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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R EP A UBBLICA ITALI
RG 2312/2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 25/09/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Gaetano Cambrea, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nell'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Marianna Schiavone, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per la quale si riportata alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi1'CP 1, formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
25/09/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2312/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall' Avv. CAMBREA Parte 1
GAETANO, giusta procura in atti. ricorrente
E Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.10, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 11.7.2025, esponeva di essere titolare di assegno Cat. INV. CIV. 044-670007137321 con decorrenza dall' 1.02.2021 e di aver ricevuto in data 30.9.2024 una raccomandata dall' CP_1 con la quale gli veniva comunicato che si era proceduto al ricalcolo del suo assegno di invalidità dall'1.2.204 fino al mese di luglio, sulla base dei dati reddituali riferiti all'anno
2021.
Da tale ricalcolo era scaturito un indebito pari ad € 6.453,65 a seguito della rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001
(aumento al milione).
Lamentava la violazione delle disposizioni in materia di indebiti pensionistici e precisamente degli artt. 52 Legge 88/89 e 13 Legge 412/92.
Riteneva che nel caso di specie non ricorreva il dolo da parte sua che aveva agito con affidamento sulla legittimità della prestazione erogata a titolo di maggiorazione sociale, avendo conseguito il requisito sanitario dell'invalidità totale ed i redditi erano conosciuti anche con riguardo al coniuge che aveva presentato il 730 per l'anno 2021 e per gli anni a seguire, per cui non era ravvisabile da parte sua ricorrente alcuna violazione dei doveri di correttezza.
Chiedeva, pertanto che venisse accertato e dichiarato non dovuto l'indebito come accertato dall' CP 1 con nota del 30.09.2024, relativo all'anno 2021 fino al mese di luglio 2024, poiché l'istante per l'anno 2021 aveva percepito un reddito proprio non superiore al limite previsto per legge per avere diritto alla maggiorazione e comunque già conosciuto dall'Ente in difetto di dolo;
anche il coniuge aveva prodotto un reddito nel 2021 inferiore al limite di legge che era stato regolarmente dichiarato al Fisco per cui era conosciuto dall'Ente nella quantità. In ogni caso la prestazione era stata goduta dal ricorrente in buona fede e facendo legittimo affidamento.
Chiedeva, altresì, che l'CP_1 venisse condannato alla restituzione di quanto aveva trattenuto per le ragioni dell'indebito.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio 1 CP_1, che impugnava e contestava il dedotto avversario.
Eccepiva la mala fede del ricorrente in quanto con AP70 del 19.1.2021 (correlato alla liquidazione di prestazione e correlate maggiorazioni in fase concessoria) il pensionato aveva dichiarato redditi assenti sia per lui che per la coniuge [...]
Per 1 , mentre in realtà sussistevano altri redditi che produceva in atti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, l'assegno di invalidità civile di cui è beneficiario il ricorrente e l'CP_1 richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo dall'1.2.2021 al luglio 2024 per insussistenza dei requisiti reddituali per godere della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 – aumento al milione.
Ai sensi dell'art. 38 Legge 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici dei titolari di assegno sociale e dei titolari della pensione sociale.
Il 4° commi del medesimo articolo prevede che “i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222".
La maggiorazione è riconosciuta a condizione che non si superino i limiti di reddito previsti per legge, che per l'anno 2021 sono pari ad € 8.476,26 se riferito a quello personale e ad € 14.459,90 se il beneficiato è coniugato;
Passando al caso di specie, dalla documentazione allegata in atti risulta che il reddito coniugale per l'anno 2021 era inferiore al limite sopra indicato.
L'CP 1 ha prodotto in giudizio le dichiarazioni reddituali dei coniugi (i modelli 730 di ciascuno dei due) da cui emerge che il ricorrente nell'anno 2021 ha percepito un reddito pari ad € 1836,70 per redditi da lavoro e € 118, per terreni e fabbricati, mentre la moglie, sig.ra RS , ha percepito un reddito pari ad € 6.290,00. Complessivamente il reddito dei coniugi era pari ad € 8244,70 per l'anno 2021 e quindi di gran lunga inferiore al limite previsto dalla legge pari ad € 14.459,90.
E sempre dagli allegati alla memoria difensiva emerge che il reddito coniugale non
è stato superato neanche negli anni successivi.
Conseguentemente, il ricorrente aveva diritto a percepire la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 Legge 448/2001.
L'CP 1 sostiene la validità dell'indebito in quanto il ricorrente in occasione della presentazione della domanda di assegno di invalidità civile aveva falsamente dichiarato che sia lui che la moglie non percepivano altri redditi al difuori della pensione erogata dall' CP_1. Ciò configurerebbe il dolo e la mala fede del ricorrente.
Sul punto non si può concordare con l'CP_1 in quanto sia il ricorrente che la moglie hanno regolarmente dichiarato al fisco il reddito percepito nell'anno 2021, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni dei redditi prodotti in atti.
Quindi non vi è stato alcun occultamento da parte loro su quanto percepito.
Si è statuito in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. 23 febbraio 2023, n. 5606) che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' CP 1 ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale.
Inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' CP 1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1 in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP 1 in via telematica.
Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l'CP_1 del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria
Pertanto, i pensionati non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc), devono essere dichiarati all' CP 2 e questo non è certamente il caso del ricorrente.
Per quanto sopra si può concludere con il dichiarare che il ricorrente ha regolarmente dichiarato i suoi redditi e non ha superato nell'anno 2021 e né tanto meno negli anni successivi il limite reddituale per godere della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 Legge 448/2001 e, conseguentemente aveva pienamente diritto a percepire tale prestazione.
Pertanto, alcun indebito poteva configurarsi nei suoi confronti ed alcuna richiesta di restituzione somme poteva formulare l'CP 1 per le causali di cui alla comunicazione del 30.9.2024.
Non vi è prova che l'CP 1 ha proceduto con il recupero delle somme ritenute indebite, per cui alcuna condanna deve essere disposta nei suoi confronti.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
in accoglimento del ricorso, annulla l'indebito per cui è causa e dichiara 1)
CP che parte ricorrente nulla deve restituire all" in ordine alle causali e per l'importo indicato nella comunicazione del 30.9.2024.
2) condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in
€ 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato in epigrafe dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palmi 25/09/2025
IL GOP
Dott.ssa Giuliana Profazio
RG 2312/2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 25/09/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Gaetano Cambrea, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nell'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Marianna Schiavone, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per la quale si riportata alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi1'CP 1, formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
25/09/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2312/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall' Avv. CAMBREA Parte 1
GAETANO, giusta procura in atti. ricorrente
E Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.10, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 11.7.2025, esponeva di essere titolare di assegno Cat. INV. CIV. 044-670007137321 con decorrenza dall' 1.02.2021 e di aver ricevuto in data 30.9.2024 una raccomandata dall' CP_1 con la quale gli veniva comunicato che si era proceduto al ricalcolo del suo assegno di invalidità dall'1.2.204 fino al mese di luglio, sulla base dei dati reddituali riferiti all'anno
2021.
Da tale ricalcolo era scaturito un indebito pari ad € 6.453,65 a seguito della rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001
(aumento al milione).
Lamentava la violazione delle disposizioni in materia di indebiti pensionistici e precisamente degli artt. 52 Legge 88/89 e 13 Legge 412/92.
Riteneva che nel caso di specie non ricorreva il dolo da parte sua che aveva agito con affidamento sulla legittimità della prestazione erogata a titolo di maggiorazione sociale, avendo conseguito il requisito sanitario dell'invalidità totale ed i redditi erano conosciuti anche con riguardo al coniuge che aveva presentato il 730 per l'anno 2021 e per gli anni a seguire, per cui non era ravvisabile da parte sua ricorrente alcuna violazione dei doveri di correttezza.
Chiedeva, pertanto che venisse accertato e dichiarato non dovuto l'indebito come accertato dall' CP 1 con nota del 30.09.2024, relativo all'anno 2021 fino al mese di luglio 2024, poiché l'istante per l'anno 2021 aveva percepito un reddito proprio non superiore al limite previsto per legge per avere diritto alla maggiorazione e comunque già conosciuto dall'Ente in difetto di dolo;
anche il coniuge aveva prodotto un reddito nel 2021 inferiore al limite di legge che era stato regolarmente dichiarato al Fisco per cui era conosciuto dall'Ente nella quantità. In ogni caso la prestazione era stata goduta dal ricorrente in buona fede e facendo legittimo affidamento.
Chiedeva, altresì, che l'CP_1 venisse condannato alla restituzione di quanto aveva trattenuto per le ragioni dell'indebito.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio 1 CP_1, che impugnava e contestava il dedotto avversario.
Eccepiva la mala fede del ricorrente in quanto con AP70 del 19.1.2021 (correlato alla liquidazione di prestazione e correlate maggiorazioni in fase concessoria) il pensionato aveva dichiarato redditi assenti sia per lui che per la coniuge [...]
Per 1 , mentre in realtà sussistevano altri redditi che produceva in atti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, l'assegno di invalidità civile di cui è beneficiario il ricorrente e l'CP_1 richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo dall'1.2.2021 al luglio 2024 per insussistenza dei requisiti reddituali per godere della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 – aumento al milione.
Ai sensi dell'art. 38 Legge 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici dei titolari di assegno sociale e dei titolari della pensione sociale.
Il 4° commi del medesimo articolo prevede che “i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222".
La maggiorazione è riconosciuta a condizione che non si superino i limiti di reddito previsti per legge, che per l'anno 2021 sono pari ad € 8.476,26 se riferito a quello personale e ad € 14.459,90 se il beneficiato è coniugato;
Passando al caso di specie, dalla documentazione allegata in atti risulta che il reddito coniugale per l'anno 2021 era inferiore al limite sopra indicato.
L'CP 1 ha prodotto in giudizio le dichiarazioni reddituali dei coniugi (i modelli 730 di ciascuno dei due) da cui emerge che il ricorrente nell'anno 2021 ha percepito un reddito pari ad € 1836,70 per redditi da lavoro e € 118, per terreni e fabbricati, mentre la moglie, sig.ra RS , ha percepito un reddito pari ad € 6.290,00. Complessivamente il reddito dei coniugi era pari ad € 8244,70 per l'anno 2021 e quindi di gran lunga inferiore al limite previsto dalla legge pari ad € 14.459,90.
E sempre dagli allegati alla memoria difensiva emerge che il reddito coniugale non
è stato superato neanche negli anni successivi.
Conseguentemente, il ricorrente aveva diritto a percepire la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 Legge 448/2001.
L'CP 1 sostiene la validità dell'indebito in quanto il ricorrente in occasione della presentazione della domanda di assegno di invalidità civile aveva falsamente dichiarato che sia lui che la moglie non percepivano altri redditi al difuori della pensione erogata dall' CP_1. Ciò configurerebbe il dolo e la mala fede del ricorrente.
Sul punto non si può concordare con l'CP_1 in quanto sia il ricorrente che la moglie hanno regolarmente dichiarato al fisco il reddito percepito nell'anno 2021, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni dei redditi prodotti in atti.
Quindi non vi è stato alcun occultamento da parte loro su quanto percepito.
Si è statuito in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. 23 febbraio 2023, n. 5606) che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' CP 1 ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale.
Inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' CP 1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1 in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP 1 in via telematica.
Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l'CP_1 del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria
Pertanto, i pensionati non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc), devono essere dichiarati all' CP 2 e questo non è certamente il caso del ricorrente.
Per quanto sopra si può concludere con il dichiarare che il ricorrente ha regolarmente dichiarato i suoi redditi e non ha superato nell'anno 2021 e né tanto meno negli anni successivi il limite reddituale per godere della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 Legge 448/2001 e, conseguentemente aveva pienamente diritto a percepire tale prestazione.
Pertanto, alcun indebito poteva configurarsi nei suoi confronti ed alcuna richiesta di restituzione somme poteva formulare l'CP 1 per le causali di cui alla comunicazione del 30.9.2024.
Non vi è prova che l'CP 1 ha proceduto con il recupero delle somme ritenute indebite, per cui alcuna condanna deve essere disposta nei suoi confronti.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
in accoglimento del ricorso, annulla l'indebito per cui è causa e dichiara 1)
CP che parte ricorrente nulla deve restituire all" in ordine alle causali e per l'importo indicato nella comunicazione del 30.9.2024.
2) condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in
€ 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato in epigrafe dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palmi 25/09/2025
IL GOP
Dott.ssa Giuliana Profazio