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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3222/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , tutti rappresentati e difesi,
[...] Parte_7 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti COSTABILE ANTONIO e
AN TO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
, Controparte_1
Convenuto contumace
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.05.2025 i ricorrenti esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato della convenuta con il profilo professionale
CPS – Infermiere, Collaboratore Professionale Sanitario, Area dei
Professionisti della Salute, Operatore Socio Area del Controparte_2
Personale di Supporto addetti o presso il Presidio Ospedaliero “Maria SS.
Addolorata” di Eboli (SA) o presso il Distretto Sanitario “D.S.B. 64
[...]
” di Eboli (SA), e distribuiti in diverse Unità Operative, segnatamente: CP_3
“Cardiologia”, “Blocco Operatorio”, “Ortopedia e Traumatologia” e
“Assistenza Sanitaria di Base”. Rappresentavano di aver svolto la loro attività lavorativa osservando turni sulle 24 ore nei giorni feriali e festivi infrasettimanali, della indennità giornaliera di turno e dell'indennità per particolari condizioni di lavoro -in particolare della indennità di terapia intensiva e della indennità per malattie infettive-, non risultanti dall'attuale computo della retribuzione feriale nonostante la sussistenza del nesso intrinseco di tali indennità con le mansioni svolte. Part Evidenziavano che l con il cedolino paga di dicembre 2024, aveva già corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità di turno di servizio e festivo e di operatività in particolari UO/servizi, residuando tuttavia per ciascuno i crediti derivanti dalla indennità di turno giornaliera per i giorni di ferie maturati.
Precisavano che alcun riscontro avevano sortito le richieste avanzate alla convenuta a mezzo pec.
Per i suesposti motivi i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:”
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art.
86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma
2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6,
CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL
Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'03.04.2020 al 31.12.2023,
e, per l'effetto;
2. condannare l , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 877,00; : € 808,00; Parte_1 Parte_2
: € 303,00; : € 877,00; : Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 507,00; : € 428,00; : € 217,00; oltre Parte_6 Parte_7 interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l , in persona del CP_4 legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
La convenuta non si costituiva. Pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
Nelle note autorizzate i ricorrenti davano atto della corresponsione del dovuto come da buste paga dei mesi di maggio e giugno 2025. Chiedevano dunque la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna Part dell' convenuta al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Stante la natura documentale della causa, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 03.12.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuta liquidazione delle somme richieste da parte dell' Controparte_5 consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, la liquidazione degli importi dovuti da Part parte dell' er gli anni 2021, 2022 e 2023 è intervenuta, come risulta dalla stessa nota depositata dai ricorrenti, con la paga di maggio 2025, dunque, prima ancora della notifica del ricorso;
mentre il pagamento degli emolumenti relativi all'anno 2020 è avvenuto con la busta paga di giugno, dunque, dopo la notifica del ricorso.
Pertanto, gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento di 1/3 delle spese processuali che CP_4 si liquidano per intero in euro 1.030,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti i restanti 2/3
Salerno 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino