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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/05/2024, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel.
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 457/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ragone come Parte_1 da mandato in calce al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Esposito Controparte_1 come da mandato in calce al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 10/01/2024 Parte_1
e , premesso che: Controparte_1
- il 18/07/2002 avevano contratto matrimonio in Capurso e che dalla loro unione erano nate due figlie: (09/05/2005) e Per_1 Per_2
(22/05/2011);
- con decreto n.26399/2020 del 10/12/2023 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale recependo le condizioni da loro concordate;
- si erano accordati altresì in ordine alle condizioni di divorzio, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo in capo al padre di versare
€ 465,80 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi;
chiedevano al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e di recepire i loro accordi.
Fissata la comparizione personale, le parti dichiaravano espressamente ex art. 127 ter c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 23/4/2024 la causa veniva quindi riservata per la decisione;
il P.M., avvisato del procedimento tramite la comunicazione del decreto del 16/01/2024 con cui veniva richiesto di esprimere celermente il suo parere, lo rendeva il 30/01/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70
n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'accordo stesso a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capurso, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le condizioni concordate (affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo in capo al padre di versare € 465,80 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate tra le parti.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/2002 in Capurso tra e Parte_1 [...]
e trascritto al n. 26, p. II, anno 2002 nei CP_1 registri del Comune di Capurso;
2. prende atto delle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta del 19/12/2023, da intendersi qui integralmente trascritte, che recepisce in sentenza;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello
Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 art. 69 lett.
d);
5. spese compensate;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il 14/05/2024.
Il Presidente Est.
Saverio U. de Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel.
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 457/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ragone come Parte_1 da mandato in calce al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Esposito Controparte_1 come da mandato in calce al ricorso congiunto
- RICORRENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 10/01/2024 Parte_1
e , premesso che: Controparte_1
- il 18/07/2002 avevano contratto matrimonio in Capurso e che dalla loro unione erano nate due figlie: (09/05/2005) e Per_1 Per_2
(22/05/2011);
- con decreto n.26399/2020 del 10/12/2023 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale recependo le condizioni da loro concordate;
- si erano accordati altresì in ordine alle condizioni di divorzio, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo in capo al padre di versare
€ 465,80 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi;
chiedevano al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e di recepire i loro accordi.
Fissata la comparizione personale, le parti dichiaravano espressamente ex art. 127 ter c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 23/4/2024 la causa veniva quindi riservata per la decisione;
il P.M., avvisato del procedimento tramite la comunicazione del decreto del 16/01/2024 con cui veniva richiesto di esprimere celermente il suo parere, lo rendeva il 30/01/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70
n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'accordo stesso a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capurso, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le condizioni concordate (affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo in capo al padre di versare € 465,80 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate tra le parti.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/2002 in Capurso tra e Parte_1 [...]
e trascritto al n. 26, p. II, anno 2002 nei CP_1 registri del Comune di Capurso;
2. prende atto delle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta del 19/12/2023, da intendersi qui integralmente trascritte, che recepisce in sentenza;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello
Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 art. 69 lett.
d);
5. spese compensate;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il 14/05/2024.
Il Presidente Est.
Saverio U. de Simone