Art. 2.
All' articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' aggiunto il seguente comma: "Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati".
All' articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' aggiunto il seguente comma: "Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati".