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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1450 /2023
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/01/2025, davanti al giudice onorario, dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1450/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Nicola Minasi, per parte attrice, TO AG, e le avv.te Maria Stella
Mercuri e Serena Carbone, per parte convenuta . Controparte_1
È, personalmente, presente il sig. TO AG.
IL GIUDICE ONORARIO invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. Parte convenuta, ferme le eccezioni sollevate in rito, rileva che la quantificazione effettuata nelle note conclusive determinerebbe un valore delle quote societarie pari a 450 mila euro circa relativa all'attività di pizzeria. Valore che appare eccessivo. L'avv. Minasi rileva che l'attività non si limita a quella di pizzeria ma anche ristorante nonché un'ulteriore attività di amburgheria ed in ogni caso rileva che si tratta di valori indicativi per la cui effettiva determinazione del valore al limite, ove necessario, si richiede, in via subordinata, un'apposita
CTU, già, comunque, richiesta in via istruttoria.
IL GIUDICE ONORARIO all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Eugenia
Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
Pag. 1 di 6 SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1450/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
AN IO (C.F.: ), nato a [...] il [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Corso T. A. Barbaro, 34, presso lo studio dell'avv. Nicola
Minasi, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Sabrina Frisina, giusta procura in atti;
-attore- nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Giffone Via Cuzzocrea, 22, presso lo studio dell'avv. Maria Stella
Mercuri, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Serena Carbone, giusta procura in atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede, previo accertamento dello status di socio di fatto in capo al sig. CP_1 della “Enjoy Burger House”, di condannare lo stesso: - al pagamento delle meta delle
[...]
passività aziendali della prefata ditta individuale, nella misura del 50% per come in atti indicate, per una somma pari ad euro 44.904,65 (quarantaquattroilanovecentoquattro, 65); - alla restituzione dei beni strumentali di proprietà del Sig. AG TO, o in alternativa al pagamento del valore degli stessi stimato in euro 76.696,09 (settentaseimilaseicentonovantasei,09); di condannare il sig.
al pagamento della metà dell'anticipo della quota societaria di euro 15.000,00 CP_1
(quindicimila,00); e cosi per una somma complessiva di euro 136.600,74,
(centrotrentaseimilaseicento, 74) oltre interessi fino al soddisfo, o altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Insiste nelle richieste istruttorie già formulate.
Parte convenuta chiede, in via del tutto preliminare, di dichiarare - la nullità della citazione stante la mancata e/o insufficiente determinazione dell'oggetto sostanziale della domanda avanzata;
-
l'inammissibilità dell'azione volta al mero accertamento della sussistenza della società di fatto, stanze la mancanza in capo all'attore, di un personale, concreto ed attuale interesse ad agire;
-
l'incompetenza dell'adito Tribunale in ordine ad ogni aspetto della vertenza inerente il trasferimento della quota di partecipazione della “Enjoy Group S.r.l.s.” e dei diritti sociali ad essa inerenti, operato in forza dell'atto notarile e dell'allegata scrittura privata redatti in data 06/12/2021, giusto il disposto dell'art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003 rientrante nella competenza delle Sezioni
Pag. 2 di 6 Specializzate in materia di impresa;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminari come sopra avanzate, avuto riguardo all'oggetto della domanda per come da controparte articolata in sede di prima memoria ex art. 171 ter: di - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto, sig. in merito alla formulata richiesta di restituzione e/o pagamento Controparte_1 dell'equivalente somma di denaro avente ad oggetto beni strumentali facenti capo o in uso alla
“Enjoy Group S.r.l.s.” e, in ogni caso, rigettare la richiesta di restituzione dei beni e/o pagamento della somma di euro 76.696,00 per come ivi calcolata e richiesta;
di- rigettare la richiesta di pagamento della somma di €. 15.000 da controparte avanzata a pag. 6 della memoria, in quanto assurda ed infondata in fatto e diritto;
di- accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni tutte poste a fondamento dell'azione per come esperita e, per l'effetto, rigettare la richiesta declaratoria dello status di socio di fatto del convenuto e di condanna dello stesso al pagamento del 50% delle passività aziendali;
con condanna di parte attrice alle spese ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice con l'atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio parte convenuta al fine di sentirla dichiarare socio di fatto al 50% della “Enjoy Burger House” e, conseguentemente, di condannarla al pagamento della metà delle passività della stessa e, comunque, di condannarla alla restituzione dei beni strumentali della “Enjoy Burger House” ovvero al pagamento del prezzo degli stessi, sostenendo che detti beni strumentali siano utilizzati dalla parte convenuta e alla restituzione di €. 15.000 corrispondente alla metà dell'anticipo della quota societaria.
Si è costituita parte convenuta ed ha eccepito la nullità della domanda, l'incompetenza del giudice adito, l'infondatezza della domanda di parte attrice.
Dopo il deposito delle prescritte memorie difensive, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies.
Innanzitutto occorre precisare che la nullità della citazione, come eccepita dalla parte convenuta, si verifica, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda ed deve essere dichiarata soltanto nelle ipotesi in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
L'oggetto della domanda deve essere identificato, nel confronto della conformità dell'atto di citazione al modello legale, considerando l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e l'insieme dei documenti ad esso allegati, concludendo per la nullità solo quando l'oggetto risulti assolutamente incerto, considerando anche che la norma che lo regola impone all'attore di
Pag. 3 di 6 specificare l'oggetto della sua domanda al fine di consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese e di offrire al giudice l'immediata identificazione del thema decidendum.
Occorre, dunque, verificare se l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio consente un'agevole individuazione delle richieste dell'attore e delle ragioni per cui le fa, ovvero se occorrono maggiori specificazioni per approntare una precisa linea di difesa.
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, vagliato nella sua conformità al modello legale, non si ritiene affetto da nullità per vizio del petitum, poiché l'attore ha identificato la sua domanda con la richiesta accertamento della qualità di socio di fatto del convenuto e di condanna dello stesso al pagamento della metà delle passività aziendali della ditta individuale, la cui titolarità risultava solo in capo all'attore.
Non è necessario, per l'individuazione della domanda, l'indicazione di ciascuna singola passività anche se parte attrice ha identificato le passività con le cartelle esattoriali ( multe e sanzioni) già maturate e maturande;
prestiti; contributi;
costo attrezzature;
e di ogni altra somma di CP_2
dovutezza.
È vero che una buona parte dell'atto è dedicato all' esposizione della giurisprudenza sulla società di fatto ed una minore parte si riferisce al rapporto del convenuto, considerato socio di fatto, con la ditta individuale, ma è anche vero che in tale esposizione parte attrice afferma che “detta Ditta, sebbene fosse intestata al Sig. AG TO, vedeva come socio di fatto anche il Sig. CP_1
- Nello specifico, lo stesso sebbene risultasse quale mero lavoratore dipendente veniva, di
[...]
fatto, a percepire la metà degli utili dell'attività”.
Parte attrice afferma pure che “ avesse accesso ai conti bancari , alle casse, al CP_1
“portafoglio” e svolgesse tutte le mansioni tipiche di socio, godendo in generale dello stesso potere decisionale, discrezionale e gerarchico nella conduzione dell'attività”.
I fatti posti a fondamento della domanda rilevano anche nella parte della citazione che così si pronuncia: “Cosi come dagli Estratti conto della Ditta Individuale (all. riferiti all' anno 2019-2020-
2021), e quindi anche a seguito della cessazione della prima avvenuta in data 20.09.2021,
Contr emergono tutte una serie di operazioni (tra cui pagamento pagamento di vario genere) dai quali emerge come, non solo nel periodo di correnza della D.I., anche nel periodo successivo di correnza della s.r.l.s., le “entrate” venivano confluite sul conto precedente intestato al solo AG
TO, con operazioni bancarie confuse tra i due conti correnti;
nel senso che , per i rapporti di conto corrente societario, si utilizzavano indifferentemente i due conti banca.
D'altra parte, se non ci fosse stato di fatto il “comune rapporto” (anche in epoca precedente) non si spiegherebbe la ragione per la quale il convenuto potesse utilizzare il conto della Ditta
Individuale, (anche mediante l'uso diretto del bancomat di cui era in possesso). Ci si chiede quale
Pag. 4 di 6 sia la ragione per la quale le “entrate” di un esercizio di ristorazione “autonomo e diverso” venissero confluite su un conto corrente di una attività, già cessata, e peraltro intestato al solo Sig.
AG TO”.
Tali circostanze si riversano, dunque, sulla questione della fondatezza della domanda ma non hanno impedito alla parte convenuta di comprendere quali sono i pagamenti dei quali è stata chiesta la condanna.
Passando all'esame delle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice nei propri scritti difensivi, esse sono da rigettare poiché le circostanze capitolate non sono contestualizzate in un preciso arco temporale, considerato che la società tra le parti in causa è stata costituita con atto per notar
[...]
del 28.10.2019 rep 103228. In ogni caso le circostanze capitolate tendono ad affermare o Per_1
negare il rapporto di lavoro subordinato e non l'affectio societatis ovvero la partecipazione del socio di fatto alla gestione dell'attività economica, la condivisione dei profitti e delle perdite.
Le richieste istruttorie della parte attrice non sono rivolte a dimostrare l'esercizio in comune di un'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l'esistenza di un fondo comune e il vincolo di collaborazione tra i soci.
Fatti che caratterizzano la società.
Tali caratteristiche non emergono neppure dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, che non dimostra le allegazioni della citazione.
Parte attrice, infatti, in citazione sostiene che parte convenuta operava sul conto corrente della ditta individuale ed ha depositato, a tal proposito, gli estratti conto, dove emergono solo delle operazioni di dare ed avere senza indicazione del soggetto che ha compiuto l'operazione.
Non è stata fornita la prova che il conto corrente della ditta individuale fosse comune alle parti in causa né sono stati formulati capitoli di prova orale sull'utilizzo delle carte collegate a detto conto corrente.
Non è stata dimostrata la condivisione dei profitti e delle perdite, seppur nell'atto di citazione è stato allegato, senza dimostrarlo, che parte convenuta avrebbe partecipato agli utili della ditta individuale.
Caratteristica della società sono i conferimenti mentre parte attrice sostiene in citazione che “nel caso in cui il contratto non preveda espressamente i conferimenti, si presume implicitamente che i soci siano obbligati a effettuare conferimenti in parti uguali fra loro, nel quantitativo che è necessario per poter conseguire l'oggetto sociale. Cosa che nel caso in specie non è mai avvenuta”.
Detta affermazione nega l'esistenza di una società di fatto tra le due parti in causa.
La domanda deve essere rigettata perché manca la prova dell'esistenza di una società di fatto tra le parti in causa e, pertanto, dell'obbligo di parte convenuta del pagamento della metà delle passività.
Pag. 5 di 6 Anche la domanda di restituzione dei beni strumentali o di pagamento del loro valore è da rigettare.
Parte attrice non dimostra che detti beni non sono stati contabilizzati nella valutazione della quota che parte convenuta afferma essere stata calcolata considerando i bilanci della ditta individuale e non quelli della srl, che risultava inattiva.
Non è stato depositato in atti il calcolo della valore della società e, quindi, della quota ceduta.
Tale mancanza è rilevante anche con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di
€.15.000, che parte attrice afferma di avere diritto in quanto quota del 50% dell'attività risultante sul conto corrente della società. Attività che, a dire di parte attrice, avrebbe dovuto essere ripartita in parti uguali tra le parti in causa.
Anche in questo caso, parte attrice non ha dimostrato che detta attività non è confluita nel calcolo del valore della quota sociale ceduta.
Le domande di parte attrice vanno, dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 4.217,00, considerando, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte attrice, TO AG, ed a favore della parte convenuta, . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice, TO AG, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 4.217,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte convenuta, . Controparte_1
Palmi, 16/01/2025
Il G.O.P.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/01/2025, davanti al giudice onorario, dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1450/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Nicola Minasi, per parte attrice, TO AG, e le avv.te Maria Stella
Mercuri e Serena Carbone, per parte convenuta . Controparte_1
È, personalmente, presente il sig. TO AG.
IL GIUDICE ONORARIO invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. Parte convenuta, ferme le eccezioni sollevate in rito, rileva che la quantificazione effettuata nelle note conclusive determinerebbe un valore delle quote societarie pari a 450 mila euro circa relativa all'attività di pizzeria. Valore che appare eccessivo. L'avv. Minasi rileva che l'attività non si limita a quella di pizzeria ma anche ristorante nonché un'ulteriore attività di amburgheria ed in ogni caso rileva che si tratta di valori indicativi per la cui effettiva determinazione del valore al limite, ove necessario, si richiede, in via subordinata, un'apposita
CTU, già, comunque, richiesta in via istruttoria.
IL GIUDICE ONORARIO all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Eugenia
Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
Pag. 1 di 6 SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1450/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
AN IO (C.F.: ), nato a [...] il [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Corso T. A. Barbaro, 34, presso lo studio dell'avv. Nicola
Minasi, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Sabrina Frisina, giusta procura in atti;
-attore- nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Giffone Via Cuzzocrea, 22, presso lo studio dell'avv. Maria Stella
Mercuri, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Serena Carbone, giusta procura in atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede, previo accertamento dello status di socio di fatto in capo al sig. CP_1 della “Enjoy Burger House”, di condannare lo stesso: - al pagamento delle meta delle
[...]
passività aziendali della prefata ditta individuale, nella misura del 50% per come in atti indicate, per una somma pari ad euro 44.904,65 (quarantaquattroilanovecentoquattro, 65); - alla restituzione dei beni strumentali di proprietà del Sig. AG TO, o in alternativa al pagamento del valore degli stessi stimato in euro 76.696,09 (settentaseimilaseicentonovantasei,09); di condannare il sig.
al pagamento della metà dell'anticipo della quota societaria di euro 15.000,00 CP_1
(quindicimila,00); e cosi per una somma complessiva di euro 136.600,74,
(centrotrentaseimilaseicento, 74) oltre interessi fino al soddisfo, o altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Insiste nelle richieste istruttorie già formulate.
Parte convenuta chiede, in via del tutto preliminare, di dichiarare - la nullità della citazione stante la mancata e/o insufficiente determinazione dell'oggetto sostanziale della domanda avanzata;
-
l'inammissibilità dell'azione volta al mero accertamento della sussistenza della società di fatto, stanze la mancanza in capo all'attore, di un personale, concreto ed attuale interesse ad agire;
-
l'incompetenza dell'adito Tribunale in ordine ad ogni aspetto della vertenza inerente il trasferimento della quota di partecipazione della “Enjoy Group S.r.l.s.” e dei diritti sociali ad essa inerenti, operato in forza dell'atto notarile e dell'allegata scrittura privata redatti in data 06/12/2021, giusto il disposto dell'art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003 rientrante nella competenza delle Sezioni
Pag. 2 di 6 Specializzate in materia di impresa;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminari come sopra avanzate, avuto riguardo all'oggetto della domanda per come da controparte articolata in sede di prima memoria ex art. 171 ter: di - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto, sig. in merito alla formulata richiesta di restituzione e/o pagamento Controparte_1 dell'equivalente somma di denaro avente ad oggetto beni strumentali facenti capo o in uso alla
“Enjoy Group S.r.l.s.” e, in ogni caso, rigettare la richiesta di restituzione dei beni e/o pagamento della somma di euro 76.696,00 per come ivi calcolata e richiesta;
di- rigettare la richiesta di pagamento della somma di €. 15.000 da controparte avanzata a pag. 6 della memoria, in quanto assurda ed infondata in fatto e diritto;
di- accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni tutte poste a fondamento dell'azione per come esperita e, per l'effetto, rigettare la richiesta declaratoria dello status di socio di fatto del convenuto e di condanna dello stesso al pagamento del 50% delle passività aziendali;
con condanna di parte attrice alle spese ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice con l'atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio parte convenuta al fine di sentirla dichiarare socio di fatto al 50% della “Enjoy Burger House” e, conseguentemente, di condannarla al pagamento della metà delle passività della stessa e, comunque, di condannarla alla restituzione dei beni strumentali della “Enjoy Burger House” ovvero al pagamento del prezzo degli stessi, sostenendo che detti beni strumentali siano utilizzati dalla parte convenuta e alla restituzione di €. 15.000 corrispondente alla metà dell'anticipo della quota societaria.
Si è costituita parte convenuta ed ha eccepito la nullità della domanda, l'incompetenza del giudice adito, l'infondatezza della domanda di parte attrice.
Dopo il deposito delle prescritte memorie difensive, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies.
Innanzitutto occorre precisare che la nullità della citazione, come eccepita dalla parte convenuta, si verifica, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda ed deve essere dichiarata soltanto nelle ipotesi in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
L'oggetto della domanda deve essere identificato, nel confronto della conformità dell'atto di citazione al modello legale, considerando l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e l'insieme dei documenti ad esso allegati, concludendo per la nullità solo quando l'oggetto risulti assolutamente incerto, considerando anche che la norma che lo regola impone all'attore di
Pag. 3 di 6 specificare l'oggetto della sua domanda al fine di consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese e di offrire al giudice l'immediata identificazione del thema decidendum.
Occorre, dunque, verificare se l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio consente un'agevole individuazione delle richieste dell'attore e delle ragioni per cui le fa, ovvero se occorrono maggiori specificazioni per approntare una precisa linea di difesa.
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, vagliato nella sua conformità al modello legale, non si ritiene affetto da nullità per vizio del petitum, poiché l'attore ha identificato la sua domanda con la richiesta accertamento della qualità di socio di fatto del convenuto e di condanna dello stesso al pagamento della metà delle passività aziendali della ditta individuale, la cui titolarità risultava solo in capo all'attore.
Non è necessario, per l'individuazione della domanda, l'indicazione di ciascuna singola passività anche se parte attrice ha identificato le passività con le cartelle esattoriali ( multe e sanzioni) già maturate e maturande;
prestiti; contributi;
costo attrezzature;
e di ogni altra somma di CP_2
dovutezza.
È vero che una buona parte dell'atto è dedicato all' esposizione della giurisprudenza sulla società di fatto ed una minore parte si riferisce al rapporto del convenuto, considerato socio di fatto, con la ditta individuale, ma è anche vero che in tale esposizione parte attrice afferma che “detta Ditta, sebbene fosse intestata al Sig. AG TO, vedeva come socio di fatto anche il Sig. CP_1
- Nello specifico, lo stesso sebbene risultasse quale mero lavoratore dipendente veniva, di
[...]
fatto, a percepire la metà degli utili dell'attività”.
Parte attrice afferma pure che “ avesse accesso ai conti bancari , alle casse, al CP_1
“portafoglio” e svolgesse tutte le mansioni tipiche di socio, godendo in generale dello stesso potere decisionale, discrezionale e gerarchico nella conduzione dell'attività”.
I fatti posti a fondamento della domanda rilevano anche nella parte della citazione che così si pronuncia: “Cosi come dagli Estratti conto della Ditta Individuale (all. riferiti all' anno 2019-2020-
2021), e quindi anche a seguito della cessazione della prima avvenuta in data 20.09.2021,
Contr emergono tutte una serie di operazioni (tra cui pagamento pagamento di vario genere) dai quali emerge come, non solo nel periodo di correnza della D.I., anche nel periodo successivo di correnza della s.r.l.s., le “entrate” venivano confluite sul conto precedente intestato al solo AG
TO, con operazioni bancarie confuse tra i due conti correnti;
nel senso che , per i rapporti di conto corrente societario, si utilizzavano indifferentemente i due conti banca.
D'altra parte, se non ci fosse stato di fatto il “comune rapporto” (anche in epoca precedente) non si spiegherebbe la ragione per la quale il convenuto potesse utilizzare il conto della Ditta
Individuale, (anche mediante l'uso diretto del bancomat di cui era in possesso). Ci si chiede quale
Pag. 4 di 6 sia la ragione per la quale le “entrate” di un esercizio di ristorazione “autonomo e diverso” venissero confluite su un conto corrente di una attività, già cessata, e peraltro intestato al solo Sig.
AG TO”.
Tali circostanze si riversano, dunque, sulla questione della fondatezza della domanda ma non hanno impedito alla parte convenuta di comprendere quali sono i pagamenti dei quali è stata chiesta la condanna.
Passando all'esame delle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice nei propri scritti difensivi, esse sono da rigettare poiché le circostanze capitolate non sono contestualizzate in un preciso arco temporale, considerato che la società tra le parti in causa è stata costituita con atto per notar
[...]
del 28.10.2019 rep 103228. In ogni caso le circostanze capitolate tendono ad affermare o Per_1
negare il rapporto di lavoro subordinato e non l'affectio societatis ovvero la partecipazione del socio di fatto alla gestione dell'attività economica, la condivisione dei profitti e delle perdite.
Le richieste istruttorie della parte attrice non sono rivolte a dimostrare l'esercizio in comune di un'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l'esistenza di un fondo comune e il vincolo di collaborazione tra i soci.
Fatti che caratterizzano la società.
Tali caratteristiche non emergono neppure dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, che non dimostra le allegazioni della citazione.
Parte attrice, infatti, in citazione sostiene che parte convenuta operava sul conto corrente della ditta individuale ed ha depositato, a tal proposito, gli estratti conto, dove emergono solo delle operazioni di dare ed avere senza indicazione del soggetto che ha compiuto l'operazione.
Non è stata fornita la prova che il conto corrente della ditta individuale fosse comune alle parti in causa né sono stati formulati capitoli di prova orale sull'utilizzo delle carte collegate a detto conto corrente.
Non è stata dimostrata la condivisione dei profitti e delle perdite, seppur nell'atto di citazione è stato allegato, senza dimostrarlo, che parte convenuta avrebbe partecipato agli utili della ditta individuale.
Caratteristica della società sono i conferimenti mentre parte attrice sostiene in citazione che “nel caso in cui il contratto non preveda espressamente i conferimenti, si presume implicitamente che i soci siano obbligati a effettuare conferimenti in parti uguali fra loro, nel quantitativo che è necessario per poter conseguire l'oggetto sociale. Cosa che nel caso in specie non è mai avvenuta”.
Detta affermazione nega l'esistenza di una società di fatto tra le due parti in causa.
La domanda deve essere rigettata perché manca la prova dell'esistenza di una società di fatto tra le parti in causa e, pertanto, dell'obbligo di parte convenuta del pagamento della metà delle passività.
Pag. 5 di 6 Anche la domanda di restituzione dei beni strumentali o di pagamento del loro valore è da rigettare.
Parte attrice non dimostra che detti beni non sono stati contabilizzati nella valutazione della quota che parte convenuta afferma essere stata calcolata considerando i bilanci della ditta individuale e non quelli della srl, che risultava inattiva.
Non è stato depositato in atti il calcolo della valore della società e, quindi, della quota ceduta.
Tale mancanza è rilevante anche con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di
€.15.000, che parte attrice afferma di avere diritto in quanto quota del 50% dell'attività risultante sul conto corrente della società. Attività che, a dire di parte attrice, avrebbe dovuto essere ripartita in parti uguali tra le parti in causa.
Anche in questo caso, parte attrice non ha dimostrato che detta attività non è confluita nel calcolo del valore della quota sociale ceduta.
Le domande di parte attrice vanno, dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 4.217,00, considerando, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte attrice, TO AG, ed a favore della parte convenuta, . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice, TO AG, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 4.217,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte convenuta, . Controparte_1
Palmi, 16/01/2025
Il G.O.P.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6