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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5065/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Romano di Lombardia (BG) rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Marina Belinda Pozzi, presso il cui studio in Milano, via V. Monti n. 8, ha eletto domicilio,
- opponente -
contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Palazzolo Sull'Oglio (BS), rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Ignazio Paris, presso il cui studio in Bergamo, via G. D'Alzano n. 6/B, ha eletto domicilio,
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato il
07/11/2024.
Per l'opposta: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato il
07/11/2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04/07/2022 la EO Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1487/2022 – R.G. n.
3784/22 emesso in data 25/02/2022 con cui il Tribunale di Bergamo, su ricorso della le aveva ingiunto di pagare la somma di euro Controparte_2
106.825,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fatture relative a prestazioni edili commissionate in subappalto con riguardo ad alcuni cantieri siti in AT, Romano di Lombardia, Cernusco.
Con l'opposizione la eccepiva la carenza dei requisiti di Parte_1
liquidità e certezza del credito azionato con riferimento a fatture relative ad un cantiere diverso da quelli indicati in ricorso;
contestava il quantum della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione lamentando la difformità dell'importo azionato rispetto alle ore lavorate;
infine, chiedeva la chiamata in causa della società committente dei lavori, poi oggetto di subappalto all'odierna opposta, deducendo nei suoi confronti un'ingente posizione creditoria relativamente ai cantieri di cui è causa.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2 Il Giudice, con provvedimento del 22/07/22, non autorizzava la chiamata in causa di terzo avanzata dall'opponente e successivamente esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo. La causa, senza il compimento di attività istruttoria, giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine all'uopo assegnato.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Assume l'opponente che le fatture emesse dall'opposta per le lavorazioni svolte nei diversi cantieri subappaltati a risultano fondate su erronea Controparte_2
contabilizzazione delle ore effettivamente impiegate.
In particolare, , premesso l'accordo intercorso tra le parti per il Parte_1
pagamento di euro 25 per ogni ora lavorata, produce conteggi (docc.2 e 3) relativi alla ricostruzione delle ore svolte nei mesi di febbraio e marzo in quei cantieri.
Parte opposta, a fondamento del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, allega riepilogo delle fatture emesse a far data dall'ottobre 2021 sino all'aprile 2022.
Si osserva preliminarmente che in questa sede viene contestata la contabilizzazione delle sole ore relative ai mesi di febbraio e marzo.
Pertanto, devono ritenersi non oggetto di ulteriore verifica i tempi esposti nei mesi precedenti e di cui alle relative fatture emesse.
Ne consegue che sono certamente dovuti gli importi relativi al residuo della fattura n.3 in data 19.1.2022 per euro 2.600 nonché delle fatture 11,12 e 14 del
31.1.2022 per euro 25.175 e dunque deve ritenersi la debenza della complessiva somma di euro 27.775.
Le verifiche devono invece rivolgersi a quanto indicato nelle sole fatture nn.27,28,29,30,50,60 e 61.
3 A fronte delle contestazioni relative alle ore di lavorazione impiegate dall'opposta era specifico onere di parte creditrice fornirne la relativa prova, non essendo all'uopo sufficiente la mera produzione delle fatture stesse.
Né vi è peraltro prova che le predette siano state espressamente accettate o inserite nei registri contabili di parte opponente e, in ogni caso, tale dato non sarebbe comunque sufficiente ad affermarne la debenza in assenza di ulteriori elementi a conforto (Cass.3581/24,281217/23).
Tra imprenditori infatti la registrazione delle fatture in contabilità costituisce solo un elemento di prova che può essere smentito con altre risultanze istruttorie.
Ed allora si osserva che parte opponente ha contestato già con mail in data
29.4.2022 la contabilizzazione delle ore impiegate e contabilizzate da CP_2
in febbraio e marzo e, a fronte di tale osservazione, l'opposta non ha tempestivamente fornito alla debitrice idonea documentazione sul punto.
Parte opponente ha poi prodotto un conteggio redatto a mano nel quale risultano riconosciuti per tali mesi alcuni importi per le lavorazioni svolte nei diversi cantieri. Tale conteggio è stato poi confermato da tale che Persona_1
si assume essere stato referente della subappaltatrice nel periodo in questione.
A prescindere dalla effettiva qualifica di tale soggetto rispetto a Controparte_2
(che nella corrispondenza allegata in atti viene indicato come 'ns' dalla stessa opposta), deve ribadirsi che l'onere della prova del credito spetta alla creditrice che non ha fornito né documentazione sul punto né si è offerta di provare per testimoni il numero effettivo di ore lavorate che avrebbe dato luogo ai singoli importi fatturati.
4 Deve, allora, ritenersi che la quantificazione del dovuto può essere effettuata sulla base dei soli conteggi riconosciuti come validi dalla debitrice opponente e prodotti come docc.2 e 3 allegati all'atto di citazione.
Pertanto, ferme le somme indicate fino alla data del 31.1.2022, si rileva che quanto al mese di febbraio la EO riconosce come svolte 16 ore per Pt_1
euro 400 presso il cantiere di Cernusco oltre ad euro 15.889 per l'esecuzione del cappotto (totale euro 16.288).
Per il mese di febbraio la medesima opponente riconosce un importo di euro
10.600 per il lavoro svolto presso il cantiere di Monza.
Infine, la EO assume come dovuto per marzo l'importo di euro 10.575 Pt_1
presso il cantiere di AT (docc.2 e 3 atto di citazione).
La somma di cui risulta dunque complessivamente ancora debitrice l'opponente è pari ad euro 65.239.
Nessuna ulteriore somma può poi essere riconosciuta per le fatture emesse al
30.4.2024 per il cantiere di Cernusco in quanto già contestate (e non provate) le ore esposte con la mail sopra citata.
Non può, d'altro canto, assumere rilevanza il fatto che nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo non è stato menzionato il cantiere di Monza attesa la indicazione e produzione già con il ricorso stesso delle fatture 11 e 27 relative proprio a quelle opere a determinazione del credito complessivo.
L'opposizione deve dunque essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L'opponente deve essere tuttavia condannata a pagare all'opposta la somma di euro 65.239 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (comunicazione in data 14.4.2022) al saldo.
5 Si osserva peraltro che il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall'attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest'ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la prova contraria Cass.3029/2015, Cass.2512/2021); circostanze non provate nella specie.
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione, ma altresì della condanna dell'opponente al pagamento della sopra indicata somma, le spese processuali liquidate in euro 14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere rifuse nella misura della metà dall'opponente all'opposta, compensando tra le parti l'ulteriore mezzo (Cass.16431/19).
P.Q.M.
6 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 65.239 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
3) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese processuali liquidate in euro 14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge nella misura della metà compensando tra le parti il residuo mezzo.
Così deciso in Bergamo, il 20.1.2025.
Il Giudice
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