatteso, ritiene questo giudice che esso sia stato correttamente individuato dal . Infatti, veniva contestato CP_2
che in alcuni casi vi era stata unicamente la consegna ai clienti della modulistica predisposta da per la relativa compilazione e conseguente Parte_4
sottoscrizione; mentre in altri casi era emerso che numerosi questionari risultavano compilati unicamente nella parte anagrafica.
Rispetto ai mandati n. 1114 e 3044 i clienti dichiaravano di essere persone politicamente esposte ma non era stata effettuata l'adeguata verifica rafforzata
(circostanza ammessa dai ricorrenti). Ulteriormente rispetto ai mandati nn.3048 e n.1114 vi era la sola presenza del questionario compilato in merito ai dati anagrafici ma non venivano svolte le verifiche sulle operazioni, secondo quanto richiesto, invece dall'art.18 comma 1 lettera d).
Emerge dunque la violazione degli obblighi imposti dagli artt.18 e 19 del d.lgs.
231/2007 ai ricorrenti odierni in qualità di legali rappresentati della società fiduciaria, circostanza per altro sostanzialmente ammessa dallo stesso ricorrente
Pt_1
Ulteriormente i ricorrenti avrebbero dovuto disporre la scheda di valutazione in quanto previsto dall'art.15 comma 2 e comma 4 del D.lgs. 231/2007 applicabile alla società ricorrente e ai suoi rappresentanti legali pro tempore.
Pertanto, è emerso che le violazioni ascritte dal dipendono dal mancato CP_2
adempimento degli obblighi imposti dalla legge in qualità di amministratori di società con attività professionale svolta da soggetto obbligato ai sensi dell'art.3 comma 3 lettera a) del D.lgs. 231/2007.
5.b Insussistenza della violazione dell'obbligo di conservazione
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono di aver correttamente adempiuto agli obblighi di conservazione della documentazione richiesta dalla normativa, avendo acquisito i documenti di riconoscimento dei propri clienti ovvero le visure camerali e che, dunque il aveva violato o mal interpretato gli articoli 31 CP_2
e seguenti del D.lgs. 231/2007.
Anche qui si ritiene sussistente la violazione degli obblighi di conservazione e dunque la legittimità del decreto sanzionatorio. Il Ministero circoscriveva la
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violazione a 10 mandati sui 18 attenzionati dalla Gdf e contestava che “non era stata conservata all'interno dei fascicoli la modulistica adottata ai fini antiriciclaggio e non si era – sistematicamente – provveduto ad aggiornare, conservare e registrare i documenti di identità dei fiducianti in corso di validità, secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n.231/2007; inoltre, in alcuni mandati fiduciari non era stata rinvenuta alcuna traccia del relativo contratto di apertura”.
La violazione veniva delineata e individuata anche nel fatto che la documentazione prodotta, per altro fornita solo in seguito all'ispezione, non consentiva di accertare la tempestività della relativa acquisizione, in quanto non vi era alcuna indicazione sulla data certa e sulla persona fisica che aveva materialmente provveduto all'identificazione/acquisizione, come confermato dalla dipendente in sede di escussione la quale espressamente dichiarava di aver fatto apporre una data anteriore agli intestatari.
Considerato che
la parte ricorrente non ha smentito o chiarito le ragioni della mancata adozione della modulistica a fini antiriciclaggio, ritenuto che le modalità di conservazione dei dati devono assicurare la tempestività dell'acquisizione secondo quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. n.231/2007 comma 2 lettera b) e che nel caso di specie emergeva che la conservazione non era avvenuta secondo le modalità prescritte dall'art. 32, ritiene questo giudice che il abbia correttamente irrogato la sanzione ai CP_2
ricorrenti secondo quanto prescritto dall'art. 57 del D.lgs. n.231/2007.
5.c Insussistenza dell'obbligo di segnalazione
Inoltre, i ricorrenti evidenziavano la violazione dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 35
(art. 41 previgente) D.lgs. n. 231 del 2007 per insussistenza degli obblighi di segnalazione e per difetto di motivazione del provvedimento per non aver il chiarito la correlazione tra l'operazione, di cui sarebbe stata omessa la CP_2
segnalazione e il sospetto circa la finalizzazione della stessa al riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2007.
Avendo già chiarito la presenza della motivazione del decreto sanzionatorio, il giudice conferma la sussistenza dell'obbligo di segnalazione in capo ai ricorrenti alla luce delle seguenti considerazioni.
10 11
I ricorrenti sostengono che alla luce del patrimonio informativo a disposizione degli incolpati non era ravvisabile “alcun tipo di anomalia o rappresentarsi il sospetto che le operazioni disposte dai clienti-fiducianti fossero collegate a fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o, con riferimento ai fatti commessi dopo il 04.07.2017, che i fondi avessero origine criminosa”.
Tuttavia, è emerso che l'amministratore unico svolgeva la professione CP_1
di commercialista e che la società amministrata da lui e dal secondo Pt_1
quanto detto espressamente dai ricorrenti, si avvaleva della professionalità dello per l'esercizio della propria attività, i cui Parte_5
professionisti provvedevano a curare il fascicolo antiriciclaggio e la sua conservazione (p.18 e 19 del ricorso). Pertanto, il mero “indice di sospetto” ben poteva essere colto considerato che il patrimonio informativo a disposizione dei ricorrenti era interpretato da professionisti della materia.
La norma contestata prevede un obbligo di istruttoria del fascicolo, volto alla esatta identificazione dei soggetti interessati;
i ricorrenti non hanno acquisito quelle informazioni necessarie, non avendo assolto in ultima analisi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e non essendo stati in grado di monitorare le operazioni alla luce delle attività svolte dai clienti.
In particolare, nel mandato n.043 veniva rinvenuto un indice di sospetto nel fatto che dalla documentazione rinvenuta all'interno del fascicolo, il fiduciante risultava creditore di 2.080.800,00 per plurimi finanziamenti soci ma la società risultava cancellata dal 2012; questo fatto, pur di oggettiva gravità, non veniva segnalato dagli amministratori risultando esso evidentemente meritevole di segnalazione.
Rispetto ai mandati fiduciari: nn. 17036; 3051; 10055, 147 (già 3019 e 3019/B) veniva riscontrata l'esistenza della sentenza dichiarativa del fallimento dei fiducianti e anche rispetto a questi mandati veniva omessa la segnalazione.
Ancora, in ordine al mandato n. 17036 (intestato a erano Controparte_1
state effettuate numerose operazioni di versamento e rimborsi, prive della relativa documentazione giustificativa e anche in tal caso veniva omessa la segnalazione;
inoltre l'importo di € 337.439,32, girato alla procedura fallimentare, costituente la liquidità giacente al momento del fallimento, non trovava corrispondenza con il saldo derivante dalla differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite del
11 12
prospetto fiduciario rinvenuto all'interno del fascicolo e recante le movimentazioni finanziarie intervenute.
Infine, con riferimento al mandato n. 17038 (intestato al ), Persona_1
originariamente acceso per l'amministrazione di una quota pari al 90% del capitale sociale di SAIGA S.r.l., veniva effettuato l'accredito di una somma di denaro pari ad € 380.000,00 proveniente dal Notaio di Persona_2
Milano, in assenza di istruzioni da parte del Trustee, , Persona_3
il quale, debitamente interpellato dalla Sig.ra riferiva che Persona_4
l'operazione era stata disposta dal Notaio e che non ne conosceva le ragioni sottostanti.
In tema di obblighi di segnalazione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito di recente il proprio orientamento secondo il quale “costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui in tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (Cass., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11440; Cass., Sez. II, 8 agosto 2018, n. 20647; Cass., Sez. II, 10 aprile 2007, n. 8699)” Cassazione civile sez. II, 25/07/2024, (ud. 14/05/2024, dep.
25/07/2024), n.20848.
Orbene nel caso di specie è emersa l'oggettiva necessità di effettuare le (plurime) segnalazioni che furono omesse. Proprio alla luce del patrimonio informativo a disposizione dei ricorrenti, sussisteva l'obbligo di segnalare operazioni di cui poco o nulla si conosceva e che avevano degli oggettivi profili di criticità.
6. Illegittimità del decreto sanzionatorio per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 56,57,58 del D.lgs. 231/2007 e dell'art. 11 della
L. n. 689/1981
Infine, i ricorrenti invocano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56, 57,
58 e 67 del D.lgs. n. 231 del 2007 (vigente) e 11 della L. n. 689 del 1981. I
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ricorrenti contestano la configurabilità nel caso di specie di violazioni
“qualificate” e chiedono, in via subordinata la rideterminazione della sanzione nella misura prevista per le violazioni di minore gravità.
La documentazione prodotta conferma della gravità delle violazioni, in quanto considerato il lungo periodo di tempo in cui esse si sono verificate e la molteplicità delle stesse, non appare confutabile la natura sistematica delle omissioni.
Inoltre, si ritiene che il decreto sanzionatorio sia immune da censure rispetto alla parte relativa alla quantificazione della sanzione.
In primo luogo, nel decreto opposto, l'Amministrazione mostrava un percorso motivazionale adeguato a giustificare la comminazione della sanzione e a chiarire la cornice edittale applicabile alle violazioni riscontrante.
In secondo luogo, individuava, sulla base dei criteri di cui all'art. 67 del d.lgs.
231/2007, dell'art.11 della legge n. 689/1981 e della circolare MEF del
17.06.2022, il quantum di sanzione applicabile al caso di specie e chiariva di aver tenuto conto del fatto che l'illecito era stato realizzato in concorso.
Conclusivamente adottava una sanzione più vicina al minimo edittale che, comunque, tiene conto della vicenda in cui sono contestati più episodi di omessa segnalazione in relazione a vari mandati professionali.
L'ammontare della sanzione irrogata ai ricorrenti appare in conclusione legittima, congrua e proporzionata alle circostanze indicate nel verbale di constatazione.
7. Spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quantificate come segue ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) € 2.115,60 per un compenso maggiorato comprensivo degli aumenti pari ad euro 9.167,60.
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Tale importo deve essere ridotto del 20% per la presenza dei funzionari del per complessivi euro 7334,00. Le spese andranno ripartire in parti CP_2
uguali tra tutti i ricorrenti e in solido tra loro.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione;
b) pone le spese a carico dei soccombenti in solido, quantificate in euro
7334,00. Le spese andranno ripartire in parti uguali tra tutti i ricorrenti e in solido tra loro.
Roma, 10.02.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Provvedimento redatto con la collaborazione del Controparte_4
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