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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Monica Zema Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 363/23 R.G., promossa
DA
- già Parte_1 Parte_2
, P. IVA: in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore
Trombatore, c.f.: , presso il di cui studio in Rosolini C.F._1
(SR) Via Galilei n.67 è elettivamente domiciliata.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato l'[...] a Controparte_1 C.F._2
Modica, ivi residente in c.da Cannizzara Ciancia n. 13/d, elettivamente domiciliato a Modica, in via Sacro Cuore n. 114/a, nello studio dell'Avv.
Vincenzo Iozzia (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._3
per mandato in atti.
E CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._4
) ed ivi residente in elettivamente
[...] Organizzazione_1
domiciliato in Ispica. al viale M. Rapisardi n. 47. presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Solarino (C.F. ) il quale lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende per mandato in atti.
Appellati Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 7/11/23, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 02.02.2015, notificato il 05.02.2015, il sig. CP_1
ha adito il Tribunale Civile di Ragusa, convenendo in giudizio
[...]
l' , odierna appellante, al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento della proprietà per avvenuto usucapione dello stacco di terreno sito in Modica (RG) C.da Cannizzaro Ciancia, censito nel N.C.T. del
Comune di Modica al foglio 57 p.lla 13/a di aree 53,00, nonché la proprietà della relativa pertinenza indicata con la particella 329/a, già intestato alla
Controparte_3
Sosteneva di avere il possesso delle suddette particelle, avendo continuato a possedere l'immobile come proprio, così come lo avevano posseduto già i di lui genitori sig.ri e Parte_3 Parte_4
Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti attorei in quanto, infondati, chiedendo di chiamare in causa , al quale era stato dato in Controparte_2
affitto il terreno di cui alla part. 13/a, chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU il
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 147/23 del 26/1/23 così statuiva :
“1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:
2) dichiara che l'attore ha acquistato per Controparte_1
usucapione la proprietà del terreno ubicato in Modica, c.da Cannizzaro-
Ciancia, catastalmente individuato al Foglio 57, particella 13, sem. 4 – are
53.80 – RD Euro 13,89 RA Euro 5,56, per la parte individuata nella particella 13/a della bozza di frazionamento elaborata dall'ing. , Per_1
che integralmente si richiama;
3) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, all'esito dell'espletamento delle formalità indicate in parte motiva;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
4) dichiara l'infondatezza delle domande spiegate nei confronti del terzo
Controparte_2
5) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, per ½ a carico dell'attore
e per ½ a carico del convenuto l' Controparte_1 [...]
Controparte_4
[...]
6) condanna l' – GIA' Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del Controparte_4 giudizio in favore di liquidate in € 3.810,00 Controparte_1
complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%
7) condanna l' – GIA' Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del Controparte_4 giudizio in favore di liquidate in € 3.810,00 complessivi Controparte_2
per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15% “.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/2/23, proponeva appello,
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali Parte_1
e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande svolte in primo grado e vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza in data 14/9/23, la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante.
A seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. avanzata da Controparte_1
1.1) A giudizio della Corte la sopra indicata eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043). Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché l'errata qualificazione dell'asserito provato possesso ritenuto idoneo all'usucapione. La corretta valutazione delle prove fornite, dall'appellante, a supporto della dedotta acquisizione della proprietà della particella 13/a e 329/a, a suo dire, smentisce la motivazione sul punto, posta dal primo giudice a supporto dell'impugnata sentenza.
2.1) A giudizio della Corte il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Con il presente giudizio, ha chiesto di acquisire per Controparte_1
usucapione lo stacco di terreno sito in Modica (RG) C.da Cannizzaro Ciancia, censito nel del Comune di Modica al foglio 57 p.lla 13/a di aree Org_2
53,00, nonché la proprietà della relativa pertinenza indicata con la particella
329/a, già intestato alla per Controparte_4
avere, asseritamente, posseduto le dette particelle come proprie, così come le avevano possedute i di lui genitori e Parte_3 Parte_4
Risulta dalla documentazione in atti che l'odierna appellata è proprietaria di un appezzamento di terreno nel quale insistono fabbricati che sono adibiti agli scopi istituzionali;
i fondi agricoli, invece, sono stati concessi per lo sfruttamento dell'erbaggio, a terzi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Tra trai vari soggetti che hanno detenuto detti fondi quali affittuari, risulta esserci , padre dell'appellato, fino al 1989, corrispondendo Parte_3
il relativo canone, come evince dal contratto del 25.11.1988 e dalle ricevute di pagamento in atti.
A seguito del mancato rinnovo del sopra indicato contratto di pascolo, con
, il terreno in oggetto è stato concesso in affitto a Parte_3 [...]
con contratto del 15/6/94, per 15 anni. CP_2
Nei sopra indicati contratti, il terreno oggetto degli stessi non viene indicato a corpo, ma ne viene indicata l'estensione; risulta, però, dalla scrittura privata del 5/5/15, intercorsa tra l'odierno appellante e che, oggetto Controparte_2 dei contratti stipulati con lo stesso fosse l'intero fondo di proprietà dell'appellante, infatti testualmente si legge: “che in data 15/6/94 l' Pt_1
ha stipulato con il Sig il rinnovo del contratto di affitto del Controparte_2
fondo rustico, sito in modica c.da Cannizzara, ivi indicato con una estensione complessiva pari a ettari 11, sebbene, di fatto goduto per una maggiore estensione, e corrispondente all'intera proprietà fondiaria della concedente…”
Quanto riportato nella detta scrittura è stato accertato con sentenza n. 17/15 del Tribunale di Ragusa, che ha ordinato al l'immediato rilascio del CP_2
fondo, essendo scaduto il contratto di affitto, con condanna dello stesso al pagamento della somma di €.6.147,49 per occupazione abusiva dell'intero fondo negli anni 2011/14.
Inoltre, in data 25/3/13, l'odierna appellante chiedeva all' Controparte_5
di Ragusa la fusione e l'accorpamento della p.lla 20 alla
[...]
p.lla 13, oggetto del presente giudizio, del foglio 57 Catasto Terreni Modica.
Dalla Ctu, espletata in primo grado, riguardo alla configurazione del terreno in oggetto, asseritamente utilizzato dal per coltivazioni e pascolo CP_1 animali, è risultato :” pertanto il sottoscritto CTU riporta di non aver riscontrato tracce di residui colturali ascrivibili a precedenti coltivazioni condotte sul fondo in esame … per quanto sopra riportato il sottoscritto CTU riferisce che il terreno in questione mal si presti all'utilizzo come pascolo…dalle caratteristiche fitosociologiche della particella oggetto di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
CTU è già stato riportato nella bozza di perizia. Nella fattispecie, il mancato riscontro delle citate assenze spontanee pabulari di alto pregio…è da intendersi quale indice di insufficiente apporto proteico per gli animali alimentati al pascolo, con susseguenti negative ripercussioni sul processo di crescita e galattogenesi (produzione di latte) degli animali. Pertanto, la particella in esame non può che essere giudicata, sotto l'aspetto agronomico
e zootecnico, inidonea al pascolo”.
I testi e hanno confermato il possesso dell'intero fondo di Tes_1 CP_6 proprietà dell'appellante, a seguito del contratto di affitto, da parte del mentre gli altri testi hanno dichiarato che vedevano il CP_2 CP_1
coltivare il terreno e portarvi i propri animali, il teste ha dichiarato Tes_2
che il muro a secco che asseritamente segnerebbe il confine tra la parte detenuta dal e quella utilizzata dal , è sempre esistito. CP_2 CP_1
Risulta, inoltre, in atti che la madre di Controparte_1 Parte_4
possiede una azienda agricola situata di fronte al fondo oggetto di causa, non risulta, invece che sia coltivatore diretto o proprietario di Controparte_1
attività agricola o di allevamento.
La Suprema Corte, sull'argomento, ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante
e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene( Ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Inoltre è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo: ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa è stato documentalmente provato che fino al 1989, il fondo oggetto del giudizio era stato utilizzato dal padre dell'odierno appellato
, giusto contratto per lo sfruttamento dell'erbaggio. Parte_3
Risulta, inoltre, documentalmente provato, che dal 1994 al 2015 tutto il fondo di proprietà dell'appellante, ivi comprese le particelle oggetto del presente giudizio erano detenute per regolare contratto di affitto prima (fino al 2011) e per occupazione abusiva, successivamente da . Controparte_2
Alla luce di quanto sopra, ininfluente, ai fini che ci occupano, appare la circostanza che il titolare di contratto di affitto del fondo prima e CP_2
occupante abusivo dello stesso, poi, abbia tollerato la presenza del CP_1
sul fondo da lui affittato e successivamente abusivamente occupato. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
In ogni caso, pur volendo diversamente ritenere, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, appare chiaro che ininfluente si rappresenta la circostanza, riferita da alcuni testi, i quali affermano che il coltivava il terreno, anche alla luce del fatto che il detto fondo, per CP_1
come emerge dalla CTU, non risulta essere mai stato coltivato.
Allo stesso modo per quanto attiene al “ricovero”, all'aperto, di bovini, in quanto sul fondo non risulta esistesse alcun edificio adibito a tale scopo, non risulta che il sia allevatore o possessore di bovini, e, comunque, tale CP_1
attività non appare idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene.
E', inoltre, documentalmente provato, dai vari contratti succedutisi nel tempo, dal giudizio per l'occupazione abusiva del fondo e dalla richiesta di accorpamento delle particelle, che l'odierna appellante si è sempre attivamente occupata del detto fondo, ponendo in essere le attività di gestione dello stesso, cosa che mal si concilia con il labialmente asserito indisturbato possesso uti dominus del . CP_1
In ogni caso, alla luce quanto fin qui esposto, determinante ai fini della decisione è la circostanza che, in applicazione dei sopra indicati arresti giurisprudenziali, le attività, asseritamente, esercitate nel terreno in oggetto da parte del ( coltivazione e ricovero di animali) non integrano gli CP_1
estremi del possesso uti dominus, essendo, le stesse, compatibili, anche, con la mera detenzione.
Pertanto, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata.
2.) Le spese di entrambi e gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale di , appare di giustizia Controparte_2 compensare le spese tra quest'ultimo e Controparte_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, mentre quella del primo grado secondo i criteri di cui al d.m. 37/18. (Cass. n. 23318/2012). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 10
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 147/2023 pubbl. il Parte_1
26/01/2023, dal Tribunale di Ragusa, così statuisce: rigetta la domanda avanzata da Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_1
giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €.7.616,00, di cui €. 1.701,00 fase di studio, €. 1.204,00 ,00 fase introduttiva, €. 1.806,00 fase istruttoria ed €. 2.905,00 fase decisionale, oltre c.p.a., spese generali ed
IVA se dovuta;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida in complessivi Euro
10.795,00, di cui e. 804,00 per spese, €.2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva €. 3.045,00, fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre c.p.a., spese generali ed IVA se dovuta;
pone, definitivamente, a carico di le spese della CTU, Controparte_1
espletata in primo grado, come liquidate.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tre e Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 14 novembre 2023.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Zema
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Monica Zema Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 363/23 R.G., promossa
DA
- già Parte_1 Parte_2
, P. IVA: in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore
Trombatore, c.f.: , presso il di cui studio in Rosolini C.F._1
(SR) Via Galilei n.67 è elettivamente domiciliata.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato l'[...] a Controparte_1 C.F._2
Modica, ivi residente in c.da Cannizzara Ciancia n. 13/d, elettivamente domiciliato a Modica, in via Sacro Cuore n. 114/a, nello studio dell'Avv.
Vincenzo Iozzia (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._3
per mandato in atti.
E CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._4
) ed ivi residente in elettivamente
[...] Organizzazione_1
domiciliato in Ispica. al viale M. Rapisardi n. 47. presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Solarino (C.F. ) il quale lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende per mandato in atti.
Appellati Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 7/11/23, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 02.02.2015, notificato il 05.02.2015, il sig. CP_1
ha adito il Tribunale Civile di Ragusa, convenendo in giudizio
[...]
l' , odierna appellante, al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento della proprietà per avvenuto usucapione dello stacco di terreno sito in Modica (RG) C.da Cannizzaro Ciancia, censito nel N.C.T. del
Comune di Modica al foglio 57 p.lla 13/a di aree 53,00, nonché la proprietà della relativa pertinenza indicata con la particella 329/a, già intestato alla
Controparte_3
Sosteneva di avere il possesso delle suddette particelle, avendo continuato a possedere l'immobile come proprio, così come lo avevano posseduto già i di lui genitori sig.ri e Parte_3 Parte_4
Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti attorei in quanto, infondati, chiedendo di chiamare in causa , al quale era stato dato in Controparte_2
affitto il terreno di cui alla part. 13/a, chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU il
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 147/23 del 26/1/23 così statuiva :
“1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:
2) dichiara che l'attore ha acquistato per Controparte_1
usucapione la proprietà del terreno ubicato in Modica, c.da Cannizzaro-
Ciancia, catastalmente individuato al Foglio 57, particella 13, sem. 4 – are
53.80 – RD Euro 13,89 RA Euro 5,56, per la parte individuata nella particella 13/a della bozza di frazionamento elaborata dall'ing. , Per_1
che integralmente si richiama;
3) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, all'esito dell'espletamento delle formalità indicate in parte motiva;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
4) dichiara l'infondatezza delle domande spiegate nei confronti del terzo
Controparte_2
5) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, per ½ a carico dell'attore
e per ½ a carico del convenuto l' Controparte_1 [...]
Controparte_4
[...]
6) condanna l' – GIA' Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del Controparte_4 giudizio in favore di liquidate in € 3.810,00 Controparte_1
complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%
7) condanna l' – GIA' Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del Controparte_4 giudizio in favore di liquidate in € 3.810,00 complessivi Controparte_2
per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15% “.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/2/23, proponeva appello,
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali Parte_1
e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande svolte in primo grado e vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza in data 14/9/23, la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante.
A seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. avanzata da Controparte_1
1.1) A giudizio della Corte la sopra indicata eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043). Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché l'errata qualificazione dell'asserito provato possesso ritenuto idoneo all'usucapione. La corretta valutazione delle prove fornite, dall'appellante, a supporto della dedotta acquisizione della proprietà della particella 13/a e 329/a, a suo dire, smentisce la motivazione sul punto, posta dal primo giudice a supporto dell'impugnata sentenza.
2.1) A giudizio della Corte il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Con il presente giudizio, ha chiesto di acquisire per Controparte_1
usucapione lo stacco di terreno sito in Modica (RG) C.da Cannizzaro Ciancia, censito nel del Comune di Modica al foglio 57 p.lla 13/a di aree Org_2
53,00, nonché la proprietà della relativa pertinenza indicata con la particella
329/a, già intestato alla per Controparte_4
avere, asseritamente, posseduto le dette particelle come proprie, così come le avevano possedute i di lui genitori e Parte_3 Parte_4
Risulta dalla documentazione in atti che l'odierna appellata è proprietaria di un appezzamento di terreno nel quale insistono fabbricati che sono adibiti agli scopi istituzionali;
i fondi agricoli, invece, sono stati concessi per lo sfruttamento dell'erbaggio, a terzi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Tra trai vari soggetti che hanno detenuto detti fondi quali affittuari, risulta esserci , padre dell'appellato, fino al 1989, corrispondendo Parte_3
il relativo canone, come evince dal contratto del 25.11.1988 e dalle ricevute di pagamento in atti.
A seguito del mancato rinnovo del sopra indicato contratto di pascolo, con
, il terreno in oggetto è stato concesso in affitto a Parte_3 [...]
con contratto del 15/6/94, per 15 anni. CP_2
Nei sopra indicati contratti, il terreno oggetto degli stessi non viene indicato a corpo, ma ne viene indicata l'estensione; risulta, però, dalla scrittura privata del 5/5/15, intercorsa tra l'odierno appellante e che, oggetto Controparte_2 dei contratti stipulati con lo stesso fosse l'intero fondo di proprietà dell'appellante, infatti testualmente si legge: “che in data 15/6/94 l' Pt_1
ha stipulato con il Sig il rinnovo del contratto di affitto del Controparte_2
fondo rustico, sito in modica c.da Cannizzara, ivi indicato con una estensione complessiva pari a ettari 11, sebbene, di fatto goduto per una maggiore estensione, e corrispondente all'intera proprietà fondiaria della concedente…”
Quanto riportato nella detta scrittura è stato accertato con sentenza n. 17/15 del Tribunale di Ragusa, che ha ordinato al l'immediato rilascio del CP_2
fondo, essendo scaduto il contratto di affitto, con condanna dello stesso al pagamento della somma di €.6.147,49 per occupazione abusiva dell'intero fondo negli anni 2011/14.
Inoltre, in data 25/3/13, l'odierna appellante chiedeva all' Controparte_5
di Ragusa la fusione e l'accorpamento della p.lla 20 alla
[...]
p.lla 13, oggetto del presente giudizio, del foglio 57 Catasto Terreni Modica.
Dalla Ctu, espletata in primo grado, riguardo alla configurazione del terreno in oggetto, asseritamente utilizzato dal per coltivazioni e pascolo CP_1 animali, è risultato :” pertanto il sottoscritto CTU riporta di non aver riscontrato tracce di residui colturali ascrivibili a precedenti coltivazioni condotte sul fondo in esame … per quanto sopra riportato il sottoscritto CTU riferisce che il terreno in questione mal si presti all'utilizzo come pascolo…dalle caratteristiche fitosociologiche della particella oggetto di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
CTU è già stato riportato nella bozza di perizia. Nella fattispecie, il mancato riscontro delle citate assenze spontanee pabulari di alto pregio…è da intendersi quale indice di insufficiente apporto proteico per gli animali alimentati al pascolo, con susseguenti negative ripercussioni sul processo di crescita e galattogenesi (produzione di latte) degli animali. Pertanto, la particella in esame non può che essere giudicata, sotto l'aspetto agronomico
e zootecnico, inidonea al pascolo”.
I testi e hanno confermato il possesso dell'intero fondo di Tes_1 CP_6 proprietà dell'appellante, a seguito del contratto di affitto, da parte del mentre gli altri testi hanno dichiarato che vedevano il CP_2 CP_1
coltivare il terreno e portarvi i propri animali, il teste ha dichiarato Tes_2
che il muro a secco che asseritamente segnerebbe il confine tra la parte detenuta dal e quella utilizzata dal , è sempre esistito. CP_2 CP_1
Risulta, inoltre, in atti che la madre di Controparte_1 Parte_4
possiede una azienda agricola situata di fronte al fondo oggetto di causa, non risulta, invece che sia coltivatore diretto o proprietario di Controparte_1
attività agricola o di allevamento.
La Suprema Corte, sull'argomento, ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante
e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene( Ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Inoltre è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo: ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa è stato documentalmente provato che fino al 1989, il fondo oggetto del giudizio era stato utilizzato dal padre dell'odierno appellato
, giusto contratto per lo sfruttamento dell'erbaggio. Parte_3
Risulta, inoltre, documentalmente provato, che dal 1994 al 2015 tutto il fondo di proprietà dell'appellante, ivi comprese le particelle oggetto del presente giudizio erano detenute per regolare contratto di affitto prima (fino al 2011) e per occupazione abusiva, successivamente da . Controparte_2
Alla luce di quanto sopra, ininfluente, ai fini che ci occupano, appare la circostanza che il titolare di contratto di affitto del fondo prima e CP_2
occupante abusivo dello stesso, poi, abbia tollerato la presenza del CP_1
sul fondo da lui affittato e successivamente abusivamente occupato. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
In ogni caso, pur volendo diversamente ritenere, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, appare chiaro che ininfluente si rappresenta la circostanza, riferita da alcuni testi, i quali affermano che il coltivava il terreno, anche alla luce del fatto che il detto fondo, per CP_1
come emerge dalla CTU, non risulta essere mai stato coltivato.
Allo stesso modo per quanto attiene al “ricovero”, all'aperto, di bovini, in quanto sul fondo non risulta esistesse alcun edificio adibito a tale scopo, non risulta che il sia allevatore o possessore di bovini, e, comunque, tale CP_1
attività non appare idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene.
E', inoltre, documentalmente provato, dai vari contratti succedutisi nel tempo, dal giudizio per l'occupazione abusiva del fondo e dalla richiesta di accorpamento delle particelle, che l'odierna appellante si è sempre attivamente occupata del detto fondo, ponendo in essere le attività di gestione dello stesso, cosa che mal si concilia con il labialmente asserito indisturbato possesso uti dominus del . CP_1
In ogni caso, alla luce quanto fin qui esposto, determinante ai fini della decisione è la circostanza che, in applicazione dei sopra indicati arresti giurisprudenziali, le attività, asseritamente, esercitate nel terreno in oggetto da parte del ( coltivazione e ricovero di animali) non integrano gli CP_1
estremi del possesso uti dominus, essendo, le stesse, compatibili, anche, con la mera detenzione.
Pertanto, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata.
2.) Le spese di entrambi e gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale di , appare di giustizia Controparte_2 compensare le spese tra quest'ultimo e Controparte_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, mentre quella del primo grado secondo i criteri di cui al d.m. 37/18. (Cass. n. 23318/2012). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 10
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 147/2023 pubbl. il Parte_1
26/01/2023, dal Tribunale di Ragusa, così statuisce: rigetta la domanda avanzata da Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_1
giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €.7.616,00, di cui €. 1.701,00 fase di studio, €. 1.204,00 ,00 fase introduttiva, €. 1.806,00 fase istruttoria ed €. 2.905,00 fase decisionale, oltre c.p.a., spese generali ed
IVA se dovuta;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida in complessivi Euro
10.795,00, di cui e. 804,00 per spese, €.2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva €. 3.045,00, fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre c.p.a., spese generali ed IVA se dovuta;
pone, definitivamente, a carico di le spese della CTU, Controparte_1
espletata in primo grado, come liquidate.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tre e Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 14 novembre 2023.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Zema