Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1059
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Estinzione della lite per definizione agevolata

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Responsabilità dell'amministrazione per le spese di lite

    La Corte ha ritenuto che il comportamento dell'Amministrazione non sia stato tempestivo né conforme ai principi di buona amministrazione e lealtà processuale, applicando il principio secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese quando l'Amministrazione comunica lo sgravio solo dopo l'instaurazione del giudizio e la pretesa risulti infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1059
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1059
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo