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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 01/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1152 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IA SC e ME IG
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi gestione commercianti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.2.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00016246 60 000, notificatogli in data 28.12.2023, con il quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi
IVS fissi, oltre sanzioni e somme aggiuntive per il periodo dal 02/2020 al 12/2021 e dal
01/2022 al 12/2022, per un importo complessivo pari ad euro 7.956,89.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che i contributi relativi al periodo 2/2020 - 12/2021 erano stati oggetto di precedente avviso di addebito, anch'esso opposto in sede giudiziaria ed annullato con sentenza n. 171/2024 all'esito del procedimento n. 2470/2023 R.G.L.; che, pertanto, l' aveva illegittimamente duplicato la pretesa contributiva, violando, altresì, il CP_2 dettato dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999 (stante l'emissione dell'avviso di addebito nella pendenza del precedente giudizio ed in assenza di provvedimento esecutivo del giudice); che la pretesa traeva origine dalla nota datata 30.4.2021, con la quale egli era stato informato CP_ dall' di essere stato iscritto, a seguito di accertamento d'ufficio, quale titolare di azienda con inizio dell'attività dal 3.2.2020 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.2.2020; che, tuttavia, esso opponente si era limitato a ricoprire il ruolo formale di amministratore della
Bigas s.r.l. (codice azienda ), quale società esercente il commercio al dettaglio di P.IVA_1 bomboniere con punto vendita in Modugno (BA) al Corso Vittorio Emanuele n. 63; che esso istante era in pensione dall'1.1.2017 e non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa all'interno della predetta società, come pure comprovato dalle dichiarazioni reddituali presentate al Fisco;
che, in particolare, non era mai stato presente in negozio, non aveva mai intrattenuto rapporti con fornitori e clienti, né si era mai occupato dell'approvvigionamento delle merci, della gestione del magazzino, delle fatture e degli scontrini, della registrazione degli acquisti e delle vendite e di tutte le altre attività di marketing;
che, infatti, tali compiti erano stati sempre svolti da (sorella di , altra socia della Persona_1 Parte_2
Bigas s.r.l.), unitamente alle dipendenti e cui si era aggiunta in CP_3 Persona_2 seguito (precisamente, in data 7.12.2021) la dipendente . Controparte_4
Tanto esposto in fatto e rimarcata l'infondatezza della pretesa contributiva, l'opponente concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Sospesa l'esecutività dell'atto impugnato ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , il quale resisteva all'opposizione, invocandone il rigetto. Controparte_5
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta. CP_ 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza, quale sollevata dall' nella memoria di costituzione, posto che – a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato il 28.12.2023 – il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data
6.2.2024, ovvero entro il termine perentorio di 40 giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999.
3. Sempre in limine, occorre evidenziare che – contrariamente a quanto denunciato dall'opponente – alcuna duplicazione della pretesa contributiva s'appalesa configurabile nella fattispecie.
In proposito, conviene riprodurre la prospettazione compiuta dall' sul punto: “l'avviso CP_2 di addebito n. 343 2023 0001624660 000 riguarda contribuzione fissa dovuta per terza e quarta rata dell'anno 2020, terza e quarta rata dell'anno 2021 e prima, seconda e terza rata
2 per l'anno 2022, con relative somme aggiuntive/sanzioni e spese di notifica;
diversamente,
l'avviso di addebito n. 343 2022 00035294 60 000 si riferisce a contribuzione fissa dovuta per prima e seconda rata dell'anno 2020 e prima e seconda rata dell'anno 2021, con relative somme aggiuntive/sanzioni e spese di notifica. Nell'avviso di addebito n. 343 2023
0001624660 000 risultano i riferimenti ai periodi “DAL 07/2021 AL 09/2021”, “DAL
10/2021 AL 12/2021”, “DAL 01/2022 AL 03/2022”, “DAL 04/2022 AL 06/2022”, “DAL
07/2022 AL 09/2022”, “DAL 07/2020 AL 09/2020” e “DAL 10/2020 AL 12/2020”; invece, nell'avviso di addebito n. 343 2022 00035294 60 000 risultano i riferimenti ai periodi “DAL
01/2021 AL 03/2021”, “DAL 04/2021 AL 06/2021”, “DAL 02/2020 AL 03/2020” e “DAL
04/2020 AL 06/2020” (pag. 4 della memoria di costituzione).
Siffatta prospettazione è suffragata dal contenuto degli avvisi di addebito emessi nei confronti dell'odierno opponente.
Si vedano, in tal senso, l'avviso di addebito n. 343 2022 00035294 60 000 (doc. 1, allegato alle note di trattazione depositate da in data 13.6.2024), annullato da questo Pt_1
Tribunale con sentenza n. 171/2024 (doc. 7, fascicolo di parte ricorrente), e l'avviso di addebito n. 343 2023 00016246 60 000, costituente oggetto del presente giudizio di opposizione.
Trattandosi, pertanto, di periodi contributivi diversi, resta escluso il frazionamento lamentato da parte opponente, senza che, per altro verso, sia ravvisabile la violazione dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999 (a mente del quale “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”).
Trova, piuttosto, applicazione il principio secondo cui “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti”
(Cass. Sez. Lav. n. 30853/2021; conf. Cass. Sez. Lav. n. 7981/2016).
Nella specie, la sentenza n. 171/2024 (del cui passaggio in giudicato neppure è stata fornita prova) non reca un accertamento incontrovertibile circa la sussistenza o meno del fatto costitutivo del credito contributivo, stante – come detto – la diversità dei periodi in discussione.
3 In ragione di tanto occorre, dunque, scrutinare nel merito la fondatezza della pretesa vantata CP_ in questa sede dall'
4. In questa prospettiva si ritiene che l'opposizione sia meritevole di accoglimento, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
4.1. Al fine di una ricostruzione sistematica della fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, appare opportuno riprodurre, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principali passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 1821 del 22.11.2022, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare.
“Brevemente, quanto alla disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commerciante dell'assicurazione generale obbligatoria, giova rammentare che la legge 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente agli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...".
L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica".
L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della legge n. 1088/1971; art. 29 della legge n. 160/1975) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui alla lett. c), la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità è stata sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza".
4 Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia della diretta assunzione degli oneri e dei rischi relativi alla gestione dell'attività.
Perché, quindi, sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è, quindi, necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010, nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma del fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (così Cass., Sez. lav.,
Sent. n. 3835/2016).
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della «piena responsabilità dell'impresa», con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., «… deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti».
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su
5 piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. “doppia iscrizione” consentita dalla legge
(in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato: «In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (v.
Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi cioè in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni
Unite n. 3240 del 2010.
6 Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n. 5360 del 2012) deve altresì precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore, neppure quando questa seconda
7 attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione. Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass.
5210/2017 ("nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario") e Cass. 3835/2016 ("Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore")”.
8 4.2. L'applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento CP_ del ricorso, atteso che, nel caso in esame, l' non ha provato il coinvolgimento diretto di nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Pt_1
Se, infatti, per quanto sin qui detto, è insufficiente la mera qualità di amministratore unico, dovendo privilegiarsi il dato sostanziale della partecipazione (diretta e abituale) al lavoro aziendale, si osserva che già la lettura della visura camerale (doc. 6, fascicolo di parte opponente) consegna la prova documentale che la Bigas s.r.l. abbia lavoratori dipendenti e che nella compagine sociale figuri pure , di talchè è plausibile che, nel Parte_2 periodo controverso, l'attività commerciale in seno alla società possa essere stata svolta dai lavoratori e dalla predetta socia.
D'altro canto, la prospettazione dell'opponente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria orale, avendo i testimoni escussi concordemente escluso la partecipazione dell'opponente alle attività rientranti nell'oggetto sociale.
A tal fine, viene subito in rilievo la deposizione di , qualificatasi come Persona_1
“dipendente della società BIGAS S.R.L., a decorrere dalla sua costituzione, ovvero dal 2016”, la quale ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Svolgo mansioni di commessa presso il negozio della società, sito lungo il corso principale della città di Modugno. ADR: La società si occupa della vendita al pubblico di articoli da regalo ed oggettistica per la casa.
ADR: Attualmente, insieme a me, lavorano anche due colleghe. ADR: Sul capitolo 1) del ricorso, delle attività ivi descritte, ovvero dell'approvvigionamento delle merci, dell'emissione delle fatture e degli scontrini e dei pagamenti ai fornitori me ne occupo personalmente io. Preciso che sono io a stabilire in autonomia la quantità e la qualità della merce da vendere, in base alle richieste dei clienti. Io stessa poi provvedo a coordinare il lavoro delle altre commesse, impartendo loro anche le direttive. ADR: I soci sono Pt_1
e , mia sorella. ADR: e
[...] Parte_2 CP_3 Persona_2 hanno svolto attività di commessa. è andata via a marzo del 2023, mentre è Per_2 CP_3 andata via a settembre del 2022. ha lavorato a periodi alterni ed è stata Controparte_4 assunta definitivamente a dicembre 2023 e lavora attualmente in negozio. ADR: L'attività di cui prima ho parlato e che ho dichiarato di svolgere l'ho esercitata anche nel periodo febbraio 2020-dicembre 2022. ADR: Sul capitolo 2), sono io ad intrattenere i rapporti con gli agenti di commercio, recandomi anche presso le fiere per visionare le nuove campionature.
ADR: I Sig.ri , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e sono agenti di commercio che rappresentano i fornitori. Parte_7 Parte_8
ADR: Confermo il capitolo 1) della memoria dell' ADR: Confermo altresì il capitolo 2). CP_1
9 La società è sempre stata attiva. ADR: Il ruolo di è essenzialmente Parte_1 formale, dal momento che non svolge alcuna attività pratica all'interno della società” (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024).
Di segno sostanzialmente conforme s'appalesa la testimonianza di la quale ha Persona_2 riferito quanto segue: “ADR: Indifferente. ADR: era il mio titolare. ADR: Parte_1
era uno dei soci della Bigas s.r.l., insieme a . La società gestisce Pt_1 Parte_2 un negozio di oggettistica sito a Modugno in Corso Vittorio Emanuele. Non ricordo il numero civico. ADR: Ho lavorato nel predetto negozio dal 2021 al 2022, per un anno – un anno e mezzo. Prestavo mansioni di commessa, sistemavo gli scaffali ed ero addetta alle vendite.
ADR: veniva in negozio verso l'orario di chiusura per verificare la contabilità e le Pt_1 fatture, ma non era presente durante la giornata lavorativa. ADR: Nel periodo in cui ho lavorato, oltre a me erano presenti in negozio la nuora di , e Pt_1 CP_3 Per_1
, sorella di . ADR: Anche loro svolgevano attività di addetta alle vendite.
[...] Pt_2
ADR: Sono stata assunta da Preciso che il periodo di prova l'ho svolto Parte_1 seguita da , che supervisionava, e da . Al momento della Persona_1 CP_3 sottoscrizione del contratto di lavoro era presente anche . ADR: Il pagamento della Pt_1 retribuzione avveniva con bonifico. ADR: Le direttive sul lavoro da svolgere mi venivano impartite da , anche perché, come ho già detto, durante la Persona_1 Pt_1 giornata non era presente in negozio. ADR: I fornitori venivano in negozio durante l'orario lavorativo e i rapporti con loro erano gestiti da e ” (cfr. verbale di udienza Per_1 CP_3 del 16.4.2025).
Da ultimo, il teste ha dichiarato: “ADR: Sono agente di commercio per conto Parte_4 di diverse aziende, tra le quali la WALD, che si occupa di articoli da regalo e oggettistica in genere. ADR: Ho intrattenuto rapporti con la Bigas s.r.l., da quando la società ha aperto l'attività in Modugno e, in particolare, negli anni dal 2019 al 2022. ADR: Mi interfacciavo con . ADR: Conosco Con riferimento agli ordini e alle Persona_1 Parte_1 forniture, interloquivo solo con . ADR: Con una cadenza quasi mensile frequento il Per_1 negozio della Bigas per campionamenti, raccolta ordini e problematiche varie da risolvere.
ADR: Nel periodo 2019-2022 ho visto in negozio e le collaboratrici che nel tempo Per_1 si sono avvicendate, l'ultima, se non ricordo male, si chiama ” (cfr. verbale di Per_3 udienza del 16.4.2025).
4.3. Com'è evidente alla stregua delle deposizioni innanzi riassunte, non v'è alcuna prova circa la partecipazione di al lavoro aziendale, risultando l'attività Parte_1 commerciale sostanzialmente condotta da e dovendo soltanto Persona_1
10 puntualizzarsi che l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione – CP_ rimasto, nella specie, inevaso – gravava senz'altro sull' conformemente al criterio di riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, cod. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 3635/2020).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti IA SC e ME IG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1152/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 00016246 60
000; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti IA SC e ME IG.
Foggia, all'esito dell'udienza del giorno 01/10/2025
Il Giudice
VA UT
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 01/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1152 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IA SC e ME IG
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi gestione commercianti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.2.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00016246 60 000, notificatogli in data 28.12.2023, con il quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi
IVS fissi, oltre sanzioni e somme aggiuntive per il periodo dal 02/2020 al 12/2021 e dal
01/2022 al 12/2022, per un importo complessivo pari ad euro 7.956,89.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che i contributi relativi al periodo 2/2020 - 12/2021 erano stati oggetto di precedente avviso di addebito, anch'esso opposto in sede giudiziaria ed annullato con sentenza n. 171/2024 all'esito del procedimento n. 2470/2023 R.G.L.; che, pertanto, l' aveva illegittimamente duplicato la pretesa contributiva, violando, altresì, il CP_2 dettato dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999 (stante l'emissione dell'avviso di addebito nella pendenza del precedente giudizio ed in assenza di provvedimento esecutivo del giudice); che la pretesa traeva origine dalla nota datata 30.4.2021, con la quale egli era stato informato CP_ dall' di essere stato iscritto, a seguito di accertamento d'ufficio, quale titolare di azienda con inizio dell'attività dal 3.2.2020 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.2.2020; che, tuttavia, esso opponente si era limitato a ricoprire il ruolo formale di amministratore della
Bigas s.r.l. (codice azienda ), quale società esercente il commercio al dettaglio di P.IVA_1 bomboniere con punto vendita in Modugno (BA) al Corso Vittorio Emanuele n. 63; che esso istante era in pensione dall'1.1.2017 e non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa all'interno della predetta società, come pure comprovato dalle dichiarazioni reddituali presentate al Fisco;
che, in particolare, non era mai stato presente in negozio, non aveva mai intrattenuto rapporti con fornitori e clienti, né si era mai occupato dell'approvvigionamento delle merci, della gestione del magazzino, delle fatture e degli scontrini, della registrazione degli acquisti e delle vendite e di tutte le altre attività di marketing;
che, infatti, tali compiti erano stati sempre svolti da (sorella di , altra socia della Persona_1 Parte_2
Bigas s.r.l.), unitamente alle dipendenti e cui si era aggiunta in CP_3 Persona_2 seguito (precisamente, in data 7.12.2021) la dipendente . Controparte_4
Tanto esposto in fatto e rimarcata l'infondatezza della pretesa contributiva, l'opponente concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Sospesa l'esecutività dell'atto impugnato ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , il quale resisteva all'opposizione, invocandone il rigetto. Controparte_5
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta. CP_ 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza, quale sollevata dall' nella memoria di costituzione, posto che – a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato il 28.12.2023 – il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data
6.2.2024, ovvero entro il termine perentorio di 40 giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999.
3. Sempre in limine, occorre evidenziare che – contrariamente a quanto denunciato dall'opponente – alcuna duplicazione della pretesa contributiva s'appalesa configurabile nella fattispecie.
In proposito, conviene riprodurre la prospettazione compiuta dall' sul punto: “l'avviso CP_2 di addebito n. 343 2023 0001624660 000 riguarda contribuzione fissa dovuta per terza e quarta rata dell'anno 2020, terza e quarta rata dell'anno 2021 e prima, seconda e terza rata
2 per l'anno 2022, con relative somme aggiuntive/sanzioni e spese di notifica;
diversamente,
l'avviso di addebito n. 343 2022 00035294 60 000 si riferisce a contribuzione fissa dovuta per prima e seconda rata dell'anno 2020 e prima e seconda rata dell'anno 2021, con relative somme aggiuntive/sanzioni e spese di notifica. Nell'avviso di addebito n. 343 2023
0001624660 000 risultano i riferimenti ai periodi “DAL 07/2021 AL 09/2021”, “DAL
10/2021 AL 12/2021”, “DAL 01/2022 AL 03/2022”, “DAL 04/2022 AL 06/2022”, “DAL
07/2022 AL 09/2022”, “DAL 07/2020 AL 09/2020” e “DAL 10/2020 AL 12/2020”; invece, nell'avviso di addebito n. 343 2022 00035294 60 000 risultano i riferimenti ai periodi “DAL
01/2021 AL 03/2021”, “DAL 04/2021 AL 06/2021”, “DAL 02/2020 AL 03/2020” e “DAL
04/2020 AL 06/2020” (pag. 4 della memoria di costituzione).
Siffatta prospettazione è suffragata dal contenuto degli avvisi di addebito emessi nei confronti dell'odierno opponente.
Si vedano, in tal senso, l'avviso di addebito n. 343 2022 00035294 60 000 (doc. 1, allegato alle note di trattazione depositate da in data 13.6.2024), annullato da questo Pt_1
Tribunale con sentenza n. 171/2024 (doc. 7, fascicolo di parte ricorrente), e l'avviso di addebito n. 343 2023 00016246 60 000, costituente oggetto del presente giudizio di opposizione.
Trattandosi, pertanto, di periodi contributivi diversi, resta escluso il frazionamento lamentato da parte opponente, senza che, per altro verso, sia ravvisabile la violazione dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999 (a mente del quale “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”).
Trova, piuttosto, applicazione il principio secondo cui “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti”
(Cass. Sez. Lav. n. 30853/2021; conf. Cass. Sez. Lav. n. 7981/2016).
Nella specie, la sentenza n. 171/2024 (del cui passaggio in giudicato neppure è stata fornita prova) non reca un accertamento incontrovertibile circa la sussistenza o meno del fatto costitutivo del credito contributivo, stante – come detto – la diversità dei periodi in discussione.
3 In ragione di tanto occorre, dunque, scrutinare nel merito la fondatezza della pretesa vantata CP_ in questa sede dall'
4. In questa prospettiva si ritiene che l'opposizione sia meritevole di accoglimento, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
4.1. Al fine di una ricostruzione sistematica della fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, appare opportuno riprodurre, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principali passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 1821 del 22.11.2022, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare.
“Brevemente, quanto alla disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commerciante dell'assicurazione generale obbligatoria, giova rammentare che la legge 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente agli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...".
L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica".
L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della legge n. 1088/1971; art. 29 della legge n. 160/1975) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui alla lett. c), la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità è stata sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza".
4 Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia della diretta assunzione degli oneri e dei rischi relativi alla gestione dell'attività.
Perché, quindi, sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è, quindi, necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010, nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma del fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (così Cass., Sez. lav.,
Sent. n. 3835/2016).
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della «piena responsabilità dell'impresa», con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., «… deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti».
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su
5 piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. “doppia iscrizione” consentita dalla legge
(in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato: «In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (v.
Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi cioè in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni
Unite n. 3240 del 2010.
6 Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n. 5360 del 2012) deve altresì precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore, neppure quando questa seconda
7 attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione. Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass.
5210/2017 ("nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario") e Cass. 3835/2016 ("Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore")”.
8 4.2. L'applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento CP_ del ricorso, atteso che, nel caso in esame, l' non ha provato il coinvolgimento diretto di nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Pt_1
Se, infatti, per quanto sin qui detto, è insufficiente la mera qualità di amministratore unico, dovendo privilegiarsi il dato sostanziale della partecipazione (diretta e abituale) al lavoro aziendale, si osserva che già la lettura della visura camerale (doc. 6, fascicolo di parte opponente) consegna la prova documentale che la Bigas s.r.l. abbia lavoratori dipendenti e che nella compagine sociale figuri pure , di talchè è plausibile che, nel Parte_2 periodo controverso, l'attività commerciale in seno alla società possa essere stata svolta dai lavoratori e dalla predetta socia.
D'altro canto, la prospettazione dell'opponente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria orale, avendo i testimoni escussi concordemente escluso la partecipazione dell'opponente alle attività rientranti nell'oggetto sociale.
A tal fine, viene subito in rilievo la deposizione di , qualificatasi come Persona_1
“dipendente della società BIGAS S.R.L., a decorrere dalla sua costituzione, ovvero dal 2016”, la quale ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Svolgo mansioni di commessa presso il negozio della società, sito lungo il corso principale della città di Modugno. ADR: La società si occupa della vendita al pubblico di articoli da regalo ed oggettistica per la casa.
ADR: Attualmente, insieme a me, lavorano anche due colleghe. ADR: Sul capitolo 1) del ricorso, delle attività ivi descritte, ovvero dell'approvvigionamento delle merci, dell'emissione delle fatture e degli scontrini e dei pagamenti ai fornitori me ne occupo personalmente io. Preciso che sono io a stabilire in autonomia la quantità e la qualità della merce da vendere, in base alle richieste dei clienti. Io stessa poi provvedo a coordinare il lavoro delle altre commesse, impartendo loro anche le direttive. ADR: I soci sono Pt_1
e , mia sorella. ADR: e
[...] Parte_2 CP_3 Persona_2 hanno svolto attività di commessa. è andata via a marzo del 2023, mentre è Per_2 CP_3 andata via a settembre del 2022. ha lavorato a periodi alterni ed è stata Controparte_4 assunta definitivamente a dicembre 2023 e lavora attualmente in negozio. ADR: L'attività di cui prima ho parlato e che ho dichiarato di svolgere l'ho esercitata anche nel periodo febbraio 2020-dicembre 2022. ADR: Sul capitolo 2), sono io ad intrattenere i rapporti con gli agenti di commercio, recandomi anche presso le fiere per visionare le nuove campionature.
ADR: I Sig.ri , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e sono agenti di commercio che rappresentano i fornitori. Parte_7 Parte_8
ADR: Confermo il capitolo 1) della memoria dell' ADR: Confermo altresì il capitolo 2). CP_1
9 La società è sempre stata attiva. ADR: Il ruolo di è essenzialmente Parte_1 formale, dal momento che non svolge alcuna attività pratica all'interno della società” (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024).
Di segno sostanzialmente conforme s'appalesa la testimonianza di la quale ha Persona_2 riferito quanto segue: “ADR: Indifferente. ADR: era il mio titolare. ADR: Parte_1
era uno dei soci della Bigas s.r.l., insieme a . La società gestisce Pt_1 Parte_2 un negozio di oggettistica sito a Modugno in Corso Vittorio Emanuele. Non ricordo il numero civico. ADR: Ho lavorato nel predetto negozio dal 2021 al 2022, per un anno – un anno e mezzo. Prestavo mansioni di commessa, sistemavo gli scaffali ed ero addetta alle vendite.
ADR: veniva in negozio verso l'orario di chiusura per verificare la contabilità e le Pt_1 fatture, ma non era presente durante la giornata lavorativa. ADR: Nel periodo in cui ho lavorato, oltre a me erano presenti in negozio la nuora di , e Pt_1 CP_3 Per_1
, sorella di . ADR: Anche loro svolgevano attività di addetta alle vendite.
[...] Pt_2
ADR: Sono stata assunta da Preciso che il periodo di prova l'ho svolto Parte_1 seguita da , che supervisionava, e da . Al momento della Persona_1 CP_3 sottoscrizione del contratto di lavoro era presente anche . ADR: Il pagamento della Pt_1 retribuzione avveniva con bonifico. ADR: Le direttive sul lavoro da svolgere mi venivano impartite da , anche perché, come ho già detto, durante la Persona_1 Pt_1 giornata non era presente in negozio. ADR: I fornitori venivano in negozio durante l'orario lavorativo e i rapporti con loro erano gestiti da e ” (cfr. verbale di udienza Per_1 CP_3 del 16.4.2025).
Da ultimo, il teste ha dichiarato: “ADR: Sono agente di commercio per conto Parte_4 di diverse aziende, tra le quali la WALD, che si occupa di articoli da regalo e oggettistica in genere. ADR: Ho intrattenuto rapporti con la Bigas s.r.l., da quando la società ha aperto l'attività in Modugno e, in particolare, negli anni dal 2019 al 2022. ADR: Mi interfacciavo con . ADR: Conosco Con riferimento agli ordini e alle Persona_1 Parte_1 forniture, interloquivo solo con . ADR: Con una cadenza quasi mensile frequento il Per_1 negozio della Bigas per campionamenti, raccolta ordini e problematiche varie da risolvere.
ADR: Nel periodo 2019-2022 ho visto in negozio e le collaboratrici che nel tempo Per_1 si sono avvicendate, l'ultima, se non ricordo male, si chiama ” (cfr. verbale di Per_3 udienza del 16.4.2025).
4.3. Com'è evidente alla stregua delle deposizioni innanzi riassunte, non v'è alcuna prova circa la partecipazione di al lavoro aziendale, risultando l'attività Parte_1 commerciale sostanzialmente condotta da e dovendo soltanto Persona_1
10 puntualizzarsi che l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione – CP_ rimasto, nella specie, inevaso – gravava senz'altro sull' conformemente al criterio di riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, cod. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 3635/2020).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti IA SC e ME IG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1152/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 00016246 60
000; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti IA SC e ME IG.
Foggia, all'esito dell'udienza del giorno 01/10/2025
Il Giudice
VA UT
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