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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
PU n. 359-1/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, con sede in Roma, Piazza di S Controparte_1
Giovanni Laterano n. 26 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
Premesso che
-) e con successivo ricorso hanno chiesto la dichiarazione Persona_1 Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo quanto a Persona_1
1) di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 40.017,59 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando unitamente ad atto di precetto la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 127/2024 del
12.03.2024;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
quanto a Parte_1
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 21.548,51 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando unitamente ad atto di precetto la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 126/2024 del 12.03.2024
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 359-1/2025
-) la società in epigrafe non si è costituita, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di convocazione si sia correttamente e tempestivamente perfezionata mediante il loro inserimento nell'area web gestita dal ex art 40 co 7 CCII , attesa Controparte_2
l'imputabilità ad essa della relativa mancata notifica al suo domicilio digitale determinata dall' omessa comunicazione di quest'ultimo al registro delle imprese, quale palesata dalla visura camerale aggiornata;
*** CP_
-) sono pervenute dall' e da le informazioni Controparte_4 richieste ex artt. 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 1.092.000,73, di cui debiti contributivi per complessivi euro 353.649.25.
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiari di titoli giudiziari esecutivi che hanno condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo molto superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli iscritti a ruolo ad oltre euro 1.000.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – S.r.l. – e l'oggetto – vendita per conto terzi di cose usate - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 359-1/2025
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, etereogeneità, ingente entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli contributivi anche all'anno 2016;
• l'esito negativo dei pignoramenti mobiliari promossi dagli istanti;
• la sua risalente e protratta irreperibilità, sia presso la sede legale, emersa in occasione del tentativo di pignoramento mobiliare in data 17.12.2024, e dalla quale è risultata trasferita da diversi anni , sia presso il domicilio digitale da essa neppure comunicato al registro delle imprese;
• l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2019;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede in Roma, Piazza di S Giovanni Laterano n. 26 - Codice
[...] fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Elisabetta Russo
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 14.01.2026 h 11,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
SE
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 359-1/2025
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, con sede in Roma, Piazza di S Controparte_1
Giovanni Laterano n. 26 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
Premesso che
-) e con successivo ricorso hanno chiesto la dichiarazione Persona_1 Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo quanto a Persona_1
1) di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 40.017,59 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando unitamente ad atto di precetto la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 127/2024 del
12.03.2024;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
quanto a Parte_1
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 21.548,51 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando unitamente ad atto di precetto la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 126/2024 del 12.03.2024
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
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Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 359-1/2025
-) la società in epigrafe non si è costituita, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di convocazione si sia correttamente e tempestivamente perfezionata mediante il loro inserimento nell'area web gestita dal ex art 40 co 7 CCII , attesa Controparte_2
l'imputabilità ad essa della relativa mancata notifica al suo domicilio digitale determinata dall' omessa comunicazione di quest'ultimo al registro delle imprese, quale palesata dalla visura camerale aggiornata;
*** CP_
-) sono pervenute dall' e da le informazioni Controparte_4 richieste ex artt. 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 1.092.000,73, di cui debiti contributivi per complessivi euro 353.649.25.
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiari di titoli giudiziari esecutivi che hanno condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo molto superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli iscritti a ruolo ad oltre euro 1.000.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – S.r.l. – e l'oggetto – vendita per conto terzi di cose usate - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 359-1/2025
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, etereogeneità, ingente entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli contributivi anche all'anno 2016;
• l'esito negativo dei pignoramenti mobiliari promossi dagli istanti;
• la sua risalente e protratta irreperibilità, sia presso la sede legale, emersa in occasione del tentativo di pignoramento mobiliare in data 17.12.2024, e dalla quale è risultata trasferita da diversi anni , sia presso il domicilio digitale da essa neppure comunicato al registro delle imprese;
• l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2019;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede in Roma, Piazza di S Giovanni Laterano n. 26 - Codice
[...] fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Elisabetta Russo
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 14.01.2026 h 11,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
SE
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 359-1/2025
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4