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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott.ssa AR DE NO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1127/2021 R.G., promossa da:
avente sede legale in Palombaro (Ch) al Viale IV Novembre n. Parte_1
10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.i. e C.f. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli come da procura in calce al presente atto.
APPELLANTE
Contro
avente sede legale in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni 3 (P.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Frasca.
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 199/2021 emessa dal Tribunale di Chieti il 18 marzo
2021 e pubblicata in data 19 marzo 2021.
All'udienza tenutasi in data 24 giugno 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti termine per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 cpc, rispettivamente, di sessanta e venti giorni.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 199/2021 pubblicata in data 19 marzo 2021 il Tribunale di Chieti decideva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
diretta ad ottenere, previo accertamento della nullità dei rapporti di
[...] conto corrente n. 8670 e n. 8671 e delle rispettive linee di credito per mancanza di valida forma scritta dei rispettivi contratti ovvero, in subordine, della nullità delle singole clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale applicati ai citati rapporti, della capitalizzazione, commissioni massimo scoperto, spese e valute non pattuite, nonché interessi usurari, la rideterminazione in entrambi in rapporti dell'effettivo saldo dare-avere dei conti corrente n. 8670 e n. 8671 alla data della loro chiusura, considerando pari a zero, in difetto dell'integrale produzione da parte della banca convenuta di tutti gli estratti conto, il saldo del primo estratto prodotto in giudizio, ovvero in subordine ripartendo dal saldo del primo estratto conto in atti e, per l'effetto, la condanna della convenuta
[...]
alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva Controparte_1 somma pari ad €. 20.464,18, unitamente agli interessi attivi, in misura pari al tasso legale, ovvero quelli pattuiti, sui saldi che dovessero risultare a credito di parte attrice per effetto della depurazione dai conti delle somme indebitamente percepite dalla CP_1 oltre accessori come per legge e, in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
1.1 A sostegno della domanda parte attrice rappresentava quanto segue:
- che era stata intestataria presso la filiale di Guardiagrele della Controparte_1
già dei conti correnti affidati n. 8670, aperto in data
[...] CP_2
01.04.1999, e n. 8671, attivato in data 12.03.2003, entrambi alla data della notifica della citazione contabilmente chiusi;
- che entrambi i rapporti, utilizzati nell'ambito dei fidi accordati, erano stati regolati con dei tassi di interessi passivi ultralegali, variati nel corso degli anni senza le preventive pag. 2/18 necessarie comunicazioni previste per legge, imposti unilateralmente dalla con CP_1 parametri indeterminati ed in difetto di una valida pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c. ultimo comma, con conseguente indebito arricchimento da parte dell'istituto di credito;
- che tale pratica, come quantificato nelle perizie di parte prodotte, aveva determinato un danno per la parte attrice in misura pari, per ogni anno, alla differenza tra i tassi effettivamente applicati dalla banca e quello previsto dall'art. 117 TUB, per un totale complessivo non inferiore ad €. 8.703,02, di cui €. 2.451,01 a titolo di pagamenti non dovuti disposti dal correntista sul conto corrente n. 8670 ed €. 6.252,01 per il medesimo titolo sul conto corrente n. 8671;
- che nel corso dei rapporti, l' convenuto aveva indebitamente calcolato sulle CP_3 passività maturate il costo ulteriore derivato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., in tal modo realizzando un ulteriore indebito arricchimento in danno dell'attrice in misura non inferiore ad €. 548,34;
- che doveva inoltre individuarsi un ulteriore indebito arricchimento della banca derivato dall'illegittima imposizione, per mancanza di pattuizione scritta e indeterminatezza dell'oggetto, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate sine titulo, cui dovevano sommarsi i costi ulteriori derivati dall'indebita applicazione di valute non coerenti con le date delle effettive operazioni, nonché per effetto dell'illegittima imposizione di interessi ultra-tasso soglia nei trimestri evidenziati nelle perizie di parte esibite;
- che la banca convenuta nel periodo compreso dalla data di apertura di ciascun rapporto e sino al IV trimestre 2009, aveva indebitamente contabilizzato a debito di Parte_1 la complessiva somma per entrambi i rapporti di €. 20.464,18;
[...]
- che in sede di mediazione, introdotta con istanza del 07.11.2018, Parte_1 aveva richiesto alla banca l'esibizione e la produzione delle copie dei contratti di conto corrente e delle relative linee di credito accordate alla parte attrice, unitamente agli estratti conto scalari mancanti;
- che tale richiesta era rimasta inevasa da parte dell'Istituto di credito convenuto e che, per tale ragione, doveva dedursi l'inesistenza dei contratti di apertura dei conti correnti pag. 3/18 impugnati espressi in valida forma scritta e delle collegate linee di credito concesse in relazione ai conti correnti;
- che per tale motivo veniva eccepita la nullità dei contratti di apertura di conto corrente e delle collegate linee di credito per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 117, comma 3, T.U.B. e, comunque, dell'art. 1284, ultimo comma, c.c., con conseguente indebito arricchimento da parte dell'Istituto di credito in danno della Con società per interessi ultralegali e anatostici non dovuti ed a titolo di Parte_1 pagamenti indebiti disposti sui conti corrente n. 8670 e 8671 anche per spese e commissioni;
- che con l'istanza di mediazione l'odierna appellante, unitamente alla copia dei contratti e delle relative linee di credito accordate, aveva richiesto in particolare gli estratti conto compresivi di scalare relativi ai conti corrente impugnati in riferimento ai trimestri mancanti;
- che la procedura di mediazione si concludeva negativamente in quanto la banca riteneva di non aderire;
- che, vista l'inerzia della banca convenuta, decideva di azionare il Parte_1 presente giudizio.
1.2 In sede di costituzione in giudizio la convenuta, , Controparte_1 contestava la domanda deducendo che i conti corrente oggetto di lite erano stati aperti in virtù di contratti redatti per iscritto che contenevano l'espressa disciplina degli interessi ultralegali, delle c.m.s., delle spese e delle valute ma che essi erano andati smarriti, evidenziando che in ogni caso era venuto meno ogni obbligo di conservazione alla luce del fatto che entrambi i conti corrente erano stati chiusi sin dal 07.03.2011, oltre che in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 119, comma 4, Tub e 2946 c.c.
Dichiarava che i conti correnti non avevano avuto alcun tipo di affidamento sino alla data del 21.03.2006, quando alla parte odierna appellante veniva formalmente concesso un fido per la somma di €. 15.000,00 su ciascun conto corrente.
Negava di avere mai addebitato spese ed oneri non pattuiti, deducendo che era un preciso onere della parte attrice quello di provare di avere eseguito pagamenti successivi alla chiusura dei conti e di produrre la copia dei contratti di conto corrente e degli estratti conto integrali. pag. 4/18 Infine, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione di eventuali pagamenti indebiti effettuati in epoca anteriore all'08.07.2009, avendo ricevuto la notificazione dell'atto di citazione solo in data 08.07.2019.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
1.3 Autorizzate le memorie ex art. 183 c.p.c., rigettate tutte le richieste istruttorie, acquisiti i documenti e gli atti prodotti, all'udienza del 01.12.2020, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Chieti rigettava tutte le domande con compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.
2.1 A fondamento della sua decisione il primo giudice rilevava quanto segue:
- l'azione era stata promossa dalla correntista nei confronti dell'Istituto di credito per richiedere ed ottenere la ripetizione delle somme presuntivamente addebitate illegittimamente;
- in forza dei principi generali in tema di onere della prova, pertanto, era la parte attrice che avrebbe dovuto dimostrare le sue ragioni attraverso la produzione degli estratti conto integrali di entrambi i rapporti di conto corrente, perché solo in tal modo sarebbe stato possibile individuare i vari pagamenti indebiti e procedere quindi alla rideterminazione del saldo dei due rapporti, una operazione per la quale viene richiesta l'esatta contezza di tutti i movimenti, in accredito ed in addebito, avvenuti sui conti correnti dal momento della loro apertura sino a quello della loro chiusura.
Rilevato, invece, che gli estratti conto prodotti dalla società attrice erano risultati incompleti, non era possibile procedere al ricalcolo richiesto in base al tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c., in quanto non era dato sapere quali addebiti per spese, commissioni ed oneri vari erano stati applicati in assenza di pattuizione scritta a danno di così come non era possibile procedere alla sostituzione Parte_1 dell'eventuale interesse ultralegale applicato con quello legale, non essendo nota la somma capitale su cui esso era stato applicato.
Deduceva, inoltre, che non era praticabile neppure la rideterminazione del saldo dei conti correnti facendo esclusivo riferimento ai periodi per i quali erano stati prodotti gli estratti conto, in quanto tale operazione avrebbe fornito dei risultati soltanto parziali e pag. 5/18 inattendibili, potendo essere determinati da errori di contabilizzazione, sia a favore che a sfavore della società correntista, ovvero da indebite operazioni di addebito o di accredito, verificatisi nei periodi precedenti, ma per i quali non vi era la documentazione attestante la relativa movimentazione effettiva.
Sulla base di tale assorbente e decisiva motivazione, il primo giudice aveva sempre rigettato tutte le richieste di parte attrice dirette ad ottenere l'ordine di esibizione degli estratti dei conti corrente bancari a carico della banca convenuta, dato che l'esibizione avrebbe potuto riguardare unicamente il periodo degli ultimi 10 anni (art. 119 comma 4
t.u.b.), quindi soltanto una minima parte della movimentazione che aveva interessato i due conti correnti (entrambi chiusi il 07.03.2011) il cui saldo comunque non si sarebbe potuto ricostruire.
Pertanto sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata relativa all'onere della prova, il primo giudice rigettava la domanda, compensando le spese di lite, in considerazione del vivace dibattito giurisprudenziale sul punto.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello rilevando Parte_1
l'erroneità della decisione impugnata sotto due diversi profili.
3.1 Errata e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2033 c.c. e 115 c.p.c. per non aver ritenuto assolto l'onere della prova gravante sulla società correntista e, conseguentemente, attendibile la ricostruzione dei saldi dei conti corrente impugnati in base agli estratti conto versati in atti.
Con tale motivo parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di rigettare la domanda sul rilievo della mancanza della documentazione completa riferita ai conti corrente impugnati, la cui esatta produzione e ricostruzione spettava alla odierna parte appellante che aveva agito in giudizio invocando l'addebito illegittimo di somme non dovute, rilevando che, diversamente da quanto statuito, l'appellante aveva assolto al proprio onere della prova, avendo dimostrato sia la nullità dei contratti di apertura dei conti corrente contestati per difetto della forma scritta che l'esecuzione di plurimi pagamenti non dovuti, come ricavabili dalle poste passive annotate in conto corrente a titolo di interessi ultra-tasso legale, capitalizzazione annuale e/o trimestrale degli interessi, c.m.s. e spese risultate non dovute, vista e ribadita l'assenza della forma scritta dei contratti di apertura dei conto pag. 6/18 corrente e delle collegate linee di credito concesse. Richiamava giurisprudenza in linea con la propria tesi difensiva.
3.2 Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 119, comma 4, Tub, letti in uno con il c.d. “principio di vicinanza della prova”, per aver rigettato la richiesta istruttoria formulata dall'attrice di ordinare l'esibizione degli estratti conto mancanti alla banca convenuta ovvero per aver fatto gravare sulla società istante l'assenza dei documenti contabili già oggetto della richiesta ex art. 119, comma
4, Tub che era risultata inevasa da parte della CP_1
Con il secondo motivo parte appellante ha rilevato che in ogni caso il primo giudice non avrebbe tenuto conto nella valutazione del riparto dell'onere della prova tra le parti del fondamentale principio di vicinanza della prova, da ritenersi senza dubbio operante anche nel contenzioso bancario, in forza del quale sarebbe ragionevole ed equo gravare dell'onere probatorio il soggetto, nel caso in esame la più vicino al fatto da CP_1 provare, con il conseguente alleggerimento del carico della prova per il correntista.
Corollario di tale principio sarebbe quello per cui in caso disponibilità solo parziale degli estratti conto si dovrà presumere la veridicità ed esattezza dei saldi-banca intermedi e procedere al ricalcolo del saldo finale, per il tramite di operazioni di raccordo tra i dati contabili disponibili.
3.3 Sulla base dei motivi di appello, insisteva in via istruttoria per la nomina di una Ctu contabile e per l'emissione dell'ordine di esibizione documentale a carico della CP_1 appellata.
3.4 Si costituiva in grado di appello resistendo alle Controparte_1 avverse difese e rilevando l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 16 giugno 2023 questa Corte d'Appello disponeva ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che la appellata depositasse gli estratti conto mancanti, i quali non CP_1 venivano depositati sostenendo l'istituto di credito di non esserne più in possesso.
Con ordinanza del 10 gennaio 2025 la Corte disponeva CTU contabile ed all'esito del deposito della stessa, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. pag. 7/18
4. Motivi della decisione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito riportati.
4.1 Per motivi di ordine logico deve essere trattato preliminarmente il secondo motivo di appello relativo al diniego del primo giudice in ordine alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 2010 c.p.c. nei confronti della banca.
Al riguardo deve osservarsi che tale ordine di esibizione è stato in sede di appello emesso con l'ordinanza sopra ricordata del 16 giugno 2023, cosicchè il relativo motivo di gravame deve ritenersi ormai assorbito.
Al riguardo giova osservare che la banca appellata non ha dato seguito al deposito degli estratti conto mancanti ed indicati con la suddetta ordinanza ed a seguito di tale comportamento parte appellante, in sede di terza comparsa conclusionale, ha avanzato domanda diretta ad ottenere la condanna della banca appellata al pagamento della pena pecuniaria ritenuta di giustizia ai sensi del novellato art. 210, comma 4, c.p.c. conseguente alla mancata esecuzione dell'ordine di esibizione emanato da questa Corte con provvedimento del 16.06.2023, essa non appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo, in diritto occorre osservare che il comma 4 del novellato art. 210 c.p.c. non è invocabile nel caso in esame posto che detto comma è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), il quale, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 35, comma 1, quale disciplina transitoria, stabilisce che
"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Pertanto, anche se l'ordine di esibizione è stato disposto con provvedimento del 16.06.2023, tuttavia il procedimento di appello, cui deve farsi riferimento per l'applicabilità dell'art. 210 c.p.c. come novellato, è stato promosso e instaurato in epoca precedente e, dunque, sotto la previgente normativa che non prevedeva alcuna sanzione per l'omesso adempimento dell'ordine di esibizione.
4.2 In ordine al primo motivo di gravame, lo stesso appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
pag. 8/18 In ordine alla mancanza di una parte di estratti conto deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni si è assestata nel senso di ritenere che, in tal caso, in mancanza solo parziaria di estratti conto dell'intero rapporto di conto corrente, non possa ritenersi del tutto mancante la prova di cui è onerato la parte che agisce in giudizio, dovendo dare rilevanza alla documentazione prodotta e ben potendo ricostruire i rapporti tra le parti solo in relazione a quanto oggetto di prova e quindi al periodo coperto da estratti conto depositati.
In particolare la Cassazione ha avuto modo di precisare che: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto CP_1 periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile
o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass. Ord. n. 37800 del 27 dicembre
2022).
Pertanto deve ritenersi fondato sul punto l'appello della nella parte in Parte_1 cui il primo giudice, rilevata la mancanza di una parte di estratti conto relativi ai due conti corrente oggetto di domanda, ha ritenuto non fornita la prova necessaria alla ricostruzione dei movimenti contabili ed ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito in ordine alle rimesse non dovute in quanto basate su clausole illegittime di conto corrente o mai pattuite.
4.3 Pertanto, avendo parte appellante riproposto le domande avanzate in primo grado, considerato sufficientemente provato l'andamento dei due conti correnti oggetto di lite, questa Corte con decreto n. 103/2025 del 13 gennaio 2025, ha disposto una Ctu contabile, nominando il dott. , cui affidava l'incarico di accertare Persona_1
pag. 9/18 “l'esatto ammontare dei rapporti dare / avere tra le parti inerenti il conto corrente n.
8670 aperto in data 1 aprile 1999 ed il conto corrente n. 8671 aperto in data 12 maggio
2003 per cui è causa”, secondo le indicazioni e le limitazioni specificate nel decreto di nomina che devono intendersi per richiamate integralmente.
Al riguardo deve preliminarmente rilevare come trattasi di due conti correnti per i quali non risulta prodotto il relativo contratto in forma scritta, contratto che parte appellante assume non essere mai stato redatto.
Questa Corte sul punto ritiene insussistente un contratto scritto per entrambi i conti correnti, non avendo parte appellata prodotto alcunchè a supporto della propria eccezione di esistenza dell'accordo contrattuale e non potendo pertanto contrastare la mancanza dello stesso in forma scritta.
Per entrambi i conti correnti n. 8670 e 8671, aperti rispettivamente in data 1 aprile 1999
e 12 maggio 2003, chiusi in data 7 marzo 2011, si rinviene in atti unicamente l'accordo scritto di apertura di credito del 21 marzo 2006, con concessione fido per euro
15.000,00.
Pertanto in mancanza di pattuizione scritta deve ritenersi nullo ed illegittimamente calcolato ogni addebito a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni massimo scoperto, spese e valute dalla data di apertura contratti a quello di concessione apertura di credito in forma scritta del 21 marzo 2006, a decorrere dal quale vanno invece calcolati i rapporti di dare e avere secondo quanto stabilito contrattualmente, salvo applicazione di interessi ultralegali, da riportare ad interessi ex art. 117 tub, o interessi usurari da azzerare dal conto.
Sul saldo ricalcolato secondo tali indicazioni di illegittimi addebiti, andranno poi espunte le rimesse solutorie precedenti ai dieci anni dalla messa in mora, che in sede di quesito al CTU sono state indicate come tutte quelle precedenti al 2009 (stante la notifica dell'atto di citazione nel 2019) con la precisazione che nel periodo dal 21 marzo 2006 (data di apertura di credito documentata) al 2009 andranno ritenute rimesse solutorie solo quelle ultra fido pattuite.
Secondo queste linee direttrici è stata svolta CTU come da quesito indicato da questa
Corte con ordinanza in data 10 gennaio 2025, con i quesiti ivi posti al CTU, il quale ha pag. 10/18 depositato elaborato peritale completo, privo di contraddizioni logiche, approfondito e corretto, quindi pienamente condiviso da questa Corte.
Sulla base della consulenza è risultato quanto segue:
- il conto corrente n. 8670, oggetto di verifica per il periodo dal 01 aprile 1999 (data di apertura del conto) al 30 giugno 2009 (data dell'ultimo estratto conto depositato), è stato analizzato sulla base degli estratti conto trimestrali presenti in atti con i relativi prospetti di calcolo delle competenze con esclusione, in quanto non presenti e documentati i relativi estratti, del I° - II° - III° - IV° Trimestre dell'anno 2001, del I° -
II° - III° - IV° Trimestre dell'anno 2006 e del I° Trimestre dell'anno 2009. Attenendosi alle indicazioni contenute nel decreto di nomina secondo cui il conteggio doveva operarsi attraverso l'utilizzo dei soli estratti presenti agli atti e senza attuare alcun raccordo tra i periodi documentati e quelli non documentati ma sommando i risultati conteggiati per ciascun periodo documentato, il Ctu ha proceduto al ricalcolo del citato conto corrente con riferimento ai periodi dal 01/04/1999 al 31/12/2000, dal 01/01/2002 al 31/12/2005 e dal 01/01/2007 al 31/12/2008. Ed ancora, sempre attenendosi alle indicazioni del decreto di nomina in forza del quale si doveva escludere dal primo periodo documentato dagli estratti conto in atti fino al 21 marzo 2006 (data della lettera di apertura di credito) ogni forma di capitalizzazione, commissione massimo scoperto, spese e valute non contrattualizzate, eventuali variazioni di condizioni non pattuite, nonché verificando eventuale applicazione da parte della di interessi ultralegali CP_1 ed in tal caso sostituendoli con interessi legali, e dal 21 marzo 2006 (data della lettera di apertura di credito depositata in atti) le capitalizzazioni, c.m.s., spese e valute non pattuite, con verifica dell'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti per l'apertura di credito con sostituzione in tal caso con interessi ai sensi dell'art. 117 TUB, e verificando sempre il superamento del tasso soglia e, in caso positivo, con esclusione dal conteggio, il Ctu ha attuato la sua verifica con analisi e calcoli differenti in base al periodo preso in esame.
Sulla base di tale analisi, condotta per ciascun periodo attraverso la verifica dell'usura che dava esito negativo, con l'utilizzo e sostituzione degli interessi legali per il calcolo degli interessi passivi e attivi, con l'adozione della capitalizzazione semplice per gli interessi, e mediante l'esclusione dal calcolo delle commissioni di massimo scoperto e pag. 11/18 delle spese non pattuite, è stato determinato un saldo ricalcolato nel quale per il periodo dal 01/04/1999 al 31/12/2000 è stata prevista una differenza a favore del correntista rispetto al saldo operato dalla banca per €. 550,15, per il periodo dal 01/01/2002 al
31/12/2005 una differenza a favore del correntista rispetto al saldo operato dalla banca per €. 708,08 e per il periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2008 una differenza a favore del correntista rispetto al saldo della banca per €. 2.096,94.
- Il conto corrente n. 8671 oggetto di verifica per il periodo dal 12 maggio 2003 (data di apertura del conto) al 30 giugno 2009 (data ultimo estratto conto depositato) è stato analizzato sulla base degli estratti conto trimestrali presenti in atti con i relativi prospetti di calcolo delle competenze, con esclusione del II° Trimestre dell'anno 2005, del I° - II°
- III° - IV° Trimestre dell'anno 2006 e del I° Trimestre dell'anno 2009, in quanto non presenti e non documentati i relativi estratti conto. Anche in tale caso, attenendosi alle indicazioni contenute nel decreto di nomina secondo cui il conteggio doveva operarsi attraverso l'utilizzo dei soli estratti presenti agli atti e senza attuare alcun raccordo tra i periodi documentati e quelli non documentati ma sommando i risultati conteggiati per ciascun periodo documentato, il Ctu ha proceduto al ricalcolo del citato conto corrente con riferimento ai periodi dal 12/05/2003 al 31/03/2005 e dal 01/01/2007 al 31/12/2008.
Il Ctu ha attuato la sua verifica attraverso analisi e calcoli differenti in base al periodo preso in esame ed alle prescrizioni imposte nel decreto di nomina sopra riportate e specificate.
Da tale analisi, condotta per ciascun periodo attraverso la verifica dell'usura che dava esito negativo, con l'utilizzo degli interessi legali per il calcolo degli interessi passivi e attivi, con l'adozione della capitalizzazione semplice per gli interessi, e mediante l'esclusione dal calcolo delle commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, è risultato un nuovo saldo ricalcolato nel quale per il periodo dal 12/05/2003 al
31/03/2005 è stata accertata una differenza contabile a favore della società correntista rispetto al saldo operato dalla banca per €. 164,84 e per il periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2008 una differenza a favore della società correntista rispetto al saldo operato dalla banca per €. 1.111,81.
Secondo il prospetto elaborato dal Ctu, rettificato in sede di redazione definitiva sulla base dei rilievi critici formulati dalle parti, redatto secondo le prescrizioni impartite nel pag. 12/18 decreto di nomina e sulla base della documentazione disponibile, la banca convenuta risulta avere imputato alla società correntista, odierna appellante, delle somme non dovute;
pertanto il saldo determinato dalla banca, contenendo delle somme non dovute, deve essere rideterminato sulla base dei nuovi calcoli, come di seguito indicato:
l'importo complessivo addebitato illegittimamente dalla banca alla società correntista a causa di poste passive non dovute in relazione ai due conti correnti impugnati deve essere quantificato, condividendosi le operazioni svolte dal Ctu, nella somma pari ad €.
4.631,22, di cui €. 3.354,57 in riferimento al conto n. 8670 ed €. 1.276,65 in riferimento al conto n. 8671, in quanto, pur permanendo l'esistenza di un saldo complessivamente negativo a carico della correntista, lo stesso risulta ricalcolato per €. -11.084,30 al
30.06.2009 in riferimento al conto corrente n. 8670.32, in luogo del saldo debitore risultante dall'estratto conto redatto dalla stessa banca pari a €. -14.438,87, e per €. -
256,69 sempre al 30.06.2009 in riferimento al conto corrente n. 8671.11, in luogo del saldo debitore risultante dall'estratto conto redatto dalla stessa banca pari a €. -1.533,34.
Tali importi risultano già decurtati delle rimesse solutorie prescritte secondo le indicazioni di cui al quesito come sopra già ricordate.
Deve precisarsi al riguardo che, quanto alla prescrizione, relativamente al saldo utilizzato da impiegare per la verifica di quali rimesse, in extra-fido, avessero assunto come indicato nel decreto di nomina del Ctu natura solutoria, il consulente ha utilizzato il saldo ricalcolato tenendo conto delle singole aperture di credito concesse dall'Istituto nell'ambito dei rapporti oggetto di esame, considerando “non affidati” i conti correnti fino alla data della pattuizione scritta del 21 marzo 2006 e “affidati” per l'importo di €.
15.000,00 per i periodi successivi.
La consulenza d'ufficio risulta elaborata attraverso un esame specifico ed approfondito degli atti acquisiti in giudizio, seguendo un metodo adeguato al tipo di indagine conferita e senza incorrere in omissioni o travisamenti, e risultando conforme ai quesiti posti, avendo fornito delle risposte che hanno chiarito gli aspetti controversi della vicenda in esame secondo le precise indicazione imposte questa Corte;
inoltre, appare lineare nel suo svolgimento senza evidenziare errori o vizi apparenti tali da inficiarne la validità e, soprattutto, priva di contraddizioni logiche, tecniche e contabili.
pag. 13/18 Inoltre, in sede di stesura definitiva, il Ctu ha tenuto conto dei rilievi e osservazioni critiche formulati dai periti delle parti, rettificando alcuni calcoli che aveva eseguito.
4.4 In particolare l'odierna parte appellante nelle note di trattazione del 23.06.2025 e nella terza comparsa conclusionale ha sollevato due rilievi critici che imporrebbero secondo la sua prospettazione la necessità di una riconvocazione del Ctu per fornire i relativi chiarimenti e rettificare i conteggi.
Sotto un primo profilo, in riferimento alla verifica delle rimesse solutorie da considerare non ripetibili perché prescritte, parte appellante contesta il fatto che il Ctu nel ritenere solutorie tutte le rimesse antecedenti al 01 gennaio 2009 non avrebbe tenuto conto del fatto che l'appellante aveva validamente interrotto il termine di prescrizione mediante l'istanza di mediazione del 07.11.2018, ragione per cui il Ctu avrebbe dovuto procedere ad eseguire i calcoli prendendo in considerazione anche il periodo 07.11.2008 –
01.01.2009.
Sotto altro profilo, ha rilevato che il Ctu ai fini della verifica delle rimesse solutorie non avrebbe tenuto conto dell'affidamento emergente “di fatto” praticato in ciascun conto corrente nel periodo antecedente al 07.11.2008 che sarebbe ravvisabile e individuabile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità prevalente in materia, non solo per tabulas, attraverso la visura storica in Centrale Rischi di Banca d'Italia e dagli scalari degli estratti conto, ma anche dalla circostanza per cui sin dall'inizio dei rapporti la correntista, odierna appellante, aveva sempre operato in regime di saldo negativo, un segno chiaro ed evidente che attesterebbe l'esistenza di un fido di fatto in favore del correntista sin dal 2002.
4.4.1Per quanto riguarda il primo rilievo di critica, deve osservarsi che in effetti l'istanza di mediazione costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione che tuttavia esplica i suoi effetti non già dal momento del deposito, bensì nel diverso momento in cui è stata notificata o comunicata alla controparte. Nella mediazione, infatti, si applicano i principi della recettizietà dell'atto stragiudiziale di cui all'art. 1335
Cod. civ., ragione per cui deve essere portata a conoscenza alla parte invitata con
“comunicazione con ogni mezzo idoneo” (art. 8 comma 1 D.lgs. 28/2010). Pertanto, solo quando la parte chiamata riceve la comunicazione della domanda di mediazione, che contiene l'oggetto e le ragioni della domanda, e l'invito all'incontro può dirsi pag. 14/18 conseguito l'effetto di interruzione del termine di prescrizione e di impedimento della decadenza.
Verificato che nel caso in esame l'istanza di mediazione è stata presentata dalla parte appellante il 07.11.2018 mentre, come risulta dal verbale di mancata adesione del
05.12.2028, la ne ha ricevuto formale comunicazione Controparte_1 tramite pec il 14.11.2018, è a tale ultima data che deve farsi riferimento per determinare l'effetto dell'interruzione della prescrizione, ragione per cui ai fini del calcolo delle rimesse solutorie la verifica deve essere estesa in riferimento al periodo compreso tra il
14.11.2008 ed il 01.01.2009 e non già dal 07.11.2008.
Deve osservarsi tuttavia che per tale periodo il Ctu ha accertato che dal 01.01.2007 fino al 31.12.2008 per quanto attiene il conto n. 8671 non risulta alcun dato di pertinenza, mentre per quanto riguarda il conto n. 8670 nello stesso periodo è stata annotata fra le rimesse solutorie quella con data valuta fissata all'11.11.2008 per la somma di €.
226,74, riferita tuttavia ad un periodo antecedente la valida interruzione della prescrizione, per cui di essa non si deve tenere conto.
4.4.2 Per quanto attiene la questione relativa all'esistenza di un affidamento di fatto in favore della correntista praticato anche nel periodo precedente alla formale apertura delle linee di credito, datata 21 marzo 2006, occorre osservare che questa Corte con il decreto di nomina del Ctu aveva già trattato tale aspetto, disponendo che: “sul saldo così ricalcolato per ciascun conto corrente provveda il CTU ad escludere tutte le rimesse solutorie prescritte, intendendo essere tali quelle precedenti al 2009, con la precisazione che nel periodo dal 21 marzo 2006 (data di apertura di credito documentata) al 2009 andranno ritenute rimesse solutorie solo quelle ultra fido pattuito”. Il Ctu nella sua relazione si è attenuto a tale disposizione tenendo in considerazione il periodo successivo alla apertura di credito finalizzata per iscritto, determinando i relativi calcoli, secondo impostazione che questa Corte ritiene di dover confermare.
Sulla questione sollevata inerente la rilevanza del c.d. fido di fatto, infatti, occorre osservare che in presenza di una eccezione di prescrizione della banca, come nel caso in esame, è onere del correntista, attore in ripetizione, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di qualificare non già solutorie, bensì solo pag. 15/18 ripristinatorie della provvista le rimesse che risultano effettuate entro i limiti dell'affidamento (Cass. Civ. n. 188/2022, 27705/2018, n. 2660/2019 e n. 31927/2019);
(Cass. Civ. 27704/2018).
Secondo una recente giurisprudenza di legittimità, in contrasto con altra precedente che escludeva a tal fine il ricorso a prove indirette (Cass. Civ. 27704/2018), la prova dell'esistenza del cosiddetto “affidamento di fatto” in contro corrente può essere fornita, in assenza della produzione del relativo contratto, anche per il tramite dell'allegazione di una serie di indici sintomatici tali da ingenerare presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine al consenso delle parti circa la messa a disposizione di provvista per fare fronte abitualmente agli scoperti sul conto, quali gli estratti conto o riassunti scalari, le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia o le risultanze del libro fidi. Tale attività, è stato altresì precisato, è consentita, peraltro, solo nella misura in cui tali elementi siano di portata e consistenza tale, unitariamente intesi, da dimostrare l'intervenuto accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i relativi limiti di utilizzo (Cass. Civ. n.
2338/2024, n. 34997/2023, n. 20455/2023).
In mancanza di tale prova circa l'esistenza di un preciso accordo fra le parti, non può essere ritenuto “sufficiente, come già chiarito da questa Corte, che l'affidamento risulti dal libro fidi (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947; Cass. 20 giugno 2011, n. 13445), e tanto meno che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la semplice menzione nel report della Centrale Rischi” (Cass. Civ. Ord. n. 13063/2023).
Nella fattispecie in esame, valutati gli elementi offerti, questa Corte ritiene che non sia provato, prima del contratto di apertura di credito del 21 marzo 2006, l'esistenza di un contratto tra le parti di concessine di affidamento, non avendo alcuna rilevanza elementi presuntivi di eventuale esistenza di un affidamento di fatto privo di accordo tra le parti in tal senso.
4.5 Sulla base delle considerazioni sopra esposte, risulta la parziale fondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame che, pertanto, deve essere accolto nei limiti dell'accertamento del saldo a debito del correntista appellante, escluse le somme indebitamente addebitate per clausole nulle o mai pattuite, come emerso in sede di Ctu, condivisa da questa Corte e sopra già riportato. pag. 16/18 Resta assorbito ogni altro motivo di doglianza.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello, all'esito di una valutazione unitaria e complessiva dell'intero giudizio, considerato il saldo comunque negativo risultante dalla ricostruzione contabile in atti, appare giustificata la parziale compensazione delle spese e competenze di lite nella misura di 2/3, cosicchè , sia le spese di lite del primo grado che quelle del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata, risultata parzialmente soccombente, nella misura di 1/3 dell'intero, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, condotta sulla base dei valori medi secondo lo scaglione riferito al valore della domanda che è stata accolta, fatta esclusione per il presente grado della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 199/2021 emessa dal Tribunale di Chieti il 18 marzo 2021 e pubblicata in data 19 marzo 2021, nei confronti in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
• Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- accerta l'imputazione di somme indebite a carico della parte appellante in riferimento ai conti corrente n. 8670 e n. 8671 per la somma complessiva pari ad
€. 4.631,22 e, per l'effetto, ridetermina il saldo dei conti corrente impugnati nella somma di € -11.084,30 a debito della società correntista al 30.06.2009, in riferimento al conto n. 8670.32, e di €. -256,69 a debito della società correntista al 30.06.2009 in riferimento al conto n. 8671.11;
• Condanna parte appellata, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della appellante, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di
[...] primo grado nella misura di 1/3 che per l'intero liquida in €. 264,00 per spese e €.
2.430,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, C.p.a. e Iva, se dovuta, come per legge, compensando fra le parti i residui 2/3, nonché al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, sempre nella misura di 1/3 che per l'intero liquida in €.
pag. 17/18 804,00 per spese ed €. 1.923,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, C.p.a. e
Iva, se dovuta, come per legge, compensando fra le parti i residui 2/3;
• Pone definitivamente a carico di entrambe le parti e nella misura del 50% le spese di
Ctu di primo e secondo grado come ripartizione interna tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 6 novembre 2025 su relazione della Dott.ssa AR DE NO.
La Presidente est.
AR DE NO
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