Art. 6. Vigilanza 1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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14 febbraio 1990
14 febbraio 1990
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- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/1992, n. 357Provvedimento: […] La composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, sono disciplinati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1990 (che sostituisce l'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33). Essa svolge le "funzioni dell'apposita conferenza" prevista dall'art.Leggi di più...
- inquinamento·
- conseguente denunciata violazione dei limiti della competenza regionale·
- asserita mancata considerazione degli interessi locali e delle autonomie comunali·
- sent. 357/92. regione veneto·
- attribuzione della relativa competenza al presidente della giunta regionale·
- inammissibilita' della questione.·
- perplessita' nella prospettazione del 'thema decidendum'