TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1380
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 11 bando e eccesso di potere per contraddittorietà nella predeterminazione dei criteri di valutazione

    La Commissione ha valutato la partecipazione ai gruppi di ricerca e la valutazione complessiva del profilo dei candidati non richiede una rigida addizione aritmetica di micro-voci.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione dell’attività didattica per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione dei criteri autovincolanti

    Il criterio di continuità era previsto dal bando. La Commissione ha applicato uniformemente i criteri, non equiparando attività secondarie all'insegnamento ufficiale e valorizzando la prevalenza curriculare del controinteressato in termini di volume assistenziale.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione delle attività di ricerca scientifica per illogicità e disparità di trattamento

    La valutazione dell'autonomia scientifica rientra nella discrezionalità tecnica. La Commissione ha valutato la partecipazione ai gruppi di ricerca e privilegiato la rilevanza scientifica degli eventi congressuali.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

    La voce 'incarichi svolti presso organi collegiali' non è limitata agli organi accademici. La Commissione ha riconosciuto al ricorrente una prevalenza in questa voce.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione dell’attività clinico-assistenziale

    La valutazione sintetica è immune da vizi logici. La Commissione ha considerato la maggiore casistica operatoria del controinteressato e la sua operatività in una struttura di alta specializzazione.

  • Rigettato
    Invalidità derivata e vizi propri della motivazione conclusiva

    La motivazione conclusiva è coerente con le valutazioni analitiche. Le censure si risolvono in una critica parcellizzata dei punteggi e in una rielaborazione soggettiva non supportata da fondati rilievi di illogicità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse e legittimazione ad agire

    Manca la legittimazione ad agire in quanto il ricorrente non ha partecipato ai procedimenti selettivi conclusi. Manca l'interesse ad agire in quanto la Commissione valuta l'effettiva esperienza didattica, non la formale legittimità dei contratti.

  • Improcedibile
    Ricorso incidentale

    L'infondatezza del ricorso principale e l'inammissibilità dei motivi aggiunti comportano l'improcedibilità del ricorso incidentale, non essendovi più alcun interesse per il controinteressato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1380
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1380
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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