Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1131 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA C.F._1
D'AGOSTINO;
nei confronti di
2) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) e residente a [...]; rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avv. ESMERALDA DI RISIO;
i quali il 26/04/2008 hanno contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Sesto al Reghena
(PN) e successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune (anno
2008 atto n. 3 parte I serie - )
con le seguenti figlie:
- nata il [...]; Persona_1
- nata il [...]; Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
FATTO
con ricorso depositato in data 12/06/2024, ha chiesto nei confronti del marito Parte_1
1
Con comparsa di risposta ex art. 473-bis.16 c.p.c., depositata il giorno 20/9/2024, si è costituito contestando le domande avversarie. Parte_2
Il motivo del contendere, in particolare, è consistito nel fatto che entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso di sé e, conseguentemente, hanno chiesto l'assegnazione della casa familiare in comproprietà, sviluppandosi il processo su queste posizioni diametralmente opposte.
All'esito dell'udienza di comparizione del giorno 19/11/2024, ove le parti sono state sentite separatamente, il Giudice relatore ha formulato nelle linee generali una proposta di conciliazione, che le parti si sono riservate di valutare, chiedendo un breve differimento. Nella successiva udienza di data 17/12/2024 i procuratori delle parti hanno attestato l'impossibilità di raggiungere un accordo conciliativo, per cui hanno insistito per le rispettive deduzioni e conclusioni.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice relatore, individuata la questione fondamentale oggetto del giudizio nel regime di collocamento delle due figlie, da essa dipendendo le conseguenti decisioni in tema di assegnazione della casa familiare e di eventuale contributo al mantenimento della prole a favore del genitore prevalente collocatario, e rilevata la natura non dirimente degli elementi acquisiti agli atti, ha temporaneamente stabilito l'affido congiunto delle figlie a entrambi i genitori, disponendo l'ascolto delle minori e riservando all'esito la decisione sul loro collocamento prevalente.
Nelle more, le parti hanno raggiunto una conciliazione, depositando in data 10/4/2025 nota congiunta con la quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della presente causa, chiedendo al Tribunale di pronunciare la sola sentenza di separazione, con rinuncia al divorzio e relativa accettazione, istando in particolare per l'accoglimento delle seguenti condizioni di separazione:
1) Pur senza volersi riconciliare, i coniugi continueranno a coabitare nella casa coniugale, sita in Pravisdomini, via Garibaldi n 43, in ragione di quanto pattuito al punto 5 successivo.
Ciascuno si impegna a mantenere una condotta di massimo rispetto dell'altro, dei beni e degli effetti personali dell'altro coniuge nonché nella cura e nella pulizia dell'abitazione. Ciascuno si impegna e non introdurre nell'abitazione familiare eventuali propri partner;
2) Le figlie (nata il [...]) ed (22/1/2011) restano affidate ad entrambi i Per_1 Pt_3 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione cui ciascuno provvederà separatamente nei periodi in cui le avrà con sé. Tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza saranno prese di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni delle medesime;
3) I IGi e si impegnano ad improntare i propri futuri rapporti al rispetto Parte_1 Parte_2 reciproco e alla più ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze delle figlie onde garantire alle medesime serenità, tranquillità ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine.
Ciascuno si impegna a comunicare con l'altro, sia verbalmente sia per iscritto, con modalità educate e rispettose, evitando toni aggressivi, e qualunque tipo di offesa e di denigrazione.
Ciascuno si impegna altresì nei rapporti con le figlie a non sminuire la figura genitoriale non presente ed a non strumentalizzare e/o condizionare le figlie al fine di alimentare eventuali
2 dissidi con l'altro genitore, nonché a non utilizzare le figlie come mezzo di comunicazione con l'altro genitore;
4) Tenuto conto dell'età di e di nonché della coabitazione dei genitori, i IGi Per_1 Pt_3
e si accorderanno tra loro per quanto riguarda i tempi di frequentazione Parte_1 Parte_2 delle figlie in ipotesi di vacanza o di periodi trascorsi al di fuori della casa familiare, nel rispetto del principio della parità e comunque nel rispetto delle esigenze delle minori;
5) I coniugi si obbligano a vendere, anche per il tramite di agenzia immobiliare (come precisato nel prosieguo), la casa familiare – in comproprietà tra loro per la quota della metà ciascuno, sita in Pravisdomini, già via Pomponio Amalteo e ora via Garibaldi n. 43, catastalmente individuata al Foglio 12, particella 520, subalterno 7, composta dagli immobili categoria A/2
Classe 3 consistenza 7,5 vani e categoria C/6, classe 2, consistenza 18 mq, nonché le pertinenze tutte incluso l'area di scoperto – a decorrere dal 30 aprile 2028, salvo diverso accordo.
Il prezzo di vendita dell'immobile verrà concordato tra i coniugi. In caso di mancata intesa tra i coniugi sul prezzo, ciascuno si impegna a rivolgersi, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'altro, ad un'agenzia immobiliare di propria fiducia (ed a proprie spese) per effettuare una stima del valore dell'abitazione. Il prezzo della messa in vendita corrisponderà alla media dei valori di stima indicati dall'agenzia cui ciascuno dei coniugi si sarà rivolto. Nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi ometta di rivolgersi ad un'agenzia nel termine di 30 giorni sopra indicato, il prezzo di messa in vendita sarà quello stimato dall'agenzia di colui che si è reso adempiente, previa relativa comunicazione all'altro e le spese di stima verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Il compenso/onorario dell'agenzia immobiliare che curerà la vendita, il costo per la redazione dell'Attestato delle Prestazioni Energetiche (ovvero di documento similare) e gli oneri per gli adempimenti che dovessero risultare necessari ai fini della vendita saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%.
Le parti si impegnano, salvo successivo diverso accordo che dovrà risultare per iscritto, a ripartire il ricavato della vendita al 50% tra loro, una volta estinto il mutuo.
In ipotesi di cessione della proprietà o di diritto reale della quota immobiliare dell'uno a favore dell'altro coniuge e/o a favore delle figlie ed , le parti chiedono che Per_1 Pt_3 agli effetti fiscali tale operazione, essendo funzionale al raggiungimento del presente accordo di separazione, venga dichiarata esente da ogni imposta e/o tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 legge 9.3.1987 n. 74 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
6) I coniugi pattuiranno in separata sede come suddividere i mobili e gli arredi presenti nella casa familiare;
divisione che avverrà a seguito della vendita della casa familiare;
7) Nelle more della vendita della casa familiare e sino a quando vi sarà coabitazione tra i coniugi, il premio dell'assicurazione verrà pagato al 50% da ciascun coniuge e la tassa rifiuti verrà pagata per quanto riguarda la prima rata al 50% e per quanto riguarda la seconda rata integralmente dal IG . Per l'anno 2025 le parti danno atto che il IG Parte_2
ha provveduto al saldo della prima rata della tassa rifiuti e pattuiscono che la Parte_2 seconda rata venga pagata al 50% tra loro.
Le utenze verranno così suddivise: quelle relative alla fornitura di luce e di acqua saranno sostenute al 100% dal IG , quelle relative alla fornitura di gas per il periodo dal Parte_2
1° novembre al 31 marzo saranno ripartite al 50% tra i coniugi e per il periodo dal 1° aprile
3 al 31 ottobre di ogni anno saranno sostenute integralmente dal IG . Parte_2
Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo la disciplina della comunione ordinaria;
8) I genitori contribuiranno al mantenimento ordinario, incluso il vestiario (abbigliamento e calzature;
le spese per il vestiario, non per quello per la pratica di uno sport, andranno previamente concordate se superiori a € 200,00 per ogni acquisto), e straordinario delle figlie nella misura del 50% ciascuno. Essi dichiarano di adottare, per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie delle figlie, il protocollo ora vigente presso il
Tribunale di Pordenone.
In deroga a quanto previsto nel citato protocollo, i genitori pattuiscono:
a. Di contribuire al 50% delle spese per le visite mediche specialistiche non erogate dal
SSN nell'interesse delle figlie sino all'importo di € 200,00 per ciascuna visita, non previamente concordate tra loro;
mentre per quelle di importo superiore ad € 200,00 sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori;
b. Di contribuire al 50% delle spese per l'acquisto di un cellulare nell'interesse delle figlie sino all'importo di € 200,00 e per l'acquisto di un computer/tablet sino all'importo di € 400,00 non previamente concordate tra loro;
mentre per quelle di importi superiori a quelli indicati sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori;
c. Di contribuire al 50% delle spese per le feste di compleanno di ciascuna figlia (da intendersi quelle con gli amici, esclusi quindi i festeggiamenti con i soli parenti di ciascun ramo genitoriale);
d. Di contribuire al 50% delle spese per il conseguimento della patente di guida da parte di ciascuna delle figlie;
e. Che il sig. si farà carico del 100% delle spese veterinarie e di mantenimento Parte_2 del cane (al medesimo intestato) e che la sig.ra si farà carico del 100% Parte_1 Per_ delle spese veterinarie e di mantenimento dei due gatti ( ed alla medesima Per_2 intestati);
9) Con riguardo alle spese straordinarie sostenute sino alla data di sottoscrizione del presente accordo nell'interesse di e di , i genitori si danno reciprocamente atto di non Per_1 Pt_3 avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10) L'assegno unico erogato dall'INPS verrà ripartito al 50% tra i genitori a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i quali si impegnano a fornire – entro febbraio di ogni anno ovvero nel diverso termine indicato per la presentazione della relativa domanda all'INPS – i documenti necessari per la DSU necessaria ai fini dell'attestazione ISEE ed a presentare ovvero aggiornare la domanda dell'assegno unico;
11) Ciascun coniuge rimarrà nella titolarità esclusiva dell'autovettura a sé intestata: la IGa
della Opel Corsa, targata EG393VC ed immatricolata nel 2011; il IG Parte_1 Parte_2 della Ford Focus Active, targata FX384EC ed immatricolata nel 2019;
12) I genitori rilasciano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio delle figlie;
13) Spese di lite compensate tra le parti.
All'esito del deposito delle note congiunte, con provvedimento depositato in data 11/4/2025 è stata revocata l'udienza fissata per l'ascolto delle minorenni e la causa è stata trattenuta in decisione.
4 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 26/04/2008 nel Comune di Sesto al Reghena.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto al Reghena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2008, atto n. 3, parte I, serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 15/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa
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