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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9558 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 16.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19622 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ARRICALE MICHELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. AQUILINO FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2024 la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo del 14 dicembre 2023, notificato in pari data, con il quale le ha intimato il pagamento della somma € 38.483,03 a CP_1
titolo di contributi, interessi e sanzioni, a seguito di riqualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i collaboratori , , e CP_2 CP_3 Persona_1 [...]
, quali agenti di commercio. Per_2
1 A sostegno dell'opposizione, la società ha contestato la dedotta riqualificazione eseguita da con riferimento ai collaboratori , e CP_1 CP_2 Per_2 [...]
, evidenziando invece la non stabilità del rapporto di collaborazione intercorso con Per_1
tali soggetti ed ha pertanto concluso chiedendo accertarsi l'inesistenza del debito contributivo vantato dall'ente previdenziale per detti soggetti e la rideterminazione del quantum complessivo dovuto.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa opposizione chiedendone il CP_1 rigetto. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna della società al pagamento dell'importo di € 44.984,66 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi di mora, aggiornate rispetto al tempo del verbale opposto.
1.Va innanzitutto premesso che la direttiva comunitaria 653/86 ha rimosso il divieto di esercizio dell'attività per gli agenti non iscritti, con decorrenza successiva dalla sua entrata in vigore;
la direttiva ha portata immediatamente precettiva.
Proprio sulla scorta di ciò, ha modificato l'art. 1 del Regolamento del 1998 CP_1
disponendo l'eliminazione dal comma 1 di tale articolo del richiamo alla iscrizione al ruolo agenti, che prima era prevista come obbligatoria dall'art. 2 L. 204/85 (e per questo, inserita nel Regolamento) e che la Corte di Giustizia, con sentenza 30.4.1988 C – 215/97, aveva considerato in contrasto con la direttiva 653/86”.
Ne segue l'infondatezza del motivo di opposizione contenuto al punto 31 del ricorso con riferimento alla posizione del collaboratore . Per_2
2. contesta la pretesa contributiva di assumendo che i Parte_1 CP_1
collaboratori , e , qualificati CP_2 Persona_2 Persona_1
dall'ente quali agenti, fossero invero occasionali procacciatori d'affari.
E' noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente tenuto a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
2 Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta invece nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
sicchè mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è meramente occasionale.
3. Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti risulta che: il rapporto fra la società opponente ed i collaboratori e si è CP_2 Persona_1 sviluppato continuativamente nel corso di svariati anni;
il inoltre, a decorrere dal CP_2
1.1.2019 ha stipulato con la società un rapporto di agenzia;
i contratti di procacciamento stipulati con i tre collaboratori prevedono espressamente
“l'obbligo del procacciatore di utilizzare per l'attività promozionale esclusivamente il materiale fornito da , quale stampati, modulistica, depliants, programmi Pt_1
informatici…”. E' inoltre previsto che “il contratto si risolverà di diritto anche in caso di una sola negligenza nel procacciamento di un affare o una sola inosservanza alle disposizioni o istruzioni impartite da ”; Pt_1
nel corso del formale rapporto di procacciamento i tre collaboratori hanno emesso fatture in favore della odierna opponente, con cadenza fissa, in ordine piuttosto progressivo e per importi non irrilevanti in misura sempre variabile;
tali fatture, inoltre, venivano emesse non già all'esito della conclusione di un singolo affare, bensì di più affari conclusi.
Escusso in qualità di teste il ha inoltre riferito che le modalità del rapporto CP_2
di collaborazione non sono mai variate nel corso del tempo e sono rimaste identiche rispetto a quando poi divenne formalmente agente della . Ha inoltre precisato che anche nel Pt_1
periodo antecedente alla stipula del contratto di agenzia, la organizzava riunioni Pt_1 periodiche alle quali partecipavano sia gli agenti che i procacciatori e nel corso delle quali il direttore vendite illustrava novità e budget al raggiungimento dei quali erano previsti dei premi in denaro o buoni benzina o una percentuale aggiuntiva di provvigioni.
Tale testimonianza, unitamente alla documentazione sopra esaminata conferma non solo la assiduità e continuità e, comunque, la non episodicità dell'attività di promozione svolta dal ma anche la stabilità del vincolo ed il conseguente obbligo della CP_2
prestazione promozionale.
3 La coerenza delle dichiarazioni del rispetto alle produzioni documentali CP_2
esaminate, consentono di ritenere attendibile la sua testimonianza, malgrado l'esistenza di un contenzioso fra le parti presso il Tribunale di Teramo.
Deve dunque dichiararsi l'esistenza del credito contributivo vantato da con CP_1 riferimento alla posizione del CP_2
4. Per quanto attiene invece alla posizione del , evidenziato che il rapporto Per_2 si è sviluppato per poco più di un anno e che le fatture emesse nel corso dei primi mesi sono di ammontare piuttosto esiguo (circa € 350,00 mensili), si osserva che, escusso in qualità di teste, il ha riferito di non aver mai fatto ordini direttamente con i clienti, ma si Per_2 essersi limitato a mettere in contatto con la preponente la clientela che egli procurava. Ha inoltre evidenziato che, all'epoca del rapporto, egli era ancora studente universitario “e stava valutando se continuare o meno con gli studi”.
In tale contesto, la breve durata del rapporto di collaborazione, l'ammontare diversificato delle provvigioni, la riferita circostanza di non effettuare ordini ma di limitarsi a mettere in contatto le parti ed infine la concomitante attività di studente universitario, non consentono di ritenere adeguatamente provata la stabilità del rapporto di collaborazione intercorso con il dall'agosto 2019 alla fine del 2020 e, conseguentemente, Per_2
l'esistenza del diritto di alla relativa contribuzione. CP_1
5. Quanto infine alla posizione del , si osserva che malgrado la Persona_1
documentazione sopra descritta (contratto di procacciamento e fatture), il , Persona_1
escusso in qualità di teste, ha riferito di non aver mai svolto attività di procacciamento e/o comunque di promozione dei prodotti della né di aver mai concluso contratti con la Pt_1
clientela, consistendo piuttosto la sua prestazione nell'attività di merchandiser. In particolare il ha dichiarato: “mi sono sempre occupato della sistemazione del Persona_1
prodotto nei punti vendita Pro Shop gestiti dalla In sostanza i responsabili CP_4 dei vari punti vendita della fanno gli ordini direttamente alla e poi CP_4 Pt_1
quando la merce è arrivata io vado nei punti vendita e sistemo la merce nei vari scaffali del punto vendita. Io vengo pagato dalla con una provvigione basata sull'importo della Pt_1 fattura relativa alla merce che io provvedo a sistemare.”
Il teste ha infine precisato che sin dal 2015 è dipendente di un'azienda avicola e che questo lavoro per la gli serve “per arrotondare lo stipendio”. Pt_1
4 Le dichiarazioni del teste risultano corroborate dagli estratti conto Persona_1
allegati alle fatture emesse dal collaboratore (doc. 11 di parte ), che attestano come CP_1 il fatturato si riferisse ad un unico cliente (la , salvo sporadiche Parte_2
segnalazioni di altri clienti, ammesse peraltro anche dal (che ha infatti Persona_1 dichiarato di aver in via del tutto occasionale segnalato dei clienti a ). Pt_1
Ritenuta pertanto l'attendibilità del teste , deve escludersi che l'attività Persona_1 da questi svolta in favore della consista nella promozione di affari in favore Parte_1 della preponente e che, dunque, possa ritenersi sussumibile nel rapporto di agenzia.
Ne segue l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato da nei confronti CP_1 dell'odierna ricorrente con riferimento a tale posizione.
6. In parziale accoglimento del ricorso, deve dunque dichiararsi l'insussistenza del credito contributivo vantato da con il verbale di accertamento notificato in data CP_1
14.12.2023 limitatamente alla posizione dei collaboratori e Persona_1 [...]
. Per_2
Ne segue, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
, la condanna della società opponente al versamento dei contributi dovuti al Fondo CP_1 di Previdenza, con riferimento alla posizione di ed (mai invero CP_2 CP_3
contestata dalla società con il presente ricorso), oltre FIRR, sanzioni ex art. 34 e 40 del
Regolamento ed interessi di mora FIRR. CP_1
7. La parziale reciproca soccombenza consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato da con il verbale di accertamento notificato in data 14.12.2023 CP_1
limitatamente alla posizione dei collaboratori e;
Persona_1 Persona_2
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
condanna la società opponente al versamento dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza, con riferimento alla posizione di ed , oltre FIRR, sanzioni ex CP_2 CP_3 art. 34 e 40 del Regolamento Enasarco ed interessi di mora FIRR;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
5 Roma 30.9.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 16.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19622 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ARRICALE MICHELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. AQUILINO FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2024 la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo del 14 dicembre 2023, notificato in pari data, con il quale le ha intimato il pagamento della somma € 38.483,03 a CP_1
titolo di contributi, interessi e sanzioni, a seguito di riqualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i collaboratori , , e CP_2 CP_3 Persona_1 [...]
, quali agenti di commercio. Per_2
1 A sostegno dell'opposizione, la società ha contestato la dedotta riqualificazione eseguita da con riferimento ai collaboratori , e CP_1 CP_2 Per_2 [...]
, evidenziando invece la non stabilità del rapporto di collaborazione intercorso con Per_1
tali soggetti ed ha pertanto concluso chiedendo accertarsi l'inesistenza del debito contributivo vantato dall'ente previdenziale per detti soggetti e la rideterminazione del quantum complessivo dovuto.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa opposizione chiedendone il CP_1 rigetto. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna della società al pagamento dell'importo di € 44.984,66 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi di mora, aggiornate rispetto al tempo del verbale opposto.
1.Va innanzitutto premesso che la direttiva comunitaria 653/86 ha rimosso il divieto di esercizio dell'attività per gli agenti non iscritti, con decorrenza successiva dalla sua entrata in vigore;
la direttiva ha portata immediatamente precettiva.
Proprio sulla scorta di ciò, ha modificato l'art. 1 del Regolamento del 1998 CP_1
disponendo l'eliminazione dal comma 1 di tale articolo del richiamo alla iscrizione al ruolo agenti, che prima era prevista come obbligatoria dall'art. 2 L. 204/85 (e per questo, inserita nel Regolamento) e che la Corte di Giustizia, con sentenza 30.4.1988 C – 215/97, aveva considerato in contrasto con la direttiva 653/86”.
Ne segue l'infondatezza del motivo di opposizione contenuto al punto 31 del ricorso con riferimento alla posizione del collaboratore . Per_2
2. contesta la pretesa contributiva di assumendo che i Parte_1 CP_1
collaboratori , e , qualificati CP_2 Persona_2 Persona_1
dall'ente quali agenti, fossero invero occasionali procacciatori d'affari.
E' noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente tenuto a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
2 Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta invece nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
sicchè mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è meramente occasionale.
3. Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti risulta che: il rapporto fra la società opponente ed i collaboratori e si è CP_2 Persona_1 sviluppato continuativamente nel corso di svariati anni;
il inoltre, a decorrere dal CP_2
1.1.2019 ha stipulato con la società un rapporto di agenzia;
i contratti di procacciamento stipulati con i tre collaboratori prevedono espressamente
“l'obbligo del procacciatore di utilizzare per l'attività promozionale esclusivamente il materiale fornito da , quale stampati, modulistica, depliants, programmi Pt_1
informatici…”. E' inoltre previsto che “il contratto si risolverà di diritto anche in caso di una sola negligenza nel procacciamento di un affare o una sola inosservanza alle disposizioni o istruzioni impartite da ”; Pt_1
nel corso del formale rapporto di procacciamento i tre collaboratori hanno emesso fatture in favore della odierna opponente, con cadenza fissa, in ordine piuttosto progressivo e per importi non irrilevanti in misura sempre variabile;
tali fatture, inoltre, venivano emesse non già all'esito della conclusione di un singolo affare, bensì di più affari conclusi.
Escusso in qualità di teste il ha inoltre riferito che le modalità del rapporto CP_2
di collaborazione non sono mai variate nel corso del tempo e sono rimaste identiche rispetto a quando poi divenne formalmente agente della . Ha inoltre precisato che anche nel Pt_1
periodo antecedente alla stipula del contratto di agenzia, la organizzava riunioni Pt_1 periodiche alle quali partecipavano sia gli agenti che i procacciatori e nel corso delle quali il direttore vendite illustrava novità e budget al raggiungimento dei quali erano previsti dei premi in denaro o buoni benzina o una percentuale aggiuntiva di provvigioni.
Tale testimonianza, unitamente alla documentazione sopra esaminata conferma non solo la assiduità e continuità e, comunque, la non episodicità dell'attività di promozione svolta dal ma anche la stabilità del vincolo ed il conseguente obbligo della CP_2
prestazione promozionale.
3 La coerenza delle dichiarazioni del rispetto alle produzioni documentali CP_2
esaminate, consentono di ritenere attendibile la sua testimonianza, malgrado l'esistenza di un contenzioso fra le parti presso il Tribunale di Teramo.
Deve dunque dichiararsi l'esistenza del credito contributivo vantato da con CP_1 riferimento alla posizione del CP_2
4. Per quanto attiene invece alla posizione del , evidenziato che il rapporto Per_2 si è sviluppato per poco più di un anno e che le fatture emesse nel corso dei primi mesi sono di ammontare piuttosto esiguo (circa € 350,00 mensili), si osserva che, escusso in qualità di teste, il ha riferito di non aver mai fatto ordini direttamente con i clienti, ma si Per_2 essersi limitato a mettere in contatto con la preponente la clientela che egli procurava. Ha inoltre evidenziato che, all'epoca del rapporto, egli era ancora studente universitario “e stava valutando se continuare o meno con gli studi”.
In tale contesto, la breve durata del rapporto di collaborazione, l'ammontare diversificato delle provvigioni, la riferita circostanza di non effettuare ordini ma di limitarsi a mettere in contatto le parti ed infine la concomitante attività di studente universitario, non consentono di ritenere adeguatamente provata la stabilità del rapporto di collaborazione intercorso con il dall'agosto 2019 alla fine del 2020 e, conseguentemente, Per_2
l'esistenza del diritto di alla relativa contribuzione. CP_1
5. Quanto infine alla posizione del , si osserva che malgrado la Persona_1
documentazione sopra descritta (contratto di procacciamento e fatture), il , Persona_1
escusso in qualità di teste, ha riferito di non aver mai svolto attività di procacciamento e/o comunque di promozione dei prodotti della né di aver mai concluso contratti con la Pt_1
clientela, consistendo piuttosto la sua prestazione nell'attività di merchandiser. In particolare il ha dichiarato: “mi sono sempre occupato della sistemazione del Persona_1
prodotto nei punti vendita Pro Shop gestiti dalla In sostanza i responsabili CP_4 dei vari punti vendita della fanno gli ordini direttamente alla e poi CP_4 Pt_1
quando la merce è arrivata io vado nei punti vendita e sistemo la merce nei vari scaffali del punto vendita. Io vengo pagato dalla con una provvigione basata sull'importo della Pt_1 fattura relativa alla merce che io provvedo a sistemare.”
Il teste ha infine precisato che sin dal 2015 è dipendente di un'azienda avicola e che questo lavoro per la gli serve “per arrotondare lo stipendio”. Pt_1
4 Le dichiarazioni del teste risultano corroborate dagli estratti conto Persona_1
allegati alle fatture emesse dal collaboratore (doc. 11 di parte ), che attestano come CP_1 il fatturato si riferisse ad un unico cliente (la , salvo sporadiche Parte_2
segnalazioni di altri clienti, ammesse peraltro anche dal (che ha infatti Persona_1 dichiarato di aver in via del tutto occasionale segnalato dei clienti a ). Pt_1
Ritenuta pertanto l'attendibilità del teste , deve escludersi che l'attività Persona_1 da questi svolta in favore della consista nella promozione di affari in favore Parte_1 della preponente e che, dunque, possa ritenersi sussumibile nel rapporto di agenzia.
Ne segue l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato da nei confronti CP_1 dell'odierna ricorrente con riferimento a tale posizione.
6. In parziale accoglimento del ricorso, deve dunque dichiararsi l'insussistenza del credito contributivo vantato da con il verbale di accertamento notificato in data CP_1
14.12.2023 limitatamente alla posizione dei collaboratori e Persona_1 [...]
. Per_2
Ne segue, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
, la condanna della società opponente al versamento dei contributi dovuti al Fondo CP_1 di Previdenza, con riferimento alla posizione di ed (mai invero CP_2 CP_3
contestata dalla società con il presente ricorso), oltre FIRR, sanzioni ex art. 34 e 40 del
Regolamento ed interessi di mora FIRR. CP_1
7. La parziale reciproca soccombenza consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato da con il verbale di accertamento notificato in data 14.12.2023 CP_1
limitatamente alla posizione dei collaboratori e;
Persona_1 Persona_2
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
condanna la società opponente al versamento dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza, con riferimento alla posizione di ed , oltre FIRR, sanzioni ex CP_2 CP_3 art. 34 e 40 del Regolamento Enasarco ed interessi di mora FIRR;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
5 Roma 30.9.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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