Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4533 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da LU GI, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Bartolini e Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sapienza Università di Roma, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
TO D'LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Giannubilo e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
- del Decreto Rettorale DR/2025/3207 del 10 luglio 2025, con il quale il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha approvato gli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico disciplinare MED/21 chirurgia toracica (codice procedura 1_PO_2024_18C4_05), indicando il Prof. TO D’LI quale candidato maggiormente qualificato;
- del Bando di selezione di cui al DR/2024/374 del 29/01/2024 (All. 2), e delle relative schede, in particolare della Scheda n. 5, quali atti presupposti le cui prescrizioni sono state violate dalla Commissione;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, ed in particolare del Verbale n. 3, con i suoi allegati, del 19 maggio (contenente i giudizi analitici e l'attribuzione dei punteggi), del Verbale n. 5, con i suoi allegati, del 21 maggio (contenente la ponderazione finale e l’indicazione del vincitore), e di ogni altro verbale presupposto (Verbale n. 2 del 29 aprile e Verbale n. 4, con i suoi allegati, del 20 maggio);
- del Verbale n. 1 del 9 aprile 2025 e dei relativi Allegati (“Criteri di valutazione”), nella parte in cui la Commissione ha stabilito criteri difformi e in contrasto con la lex specialis del bando di concorso;
- dei Decreti Rettorali di nomina e sostituzione dei componenti della Commissione, segnatamente i DD.RR. n. 2709/2024, n. 3215/2024, n. 5543/2024 e n. 589/2025:
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, la richiesta di proroga e il relativo decreto di concessione; il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 3663 del 2.10.2019; la delibera n. 1 del 9/10/2023 (EO n. 1089 del 109/10/2023) – modificata e integrata con delibera n. 111 del 29/11/2023 (EO n. 1169 del 7/12/2023), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, tra le altre, delle procedure di chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 – di professori di prima fascia di cui alla tabella 3 allegata alla citata delibera n. 111 del 29/11/2023; il decreto n. 9 del 18/1/2024 del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (PG n. 9552 del 24/1/2024), con cui il Dipartimento ha perfezionato le procedure di concerto;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'LI TO il 26\9\2025
per l’annullamento:
- del Decreto rettorale DR /2025/3207 del 10 luglio 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 RG cardiotoracico vascolare e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso principale:
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GI LU il 27\10\2025,
per l’annullamento:
- del Decreto Rettorale DR/2025/3207 del 10 luglio 2025, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha approvato gli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 RG Cardio-Toraco-Vascolare, settore scientifico disciplinare MED/21 RG OR (codice procedura 1_PO_2024_18C4_05), indicando il Prof. TO D’LI quale candidato maggiormente qualificato.
- del Bando di selezione di cui al DR/2024/374 del 29/01/2024, e delle relative schede, in particolare della Scheda n. 5, quali atti presupposti;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, ed in particolare del Verbale n. 3, con i suoi allegati, del 19 maggio (contenente i giudizi analitici e l'attribuzione dei punteggi), del Verbale n. 5, con i suoi allegati del 21 maggio (contenente la ponderazione finale e l’indicazione del vincitore) e di ogni altro verbale presupposto (Verbale n. 2 del 29 aprile e Verbale n. 4, con i suoi allegati del 20 maggio);
- del Verbale n. 1 del 9 aprile 2025 e dei relativi Allegati (“Criteri di valutazione”), nella parte in cui la Commissione ha stabilito criteri difformi e in contrasto con la lex specialis del bando di concorso;
- dei Decreti Rettorali di nomina e sostituzione dei componenti della Commissione, segnatamente i DD.RR. n. 2709/2024, n. 3215/2024, n. 5543/2024 e n. 589/2025;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi inclusi, ove occorra e per quanto di interesse de:
- la richiesta di proroga e il relativo decreto di concessione;
- il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. 3663 del 2.10.2019;
- la delibera n. 1 del 9/10/2023 (EO n. 1089 del 109/10/2023) – modificata e integrata con delibera n. 111 del 29/11/2023 (EO n. 1169 del 7/12/2023), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, tra le altre, delle procedure di chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 – di professori di prima fascia di cui alla tabella 3 allegata alla citata delibera n. 111 del 29/11/2023;
- il decreto n. 9 del 18/1/2024 del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (PG n. 9552 del 24/1/2024), con cui il Dipartimento ha perfezionato le procedure di concerto;
e per il previo annullamento incidentale de:
- il Regolamento Sapienza Università di Roma per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 4205 del 09.12.2013;
- il Regolamento Sapienza Università di Roma per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016;
- il Protocollo d’intesa Regione-Sapienza Università di Roma;
- i Verbali CAD Sapienza Università di Roma affidamenti incarichi docente in convenzione sanità, approvazione programmazione didattica e Ordine degli studi del CdS in Medicina e RG dall’a.a. 2005-06 all’a.a. 2023-24;
- l’Ordine degli Studi Sapienza Università di Roma Corso di Laurea Magistrale e Ciclo Unico in Medicina e RG dall’a.a. 2014-15 all’a.a. 2023-24;
- l’Attestato/certificazione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma, del 18.01.2024, con cui si attesta la continuità didattica ventennale del prof. D’LI;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GI LU il 19\11\2025, per il previo annullamento incidentale:
- degli incarichi di insegnamento ufficiale del Prof. TO D’LI, conferiti dall’Università “La Sapienza” di Roma a partire dall’a.a. 2005-2006 e fino all’a.a. 2023-2024, in quanto illegittimamente attribuiti in violazione dei regolamenti emanati con D.R. n. 509 del 25.11.2003, D.R. n. 135 del 03.04.2009 e D.R. n. 3385 dell’11.10.2011;
e per quanto possa occorrere:
- del D.R. n. 509 del 25.11.2003 con cui è stato emanato il “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”;
- del D.R. n. 135 del 03.04.2009 con il quale è stato emanato, a seguito di modifiche, il “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”;
- del D.R. n. 3385 dell’11.10.2011 con il quale sono stati modificati gli artt. 7 e ss. del “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche” emanato con D.R. n. 135 del 03.04.2009;
e per l’annullamento conseguenziale:
- del Decreto nomina e chiamata del Prof. D’LI, adottato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, quale atto finale e consequenziale della procedura comparativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico II, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e di TO D'LI, della Sapienza Università di Roma;
Visto il ricorso incidentale del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AB Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso principale regolarmente notificato e depositato, il Professor LU GI ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il Decreto Rettorale n. 3207 del 10 luglio 2025, con il quale il Rettore dell’Università Federico II di Napoli aveva approvato gli atti della procedura concorsuale per un posto di professore di prima fascia (SSD MED/21 - RG OR), proclamando vincitore il Prof. TO D’LI.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- con bando emanato con D.R. n. 374 del 29 gennaio 2024 (pubblicato in G.U. n. 9 del 30 gennaio 2024), l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” indiceva una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, co. 4, L. n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 06/E1, SSD MED/21 (RG OR);
- la Commissione giudicatrice, la cui composizione si stabilizzava con D.R. n. 589 del 12 febbraio 2025 a seguito di alcune sostituzioni, si insediava in data 9 aprile 2025; e in tale seduta l’organo tecnico – previo ottenimento di una proroga del termine dei lavori al 12 giugno 2025 (D.R. n. 1671/2025) – predeterminava i criteri di valutazione, ripartendo i relativi pesi tra attività didattica (35%), ricerca scientifica (40%), attività gestionali e di servizio (10%) e clinico-assistenziali (15%);
- nel prosieguo dei lavori, verificate l’assenza di incompatibilità (verbale n. 2 del 29 aprile) e la competenza linguistica, la Commissione procedeva alla valutazione analitica dei titoli, attribuendo al Prof. D’LI il punteggio complessivo di 80,1/100 e all’odierno ricorrente quello di 75,7/100;
- all’esito della comparazione finale (verbale n. 5 del 21 maggio 2025), la Commissione designava quindi all’unanimità il Prof. D’LI quale candidato vincitore, evidenziandone la prevalenza sotto il profilo della continuità e dell’impatto della produzione scientifica, dell’esperienza didattica e del posizionamento internazionale;
-con decreto rettorale n. 3207 del 10 luglio 2025 l’Amministrazione approvava dunque gli atti della procedura e dichiarava vincitore il Prof. D’LI.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il Ministero dell'Istruzione e del Merito per resistere al ricorso principale.
Si è parimenti costituito il controinteressato Prof. Andrea D’LI, che non si è limitato a sostenere l’infondatezza del ricorso principale, ma ha altresì proposto un ricorso incidentale.
Con motivi aggiunti depositati in data 27 ottobre 2025 e con i successivi motivi aggiunti depositati in data 19 novembre 2025 il ricorrente principale ha poi impugnato anche gli « atti presupposti adottati da Sapienza Università di Roma e dalla Regione Lazio » in base ai quali erano stati stipulati dal controinteressato dei contratti di docenza a termine a partire dall’a.a. 2005-2006 e fino all’a.a. 2023-2024, poi considerati dalla Commissione ai fini della attribuzione del punteggio al controinteressato per l’esperienza didattica da lui accumulata.
Si è costituita l’Università di Roma “La Sapienza” anche per resistere ai motivi aggiunti.
Non si è costituita la Regione Lazio.
Nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a., ha rilevato d’ufficio profili di possibile inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale per carenza di interesse e di legittimazione ad agire, e all’esito della discussione ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con il ricorso principale è impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il Decreto Rettorale n. 3207 del 10 luglio 2025, con il quale il Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli ha approvato gli atti della procedura concorsuale per un posto di professore di prima fascia (SSD MED/21 - RG OR), proclamandone vincitore il Prof. TO D’LI.
2.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente, concorrente soccombente, ha dedotto la violazione dell’art. 11 del bando (D.R. 374/2024) nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, lamentando che la Commissione, in sede di predeterminazione dei criteri (verbale n. 1), si sarebbe discostata dalle vincolanti previsioni della lex specialis .
Sotto un primo profilo, è contestata l’asseritamente arbitraria modifica del criterio relativo ai gruppi di ricerca. Il ricorrente ha sostenuto che, mentre il bando imponeva di valutare anche la mera “ partecipazione ” a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, la Commissione, nella griglia analitica di attribuzione dei punteggi, avrebbe limitato la propria valutazione alle sole funzioni di “ organizzazione, direzione e coordinamento ”, espungendo quindi illegittimamente la voce relativa alla partecipazione ai gruppi suddetti, e penalizzando così il candidato GI.
Sotto un secondo profilo, viene lamentata la mancata predeterminazione del peso ponderale di voci obbligatorie quali la “ autonomia scientifica ” e la “ continuità della produzione ”. Secondo la prospettazione del ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di assegnare uno specifico punteggio a tali parametri nella griglia dei criteri (pur previsti dall’art. 11 del bando), finendo quindi per valutarli successivamente (verbale n. 3) in assenza di un parametro numerico preventivamente fissato, esercitando così una discrezionalità arbitraria.
Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia infondato con riferimento a entrambi i profili dedotti.
Quanto al primo profilo di censura – con il quale si lamenta l’illegittima espunzione, dalla griglia di valutazione (Allegato 1 al Verbale n. 1), del criterio relativo alla semplice “ partecipazione ” a gruppi di ricerca, in violazione della lex specialis – va osservato che, come emerge dall’esame del Verbale n. 3, la Commissione, a prescindere dalla imprecisione formale nella redazione della propria griglia riassuntiva, ha comunque poi concretamente ed effettivamente valutato anche la mera partecipazione ai gruppi di ricerca. e non solo il loro coordinamento.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dall’esame del punteggio attribuito allo stesso ricorrente: per tale voce, il Prof. GI ha conseguito un giudizio di “ Buono ” con l’attribuzione di 2 punti su 3, laddove, qualora la Commissione avesse davvero inteso applicare restrittivamente il criterio (escludendo la semplice “ partecipazione ” a gruppi), il ricorrente – che vantava più titoli di partecipazione che di direzione – avrebbe dovuto ricevere una valutazione inferiore.
Parimenti infondato è il secondo profilo di doglianza, afferente alla mancata predeterminazione di un peso specifico numerico per le voci della “ autonomia scientifica ” e della “ continuità della produzione ”.
Osserva difatti il Collegio che, nell’ambito delle procedure concorsuali universitarie quali quella per cui è causa, la discrezionalità tecnica della Commissione non può essere irrigidita da un costrittivo meccanismo di mera addizione aritmetica di micro-voci, dovendo l’Organo esprimere, piuttosto, una valutazione globale del profilo dei candidati. In questo senso, il Collegio intende dare quindi continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, « nell’ambito dei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati [...] che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum » (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 4185/2025).
Ciò posto, nel caso di specie la valutazione comparativa si è realizzata attraverso un corretto raffronto complessivo delle capacità e dei titoli, senza che la mancata frammentazione del punteggio in ulteriori sottovoci abbia potuto generare irragionevolezza o disparità di trattamento.
Le contestazioni di parte ricorrente sui punteggi attribuiti per l’autonomia scientifica (dove peraltro il divario col controinteressato è minimo, 4,5/6 contro 5/6) finiscono, dunque, per sconfinare in un tentativo di sostituire il giudizio soggettivo del ricorrente a quello tecnico-discrezionale riservato in via esclusiva alla Commissione giudicatrice, operazione che, in assenza di macroscopici vizi logici, qui non ravvisabili, non può che essere preclusa anche al Giudice amministrativo.
Il primo motivo del ricorso principale è quindi infondato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della valutazione dell’attività didattica dei concorrenti in discorso (Verbale n. 3), asseritamente viziata da travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione dei criteri autovincolanti (allegato 1 al Verbale n.1).
Anche questo mezzo si articola in due distinti profili.
Sotto il primo profilo, il ricorrente ha prospettato una illegittima sopravvalutazione dei titoli del Prof. D’LI, in quanto a quest’ultimo sarebbero stati attribuiti ben 1,5 punti per “ attività seminariale ”, la quale sarebbe stata equiparata, ai fini del punteggio, a “ incarichi di insegnamento presso Scuole di Specializzazione ”. Tale equiparazione violerebbe i criteri predeterminati, i quali classificano i seminari come “ didattica integrativa ” (avente peso inferiore). Il ricorrente ha contestato altresì la valutazione degli “ incarichi di insegnamento ufficiale ” (periodo 2005-2024 presso l’Università “Sapienza”), ritenendo la relativa attestazione prodotta (a firma del Preside di Facoltà e non del Rettore), attestante lo svolgimento dell’attività, affetta da incompetenza.
Inoltre, il ricorrente ha prospettato l’erroneità della decurtazione del proprio punteggio, al quale sarebbero stati sottratti indebitamente 5,5 punti relativamente alla voce degli incarichi di insegnamento ufficiale, per una presunta “ discontinuità didattica ” (anni 2001-2002 e 2011-2012). Tale decurtazione sarebbe illegittima in quanto riferita a periodi in cui il ricorrente, essendo Ricercatore a tempo indeterminato, non aveva obbligo di titolarità didattica, oppure si trovava in aspettativa non retribuita (dal 2021).
Parimenti sarebbero stati sottratti 0,5 punti dalla didattica integrativa, sull’asseritamente erroneo presupposto fattuale dell’assenza di attività nel periodo 2001-2012.
Il ricorrente prospetta invece di avere adeguate esperienze curriculari (partecipazione a commissioni, tutoraggi, assistenza per le tesi) che dimostrerebbero, al contrario, la continuità dell’impegno didattico anche in tale arco temporale.
Ricalcolando i punteggi in contestazione alla luce dei prospettati criteri, il ricorrente sostiene di avere diritto all’attribuzione del massimo previsto (35/35), in luogo dei 29 punti assegnati.
Il Collegio ritiene che anche questo secondo motivo sia infondato.
Principiando dal secondo profilo di doglianza, appena ricordato, si può notare in via preliminare che la censura secondo cui il criterio della “ continuità ” nell’attività didattica non sarebbe stato previsto dalla lex specialis è smentita dalla constatazione che l’art. 10 del bando (pag. 10) individuava espressamente la continuità quale parametro fondamentale di valutazione.
Nel merito, la valutazione tecnico discrezionale operata della Commissione si rivela poi, più ampiamente, anche qui esente da vizi logici o di irragionevolezza, e quindi non può essere censurata. I criteri di giudizio sono stati definiti in modo rigoroso, prevedendo l’attribuzione di punteggio per l’insegnamento ufficiale, ma anche specifiche decurtazioni (-0,5 punti/anno) sia per la discontinuità temporale, sia per la tipologia di incarico (es. professore a contratto). E tali criteri risultano essere stati applicati uniformemente a tutti i candidati.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente non ha ricoperto insegnamenti ufficiali nel Corso di Laurea per un arco temporale di 11 anni, e che, a far data dal 2021, ha svolto un ruolo esclusivamente ospedaliero privo di incarichi didattici.
Ragionevolmente, inoltre, la Commissione non ha equiparato all’insegnamento ufficiale (che presuppone la titolarità di didattica frontale calendarizzata) le attività solo secondarie dichiarate dal ricorrente, quali la partecipazione a commissioni d’esame o esercitazioni di reparto; trattasi, infatti, di attività “accessorie” comunemente svolte dal personale universitario e ospedaliero, ma non equiparabili alla docenza formale richiesta dal bando.
Né si ravvisano profili di arbitrarietà o disparità di trattamento a favore del controinteressato: al contrario, la scelta della Commissione di porre un tetto massimo valutabile di 5 anni per l’insegnamento ufficiale ha, di fatto, impedito la valorizzazione dell’intero percorso del controinteressato (titolare di incarichi continuativi per 19 anni), finendo indirettamente per favorire il ricorrente, la cui attività didattica ufficiale si attestava proprio intorno al limite del quinquennio.
Quanto alla lamentata sopravvalutazione dei titoli del Prof. D’LI, cui sarebbero stati attribuiti ben 1,5 punti per “attività seminariale”, in tesi arbitrariamente equiparata, ai fini del punteggio, a “incarichi di insegnamento presso Scuole di Specializzazione”, il ricorrente principale muove dalla prospettata premessa argomentativa secondo cui tale attività seminariale presso le Scuole di Specializzazione rientrerebbe negli “ Incarichi di didattica integrativa ” e non nell’attività di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione, per cui spetterebbe un punteggio inferiore rispetto a quanto riconosciuto dalla Commissione.
Il Collegio ritiene che la censura non meriti accoglimento. Il bando prevede che “ Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale ”. Quindi l’attività seminariale che confluisce nella nozione di attività didattica integrativa è quella rivolta agli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale; viceversa l’attività seminariale in esame è stata dedicata agli studenti delle Scuole di Specializzazione, quindi studenti di un livello più avanzato rispetto a quelli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, per cui non confluisce nella descritta nozione di “Attività didattica integrativa”.
Si aggiunga inoltre che la Commissione non ha motivato il punteggio sulla base della equiparazione con gli incarichi di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione, ma in ragione della qualificazione della attività didattica in termini di “estesa”, “continua”, “documentata”, e per il suo carattere di “internazionalizzazione”. A fronte di una tale motivata valutazione, non sono ravvisabili profili di manifesta illogicità, contraddittorietà, o di difetto di istruttoria.
E parimenti infondata è la doglianza relativa alla certificazione del servizio e alla valutazione della didattica integrativa e seminariale, in quanto la certificazione rilasciata dal Preside della Facoltà è pienamente legittima, sussistendo la competenza funzionale dell’organo di vertice della struttura presso cui l’attività è stata prestata (in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera).
2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato la illegittimità della valutazione delle attività di ricerca scientifica operata dalla Commissione, deducendo vizi di illogicità e disparità di trattamento che avrebbero falsato l’esito della procedura.
Si prospettano, in particolar modo, la violazione della lex specialis e l’incoerenza nell’attribuzione dei punteggi rispetto ai criteri fissati nel Verbale n. 1. La Commissione, pur avendo individuato gli elementi di valutazione in conformità al bando (tra cui l’autonomia scientifica e la consistenza complessiva della produzione), avrebbe omesso di attribuire nel Verbale n. 1 un peso ponderale specifico alla voce “ autonomia scientifica ”, salvo poi assegnarle però un punteggio (fino a 6 punti) in sede di valutazione finale (Verbale n. 3), procedendo così a una valutazione ex post non sorretta da criteri prefissati.
L’illogicità della scala di giudizio adottata viene lamentata anche in relazione alla valutazione sulla capacità dei candidati di attrarre finanziamenti: in proposito, a fronte di un giudizio verbale di “ discreto ” attribuito al ricorrente la Commissione gli ha assegnato un punteggio di 1/5, che nella scala valoriale predeterminata (Verbale n. 1) dovrebbe corrispondere al giudizio di “ sufficiente ”, mentre il “ discreto ” avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di almeno 2 punti.
Per quanto concerne la valutazione sul coordinamento di centri di ricerca, il ricorrente ha lamentato l’asseritamente arbitraria modifica del criterio del bando da parte della Commissione, che avrebbe espunto anche qui la voce della semplice “ partecipazione ” ai gruppi di ricerca, limitando la propria valutazione alla sola direzione dei gruppi stessi.
Il ricorrente ha lamentato la illogicità e la disparità di trattamento anche con riferimento al punteggio attribuito per la partecipazione a congressi, in quanto la relativa valutazione numerica apparirebbe in contrasto con i dati oggettivi: il ricorrente, con 19 partecipazioni a congressi internazionali, ha ottenuto un punteggio (1/2, “ buono ”), inferiore a quello del controinteressato (2/2, “ eccellente ”), il quale vanta invece un numero inferiore di partecipazioni (15).
Infine, il ricorrente ha lamentato che non sarebbe intelligibile il criterio di conversione tra i giudizi sintetici (ottimo, buono, eccellente) e i punteggi numerici attribuiti alle singole pubblicazioni, e che sarebbe stata omessa l’attribuzione di un punteggio autonomo alla voce “ consistenza complessiva della produzione scientifica ”, pur prevista come oggetto di valutazione.
Il Collegio ritiene che anche questo motivo, nelle sue varie sfaccettature, sia infondato.
Non meritano accoglimento le censure relative alla valutazione dell’attività di ricerca, in quanto non sono emersi elementi da cui desumere che la Commissione non abbia operato in conformità al bando e ai criteri prefissati. Infatti, quanto alla pretesa illogicità nella valutazione dell’autonomia scientifica, rientra nel perimetro della discrezionalità tecnica, non censurabile in assenza di elementi di irragionevolezza e illogicità, qui non emersi, la scelta di valorizzare in favore del controinteressato l’elevato numero di pubblicazioni e il suo ruolo di primo autore in molteplici contributi, pur a fronte di una minor capacità di attrazione di fondi. Parimenti infondata è poi la censura relativa al coordinamento dei gruppi di ricerca: la circostanza che al ricorrente sia stato attribuito il giudizio di “ buono ” (con 2 punti) dimostra, anche qui, che la Commissione non ha espunto il criterio della “ partecipazione ” (come sostenuto in ricorso), ma lo ha concretamente e specificamente valutato; diversamente, applicando il solo criterio della “ direzione ” e non anche quello della “ partecipazione ”, il ricorrente avrebbe conseguito un punteggio inferiore. La differenziazione nel punteggio riflette, dunque, non una violazione dei criteri, ma la non irragionevole attribuzione di un peso maggiore al ruolo di direzione del gruppo (più spesso proprio del D’LI) rispetto a quello della semplice partecipazione. E anche sulla valutazione dell’attività congressuale, infine, il giudice non può sindacare la valutazione tecnico discrezionale della Commissione, la quale, non irragionevolmente, ha privilegiato evidentemente la rilevanza scientifica e internazionale degli eventi rispetto al mero dato numerico-quantitativo prospettato dal ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo del ricorso il Prof. GI ha censurato la valutazione della Commissione in merito alla voce relativa alle “ attività gestionali, organizzative e di servizio ”, in quanto in base al bando sarebbero stati valutabili i soli “ incarichi svolti presso organi collegiali, commissioni e consulte di dipartimento, di Ateneo e del Ministero ”. La Commissione avrebbe quindi indebitamente valorizzato, per entrambi i candidati, attività di coordinamento di team clinico-chirurgici e responsabilità di UOC, elementi però estranei alla “gestione accademica” propriamente detta e afferenti piuttosto al versante assistenziale delle attività prestate. E l’erronea applicazione dei criteri avrebbe generato un pregiudizio per il ricorrente, poiché dall’inclusione delle attività cliniche sarebbe risultato impropriamente innalzato il punteggio del controinteressato, riducendo illegittimamente il distacco che sarebbe dovuto emergere dalla netta prevalenza del curriculum gestionale-accademico del ricorrente.
Il Collegio ritiene che il motivo non sia meritevole di adesione.
In base al bando e alle regole di disciplina della procedura concorsuale, la voce “ incarichi svolti presso organi collegiali ” non è limitata esclusivamente agli organi accademici, a differenza di quanto previsto per altre specifiche voci valutative (quali “ commissioni e consulte di dipartimento, di Ateneo e del Ministero ”).
Sotto il profilo fattuale, inoltre, la doglianza è smentita dall’esito stesso della valutazione: proprio per la voce in esame, difatti, la Commissione ha riconosciuto al ricorrente una prevalenza, attribuendogli un punteggio superiore a quello del controinteressato (9/10 contro 7/10), per aver valorizzato specificamente il ruolo ricoperto nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Inoltre è immune da vizi logici la valutazione relativa alla partecipazione ai Collegi dei Docenti di Dottorato. Il giudizio espresso dalla Commissione riflette correttamente il grado di inerenza dell’attività qui svolta al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della procedura; in tale ottica, non irragionevolmente è stata attribuita una minore rilevanza a partecipazioni del ricorrente (es. Collegio in biotecnologie nel trapianto di midollo osseo) ritenute scarsamente attinenti alla specificità della materia concorsuale.
2.5. Con il quinto motivo parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità della valutazione dell’attività clinico-assistenziale.
In particolare, sebbene nel Verbale n. 1 siano stati predeterminati due distinti criteri di valutazione, cioè in primo luogo la durata, intensità, continuità e specificità e rilevanza della casistica (max 5 punti), e in secondo luogo il grado di responsabilità dell’attività assistenziale (max 10 punti), poi nel Verbale n. 3 la Commissione avrebbe proceduto all’attribuzione di un punteggio sintetico e unitario (13/15 al controinteressato; 12,5/15 al ricorrente), omettendo la distinzione tra le due voci. Tale modus operandi , secondo parte ricorrente, ostacolerebbe la ricostruzione dell’iter logico-valutativo e la verifica relativa alla ponderazione dei singoli elementi, configurando un difetto di motivazione, oltre ad una valutazione illogica e contraria alle risultanze curriculari.
Anche questo motivo è infondato.
Va evidenziato che la valutazione espressa dalla Commissione, seppur sintetica, è immune da vizi logici; né è irragionevole la ritenuta prevalenza curricolare del controinteressato sotto il profilo clinico-assistenziale.
Sul punto va rilevato che la Commissione ha preso in considerazione, ai fini del maggior punteggio del controinteressato, la più cospicua casistica operatoria da quest’ultimo vantata, avendo il controinteressato eseguito negli ultimi cinque anni il numero di ben 1484 interventi contro i 234 del ricorrente. E non è secondario rilevare, ai fini della non irragionevolezza della valutazione della Commissione, che tali interventi sono stati effettuati dal controinteressato soprattutto presso una struttura di alta specializzazione (Policlinico Universitario Sant’Andrea), così da soddisfare gli standard internazionali (linee guida European Society of Thoracic Surgeons ) che individuano in 100 interventi maggiori l’anno il requisito minimo di idoneità. Per contro, il ricorrente non ha dimostrato di avere raggiunto tale standard nel quinquennio di riferimento.
Non sono poi convincenti le argomentazioni del ricorrente relativamente all’anzianità di servizio e ai ruoli ricoperti.
In ordine all’anzianità di servizio, la maggior durata dell’attività clinica vantata dal ricorrente (7 anni) non può essere reputato dirimente, essendo piuttosto maggiormente rilevante e qualificante l’effettiva produttività operatoria, la quale, giusta i dati già menzionati, è inferiore rispetto a quella vantata dal controinteressato.
In ordine poi ai ruoli ricoperti, va evidenziato che i ruoli apicali o semi-apicali vantati dal ricorrente non irragionevolmente sono stati valutati immeritevoli di prevalere rispetto alle funzioni svolte dal controinteressato, considerato anche che queste ultime, pur di peso clinico e gestionale del tutto sovrapponibile, risultano essere state esercitate in un contesto di volumi assistenziali più elevati.
Infine non merita accoglimento la doglianza relativa alla mancata articolazione del voto numerico. Infatti, osserva il Collegio, in primo luogo il ricorrente non ha fornito, sul punto, una adeguata prova di resistenza, non avendo allegato e dimostrato che l’eventuale ripartizione analitica del punteggio, in particolare, tra “intensità” e “responsabilità”, avrebbe potuto sovvertire l’esito della procedura concorsuale; in secondo luogo, e ad abundantiam , ci si può richiamare a quanto già illustrato nel senso che nell’ambito dei concorsi universitari il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, onde esso non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma scaturisce da una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum.
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo, infine, parte ricorrente ha impugnato il giudizio finale della Commissione deducendo sia vizi di invalidità derivata dalle illegittimità articolate nei motivi precedenti, sia vizi propri della motivazione conclusiva.
In particolare, è censurata l’affermazione della Commissione secondo cui il controinteressato si distinguerebbe per una “ maggiore esperienza didattica ”: assunto che risulterebbe smentito dalla documentazione in atti, configurandosi sul punto un travisamento dei fatti. Il ricorrente sostiene che, emendando tale valutazione dagli errori lamentati, il giudizio comparativo verrebbe radicalmente sovvertito, attribuendo al Prof. GI una posizione di netta prevalenza rispetto al controinteressato.
Nemmeno questo motivo è convincente.
La motivazione conclusiva, che individua nel Prof. D’LI il candidato reputato maggiormente idoneo in virtù di « una produzione scientifica di maggiore volume ed impatto, una maggiore esperienza didattica e multistrato ed una rete internazionale più estesa », costituisce una sintesi valutativa coerente con le valutazioni analitiche sopra illustrate, in relazione alle quali il Collegio ha ritenuto infondate le censure del ricorrente. Sicché, a fronte di tale giudizio sintetico e conclusivo, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe dovuto ottenere 35 punti, si risolve in una non accoglibile rielaborazione soggettiva dei punteggi, non supportata da fondati rilievi di illogicità o irragionevolezza della valutazione della Commissione.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei concorsi universitari, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione è limitato “ alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste ” (TAR Lombardia, sez. I, 12 aprile 2023, n. 886; Cons, Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917).
Nel caso di specie, le censure mosse da parte ricorrente si risolvono in una critica parcellizzata dei singoli punteggi attribuiti, l’interessato contrapponendo alla valutazione dell’organo tecnico una propria soggettiva quantificazione dei titoli, senza però dimostrare fondati profili di irragionevolezza o illogicità della valutazione tecnico discrezionale operata dalla Commissione. Né vi è bisogno di ricordare che il giudizio finale della Commissione non è il frutto di una mera addizione aritmetica, in quanto “ la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8525).
Insomma, le censure del ricorrente tendono nella sostanza a sollecitare un inammissibile riesame nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla Commissione giudicatrice, superando il descritto limite del vaglio della discrezionalità tecnica consentito al Giudice Amministrativo.
2.7. Il ricorso principale è quindi infondato e va pertanto respinto.
3. Con i motivi aggiunti depositati in data 27 ottobre 2025 e 19 novembre 2025 il medesimo ricorrente Prof. GI ha esteso la propria impugnativa agli « atti presupposti adottati da Sapienza Università di Roma e dalla Regione Lazio », in base ai quali sono stati stipulati dal controinteressato dei contratti di docenza a termine che sono poi stati considerati dalla Commissione ai fini della attribuzione del punteggio al controinteressato per l’esperienza didattica da lui accumulata.
Secondo il ricorrente tali contratti, che hanno contribuito alla formazione del punteggio del controinteressato nella valutazione della Commissione, sarebbero stati illegittimamente stipulati in violazione dei limiti previsti dal regolamento di Ateneo della Sapienza Università di Roma, i quali imporrebbero, tra l’altro, il limite temporale massimo di 5 anni alla reiterazione di tali contratti, laddove il controinteressato avrebbe ricoperto incarichi di docenza ininterrottamente dall’anno accademico 2005-2006 fino all’anno accademico 2023-2024, superando ampiamente tale limite.
La Commissione non avrebbe pertanto dovuto considerare, ai fini del punteggio, i contratti di docenza stipulati dal controinteressato con la Sapienza Università di Roma superanti il descritto limite temporale di 5 anni.
La Sapienza Università di Roma ha resistito ai motivi aggiunti, opponendo che « gli incarichi di cui trattasi siano stati affidati all’esito di procedimenti cui non ha partecipato l’odierno ricorrente, oramai conclusisi ed i cui effetti si sono, pertanto, consolidati – peraltro, per gli incarichi più risalenti da illo tempore - per cui si dubita possano essere posti in discussione, peraltro, da un soggetto che non ha partecipato al relativo procedimento amministrativo », e che « per agire in giudizio (e in questo caso, riferendosi, alla posizione processuale del Prof. GI, a ricorrere) occorre avervi interesse », il quale « deve estrinsecarsi nella possibilità per colui che incardina un processo (nel caso di specie, amministrativo) di conseguire un’utilità concreta ed attuale per la propria sfera giuridica soggettiva ».
Nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a., ha rilevato d’ufficio profili di possibile inammissibilità dei motivi aggiunti in questione per carenza di interesse e di legittimazione ad agire.
E il Collegio ritiene effettivamente che i motivi aggiunti in esame siano inammissibili.
In primo luogo difetta in capo al ricorrente la legittimazione ad agire nell’ambito in discussione, non avendo egli prospettato un interesse legittimo, che sia personale, diretto, concreto e attuale, a impugnare gli incarichi di docenza del controinteressato, i quali sono stati affidati all’esito di procedimenti selettivi ormai da tempo conclusi ed esauriti, a cui il ricorrente non aveva partecipato, non maturando così una posizione differenziata che potesse legittimare una tale impugnazione.
In secondo luogo, difetta qui anche l’interesse ad agire.
Infatti, oggetto della valutazione della Commissione preposta alla procedura concorsuale per cui è causa è, con specifico riguardo alla esperienza didattica, il concreto ed effettivo possesso di tale requisito esperienziale, ossia, sotto un profilo precipuamente sostanziale, l’effettivo e concreto svolgimento dell’attività didattica, laddove tutto quanto attiene alla formale legittimità della stipula del singolo contratto è elemento che non può rientrare nell’oggetto di valutazione della Commissione, in quanto estraneo alle valutazioni che la Commissione deve compiere, le quali sono appunto focalizzate sulla verifica della effettiva esperienza didattica e del reale svolgimento degli incarichi di docenza.
Da qui l’inammissibilità dei due atti di motivi aggiunti depositati dal Professor LU GI.
4. Il Tribunale deve infine intrattenersi sul ricorso incidentale con cui il controinteressato ha lamentato la mancata attribuzione di particolari punteggi in proprio favore, e il riconoscimento di determinati punteggi in favore del ricorrente principale.
Il Collegio ritiene, al riguardo, che la riscontrata infondatezza del ricorso principale e l’inammissibilità dei motivi aggiunti depositati in data 27 ottobre 2025 e 19 novembre 2026 non possano che comportare l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato. Essendo risultato, difatti, che quest’ultimo legittimamente è risultato vincitore all’esito della procedura concorsuale per cui è causa, non vi è più alcun interesse, da parte sua, a ottenere l’esame delle doglianze del gravame incidentale, dal cui scrutinio non potrebbe ottenere alcuna utilità concreta.
5. In ragione della particolarità e complessità delle questioni in fatto e in diritto scrutinate, sussistono motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui due atti di motivi aggiunti depositati in data 27 ottobre 2025 e 19 novembre 2025, nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) rigetta il ricorso principale;
2) dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 25 ottobre 2025 e 19 novembre 2025;
3) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
4) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di OR | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO