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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto da seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1595/2024 avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LU) alla via Di San Martino n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Alessandra Ribechini, presso lo studio della quale elegge domicilio in PO (LU) alla Via Stazione n. 9;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Terme alla via Mascagni n. 138, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paola Cappabianca, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Montecatini Terme in Piazza Cesare Battisti n. 4;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.8.2024, premetteva di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 4.9.1993 in Buggiano Controparte_1
(PT) e che dalla loro unione nasceva il figlio (nata il [...]), Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Premetteva, inoltre, che, con decreto di omologa n. 1512 del 13.6.2019, il
Tribunale di Lucca (r.g. n. 1887/2019) omologava la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
La ricorrente premetteva, poi, che, la situazione prevista in separazione era completamente cambiata, tanto che il figlio da due anni viveva con la madre e studiava all'università.
Pertanto, domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, prevedendo contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 700,00; con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.10.2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma allegava la poca responsabilità del figlio nel portare a termine gli studi universitari e nel reperimento di un'attività lavorativa.
Pertanto, domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, in tesi domandava il rigetto della domanda di contributo al mantenimento del figlio a proprio carico;
in ipotesi, contributo al mantenimento del figlio in misure eguale tra i due genitori e spese straordinarie al 50%; con vittoria di spese ed onorari.
In data 26.11.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, il quale formulava proposta conciliativa, accettata dalle parti.
2 Le parti, dunque, precisavano le proprie conclusioni conformemente alla proposta conciliativa e la causa, quindi, veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, la domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione.
3. La proposta conciliativa formulata all'udienza del 26.11.2024, cui le parti hanno aderito, prevede
- pronuncia di divorzio;
- il sig. verserà € 200 mensili per dodici mesi direttamente al figlio CP_1
maggiorenne a decorrere da dicembre 2024, dopo di che cesserà ogni obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario a carico del padre;
- entrambi i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle spese universitarie
e straordinarie del figlio maggiorenne sino al compimento dei 30 anni di età, secondo Protocollo del Tribunale di Pistoia;
- spese di lite compensate.
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
4. Le spese di procedimento, in considerazione dell'accordo raggiunto, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Buggiano (PT) in data 4.9.1993 tra i coniugi nata a [...] Parte_1
3 (PT) il 8.8.1969 ed nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 35, P. 2 s. A, anno 1993);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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