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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1718/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 1718/2023 R.G. proposto da:
c.f. e per essa quale procuratrice speciale Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Valeria Passeri;
Ricorrente
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Controparte_1 C.F._3
Guastamacchio;
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di allegando, in sintesi, di vantare la Parte_1 Controparte_1 proprietà e il possesso sul terreno censito al relativo Catasto del Comune di Magione al Fg. 41, part. 640-642-643, nonché il possesso su una porzione di terreno confinante, censita al Fg. 41, part. 639-641, in proprietà dapprima di e infine di Allegava Controparte_2 Controparte_1 che quest'ultimo, nel novembre 2022, in occasione di lavori di ristrutturazione sulla propria abitazione presente sulla particella 639, aveva divelto la rete che delimitava le due proprietà al fine di consentire l'ingresso di mezzi d'opera sul terreno posseduto dalla ricorrente, al fine di realizzare una fossa OF. Allegava che la condotta del resistente configurava uno spoglio del possesso dei terreni di cui al Fg. 41, part. 639-641, per cui chiedeva dunque la condanna di questo a reintegrare la ricorrente nel possesso, ripristinando la rete divelta e spostando la fossa
OF al di là della recinzione nel rispetto delle distanze di legge.
1 Si costituiva il resistente, eccependo che la rete divelta non corrispondeva a quella di confine tra le due proprietà, trovandosi interamente nel terreno di proprietà del ed evidenziando CP_1 di avere esercitato il possesso sui terreni di cui al Fg. 41, part. 639-641 sin dall'acquisto nel giugno 2016. Evidenziava inoltre che la ricorrente non aveva frapposto alcuna opposizione al momento della posa dell'impianto fognario, la collocazione del quale era stata decisa all'esito di un incontro con i rispettivi tecnici. Contestava infine la volontà di spossessamento, affermando di non essere a conoscenza del possesso preteso dalla ricorrente sui terreni di sua proprietà.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con CTU e prove orali, con ulteriore contraddittorio scritto fino all'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 05/02/2025.
2. Stato dei luoghi
Il giudizio ha ad oggetto la lesione possessoria lamentata dalla ricorrente in relazione a una porzione delle particelle 639-641 che, pur essendo prospettate in proprietà del resistente, si assumono nel possesso della ricorrente. In particolare, la lesione sarebbe consistita nella rimozione della rete metallica che divideva le rispettive proprietà e nell'esecuzione di scavi finalizzati alla posa di una fossa OF.
L'esame della domanda rende indispensabile una preliminare ricostruzione dello stato dei luoghi.
Va innanzitutto premesso che è incontestato il fatto che le parti sono rispettivamente proprietarie delle particelle 640-642-643 (parte ricorrente) e 639-641 (parte resistente).
La ricorrente ha documentato di avere acquistato le suddette particelle con atto pubblico del
19/05/1970, laddove con il medesimo atto ha acquistato a sua volta le Controparte_2 particelle 639-641.
In tale atto pubblico si dà atto che “Gli acquirenti sono obbligati a recingere il perimetro del lotto rispettivamente acquistato ed a confine con la residua proprietà del venditore, almeno con rete metallica dell'altezza di ml. 1,20 sorretta da sostegni rigidi e ciò entro il 31 Dicembre 1972”.
Diversamente da quanto affermato da parte attrice, il tenore letterale della clausola evidenzia come la recinzione prevista in tale atto pubblico non riguardi il confine tra i fondi acquistati rispettivamente da e bensì il confine tra tali fondi e quelli Parte_1 Controparte_2 rimasti in proprietà del venditore.
2 Sennonché, dall'esame dello stato dei luoghi operato dal CTU è emersa la presenza di una recinzione metallica interposta tra i fondi di rispettiva proprietà, che tuttavia non è coerente con i confini risultanti dalla mappa catastale.
Infatti, la ricostruzione elaborata nell'allegato 5 della relazione di CTU evidenzia come la recinzione metallica interposta tra i rispettivi fondi delle parti non corrisponda esattamente con il confine catastale, posto che la suddetta recinzione, evidenziata con un tratteggio di colore blu, nella parte compresa tra il punto 1 e il punto 111 interseca le particelle 639-641-642 senza rispettarne la linea di confine, finendo così per delineare un confine tra le proprietà non rispondente alle mappe catastali.
Devono quindi ritenersi senz'altro coerenti con tali rilievi le conclusioni del CTU secondo cui
“si conferma che la recinzione esistente non corrisponde alla posizione del confine catastale tra le part. 640-642 di prop. e le part. 639- 641 di proprietà ”1. Parte_1 Controparte_1
Ciò posto, è del tutto pacifico, perché ammesso dallo stesso resistente, il fatto che questi abbia effettivamente divelto una parte di rete metallica al fine di consentire l'accesso alle ruspe e che, successivamente, abbia realizzato opere di scavo per la posa di una fossa OF.
Secondo il resistente, la rete divelta non corrisponderebbe a quella di confine tra le proprietà, ma ricadrebbe interamente sulla sua proprietà, con conseguente insussistenza di una lesione del possesso.
La tesi non è condivisibile.
L'ausiliario ha puntualmente individuato la posizione della rete, evidenziando che “In merito al tratto di recinzione divelta, si precisa, che tale tratto di ml. 7,50, tra il picchetto n. 30 (palo recinzione) e il picchetto n. 39 (palo recinzione) dell'elaborato grafico All. 5), è stata rimossa da parte resistente, come risulta agli atti causa, “per far passare la ruspa onde realizzare la fossa OFf a servizio dell'abitazione del Sig. 2. Controparte_1
Il tratto di rete divelta, compreso tra i punti 30 e 39 della mappa elaborata dal CTU, ricade interamente nella particella 641, di proprietà del resistente. Se quindi è vera l'affermazione secondo cui la rete divelta ricade nel fondo del resistente, è invece infondata l'affermazione secondo cui la rete divelta non avrebbe rappresentato la rete di confine. Da un lato, infatti, la recinzione metallica apposta non corrisponde all'effettivo confine di diritto, ma dall'altro lato la porzione di rete divelta costituiva parte della più ampia recinzione (tratteggiata in blu nell'allegato 5 della CTU) che, di fatto, divideva i rispettivi fondi delle parti.
Del resto, l'infondatezza dell'affermazione del resistente trova conferma nella sua stessa condotta. Questo, infatti, dopo avere divelto la suddetta rete metallica, ha apposto una rete di cantiere con funzione sostanzialmente divisoria, laddove dai rilievi effettuati dal CTU è emersa la corrispondenza di tale rete con il confine catastale. L'apposizione di tale rete, se per un verso sottende la volontà di riconfinazione dei fondi, per altro verso evidenzia pure come la precedente confinazione fosse di fatto basata sulla rete metallica, ancorché non corrispondente alla situazione di diritto.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che, sul piano dello stato dei luoghi, la rete divelta si trovava sì sul fondo di proprietà del resistente, ma di fatto assumeva una funzione divisoria tra la proprietà del e quella della essendo parte integrante della più CP_1 CP_2 ampia recinzione metallica che, pur senza corrispondenza con i confini catastali, divideva i fondi.
Parimenti, la fossa OF installata dal resistente si trova sì sul fondo di sua proprietà, come pure rilevato dal CTU, ma comunque oltre la linea segnata dalla recinzione di confine originariamente apposta e corrispondente al confine di fatto, come chiaramente si evince dalla mappa elaborata dal CTU come allegato 5.
3. L'illecito possessorio
Così chiarito lo stato dei luoghi, è possibile esaminare i presupposti della domanda di reintegrazione del possesso.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”.
Va premesso che il presupposto dell'azione di reintegrazione non è lo ius possessionis, cioè il possesso scaturente da un corrispondente diritto reale, bensì lo ius possidendi, cioè il possesso di fatto comunque esistente, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 6093/1997). Come infatti affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, “deve escludersi che in sede possessoria la prova del possesso possa desumersi dal regime -legale o convenzionale- del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l'esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo” (così Cass. Civ., n.
4198/2016).
3.1. Il possesso e lo spoglio
4 Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il possesso in capo alla ricorrente della porzione delle particelle 639 e 641 posta oltre la recinzione metallica e in adiacenza con le particelle 640-
642, corrispondente alla porzione che, nella mappa elaborata come allegato 5 della CTU, è compresa tra il tratteggio blu della recinzione metallica e il tratteggio rosso della recinzione di cantiere apposta dal in funzione di riconfinazione. CP_1
Tale possesso, quanto meno in punto di fatto, si trae in modo inequivoco dalla presenza di una recinzione che fungeva da confine tra fondi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso” (così Cass. Civ., n. 1796/2022).
Sul punto va osservato che, secondo quanto dichiarato dall'informatore Testimone_1 sentito all'udienza del 18/12/2024, “In sostanza ci fu un errore di non corrispondenza tra il confine della particella catastale, visto che la part. 641 appartiene al e il confine della recinzione. Questa recinzione CP_1 era stata apposta unicamente da già prima del 1972, in quanto egli aveva già cominciato a Controparte_2 costruire la sua abitazione, mentre mia moglie ha cominciato la costruzione dopo, e dunque ha appreso della presenza di questa recinzione successivamente, quando ha iniziato a costruire”. L'informatore ha poi aggiunto che il possesso durava “da quando costruì la recinzione, cioè dal 1970, prima Controparte_2 ancora del momento in cui costruì la sua abitazione. Preciso che, in occasione di un Parte_1 sopralluogo che facemmo io e mia moglie alla fine del 1972, trovammo già effettuati la recinzione fatta come da contratto di acquisto, la fossa settica, lo scavo delle fondamenta della villetta, nonché una consistente quantità di pietre che servivano a costruire l'abitazione di Lo scavo era stato fatto da Parte_1 Controparte_2 che avrebbe poi regolato i conti con il fratello padre di . Parte_3 Parte_1
Le censure di inattendibilità dell'informatore in ragione del rapporto di coniugio con la ricorrente non sono fondate, poiché le dichiarazioni dell'informatore circa la conformazione della recinzione e la sua non corrispondenza con il confine catastale hanno trovato pieno riscontro nella relazione di CTU.
Alla luce di tali elementi, non assume rilevanza ostativa all'azione possessoria il fatto che la ricorrente non abbia personalmente frequentato il fondo negli ultimi anni e che gli informatori non abbiano personalmente visto la ricorrente transitare sull'area contesa.
5 Da un lato, infatti, la presenza della recinzione attesta una stabile volontà di esercitare la signoria di fatto sul luogo, a prescindere da una costante presenza in loco.
Dall'altro lato, il fatto che gli informatori e sentiti Persona_1 Persona_2 all'udienza del 16/10/2024, nonché l'informatore sentito all'udienza del Persona_3
18/12/2024, siano transitati sull'area corrispondente alla particella 641 non assume rilevanza dirimente al fine di escludere il possesso dell'area in capo alla ricorrente.
In primo luogo, infatti, la recinzione di confine, pur non corrispondente alla confinazione catastale, è risultata esistente all'esito del rilievo dello stato dei luoghi operato dal CTU, così come rappresentata dal tratteggio blu sulla mappa prodotta come allegato 5.
In secondo luogo, è pacifico, perché ammesso dallo stesso resistente, il fatto che una parte di tale rete sia stata rimossa, laddove tale parte è risultata corrispondente a un tratto “di ml. 7,50, tra il picchetto n. 30 (palo recinzione) e il picchetto n. 39 (palo recinzione) dell'elaborato grafico All. 5)”, come rilevato dal CTU.
In terzo luogo, anche laddove tale rete metallica si trovasse in condizioni tali da consentirne di fatto l'attraversamento da parte del e delle persone che frequentavano la sua CP_1 abitazione, l'illecito possessorio sarebbe comunque sussistente, atteso che, attraverso la sua completa rimozione, il resistente ha imposto sull'area retrostante la recinzione la propria signoria di fatto, escludendo quella esercitata fino a quel momento della ricorrente e configurando con ciò uno spoglio del possesso di fatto esercitato.
Infine, il passaggio del resistente attraverso il cancello raffigurato nella foto prodotta dalla ricorrente come doc. 14 è irrilevante ai fini della presente controversia, atteso che detto cancello, sebbene consenta l'ingresso nella particella 641, è tuttavia antecedente rispetto all'area delimitata dalla rete rimossa dal resistente, e dunque non può ritenersi compreso nella porzione della particella 641 oggetto della domanda possessoria.
3.2. La violenza dello spoglio
Acclarata quindi la perpetrazione di uno spoglio del possesso, consistito nella rimozione di un tratto della rete metallica che fungeva da confine di fatto tra i fondi e nel successivo ingresso con mezzi d'opera al fine di posare una fossa OF, occorre valutare la violenza di tale spoglio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo (lo spoglio) sia avvenuto con le armi, con la forza fisica o con minacce, ma è sufficiente che
6 sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva o anche, soltanto, presunta del possessore” (così Cass. Civ., n.
26985/2013).
Nel caso di specie, la violenza dello spoglio è insita nell'esistenza di una contraria volontà della ricorrente, che fino a quel momento esercitava il possesso sull'area.
Tale contraria volontà è innanzitutto ricavabile dalla presenza stessa della recinzione, di per sé sufficiente ad inferire la volontà di escludere altri dal possesso dell'area.
Né può escludersi la contraria volontà in ragione della mancata opposizione ai lavori fatti eseguire dal resistente.
In primo luogo, infatti, l'autotutela del possessore è consentita unicamente nell'immediatezza dello spoglio (cfr. Cass. Civ., n. 21613/2021), e in ogni caso il suo mancato esercizio non elide la possibilità del possessore di agire in reintegrazione.
In secondo luogo, il termine per l'azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168, comma 1, c.c.
è pari a un anno, per cui, a fronte di uno spoglio iniziato nel novembre 2022 con la rimozione della rete, la domanda di reintegrazione promossa con ricorso del 07/04/2023 è senz'altro tempestiva.
3.3. L'animus spoliandi
Va infine verificata la sussistenza dell'animus spoliandi in capo al resistente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale presupposto non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'animus spoliandi
(cfr. Cass. Civ., n. 14797/2017).
Nel caso di specie, il requisito in esame deve ritenersi esistente.
In primo luogo, il resistente era senz'altro consapevole dell'esistenza della recinzione e della sua funzione di confinazione di fatto tra i fondi, ciò da cui si evince la sicura consapevolezza del fatto che, attraverso la rimozione della porzione di rete e l'installazione della fossa OF, egli avrebbe di fatto imposto la propria signoria sul luogo a discapito di quella fino a quel momento esercitata dalla in forza della recinzione esistente. CP_2
In secondo luogo, non è rilevante il fatto che la condotta del resistente fosse animata dalla volontà di ripristinare la corretta confinazione dei fondi e che, conseguentemente, egli ritenesse
7 di esercitare un proprio diritto. Come infatti affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr. Cass. Civ., n.
21613/2021).
In terzo luogo, non è provata alcuna autorizzazione espressa o tacita della ricorrente alla rimozione della rete e all'installazione del manufatto.
Il resistente non ha infatti allegato un'autorizzazione preventiva espressa dalla ricorrente, bensì unicamente la mancata opposizione all'esecuzione dei lavori in costanza di svolgimento. Una tale condotta non può assumere un significato autorizzatorio, trattandosi di mera inerzia non accompagnata da elementi ulteriori che inducano a ritenervi sottesa una specifica volontà adesiva. Del resto, il sopralluogo con i rispettivi tecnici di parte ai fini della riconfinazione è avvenuto dopo l'esecuzione dei lavori, e dunque non può assumere la valenza di autorizzazione tacita allo spossessamento, considerato peraltro che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro l'anno dall'inizio dei lavori.
4. Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi sussistente lo spoglio del possesso attuato dal resistente in danno della ricorrente, spoglio concretizzatosi nella rimozione di una parte della recinzione di cantiere di ml. 7,50, tra il picchetto n. 30 (palo recinzione) e il picchetto n. 39 (palo recinzione) dell'elaborato grafico prodotto come allegato 5 della CTU, nonché nell'installazione della fossa OF sulla porzione di particella 641 retrostante tale recinzione.
Il ricorso per reintegrazione del possesso deve quindi essere accolto, con condanna del resistente al ripristino della porzione di rete divelta e alla rimozione della fossa OF installata sulla particella 641.
Non può invece essere oggetto del ricorso possessorio per reintegrazione l'indicazione del luogo ove spostare la fossa OF, come invece richiesto da parte ricorrente, in quanto la controversia ha ad oggetto il mero ripristino dello status quo ante rispetto alla lesione possessoria e non anche l'arretramento rispetto alle distanze previste dall'art. 873 c.c.
8
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da €
26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia.
Non risulta presentata istanza di liquidazione da parte del CTU, per cui non vi è luogo a provvedere sull'allocazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso proposto da ordina a ai Parte_1 Controparte_1
sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., di ripristinare la porzione di rete divelta e di rimuovere la fossa OF installata sulla particella 641 del Fg. 41 del Catasto Terreni del
Comune di Magione;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 145,50 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 della relazione 2 Ibidem 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 1718/2023 R.G. proposto da:
c.f. e per essa quale procuratrice speciale Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Valeria Passeri;
Ricorrente
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Controparte_1 C.F._3
Guastamacchio;
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di allegando, in sintesi, di vantare la Parte_1 Controparte_1 proprietà e il possesso sul terreno censito al relativo Catasto del Comune di Magione al Fg. 41, part. 640-642-643, nonché il possesso su una porzione di terreno confinante, censita al Fg. 41, part. 639-641, in proprietà dapprima di e infine di Allegava Controparte_2 Controparte_1 che quest'ultimo, nel novembre 2022, in occasione di lavori di ristrutturazione sulla propria abitazione presente sulla particella 639, aveva divelto la rete che delimitava le due proprietà al fine di consentire l'ingresso di mezzi d'opera sul terreno posseduto dalla ricorrente, al fine di realizzare una fossa OF. Allegava che la condotta del resistente configurava uno spoglio del possesso dei terreni di cui al Fg. 41, part. 639-641, per cui chiedeva dunque la condanna di questo a reintegrare la ricorrente nel possesso, ripristinando la rete divelta e spostando la fossa
OF al di là della recinzione nel rispetto delle distanze di legge.
1 Si costituiva il resistente, eccependo che la rete divelta non corrispondeva a quella di confine tra le due proprietà, trovandosi interamente nel terreno di proprietà del ed evidenziando CP_1 di avere esercitato il possesso sui terreni di cui al Fg. 41, part. 639-641 sin dall'acquisto nel giugno 2016. Evidenziava inoltre che la ricorrente non aveva frapposto alcuna opposizione al momento della posa dell'impianto fognario, la collocazione del quale era stata decisa all'esito di un incontro con i rispettivi tecnici. Contestava infine la volontà di spossessamento, affermando di non essere a conoscenza del possesso preteso dalla ricorrente sui terreni di sua proprietà.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con CTU e prove orali, con ulteriore contraddittorio scritto fino all'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 05/02/2025.
2. Stato dei luoghi
Il giudizio ha ad oggetto la lesione possessoria lamentata dalla ricorrente in relazione a una porzione delle particelle 639-641 che, pur essendo prospettate in proprietà del resistente, si assumono nel possesso della ricorrente. In particolare, la lesione sarebbe consistita nella rimozione della rete metallica che divideva le rispettive proprietà e nell'esecuzione di scavi finalizzati alla posa di una fossa OF.
L'esame della domanda rende indispensabile una preliminare ricostruzione dello stato dei luoghi.
Va innanzitutto premesso che è incontestato il fatto che le parti sono rispettivamente proprietarie delle particelle 640-642-643 (parte ricorrente) e 639-641 (parte resistente).
La ricorrente ha documentato di avere acquistato le suddette particelle con atto pubblico del
19/05/1970, laddove con il medesimo atto ha acquistato a sua volta le Controparte_2 particelle 639-641.
In tale atto pubblico si dà atto che “Gli acquirenti sono obbligati a recingere il perimetro del lotto rispettivamente acquistato ed a confine con la residua proprietà del venditore, almeno con rete metallica dell'altezza di ml. 1,20 sorretta da sostegni rigidi e ciò entro il 31 Dicembre 1972”.
Diversamente da quanto affermato da parte attrice, il tenore letterale della clausola evidenzia come la recinzione prevista in tale atto pubblico non riguardi il confine tra i fondi acquistati rispettivamente da e bensì il confine tra tali fondi e quelli Parte_1 Controparte_2 rimasti in proprietà del venditore.
2 Sennonché, dall'esame dello stato dei luoghi operato dal CTU è emersa la presenza di una recinzione metallica interposta tra i fondi di rispettiva proprietà, che tuttavia non è coerente con i confini risultanti dalla mappa catastale.
Infatti, la ricostruzione elaborata nell'allegato 5 della relazione di CTU evidenzia come la recinzione metallica interposta tra i rispettivi fondi delle parti non corrisponda esattamente con il confine catastale, posto che la suddetta recinzione, evidenziata con un tratteggio di colore blu, nella parte compresa tra il punto 1 e il punto 111 interseca le particelle 639-641-642 senza rispettarne la linea di confine, finendo così per delineare un confine tra le proprietà non rispondente alle mappe catastali.
Devono quindi ritenersi senz'altro coerenti con tali rilievi le conclusioni del CTU secondo cui
“si conferma che la recinzione esistente non corrisponde alla posizione del confine catastale tra le part. 640-642 di prop. e le part. 639- 641 di proprietà ”1. Parte_1 Controparte_1
Ciò posto, è del tutto pacifico, perché ammesso dallo stesso resistente, il fatto che questi abbia effettivamente divelto una parte di rete metallica al fine di consentire l'accesso alle ruspe e che, successivamente, abbia realizzato opere di scavo per la posa di una fossa OF.
Secondo il resistente, la rete divelta non corrisponderebbe a quella di confine tra le proprietà, ma ricadrebbe interamente sulla sua proprietà, con conseguente insussistenza di una lesione del possesso.
La tesi non è condivisibile.
L'ausiliario ha puntualmente individuato la posizione della rete, evidenziando che “In merito al tratto di recinzione divelta, si precisa, che tale tratto di ml. 7,50, tra il picchetto n. 30 (palo recinzione) e il picchetto n. 39 (palo recinzione) dell'elaborato grafico All. 5), è stata rimossa da parte resistente, come risulta agli atti causa, “per far passare la ruspa onde realizzare la fossa OFf a servizio dell'abitazione del Sig. 2. Controparte_1
Il tratto di rete divelta, compreso tra i punti 30 e 39 della mappa elaborata dal CTU, ricade interamente nella particella 641, di proprietà del resistente. Se quindi è vera l'affermazione secondo cui la rete divelta ricade nel fondo del resistente, è invece infondata l'affermazione secondo cui la rete divelta non avrebbe rappresentato la rete di confine. Da un lato, infatti, la recinzione metallica apposta non corrisponde all'effettivo confine di diritto, ma dall'altro lato la porzione di rete divelta costituiva parte della più ampia recinzione (tratteggiata in blu nell'allegato 5 della CTU) che, di fatto, divideva i rispettivi fondi delle parti.
Del resto, l'infondatezza dell'affermazione del resistente trova conferma nella sua stessa condotta. Questo, infatti, dopo avere divelto la suddetta rete metallica, ha apposto una rete di cantiere con funzione sostanzialmente divisoria, laddove dai rilievi effettuati dal CTU è emersa la corrispondenza di tale rete con il confine catastale. L'apposizione di tale rete, se per un verso sottende la volontà di riconfinazione dei fondi, per altro verso evidenzia pure come la precedente confinazione fosse di fatto basata sulla rete metallica, ancorché non corrispondente alla situazione di diritto.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che, sul piano dello stato dei luoghi, la rete divelta si trovava sì sul fondo di proprietà del resistente, ma di fatto assumeva una funzione divisoria tra la proprietà del e quella della essendo parte integrante della più CP_1 CP_2 ampia recinzione metallica che, pur senza corrispondenza con i confini catastali, divideva i fondi.
Parimenti, la fossa OF installata dal resistente si trova sì sul fondo di sua proprietà, come pure rilevato dal CTU, ma comunque oltre la linea segnata dalla recinzione di confine originariamente apposta e corrispondente al confine di fatto, come chiaramente si evince dalla mappa elaborata dal CTU come allegato 5.
3. L'illecito possessorio
Così chiarito lo stato dei luoghi, è possibile esaminare i presupposti della domanda di reintegrazione del possesso.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”.
Va premesso che il presupposto dell'azione di reintegrazione non è lo ius possessionis, cioè il possesso scaturente da un corrispondente diritto reale, bensì lo ius possidendi, cioè il possesso di fatto comunque esistente, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 6093/1997). Come infatti affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, “deve escludersi che in sede possessoria la prova del possesso possa desumersi dal regime -legale o convenzionale- del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l'esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo” (così Cass. Civ., n.
4198/2016).
3.1. Il possesso e lo spoglio
4 Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il possesso in capo alla ricorrente della porzione delle particelle 639 e 641 posta oltre la recinzione metallica e in adiacenza con le particelle 640-
642, corrispondente alla porzione che, nella mappa elaborata come allegato 5 della CTU, è compresa tra il tratteggio blu della recinzione metallica e il tratteggio rosso della recinzione di cantiere apposta dal in funzione di riconfinazione. CP_1
Tale possesso, quanto meno in punto di fatto, si trae in modo inequivoco dalla presenza di una recinzione che fungeva da confine tra fondi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso” (così Cass. Civ., n. 1796/2022).
Sul punto va osservato che, secondo quanto dichiarato dall'informatore Testimone_1 sentito all'udienza del 18/12/2024, “In sostanza ci fu un errore di non corrispondenza tra il confine della particella catastale, visto che la part. 641 appartiene al e il confine della recinzione. Questa recinzione CP_1 era stata apposta unicamente da già prima del 1972, in quanto egli aveva già cominciato a Controparte_2 costruire la sua abitazione, mentre mia moglie ha cominciato la costruzione dopo, e dunque ha appreso della presenza di questa recinzione successivamente, quando ha iniziato a costruire”. L'informatore ha poi aggiunto che il possesso durava “da quando costruì la recinzione, cioè dal 1970, prima Controparte_2 ancora del momento in cui costruì la sua abitazione. Preciso che, in occasione di un Parte_1 sopralluogo che facemmo io e mia moglie alla fine del 1972, trovammo già effettuati la recinzione fatta come da contratto di acquisto, la fossa settica, lo scavo delle fondamenta della villetta, nonché una consistente quantità di pietre che servivano a costruire l'abitazione di Lo scavo era stato fatto da Parte_1 Controparte_2 che avrebbe poi regolato i conti con il fratello padre di . Parte_3 Parte_1
Le censure di inattendibilità dell'informatore in ragione del rapporto di coniugio con la ricorrente non sono fondate, poiché le dichiarazioni dell'informatore circa la conformazione della recinzione e la sua non corrispondenza con il confine catastale hanno trovato pieno riscontro nella relazione di CTU.
Alla luce di tali elementi, non assume rilevanza ostativa all'azione possessoria il fatto che la ricorrente non abbia personalmente frequentato il fondo negli ultimi anni e che gli informatori non abbiano personalmente visto la ricorrente transitare sull'area contesa.
5 Da un lato, infatti, la presenza della recinzione attesta una stabile volontà di esercitare la signoria di fatto sul luogo, a prescindere da una costante presenza in loco.
Dall'altro lato, il fatto che gli informatori e sentiti Persona_1 Persona_2 all'udienza del 16/10/2024, nonché l'informatore sentito all'udienza del Persona_3
18/12/2024, siano transitati sull'area corrispondente alla particella 641 non assume rilevanza dirimente al fine di escludere il possesso dell'area in capo alla ricorrente.
In primo luogo, infatti, la recinzione di confine, pur non corrispondente alla confinazione catastale, è risultata esistente all'esito del rilievo dello stato dei luoghi operato dal CTU, così come rappresentata dal tratteggio blu sulla mappa prodotta come allegato 5.
In secondo luogo, è pacifico, perché ammesso dallo stesso resistente, il fatto che una parte di tale rete sia stata rimossa, laddove tale parte è risultata corrispondente a un tratto “di ml. 7,50, tra il picchetto n. 30 (palo recinzione) e il picchetto n. 39 (palo recinzione) dell'elaborato grafico All. 5)”, come rilevato dal CTU.
In terzo luogo, anche laddove tale rete metallica si trovasse in condizioni tali da consentirne di fatto l'attraversamento da parte del e delle persone che frequentavano la sua CP_1 abitazione, l'illecito possessorio sarebbe comunque sussistente, atteso che, attraverso la sua completa rimozione, il resistente ha imposto sull'area retrostante la recinzione la propria signoria di fatto, escludendo quella esercitata fino a quel momento della ricorrente e configurando con ciò uno spoglio del possesso di fatto esercitato.
Infine, il passaggio del resistente attraverso il cancello raffigurato nella foto prodotta dalla ricorrente come doc. 14 è irrilevante ai fini della presente controversia, atteso che detto cancello, sebbene consenta l'ingresso nella particella 641, è tuttavia antecedente rispetto all'area delimitata dalla rete rimossa dal resistente, e dunque non può ritenersi compreso nella porzione della particella 641 oggetto della domanda possessoria.
3.2. La violenza dello spoglio
Acclarata quindi la perpetrazione di uno spoglio del possesso, consistito nella rimozione di un tratto della rete metallica che fungeva da confine di fatto tra i fondi e nel successivo ingresso con mezzi d'opera al fine di posare una fossa OF, occorre valutare la violenza di tale spoglio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo (lo spoglio) sia avvenuto con le armi, con la forza fisica o con minacce, ma è sufficiente che
6 sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva o anche, soltanto, presunta del possessore” (così Cass. Civ., n.
26985/2013).
Nel caso di specie, la violenza dello spoglio è insita nell'esistenza di una contraria volontà della ricorrente, che fino a quel momento esercitava il possesso sull'area.
Tale contraria volontà è innanzitutto ricavabile dalla presenza stessa della recinzione, di per sé sufficiente ad inferire la volontà di escludere altri dal possesso dell'area.
Né può escludersi la contraria volontà in ragione della mancata opposizione ai lavori fatti eseguire dal resistente.
In primo luogo, infatti, l'autotutela del possessore è consentita unicamente nell'immediatezza dello spoglio (cfr. Cass. Civ., n. 21613/2021), e in ogni caso il suo mancato esercizio non elide la possibilità del possessore di agire in reintegrazione.
In secondo luogo, il termine per l'azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168, comma 1, c.c.
è pari a un anno, per cui, a fronte di uno spoglio iniziato nel novembre 2022 con la rimozione della rete, la domanda di reintegrazione promossa con ricorso del 07/04/2023 è senz'altro tempestiva.
3.3. L'animus spoliandi
Va infine verificata la sussistenza dell'animus spoliandi in capo al resistente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale presupposto non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'animus spoliandi
(cfr. Cass. Civ., n. 14797/2017).
Nel caso di specie, il requisito in esame deve ritenersi esistente.
In primo luogo, il resistente era senz'altro consapevole dell'esistenza della recinzione e della sua funzione di confinazione di fatto tra i fondi, ciò da cui si evince la sicura consapevolezza del fatto che, attraverso la rimozione della porzione di rete e l'installazione della fossa OF, egli avrebbe di fatto imposto la propria signoria sul luogo a discapito di quella fino a quel momento esercitata dalla in forza della recinzione esistente. CP_2
In secondo luogo, non è rilevante il fatto che la condotta del resistente fosse animata dalla volontà di ripristinare la corretta confinazione dei fondi e che, conseguentemente, egli ritenesse
7 di esercitare un proprio diritto. Come infatti affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr. Cass. Civ., n.
21613/2021).
In terzo luogo, non è provata alcuna autorizzazione espressa o tacita della ricorrente alla rimozione della rete e all'installazione del manufatto.
Il resistente non ha infatti allegato un'autorizzazione preventiva espressa dalla ricorrente, bensì unicamente la mancata opposizione all'esecuzione dei lavori in costanza di svolgimento. Una tale condotta non può assumere un significato autorizzatorio, trattandosi di mera inerzia non accompagnata da elementi ulteriori che inducano a ritenervi sottesa una specifica volontà adesiva. Del resto, il sopralluogo con i rispettivi tecnici di parte ai fini della riconfinazione è avvenuto dopo l'esecuzione dei lavori, e dunque non può assumere la valenza di autorizzazione tacita allo spossessamento, considerato peraltro che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro l'anno dall'inizio dei lavori.
4. Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi sussistente lo spoglio del possesso attuato dal resistente in danno della ricorrente, spoglio concretizzatosi nella rimozione di una parte della recinzione di cantiere di ml. 7,50, tra il picchetto n. 30 (palo recinzione) e il picchetto n. 39 (palo recinzione) dell'elaborato grafico prodotto come allegato 5 della CTU, nonché nell'installazione della fossa OF sulla porzione di particella 641 retrostante tale recinzione.
Il ricorso per reintegrazione del possesso deve quindi essere accolto, con condanna del resistente al ripristino della porzione di rete divelta e alla rimozione della fossa OF installata sulla particella 641.
Non può invece essere oggetto del ricorso possessorio per reintegrazione l'indicazione del luogo ove spostare la fossa OF, come invece richiesto da parte ricorrente, in quanto la controversia ha ad oggetto il mero ripristino dello status quo ante rispetto alla lesione possessoria e non anche l'arretramento rispetto alle distanze previste dall'art. 873 c.c.
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5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da €
26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia.
Non risulta presentata istanza di liquidazione da parte del CTU, per cui non vi è luogo a provvedere sull'allocazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso proposto da ordina a ai Parte_1 Controparte_1
sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., di ripristinare la porzione di rete divelta e di rimuovere la fossa OF installata sulla particella 641 del Fg. 41 del Catasto Terreni del
Comune di Magione;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 145,50 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 della relazione 2 Ibidem 3