Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 10 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00009/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00984/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ekso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire, Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento con il quale l'amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale spa ha provveduto all'esclusione della ricorrente;
- dei verbali della commissione di gara, con particolare riferimento alla fase di verifica dell'offerta del concorrente aggiudicatario Ekso spa;
- dell'eventuale intervenuta aggiudicazione ad altro soggetto, provvedimento non reso noto alla ricorrente;
- dello Statuto aziendale.
e per il risarcimento danni in forma specifica, mediante l'aggiudicazione della gara alla ricorrente o l'indicazione alla resistente amministrazione dell'adozione delle idonee misure per l'aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, mediante il risarcimento per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell'offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute ed alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27 dicembre 2021:
- del “provvedimento di ratifica e convalida” del 29.11.2021, comunicato via pec alla ricorrente il giorno successivo, con il quale il responsabile del procedimento avrebbe ratificato e convalidato il provvedimento con il quale l'amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale spa (d'ora in poi, Acea) aveva provveduto all'esclusione della ricorrente;
- del provvedimento originario così come ratificato e convalidato dal provvedimento qui impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento, anche nella versione convalidata e ratificata, con cui la Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha escluso la ricorrente dalla gara avente ad oggetto “ procedura aperta sotto soglia comunitaria, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento in appalto degli interventi specialistici di risanamento e riabilitazione no-dig con tecnologia UV-CIPP delle reti fognarie gestite da Acea nei comuni delle aree omogenee 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dell’ATO 3 torinese – durata presunta 24 mesi ”.
Considerato, quanto al fumus boni iuris, che ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare il provvedimento di esclusione appare dotato di supporto motivazionale ragionevole e coerente con il Capitolato speciale di appalto sia in ordine al computo della “capacità di carico” che alla possibilità di circolazione su strada dei mezzi;
Considerato, quanto al periculum in mora , che la ricorrente non deduce né comprova altro danno se non quello in re ipsa derivante dalla mancata aggiudicazione di un contratto d’appalto della durata di 24 mesi non ancora sottoscritto, il cui adeguato ristoro è sia compatibile con i tempi di definizione nel merito della controversia sia perseguibile in forma risarcitoria;
Ritenuto pertanto che non sussistano pregiudizi gravi e irreparabili tali da consentire il rilascio delle misure cautelari di cui all’art. 55 c.p.a., impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della controversia;
Le spese seguono la soccombenza nella presente fase e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 8 marzo 2022.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Acea Pinerolese Industriale S.p.A., delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
Martina Arrivi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO