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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5606 del 2025 cui è stata riunita quella avente il n.5607 del 2025 aventi ad OGGETTO: differenze retributive e vertente
TRA Parte_1 e Parte_2 rapp.ti e difesi dall' Avv. Raffaele Ceglia RICORRENTI
E CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHÈ in persona del leale rap.nte p.t.rap-ta e difesa dagli Avv.ti Luigi Barone RT
e NO PO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Condanna al pagamento delle somme specificate in ricorso.
Per la resistente: rigetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07.03.2025 il ricorrente in epigrafe indicato agiva dinanzi questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"In Via Principale Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D. Lgs 276/2003, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della somma complessiva di euro 2.391.38 lordo o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia anche a mezzo di una CTU contabile che si richiede sin da ora, a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, riduzione oraria, e permessi ex festività, ratei di tredicesima, ratei di quattordicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. - Sempre in Via Principale si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT ( in qualità di Committente) in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D.Lgs 276/2003 tenuta, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 per l'importo di euro 266.17 netti per la mensilità di gennaio 2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto nella busta paga di Gennaio ed il netto risultante dal bonifico del 19.02.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal diritto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto
-
procuratore anticipatorio e con clausola espressa di provvisoria esecuzione”. Deduceva di essere dipendente della CP_1 e di essere stato addetto dal luglio 2021, all'appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici di RT ubicati nel territorio di Napoli, sino al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava con contratto a tempo indeterminato parti time al 70 % con mansioni di addetto alle pulizie ed inquadrato al III livello del
CCNL di categoria.
Affermava di aver ricevuto in parte la retribuzione di gennaio 2024 e di non avere avuto la retribuzione di febbraio 2024, il TFR in uno alle competenze di fine rapporto.
RT era tenuta in qualità diRilevava che, ai sensi dell'art 29 del dlgs n.276 del 2003, le committente in solido al pagamento di tali importi. Con ricorso depositato il 7 marzo 2025 altresì, agiva chiedendo: "- In Via Parte_2
Principale Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D. Lgs 276/2003, al pagamento in favore della Sig.ra della somma complessiva di euro 2.290.63 Parte_2 lordo o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia anche a mezzo di una CTU contabile che si richiede sin da ora, a titolo di ordinaria, ferie non godute, riduzione oraria, e permessi ex festività, ratei di tredicesima, ratei di quattordicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. - Sempre in Via Principale si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT (in qualità di Committente) in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D.Lgs 276/2003 tenuta, al pagamento in favore del Sig.ra per l'importo di euro 307.92 netti perParte_2 la mensilità di gennaio 2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto nella busta paga di Gennaio ed il netto risultante dal bonifico del 19.02.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal diritto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio e con clausola espressa di provvisoria esecuzione". La ricorrente fondava la domanda sulle medesime circostanze di fatto e di diritto.
Instaurato il contraddittorio si costituivano le RT che, attesa la sottoposizione a liquidazione giudiziale della datrice di lavoro, evidenziava l'applicabilità dell'art 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che prevede la garanzia dell'INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità ed il TFR.
Alla udienza fissata, disposta la riunione dei giudizi e concesso il termine per note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute.
Il presente giudizio trova fondamento unicamente nell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003 atteso che la notifica al datore di lavoro è avvenuta solo ai fini della denuntiatio litis.
Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto tra la Controparte_1 resasi aggiudicataria della procedura di appalto per le pulizie, relativamente al Lotto Cont
2 Napoli 1, Napoli 3 ed edifici e le CP_2 ed è, altresì, in atti l'accordo quadro stipulato dalla
-
resistente e dal datore di lavoro. Del pari è incontestato che i ricorrenti siano stati assegnati allo stesso e tanto risulta anche dalle buste paga emesse dalla CP_1 Risultano inoltre prodotte in atti le buste paga relative al mese di gennaio febbraio e settembre 2024 comprensive delle competenze di fine rapporto. Parte_2 e €Pertanto, la società va condannata al pagamento di € 2.290.63 in favore di 2.391.38 in favore di Parte_1 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 2391,38 in favore di Parte_1 e di € 2290,63 in favore di oltre svalutazione monetaria secondo Parte_2 gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1500,00 per compensi oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Si comunichi.
Napoli, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5606 del 2025 cui è stata riunita quella avente il n.5607 del 2025 aventi ad OGGETTO: differenze retributive e vertente
TRA Parte_1 e Parte_2 rapp.ti e difesi dall' Avv. Raffaele Ceglia RICORRENTI
E CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHÈ in persona del leale rap.nte p.t.rap-ta e difesa dagli Avv.ti Luigi Barone RT
e NO PO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Condanna al pagamento delle somme specificate in ricorso.
Per la resistente: rigetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07.03.2025 il ricorrente in epigrafe indicato agiva dinanzi questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"In Via Principale Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D. Lgs 276/2003, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della somma complessiva di euro 2.391.38 lordo o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia anche a mezzo di una CTU contabile che si richiede sin da ora, a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, riduzione oraria, e permessi ex festività, ratei di tredicesima, ratei di quattordicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. - Sempre in Via Principale si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT ( in qualità di Committente) in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D.Lgs 276/2003 tenuta, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 per l'importo di euro 266.17 netti per la mensilità di gennaio 2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto nella busta paga di Gennaio ed il netto risultante dal bonifico del 19.02.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal diritto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto
-
procuratore anticipatorio e con clausola espressa di provvisoria esecuzione”. Deduceva di essere dipendente della CP_1 e di essere stato addetto dal luglio 2021, all'appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici di RT ubicati nel territorio di Napoli, sino al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava con contratto a tempo indeterminato parti time al 70 % con mansioni di addetto alle pulizie ed inquadrato al III livello del
CCNL di categoria.
Affermava di aver ricevuto in parte la retribuzione di gennaio 2024 e di non avere avuto la retribuzione di febbraio 2024, il TFR in uno alle competenze di fine rapporto.
RT era tenuta in qualità diRilevava che, ai sensi dell'art 29 del dlgs n.276 del 2003, le committente in solido al pagamento di tali importi. Con ricorso depositato il 7 marzo 2025 altresì, agiva chiedendo: "- In Via Parte_2
Principale Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D. Lgs 276/2003, al pagamento in favore della Sig.ra della somma complessiva di euro 2.290.63 Parte_2 lordo o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia anche a mezzo di una CTU contabile che si richiede sin da ora, a titolo di ordinaria, ferie non godute, riduzione oraria, e permessi ex festività, ratei di tredicesima, ratei di quattordicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. - Sempre in Via Principale si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare RT (in qualità di Committente) in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 29. D.Lgs 276/2003 tenuta, al pagamento in favore del Sig.ra per l'importo di euro 307.92 netti perParte_2 la mensilità di gennaio 2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto nella busta paga di Gennaio ed il netto risultante dal bonifico del 19.02.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal diritto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio e con clausola espressa di provvisoria esecuzione". La ricorrente fondava la domanda sulle medesime circostanze di fatto e di diritto.
Instaurato il contraddittorio si costituivano le RT che, attesa la sottoposizione a liquidazione giudiziale della datrice di lavoro, evidenziava l'applicabilità dell'art 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che prevede la garanzia dell'INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità ed il TFR.
Alla udienza fissata, disposta la riunione dei giudizi e concesso il termine per note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute.
Il presente giudizio trova fondamento unicamente nell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003 atteso che la notifica al datore di lavoro è avvenuta solo ai fini della denuntiatio litis.
Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto tra la Controparte_1 resasi aggiudicataria della procedura di appalto per le pulizie, relativamente al Lotto Cont
2 Napoli 1, Napoli 3 ed edifici e le CP_2 ed è, altresì, in atti l'accordo quadro stipulato dalla
-
resistente e dal datore di lavoro. Del pari è incontestato che i ricorrenti siano stati assegnati allo stesso e tanto risulta anche dalle buste paga emesse dalla CP_1 Risultano inoltre prodotte in atti le buste paga relative al mese di gennaio febbraio e settembre 2024 comprensive delle competenze di fine rapporto. Parte_2 e €Pertanto, la società va condannata al pagamento di € 2.290.63 in favore di 2.391.38 in favore di Parte_1 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 2391,38 in favore di Parte_1 e di € 2290,63 in favore di oltre svalutazione monetaria secondo Parte_2 gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1500,00 per compensi oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Si comunichi.
Napoli, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi