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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL BU IC
SA OZ IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2493/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRERO VALTER
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) l'abitazione ex alloggio coniugale di RI (CN), Strada Boschetti n. 13, cointestata ai coniugi, resta assegnata alla moglie dandosi atto che il marito si impegna a trasferirsi altrove entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso, prelevando i propri effetti personali e di vestiario sia in casa che nell'autorimessa;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre e con esercizio disgiunto delle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e secondo i desiderata del ragazzo (ciò in considerazione del fatto che , a breve - e, nello specifico, in data 16.09.2025 - diverrà maggiorenne). Per_1
3) ciascun coniuge si obbliga a provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Il padre corrisponderà, in ogni caso, in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
4) i signori e concorreranno in misura del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia così come definite dal
“Protocollo di intesa fra Magistrati e Avvocati sulla individuazione delle spese straordinarie per i figli i materia di separazione e divorzio” del Tribunale di Asti datato 7.7.2017, da intendersi parte integrante delle presenti condizioni (doc. 12);
5) gli assegni famigliari saranno riconosciuti alla SI e le detrazioni fiscali Parte_1
saranno riconosciuti ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno;
6) i coniugi dichiarano allo stato attuale di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
7) il conto corrente cointestato ai ricorrenti acceso presso Intesa San Paolo n. 77219/1000/00001212
è stato chiuso nel mese di luglio 2025;
8) il signor ha aperto un nuovo conto corrente presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. a sé Pt_2
intestato, utilizzato dal signor i fini del pagamento della rata mensile (pari ad euro 450,00 Pt_2 circa) del mutuo NUM. 025/30108413, acceso presso Banca d'Asti e domiciliato sul c/c Banca d'Asti
n. 025 28906-6, cointestato ai ricorrenti (doc. 8);
9) in relazione all'ex alloggio coniugale di RI (CN), Strada Boschetti n. 13 censito al NCEU del
Comune di RI al Foglio 3, n. 956, subalterni 2 e 3, e dei terreni confinati censito al NCEU del
Comune di RI al Foglio 3, n. 411 e n. 1267, in comproprietà al 50% ciascuno dei ricorrenti (doc.
10), il signor i impegna a costituire usufrutto vitalizio sui predetti enti immobiliari, nella Pt_2
propria quota di pertoccanza, in favore della SI , ed a trasferire la nuda Parte_1
proprietà degli stessi, sempre nella propria quota di pertoccanza, al figlio una Persona_1
volta che questi abbia raggiunto la maggiore età (e quindi dal 16 settembre 2025);
10) la SI , conseguentemente, si impegna ad accollarsi o saldare il mutuo Parte_1 residuo (NUM. 025/30108413) acceso presso Banca d'Asti e successivamente le parti si impegnano a chiudere il c/c n. 025 28906-6 cointestato ai ricorrenti presso Banca d'Asti;
11) i ricorrenti dichiarano di aver definito, con le presenti condizioni, ogni e qualsiasi rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro insorto in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione;
12) i ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per ciascuno di essi e per il minore”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], celebrato in PRIOCCA in data 21/06/2003, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL BU IC
SA OZ IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2493/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRERO VALTER
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) l'abitazione ex alloggio coniugale di RI (CN), Strada Boschetti n. 13, cointestata ai coniugi, resta assegnata alla moglie dandosi atto che il marito si impegna a trasferirsi altrove entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso, prelevando i propri effetti personali e di vestiario sia in casa che nell'autorimessa;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre e con esercizio disgiunto delle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e secondo i desiderata del ragazzo (ciò in considerazione del fatto che , a breve - e, nello specifico, in data 16.09.2025 - diverrà maggiorenne). Per_1
3) ciascun coniuge si obbliga a provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Il padre corrisponderà, in ogni caso, in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
4) i signori e concorreranno in misura del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia così come definite dal
“Protocollo di intesa fra Magistrati e Avvocati sulla individuazione delle spese straordinarie per i figli i materia di separazione e divorzio” del Tribunale di Asti datato 7.7.2017, da intendersi parte integrante delle presenti condizioni (doc. 12);
5) gli assegni famigliari saranno riconosciuti alla SI e le detrazioni fiscali Parte_1
saranno riconosciuti ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno;
6) i coniugi dichiarano allo stato attuale di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
7) il conto corrente cointestato ai ricorrenti acceso presso Intesa San Paolo n. 77219/1000/00001212
è stato chiuso nel mese di luglio 2025;
8) il signor ha aperto un nuovo conto corrente presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. a sé Pt_2
intestato, utilizzato dal signor i fini del pagamento della rata mensile (pari ad euro 450,00 Pt_2 circa) del mutuo NUM. 025/30108413, acceso presso Banca d'Asti e domiciliato sul c/c Banca d'Asti
n. 025 28906-6, cointestato ai ricorrenti (doc. 8);
9) in relazione all'ex alloggio coniugale di RI (CN), Strada Boschetti n. 13 censito al NCEU del
Comune di RI al Foglio 3, n. 956, subalterni 2 e 3, e dei terreni confinati censito al NCEU del
Comune di RI al Foglio 3, n. 411 e n. 1267, in comproprietà al 50% ciascuno dei ricorrenti (doc.
10), il signor i impegna a costituire usufrutto vitalizio sui predetti enti immobiliari, nella Pt_2
propria quota di pertoccanza, in favore della SI , ed a trasferire la nuda Parte_1
proprietà degli stessi, sempre nella propria quota di pertoccanza, al figlio una Persona_1
volta che questi abbia raggiunto la maggiore età (e quindi dal 16 settembre 2025);
10) la SI , conseguentemente, si impegna ad accollarsi o saldare il mutuo Parte_1 residuo (NUM. 025/30108413) acceso presso Banca d'Asti e successivamente le parti si impegnano a chiudere il c/c n. 025 28906-6 cointestato ai ricorrenti presso Banca d'Asti;
11) i ricorrenti dichiarano di aver definito, con le presenti condizioni, ogni e qualsiasi rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro insorto in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione;
12) i ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per ciascuno di essi e per il minore”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], celebrato in PRIOCCA in data 21/06/2003, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.