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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 16/2019 R.G., promosso
Da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Assenza, C.F. C.F._1
del Foro di Ragusa, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, C.F._2
presso lo Studio Legale dell'Avv. Pierluigi Zoda, C.F. , nella Via C.F._3
Rochester, n. 2
-appellante e riassumente in sede di rinvio -
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Alessandro Modica, C.F._4
C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
1 -appellato -
Conclusione delle parti
Per l'appellante:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente atto di
riassunzione, decidendo sulla base del principio giuridico stabilito dalla Suprema Corte
di Cassazione e pertanto:
-Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia del disconoscimento del testamento e
della proposizione della querela di falso, operati dallo , con ogni CP_1
consequenziale statuizione;
-Ritenere e dichiarare l'assoluta validità ed efficacia del testamento olografo redatto
in data 12.11.1996 che espressamente annulla e revoca la precedente disposizione
testamentaria e ricettare la domanda del Sig. , con ogni consequenziale Controparte_1
statuizione;
- Ordinare alla competente Conservatoria dei RR le annotazioni di legge.
- Con il favore di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio.
In subordine la sig.ra chiede disporsi gli accertamenti Parte_1
necessari al fine di verificare l'autenticità del testamento olografo del 12.11.1996.”
Per l'appellato:
“respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa,
1. Accertare e dichiarare la nullità o l'invalidità e comunque l'inefficacia del
testamento olografo a firma di datato 12/11/1996, pubblicato in data Parte_2
12/12/2008 dal Notaio Dott. , repertorio numero 79606, raccolta n. Per_1 Per_2
7642, non essendo stato redatto dalla de cuius e, comunque, non essendo stato
sottoscritto dalla stessa, essendo la firma palesemente falsa, con la conseguente
declaratoria di apertura della successione sulla base del precedente testamento olografo.
2
2. Per l'effetto ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. territorialmente competente la
cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito dell'olografo eseguita in data
12/12/2008 a favore della convenuta , la cancellazione del Controparte_2
suo consequenziale acquisto in forza del testamento de quo, ed ordinare l'annotazione
dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo datato 2/8/1994, con ogni
altra consequenziale statuizione di legge.
3. Ordinare alla convenuta l'immediato rilascio del terreno sito in tenere di Vittoria,
c.da Casazza, catastalmente individuato nel foglio mappale n. 11, particelle n. 203, 204
e 37, in quanto illegittimamente detenuto.
4. Condannare la convenuta al risarcimento del danno per la illegittima occupazione
del fondo e per avere impedito il godimento dello stesso all'attore, danno da determinare
in via equitativa e comunque per una somma non maggiore al valore della causa de qua
per come indicata nell'apposita dichiarazione.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PREMESSSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 107/2013, il Tribunale di Gela accoglieva la domanda proposta da
, volta ad accertare l'invalidità del testamento olografo del 12 novembre Controparte_1
1996, di pubblicato il 12 dicembre 2008 con verbale in NO Parte_2 PE
, rep./racc. nn. 79606/7642, con conseguente validità del pregresso testamento
[...]
olografo della medesima del 2 agosto 1994, pubblicato il 12 febbraio 2003 con Pt_2
verbale NO , rep./racc. nn. 26076/8778. Persona_4
In particolare, con il primo testamento (quello del 2 agosto 1994) la de cuius aveva devoluto a “…un pezzetto di [sua] proprietà circa 3000 metri”, mentre Controparte_1
con il successivo testamento, quello del 12 novembre 1996, la , revocando le sue Pt_2
precedenti disposizioni mortis causa, attribuiva il suo patrimonio alla figlia
[...]
Parte_1
3 Quest'ultima, costituitasi nel giudizio di primo grado con comparsa del 19 gennaio
2011, contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva dichiararsi l'inefficacia del testamento del 2 agosto 1994 e la conseguente validità di quello del 12 novembre 1996,
nonché accertarsi l'interpolazione della prima scheda testamentaria, laddove la testatrice,
in relazione all'estensione del fondo oggetto di successione, aveva scritto “3000” al posto di “300” mq.
Il Tribunale , con sentenza n. 107/2013 oggi appellata, dichiarava aperta la Pt_3
successione di disponendo che la stessa fosse regolata dal testamento del Parte_2
2 agosto 1994, così dichiarando inopponibile a il testamento del 12 Controparte_1
novembre 1996, con conseguente rilascio in suo favore del terreno oggetto di successione,
già occupato dalla . Pt_1
In particolare, il Tribunale – premettendo che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata compete sia la facoltà di disconoscerla che di proporre querela di falso – ha ritenuto che aveva “…sicuramente disconosciuto Controparte_1
la firma apposta sul testamento olografo del 12.11.1996” mentre la “…non ha Pt_1
proposto rituale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.”, discendendone che “…deve
ritenersi che la suddetta parte abbia ritenuto di non volersi avvalere del testamento
olografo del 12.11.1996 come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non può
tenerne conto ai fini della decisione” (cfr. pag. 3 sent. primo grado).
Veniva invece rigettata la domanda di risarcimento atteso che il giudice di primo grado riteneva il difetto di prova in ordine alla produzione di uno specifico danno, non potendosi desumere la sussistenza di un pregiudizio dalla mera occupazione dell'immobile.
Avverso la superiore pronuncia proponeva appello Parte_1
censurando la sentenza di primo grado poichè il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulla scorta di principi di diritto inapplicabili al caso di specie.
4 Evidenziava l'appellante come nodo focale della vicenda fosse costituito dall'asserita nullità del disconoscimento della scrittura privata e della proposizione della querela di falso di cui all'atto di citazione in quanto effettuati da a mezzo di Controparte_1
difensore privo di procura speciale.
Ed ancora, in sede di gravame, si contestava sia l'erronea valutazione del Giudice di primo grado laddove aveva concluso per il difetto, in capo alla , della volontà di Pt_1
avvalersi del testamento del 12 novembre 1996, sia la mancata pronuncia in ordine alla rilevata interpolazione del testamento del 1994.
Con ordinanza n. 45/2014, la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile il ricorso per non avere lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento.
In particolare, la Corte riteneva che, a prescindere dalla posizione processuale assunta dalle parti, spetta a chi intende ottenere dei diritti dal testamento l'onere di proporre l'istanza di verificazione (e quindi, nel caso di specie, alla ), mentre nessun onere, Pt_1
oltre a quello di disconoscere il testamento, doveva ritenersi gravante su CP_1
.
[...]
Quanto al motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'interpolazione, la Corte riteneva evidente, dal tenore del testamento, la volontà della de cuius di attribuire a l'intero terreno di sua proprietà, Controparte_1
non essendovi elementi di equivocità o di dubbio nel caso concreto da cui trarre la necessità di specificare l'estensione del fondo in questione.
La proponeva, quindi, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando Pt_1
la nullità della sentenza di primo grado, nonché dell'ordinanza della Corte di Appello di
Caltanissetta, per violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., laddove non era stata considerata validamente proposta l'istanza di verificazione che, a suo dire, non richiedeva alcuna formula rituale, atteso che la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta poteva agevolmente evincersi anche dalle difese dedotte in giudizio.
5 La Suprema Corte, con ordinanza n. 24814/2018, accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione per un nuovo esame, nonché per la regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, nell'ordinanza di annullamento con rinvio veniva affermato che
“…l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche
implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone
l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento
incidentale” (cfr. pag. 2 ord. cit.).
Con atto di citazione del 20 dicembre 2018, a seguito Parte_1
dell'ordinanza sopra citata, provvedeva quindi alla riassunzione della causa dinanzi a questa Corte reiterando le doglianze di cui al precedente atto di appello.
Eccepiva, in particolare, la nullità e l'inefficacia del disconoscimento del testamento del 1996 e della proposizione della querela di falso effettuati da , Controparte_1
dichiarando di volersi avvalere del detto testamento olografo e reiterando, in subordine,
la richiesta di verificazione, chiedendo disporsi gli accertamenti necessari al fine di accertare l'autenticità del negozio testamentario in questione.
, costituitosi nel presente giudizio con comparsa di risposta del 21 Controparte_1
maggio 2019, insisteva nella domanda spiegata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, volto ad accertare l'invalidità e l'inefficacia del testamento del
12 novembre 1996, in quanto non redatto né sottoscritto dalla de cuius e, per l'effetto,
dichiarare aperta la successione della , da regolarsi a mezzo del pregresso Pt_2
testamento olografo del 2 agosto 1994.
La Corte di Appello, previo accoglimento della richiesta istruttoria avanzata da parte riassumente e conseguente espletamento di CTU grafologica, all'udienza del 28.3.2024,
poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, sulla scorta delle considerazioni che seguono, risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Oggetto del presente giudizio di rinvio - così come delimitato dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio sopra richiamata - è costituito unicamente dal motivo teso a censurare la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la non avrebbe proposto rituale Parte_1
istanza di verificazione del testamento olografo della madre, motivo prodromico, a sua volta, a consentire di “ritenere e dichiarare l'assoluta validità ed efficacia del testamento
olografo redatto in data 12.11.1996” (così in atto di appello pag. 7).
Ed invero, non avendo l'eccezione di invalidità del disconoscimento e della querela di falso effettuati da rispetto al testamento del 1996 costituito oggetto di Controparte_1
ricorso per Cassazione, devono ritenersi ormai ferme le valutazioni espresse sul punto dalla Corte d'Appello con l'ordinanza dei 30.9/8.10.2014, ove si afferma che il testamento non deve necessariamente disconoscersi a mezzo querela di falso, e che neppure necessaria risulta la provenienza del disconoscimento dalla parte personalmente.
Così definito il perimetro valutativo del presente giudizio di rinvio e venendo alla disamina del motivo di appello concernente l'effettiva proposizione dell'istanza di verificazione da parte della e la conseguente declaratoria di validità Parte_1
ed efficacia del testamento del 12.11.1996, con il quale revocando la Parte_2
precedente scheda testamentaria, ha inteso nominare sua erede universale la figlia, si osserva quanto segue.
Ha dedotto, in proposito, l'appellante di avere manifestato nel corso del giudizio di primo grado l'intenzione di avvalersi del testamento del 1996 in modo assolutamente inequivoco e che le relative scritture di comparazione erano facilmente rinvenibili dagli atti di causa.
7 Sul punto, il Tribunale di Gela, con la decisione impugnata, reputando invece che non avesse proposto rituale istanza di verificazione ex art. Parte_1
216 c.p.c., ha ritenuto che la stessa non si fosse voluta avvalere del testamento olografo del 1996 “come mezzo di prova” e che, pertanto, di tale documento non se ne potesse tenere conto ai fini della decisione.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 24814/2018, in accoglimento del ricorso proposto dalla , ha in proposito ricordato come l'istanza di Parte_1
verificazione possa essere anche implicita, dovendosi desumere anche dal generale contegno della convenuta nel corso del primo grado di giudizio, in cui la stessa ha più
volte insistito per l'accoglimento di una pretesa che postula inscindibilmente l'autenticità
del documento in questione.
Ne consegue che, in applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie in cui la ha affermato che il testamento del 1996 è “assolutamente Parte_1
autentico” (cfr. comparsa di risposta primo grado pag. 2) - così invocando espressamente la declaratoria di piena validità ed efficacia dello stesso - deve intendersi come validamente proposta la relativa istanza di verificazione.
Venendo al merito della detta istanza, si rileva come la connessa domanda di validità
della scheda testamentaria oggetto di causa trovi pieno riscontro probatorio nelle risultanze della CTU grafologica a firma della Dott.ssa espletata Persona_5
nell'ambito del presente giudizio e redatta con criteri di coerenza logica ed oggettivi cui questa Corte ritiene di aderire, avendo utilizzato un metodo di indagine rigoroso con corretta applicazione dei principi scientifici propri della materia della grafologia,
raffrontando lo scritto testamentario in esame con le scritture di comparazione riconducibili con certezza al pugno dalla de cuius.
Ed invero, sulla base di un accertamento rigoroso, fondato sull'esame di ritmo,
struttura grafica, pendenza, posizione e dimensioni delle lettere, allineamento, tratti
8 iniziali e terminali, collegamenti e distacchi nonché spaziatura, il ctu ha affermato che “la
scrittura del testamento, nel tratto, nei tremori, nelle incertezze, è onesta testimonianza
di un'anziana che scrive” e, quindi, la medesima scrittura “… veste, nella sostanza, gli
stessi abiti della scrittura giovane, quegli abiti che nel testamento, però, sono solo più
logorati dal tempo” (cfr. ctu cit. pag. 33).
Sulla scorta di tali premesse, il perito ha dunque concluso riconoscendo che “forti
elementi supportano l'ipotesi che il soggetto ha tracciato il testamento Parte_2
oggetto di accertamento” (cfr. pag. 33 CTU).
Deve quindi affermarsi, sulla base delle risultanze tecniche acquisite all'esito dell'attività istruttoria condotta nel presente giudizio, che il testamento del 12.11.1996 è
autentico e riconducibile alla mano di Parte_2
Quanto al contenuto del testamento in questione, pacifica, oltre che documentalmente provata, risulta la circostanza per cui lo stesso contenga disposizioni incompatibili con il pregresso testamento del 7.8.1994, di talché allo stesso deve riconoscersi l'efficacia revocatoria di cui all'art. 680 c.c., a mente del quale “la revocazione espressa può farsi
soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di voler revocare, in tutto o in parte,
la disposizione anteriore”, con conseguente inefficacia del primo testamento.
Circa poi l'eccezione, sollevata dall'appellato in sede di note ex art. 127 ter c.p.c.,
concernente la presunta nullità della CTU per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, deve osservarsi come il rilievo risulti infondato trovando decisa smentita nell'allegazione documentale in atti.
Emerge invero dallo stesso elaborato peritale, che la comunicazione dell'avvio degli accertamenti tecnici sia stata regolarmente trasmessa a mezzo PEC a tutte le parti una prima volta in data 26 novembre 2019 e poi ancora il 4 dicembre 2019, come da apposite ricevute allegate (cfr. allegati 1 e 2 ctu cit.).
9 E tra l'altro, dal tenore dell'ultimo scambio di messaggi a mezzo mail, emerge con evidenza come sia stato lo stesso difensore dell'appellato a confermare di aver ricevuto una chiamata da parte della CTU in cui veniva comunicato l'inizio delle operazioni suddette.
Si osserva, tra l'altro, che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt.
194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del
giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di
una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che
si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia
derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di
intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso
anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere
all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti” (cfr. Cass. n.
14532/2016 e, più di recente, Cass. civ. n. 3047/2020).
Ne consegue che, in difetto di qualsiasi violazione del principio del contraddittorio, la censura va disattesa.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi la domanda avanzata da e, per Controparte_1
l'effetto, dichiararsi aperta la successione di che va regolata a mezzo del Parte_2
testamento olografo del 12 novembre 1996, pubblicato il 12 dicembre 2008.
Ne consegue che, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'esito della lite (cfr.
Cass. civ. n. 8400/2018, secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in
parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza delle
pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
10 criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la
decisone sulle spese può essere modificato soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione;
nello stesso senso Cass. civ.
ord. n. 1775/2017 e Cass., sez. lav., n. 11423/2016) ed in omaggio al canone della soccombenza, le spese processuali, liquidate come di seguito, dovranno porsi a carico di
: Controparte_1
- in relazione al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Gela, definito con sentenza n. 107/2013, € 3.397,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, definito con ordinanza n. 345/2013, € 3.966,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, definito con ordinanza n.
24814/2018, € 3.082,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- in relazione al presente giudizio di rinvio, € 5.228,10 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Pone le spese di ctu a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 16/2019 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n. 107/2013 emessa dal Tribunale di Gela, così
provvede:
- rigetta la domanda di e, per l'effetto, dichiara aperta la successione Controparte_1
di , da regolarsi con testamento olografo del 12 novembre 1996 pubblicato Parte_2
il 12 dicembre 2008, ordinando alla competente Conservatoria le annotazioni di legge;
11 - condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio liquidate, per il giudizio di primo grado, in 3.397,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
per il giudizio dinanzi alla Corte di
Appello di Caltanissetta definito con ordinanza n. 345/2013, in € 3.966,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
per il giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione, in € 3.082,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
per il presente giudizio di rinvio, in € 5.228,10 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di . Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il
26.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Lucia Insinga Dr. Roberto Rezzonico
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