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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240056916765001 SPESE GIUDIZIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320240056916765, notificata il 4 novembre 2024, per l'importo complessivo di € 3.500,00, avente ad oggetto spese di lite poste a suo carico in forza della sentenza n. 10146/06/2022 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania nel giudizio RGA n. 7125/2019.
Il ricorrente esponeva che nelle more del giudizio di secondo grado era intervenuta la definizione agevolata delle liti pendenti di cui alla L. 197/2022, cui egli aveva regolarmente aderito in data 29.09.2023, versando quanto dovuto e per effetto della definizione agevolata, la lite doveva ritenersi estinta, con conseguente applicazione dell'art. 6, comma 13, D.L. 119/2018 e dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992; la normativa e la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 48/E del 24.10.2011) escludono la possibilità di dare esecuzione a pronunce di condanna alle spese nelle controversie definite in via agevolata.
Il contribuente rappresentava altresì di aver presentato istanza di sgravio prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di evitare il contenzioso, rimasta tuttavia priva di riscontro.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella impugnata, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale dichiarava di aver proceduto, in autotutela, allo sgravio integrale del ruolo contenuto nella cartella impugnata e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, concludendo per la compensazione delle spese di giudizio, richiamando l'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
Con note ex art. 23 D.Lgs. 546/1992 depositate il 10 gennaio 2026, parte ricorrente si opponeva alla compensazione delle spese, evidenziando che lo sgravio è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio e il contenzioso era stato reso necessario dall'inerzia dell'Amministrazione, nonostante l'istanza di sgravio preventiva. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6068 del 6 marzo 2025 esclude la compensazione delle spese quando l'Amministrazione provvede allo sgravio solo in sede di costituzione in giudizio, specie in presenza di una pretesa manifestamente infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere - Dalla documentazione in atti risulta che l'Agenzia delle
Entrate ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata, venendo meno la pretesa creditoria oggetto del giudizio. Ne consegue la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione sul merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.
Lgs. 546/1992.
2. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio - La cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese di lite. Nel caso di specie, risulta accertato che il ricorrente aveva preventivamente attivato il procedimento di autotutela, chiedendo lo sgravio della cartella prima di adire il giudice;
l'Amministrazione ha disposto lo sgravio solo dopo la proposizione del ricorso, costringendo il contribuente a sostenere i costi del giudizio;
la cartella impugnata traeva origine da una pretesa non più esigibile per effetto della definizione agevolata della lite pendente, con conseguente manifesta infondatezza della riscossione delle spese di giudizio.
Alla luce di tali elementi, il comportamento dell'Amministrazione non può ritenersi tempestivo né conforme ai principi di buona amministrazione e lealtà processuale.
Trova pertanto applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 6068/2025, secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese quando l'Amministrazione comunica lo sgravio solo dopo l'instaurazione del giudizio e la pretesa risulti infondata.
Le spese di lite devono quindi essere poste a carico della parte resistente.
3. Sulla richiesta di distrazione delle spese - Dall'esame del ricorso introduttivo e delle successive note difensive risulta che il ricorrente ha espressamente richiesto la distrazione delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario.
Sussistendone i presupposti di legge, la richiesta deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocrtatica, dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio integrale della cartella di pagamento n.
29320240056916765; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida € 350,00 oltre oneri accessori ed il rimborso del contributo unificato disponendo la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario del ricorrente. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto
Vetrano
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240056916765001 SPESE GIUDIZIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320240056916765, notificata il 4 novembre 2024, per l'importo complessivo di € 3.500,00, avente ad oggetto spese di lite poste a suo carico in forza della sentenza n. 10146/06/2022 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania nel giudizio RGA n. 7125/2019.
Il ricorrente esponeva che nelle more del giudizio di secondo grado era intervenuta la definizione agevolata delle liti pendenti di cui alla L. 197/2022, cui egli aveva regolarmente aderito in data 29.09.2023, versando quanto dovuto e per effetto della definizione agevolata, la lite doveva ritenersi estinta, con conseguente applicazione dell'art. 6, comma 13, D.L. 119/2018 e dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992; la normativa e la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 48/E del 24.10.2011) escludono la possibilità di dare esecuzione a pronunce di condanna alle spese nelle controversie definite in via agevolata.
Il contribuente rappresentava altresì di aver presentato istanza di sgravio prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di evitare il contenzioso, rimasta tuttavia priva di riscontro.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella impugnata, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale dichiarava di aver proceduto, in autotutela, allo sgravio integrale del ruolo contenuto nella cartella impugnata e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, concludendo per la compensazione delle spese di giudizio, richiamando l'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
Con note ex art. 23 D.Lgs. 546/1992 depositate il 10 gennaio 2026, parte ricorrente si opponeva alla compensazione delle spese, evidenziando che lo sgravio è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio e il contenzioso era stato reso necessario dall'inerzia dell'Amministrazione, nonostante l'istanza di sgravio preventiva. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6068 del 6 marzo 2025 esclude la compensazione delle spese quando l'Amministrazione provvede allo sgravio solo in sede di costituzione in giudizio, specie in presenza di una pretesa manifestamente infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere - Dalla documentazione in atti risulta che l'Agenzia delle
Entrate ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata, venendo meno la pretesa creditoria oggetto del giudizio. Ne consegue la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione sul merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.
Lgs. 546/1992.
2. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio - La cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese di lite. Nel caso di specie, risulta accertato che il ricorrente aveva preventivamente attivato il procedimento di autotutela, chiedendo lo sgravio della cartella prima di adire il giudice;
l'Amministrazione ha disposto lo sgravio solo dopo la proposizione del ricorso, costringendo il contribuente a sostenere i costi del giudizio;
la cartella impugnata traeva origine da una pretesa non più esigibile per effetto della definizione agevolata della lite pendente, con conseguente manifesta infondatezza della riscossione delle spese di giudizio.
Alla luce di tali elementi, il comportamento dell'Amministrazione non può ritenersi tempestivo né conforme ai principi di buona amministrazione e lealtà processuale.
Trova pertanto applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 6068/2025, secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese quando l'Amministrazione comunica lo sgravio solo dopo l'instaurazione del giudizio e la pretesa risulti infondata.
Le spese di lite devono quindi essere poste a carico della parte resistente.
3. Sulla richiesta di distrazione delle spese - Dall'esame del ricorso introduttivo e delle successive note difensive risulta che il ricorrente ha espressamente richiesto la distrazione delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario.
Sussistendone i presupposti di legge, la richiesta deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocrtatica, dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio integrale della cartella di pagamento n.
29320240056916765; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida € 350,00 oltre oneri accessori ed il rimborso del contributo unificato disponendo la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario del ricorrente. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto
Vetrano