Art. 6. Vigilanza 1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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14 febbraio 1990
14 febbraio 1990
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