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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1756 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 07/03/2024
da
( ), con l'avv. POGGI LAURA Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. DE STROBEL Controparte_1 C.F._2
GABRIELLA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi
“ Dichiararsi la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
, (matrimonio contratto in Verona, in data 31/12/2012 – atto di
[...]
matrimonio n. 2/ p. 2/ s. A/ 2013), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto con obbligo di darsi comunicazione delle eventuali variazioni di residenza;
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2) I figli minori, e sono affidati in modo condiviso a Per_1 Per_2
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno con loro, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) e dimoreranno nella casa della madre, odierna Per_1 Per_2
ricorrente, nella casa familiare in Villafranca di Verona (VR), frazione Alpo,
Via Don
Carlo Gnocchi n. 7, che viene assegnata a quest'ultima, con ogni arredo e pertinenza;
4) Il padre terrà con sé i due figli minori e , con le seguenti Per_2 Per_1
modalità:
- 2 week end alternati al mese dalle ore 18.00 del venerdì fino alla domenica alle ore 21.00;
- il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00 fino al rientro a scuola la mattina successiva;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, da concordarsi tra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
Con riferimento alle vacanze, pause scolastiche, giorni festivi, le parti concordano che i giorni di vacanza avranno la priorità sulle frequentazioni regolari e verrà seguito il calendario scolastico.
I genitori regolano come segue i periodi di vacanza dei figli intendendo che ciascun periodo/ponte inizi al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze/pause, e finisca la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa:
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- I figli trascorreranno la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con ciascun genitore avendo cura che qualora il giorno di Natale venga trascorso con un genitore, la sera della vigilia venga trascorsa con l'altro.
- Con riferimento alle festività del 1° novembre, festa di tutti i Santi;
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dicembre, Carnevale e Mercoledì delle Ceneri, 25 Persona_3
aprile, anniversario della liberazione, 1° maggio, festa del Lavoro, 21
maggio, San Zeno patrono di Verona;
2 giugno, festa nazionale della
Repubblica i figli le trascorreranno con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari.
5) In adesione a quanto disposto dal Giudice nell'ordinanza del 13.06.2024,
in considerazione della sperequazione reddituale sussistente tra le parti emergente dai documenti prodotti in giudizio e del mantenimento diretto garantito dai genitori ai figli, nei periodi in cui gli stessi permangono con ciascuno di loro, alla luce della decisione presa dai genitori di iscrivere i figli a scuole private con servizio di trasporto e mensa, ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% ciascuno:
i) delle spese (tasse scolastiche, mensa, trasporto etc.) richieste per la frequenza dell'istituto scolastico privato Piccole figlie di che Persona_4
attualmente i l'iscrizione fino alla conclusione della frequenza della scuola secondaria di primo grado;
ii delle spese sostenute per permettere ai figli la frequentazione di attività (campi estivi, centri estivi, etc.) con copertura orario corrispondente a quella del periodo scolastico e, nel caso in cui vi fossero differenze di orari, il 50% della spesa per l'eventuale servizio di baby-sitter necessario a coprire gli orari osservati dai ragazzi durante il periodo scolastico e non coperti dalle attività scelte;
iii delle altre spese scolastiche, extrascolastiche, straordinarie e medico-sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale di cui al
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Protocollo famiglia per le quali è necessario un preventivo accordo tra i genitori;
iv delle spese accessorie/straordinarie di cui al Protocollo famiglia del
Tribunale di Verona che non richiedono il preventivo accordo (visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco, tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione a internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES)).
La madre invierà al padre idonea documentazione affinché lo stesso possa provvedere al pagamento diretto o al rimborso alla stessa, previa visione delle pezze giustificative, della quota del 50% di propria competenza.
6) Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche diverse da quelle sopra indicate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno solo se specificamente concordate.
7) Per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore deve comunicare all'altro ciò che ritiene utile o necessario per l'interesse dei figli. Nel caso di disaccordo lo stesso dovrà essere espresso in forma scritta, entro il termine di giorni 10. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa sarà comunque divisa tra i genitori secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
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8) Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente accordate perché urgenti permane in ogni caso il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9) I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con iscrizione del figlio minore sul documento di entrambi.
Convengono che eventuali passaporti rilasciati direttamente ai minori verranno conservati dalla madre presso la casa familiare”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto,
dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione del 12.6.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
In particolare, le condizioni relative ai figli minorenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., coerenti rispetto a quelle stabilite in via temporanea dal Giudice delegato, nonché adeguate in relazione all'età dei figli e alle condizioni economiche dei genitori.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II^ Serie
A anno 2013 n°2);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
4) spese compensate.
Verona, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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