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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 352/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 21.02.2025, da:
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. nata a [...] il [...] Ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna
Schembri, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 03.06.2011, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011, parte I, numero 21, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 05.11.2011), Per_1 Persona_2
(Vittoria, 19.03.2016) e (Vittoria, 10.08.2018); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare;
che l'udienza camerale del 14.05.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 21.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La residenza coniugale ubicata nel comune di Vittoria (RG), Via Gaeta n. 327, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse dei figli minori Parte_2 di età, (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il Per_1 Persona_2 Per_3
10/08/2018), con lei stabilmente conviventi;
3. regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli nei seguenti modi Parte_3
e termini:
a) I figli , e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2 Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b) I figli , e restano collocati prevalentemente presso la Per_1 Persona_2 Per_3 residenza materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita seguendo le Parte_3 seguenti cadenze: b1) Nei giorni in cui lo stesso non sarà impegnato al lavoro, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dello stesso giorno. Ulteriori frequentazioni durante altri giorni e/o nei fini settimana saranno possibili previo accordo tra i genitori, per trascorrere un po' di tempo con i figli e di accompagnarli entro
l'orario concordato, tenendo conto sempre degli impegni scolastici e/o esigenze varie dei figli.
b2) Durante le festività natalizie, i figli , e trascorreranno ad anni alterni Per_1 Per_2 Per_3 il 24 dicembre ed il successivo primo gennaio con un genitore ed il 25 dicembre e successivo 31 dicembre con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
b3) Il giorno del compleanno dei figli, entrambi i genitori cercheranno di trascorrerlo, preferibilmente insieme;
se ciò non sarà possibile i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
b4) Ciascun genitore, nei giorni nei quali il figlio si trova presso di lei/lui, è tenuto ad informare
l'altra/o circa importanti circostanze che lo riguardano (salute, spostamenti).
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle dentistiche. La scelta di eventuali corsi extra scolastici o altre attività cui si vorrà fare partecipare i figli avverrà di comune accordo tra i due genitori ed il costo da sostenere verrà diviso tra i coniugi, nella misura del 50%.
5. Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro Parte_3 Parte_2
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari ad € 600,00 mensili;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
In riferimento all'assegno unico la IG.ra presenterà domanda all'INPS per Parte_2 ricevere direttamente sul proprio conto corrente il 50% della somma spettante. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, la regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_3 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 03.06.2011, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2011, parte I, numero 21;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti